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Legislazione concernete la protezione dei beni culturali nel Libano

SEZIONE IV: Strumenti nazionali

4.1 Legislazione concernete la protezione dei beni culturali nel Libano

Nonostante il termine bene culturale non sia ufficialmente riconosciuto in Libano (Jouni, 2002,85), ci sono varie leggi e regolamenti che proteggono determinate tipologie di oggetti che possono essere effettivamente considerati come beni culturali:

• Legge concernente l'importazione dei reperti archeologici dall'Iraq e dalla Palestina n. 651 del 1926.

• Legge sulle antichità n. 166 LR del 7 novembre 1933.

• Legge sulla soppressione dei reati relativi alla legislazione sulle antichità e monumenti storici n. 225 LR del 28 settembre 1934.

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• Legge n. 30, Decreto di adesione alla convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale del 7 ottobre 1982.

• Decisione ministeriale sul Regolamento del commercio di antichità n.8 del 1988.

• Decisione ministeriale sul Regolamento del commercio di antichità n.14 del 1988.

• Legge n. 21, Decreto di adesione alla Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 30 ottobre 1990.

• Legge n. 37, Decreto sulla determinazione, amministrazione e protezione dei beni culturali del 20 ottobre 2008.

La protezione dei beni culturali nel Libano risale al periodo del Mandato francese (1918-1943), quando, nel 1926, nel tentativo di controllare la circolazione delle antichità, le autorità del mandato francese in conformità con il governo del Grande Libano emanarono la Legge n. 651, la quale proibiva l'importazione di reperti archeologici dall'Iraq e dalla Palestina sprovvisti delle certificazioni dagli Stati d’origine. Tale legge fu emessa nell’ambito di un accordo bilaterale tra Francia e Gran Bretagna al fine di organizzare i rispettivi territori e gli scavi archeologici in tale regione. La Siria non era inclusa in tale contesto storico, poiché il Libano e la Siria rappresentavano all’epoca un'unica entità doganale in quanto entrambi gli Stati erano sotto l'autorità del Mandato francese. La Legge n. 651 fu il primo strumento legale a regolare il traffico di antichità nella regione (Seif, 2015, 66).

Tuttavia, il primo strumento legale nel Paese concernente le antichità fu la Legge n. 16697, ancora in vigore senza ulteriori aggiornamenti. Essa fu promulgata al fine di perfezionare la gestione dell’archeologia libanese e di proteggerla da eventuali danneggiamenti o furti. La legge è costituita da sei principali articoli: 1) le antichità in generale, la loro definizione e proprietà prima e dopo la scoperta; 2) la salvaguardia delle antichità, le misure generali di cui tener conto e la lista di edifici antichi e di monumenti; 3) la regolamentazione degli scavi; 4) la vendita di antichità, il loro commercio e le relative multe; 5) l’esportazione di antichità; 6) l’applicazione della legge (Legge sulle antichità, 7 novembre 1933).

1.) Le antichità in generale, la loro definizione e proprietà prima e dopo la scoperta;

97 Il testo della Legge n. 166 è consultabile sul sito: https://en.unesco.org/cultnatlaws/list. Data ultima consultazione: 17/01/2019.

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Come già detto, manca la definizione esplicita di bene culturale; questi beni vengono chiamati come antichità che, secondo l´art. 1: “è qualsiasi prodotto dell'attività umana, risalente prima

del 1700 d.C. indipendentemente dalla civiltà alla quale appartiene”. Esistono due categorie

di antichità: antichità mobili e mobili. I beni antichi mobili (antichità) sono tutti oggetti o resti di oggetti fabbricati, lavorati o alterati da agenti umani che non sono permanentemente collegati a terreni o edifici (art.2). In caso di controversia sul fatto che un oggetto sia o meno un'antichità e se tale antichità sia immobile o mobile, il Direttore generale delle antichità ha l'ultima parola al riguardo (art.3). Ogni soggetto che rivendichi la proprietà di antichità mobili o immobili, secondo l´art.5, deve fornire una prova dei suoi diritti in conformità con le norme del diritto consuetudinario. La Legge in esame tratta anche le scoperte di carattere fortuito. Secondo l´art. 11 “chi scopre fortuitamente cose immobili non durante uno scavo autorizzato, ne fa denuncia

entro ventiquattro ore alla autorità amministrativa più vicina. Quest’ultima deve notificare senza indugio la scoperta sia alla Direzione generale delle antichità che al curatore del museo nazionale della regione”. Successivamente, per un periodo di tre mesi dalla presentazione

dell'oggetto o dalla notifica da parte dell'autorità amministrativa del luogo in cui è effettuata la scoperta, la DGA e i musei nazionali hanno il diritto di acquisire questo bene antico mobile pagando al ritrovatore una somma pari ad un terzo del valore dell'oggetto. Il valore dell'oggetto deve essere determinato di comune accordo tra lo Stato e il ritrovatore. In caso di disaccordo, da tutte e due parti sarà nominato un arbitro: la sua decisione sarà definitiva. Il diritto del ritrovatore puó essere esercitato solo nei confronti degli oggetti che ha scoperto direttamente; egli non potrà godere di tale diritto per quanto riguarda le antichità trovate durante gli scavi effettuati a seguito della scoperta fortuita in questione (art.12). Nel caso lo Stato non esercitasse il suo diritto di acquisire l’antichità in questione, ai sensi dell´art.13, esso notifica la propria decisione al ritrovatore entro i termini prescritti. Dalla data di ricevimento della notifica, il ritrovatore diventa l’effettivo proprietario dell'oggetto. La notifica deve specificare il nome completo, lo stato e l'indirizzo del ritrovatore e deve fornire una breve descrizione dell'antichità in questione. Tale notifica deve recare un numero di serie e deve essere firmata e datata; deve inoltre recare il timbro del servizio amministrativo competente. Tale documento deve essere la prova definitiva della proprietà. Se durante il periodo concesso allo Stato per esercitare il diritto di prelazione l’antichità in questione dovesse essere distrutta o danneggiata, la persona responsabile per quest’atto viene sanzionata con una multa tra 25 e 10.000 LBP. Infine, l´art.

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16 stabilisce che qualsiasi violazione delle disposizioni degli articoli 998 e 1199 è punita con la reclusione per un periodo compreso tra otto giorni e tre mesi e una multa compresa tra 10 e 500 LBP, o con una sola di queste due sanzioni. Inoltre, se il ritrovatore non rispetta i requisiti di notifica di cui agli articoli 9 e 11, questi diventerà un possessore in malafede che non potrà in nessun caso diventare proprietario delle antichità scoperte mediante prescrizione e possesso (c.d. usucapione). In questa eventualità, lo Stato ha il diritto di espropriare il c.d. possessore in malafede di essa.

2.) la salvaguardia delle antichità, le misure generali di cui tener conto e la lista di edifici antichi e di monumenti;

Per quanto concerne la salvaguardia delle antichità, l´art.18, lett. a ribadisce che “dovrebbe

essere illegale distruggere, danneggiare o sfigurare un'antichità immobile o mobile, disegnare o incidere su di essa qualsiasi iscrizione o altro segno, così come deve essere illegale appropriarsi, vendere o acquistare senza autorizzazione qualsiasi materiale che forma o fa parte di edifici antichi, …Qualsiasi persona che contravviene alle disposizioni del presente articolo sarà punita con multa compresa tra 25 a 10.000 LBP100”. La lett. b dello stesso articolo

invita a creare un sistema di protezione speciale per alcune antichità mobili e immobili in base al quale devono essere determinati i diritti e i doveri dei proprietari di tali antichità nei confronti dello Stato. L´art. 20, dal canto suo, prevede l'apertura di un registro per l'Inventario generale dei monumenti storici. L'articolo 21 elenca i siti e gli oggetti da registrare in questo Inventario che rinvia alle decisioni dello Stato di appartenenza. I beni che sono ivi iscritti, tenuti in proprietà privata vengono controllati dal personale della DGA.

3.) la regolamentazione degli scavi;

La Legge in questione regola anche gli scavi autorizzati elencando tutti i permessi e documenti necessari per la loro realizzazione. Lo Stato, ai sensi dell´art. 57, autorizza solo le persone che hanno dimostrato intenzione e capacità di condurre ricerche scientifiche ad eseguire gli scavi;

98 Cfr. Art.9 Della Legge sulle Antichitá n. 166 (1933): “chi scopre fortuitamente le antichità immobili durante uno scavo non autorizzato, ne fa denuncia entro ventiquattro ore alla autorità amministrativa più vicina. Quest’ultima deve notificare senza indugio la scoperta sia alla Direzione generale delle antichità che al curatore del museo nazionale della regione”;

99 Cfr. Art. 11 Ibid: “nelle stesse condizioni e circostanze del luogo come sopra ( art. 9) chi scopre fortuitamente le antichità immobili durante uno scavo non autorizzato, ne fa denuncia entro ventiquattro ore alla autorità amministrativa più vicina”;

100 1 Euro = 1738.6000 Lira Libanese, al 08/01/2019, un reddito pro-capite di 16.314 dollari (fonte EIU aprile 2016). Per approfondire visitare il sito:

https://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/mediterraneo_medio_oriente/libano.pdf , Data ultima consultazione: 12/01/2019.

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la persona responsabile per il progetto deve fornire una prova idonea della sua esperienza archeologica. Lo svolgimento dei lavori puó essere controllato in qualsiasi momento dal personale delegato dalla DGA (art. 64). Alla fine della spedizione archeologica, come stabilito dall´art. 65, la persona autorizzata si impegna a consegnare allo Stato tutti gli oggetti scoperti. Sotto la responsabilità del suo direttore, il team di ricerca, registra regolarmente i particolari dei reperti in un apposito registro, aggiungendo una breve descrizione e un'indicazione precisa del luogo della scoperta. Il numero di serie assegnato a ciascun oggetto in questo registro deve essere riprodotto sull'oggetto reale. Le antichità mobili scoperte durante il corso degli scavi apparterranno allo Stato in cui si trovano ed appartengono; tuttavia, una parte di queste antichità sarà assegnata al ritrovatore come equa ricompensa. Alla fine di ogni stagione, la DGA redige uno schema per la divisione delle antichità mobili effettivamente scoperte durante il corso degli scavi. Il direttore della missione prepara due lotti di uguale valore. La DGA valuterà l'equità di questa divisione e sceglierà liberamente uno dei lotti che saranno assegnati alle collezioni statali; l'altro lotto sarà consegnato al direttore della spedizione archeologica. Tuttavia, la Direzione, a sua scelta, potrà escludere dallo schema di divisione e destinare alle collezioni statali qualsiasi oggetto che, a suo avviso, è essenziale per queste collezioni. Tale schema di divisione è soggetto all'approvazione del Capo dello Stato. Le spese per l'imballaggio delle antichità assegnate allo Stato e per il loro trasporto al museo sono a carico della spedizione archeologica autorizzata. Per quanto riguarda gli scavi senza autorizzazione, le persone sprovviste dei documenti necessari che intraprendono tali scavi, esplorazioni o ricerche, anche sulla propria terra, al fine di scoprire l'antichità, ai sensi dell´art. 72, saranno perseguite e saranno sanzionate di una multa compresa tra 25 e 500 LBP. Gli oggetti scoperti durante il corso degli scavi clandestini saranno sequestrati. Se gli oggetti scoperti durante il corso degli scavi clandestini non vengono recuperati, lo Stato, che ne è il proprietario, ha il diritto di agire contro l'autore del reato per il rimborso del valore assegnato alle antichità. Le antichità rubate dai siti di scavo devono essere considerate come il prodotto di scavi clandestini e il ladro è responsabile delle sanzioni di cui sopra, fatte salve le pene previste dalla legge. Le seguenti sezioni della Legge in esame trattano la vendita di antichità, il loro commercio, le relative multe e la loro esportazione. L´art. 77 lett. b) sancisce, che lo Stato può vendere qualsiasi antichità mobile se non ha alcun significato per la raccolta nazionale, dopo la consultazione con la persona che ha l’incarico di Direttore generale delle antichità. Per quanto riguarda il commercio delle antichità, l´art. 80 distingue tra coloro che commerciano regolarmente in antichità, compresi commercianti, mediatori e intermediari e persone private che normalmente non commerciano in tali oggetti, come cercatori di beni mobili, individui che possiedono le antichità

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alla data di pubblicazione del presente ordine e possessori in buona fede (art. 78). Le disposizioni generali si applicano a entrambe le categorie di persone, mentre disposizioni più specifiche si applicano solo ai commercianti (art. 73). Per garantire che lo Stato sia in grado di esercitare il proprio diritto di prelazione, ogni proprietario di antichità mobili iscritte nell’Inventario che desideri vendere un’antichità deve presentare apposita richiesta allo Stato. Se i servizi concernenti non intraprendono alcuna azione entro due mesi dalla notifica, il proprietario è autorizzato a procedere con la vendita. In caso di omissione, il venditore è passibile di una multa compresa tra 50 e 500 LBP (art. 44).

4.) la vendita di antichità, il loro commercio e le relative multe;

Chiunque desideri commerciare come antiquario deve ottenere un'autorizzazione scritta dal Direttore generale dell’antichità e pagare una commissione annuale di 25 LB al ricevimento di un ordine revocato (art. 81). Un commerciante o più concessionari che formano una partnership possono commerciare in antichità solo in una singola sede (art. 83). Il commerciante di antichità deve tenere un registro contenente un elenco sistematico e una descrizione completa delle antichità in suo possesso del valore di LBP 5 o più (artt. 88 e 89). Ogni transazione deve essere registrata nel registro. L´art. 96 par. 2 stabilisce che qualsiasi mancata registrazione nel registro della vendita di un oggetto di valore superiore a 5 LBP è punibile con una multa tra 50 e 500 LBP. Tutti gli oggetti venduti devono essere accompagnati da una notifica o autorizzazione del servizio competente (art. 91). Qualsiasi forma di commercio di antichità condotta da una persona non autorizzata, il possesso di antichità da parte di un commerciante non autorizzato nella sua sede di attività, o il possesso di antichità da parte di un commerciante autorizzato in un luogo diverso da quello specificato nella domanda di autorizzazione è considerato come un atto di commercio illecito. Ogni vendita derivante da commercio illecito è punibile con una multa compresa tra50 e 500 LBP (art. 96 parr. 3, 4, 5). I proprietari di aziende in cui è stato effettuato il commercio illecito sono civilmente responsabili per multe e costi per gli atti dei loro agenti, dipendenti o dipendenti (art. 93). L'antichità in questione viene confiscata e consegnata ai musei statali (art. 96). In caso di violazione di tali disposizioni, l'autorizzazione del commerciante di antichità viene ritirata dai servizi competenti (art. 87). Il commerciante, inoltre, deve informare ogni acquirente che le antichità non possono essere esportate senza un permesso rilasciato dalla DGA (art. 94).

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5.) l’esportazione di antichità;

È illegale esportare tali oggetti senza una licenza rilasciata dai servizi competenti (art. 97). Tale licenza è concessa per le antichità vendute o scambiate da musei nazionali e le antichità importate dall'estero (art. 98) sempre ché tali oggetti importati siano stati previamente dichiarati alle autorità doganali. La ‘ricevuta’ rilasciata al titolare dalle autorità doganali costituisce una prova inconfutabile e deve essere presentata in caso di riesportazione o cessione in Libano (art. 99). Chiunque desideri esportare oggetti di antiquariato deve presentare alla Direzione generale delle antichità una domanda che indichi il suo nome, indirizzo, una descrizione dettagliata dell'antichità esportata, il luogo e le modalità di esportazione. L'imballaggio per l'esportazione è esaminato dai funzionari del Servizio di antichità (art. 101). Gli oggetti inviati all'estero per posta sono soggetti alle stesse formalità e alle stesse tariffe. Prima che il pacco sia reso disponibile al mittente, una licenza stampata firmata dal rappresentante del servizio appropriato deve essere incollata sul pacco (art. 106). Qualsiasi persona che esporti o tenti di esportare oggetti mobili senza una licenza è passibile di una multa compresa tra 50 e 500 LBP. Inoltre, l'antichità in questione viene confiscata e consegnata ai musei nazionali. I danni possono essere reclamati se questi oggetti non vengono recuperati (art. 107). Gli oggetti iscritti nell’Inventario possono essere modificati, riparati o ripristinati solo con l'autorizzazione e sotto la supervisione della Direzione generale dell’antichità. Qualsiasi persona che violi questa disposizione è responsabile e viene punita con una multa compresa tra 50 e 4.000 LBP (art. 43). Qualsiasi proprietario o persona in possesso di oggetti iscritti nell’Inventario che intenda trasportarli deve avvisare i servizi competenti prima di farlo. In caso di violazione, la persona è responsabile di una multa compresa tra 25 e 100 LBP (art. 45). Infine, il 50% di ogni multa incassata secondo la Legge n. 166 LR è accantonato e distribuito in maniera proporzionale tra informatori e funzionari che hanno segnalato il reato. Se non ci sono informatori, il funzionario riceve l'intero cinquanta percento della multa raccolta. I premi previsti per gli informatori e i funzionari che hanno registrato reati o antichità confiscate sono divisi in parti uguali tra gli interessati senza riguardo al grado o alla funzione.

La Legge n. 30, Decreto di adesione alla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale venne adottato il 7 ottobre 1982, durante il periodo della guerra civile. La DGA mise

pressione sul governo nazionale libanese al fine di ratificare questa Convenzione, in quanto i siti di grandissima importanza per il patrimonio culturale dell’umanità erano sotto la minaccia di una distruzione totale (Seif,2017,127). Per esempio, l’esercito siriano non esitò a creare una delle sue basi militari nel Tempio di Mercurio in Baalbek (Farchakh Bajjaly, 2011, 182). Nel

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1984 vennero iscritti nella Lista dei patrimoni dell’umanità dell´UNESCO i siti archeologici di Anjar, Baalbek, Biblo e Tiro.

La situazione negli anni peggiorò drasticamente, il patrimonio archeologico libanese soffriva di gravi abusi responsabili di una distruzione vasta e irrimediabile di numerosi siti archeologici (Hakimian, 1987; Fisk, 1991). Per frenare la fuga dei beni culturali dal territorio, negli ultimi anni di guerra, nel 1988 il Ministero del turismo (la Direzione generale delle antichità ne fu parte fino alla creazione del Ministero della cultura nel 1993) emanò la Decisione

ministeriale n. 8 vietando ogni tipo di esportazione di antichità dal territorio libanese. Il

Preambolo del Decreto chiarisce che la decisione fu presa in risposta alle diverse questioni di sicurezza che il Paese stava affrontando all'epoca, cioè all'esportazione illecita, ai saccheggi incontrollabili ed alla necessità di proteggere il patrimonio culturale libanese. Nello stesso anno venne seguita da un'altra Decisione ministeriale n. 14 al fine di organizzare il mercato delle antichità in Libano. Poco dopo il “cessate il fuoco,” il Ministero del turismo rilasciò una nuova

Decisione ministeriale n. 8 del 27 febbraio 1990, che riuniva i due precedenti Decreti

ministeriali. La nuova decisione non solo proibì ogni tipo di esportazione di oggetti archeologici dal Libano, ma anche il commercio delle antichità all'interno del Paese bloccando i permessi d’autorizzazione da parte della Direzione generale delle antichità (Seif, 2015,67). Pochi mesi dopo, il Libano ratificò la Convenzione dell'UNESCO riguardante le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970) con la Legge n. 21 del 30 ottobre 1990. Da allora, il Libano applica non solo le precedenti leggi e decisioni riguardanti il commercio delle antichità, ma anche la Convenzione dell'UNESCO del 1970, che è stata integrata nelle leggi nazionali sui beni culturali. Inoltre, la ratifica della Convenzione ha permesso al Libano di estendere la tipologia di beni culturali materiali garantiti da protezione in modo da comprendere anche oggetti archeologici, collocati prima del 1700 d.C. come stabilito dalla legge R.L. n. 166, così come tutti i beni culturali di cui ai successivi periodi.

La più recente legge sulla proprietà culturale, ovvero il Decreto sulla determinazione,

amministrazione e protezione dei beni culturali n. 37, è stata emessa nel 2008, nel tentativo

di aggiornare le leggi che riguardanti il patrimonio culturale in conformità a quanto stabilito con l'UNESCO e altre convenzioni internazionali. Tuttavia, la Legge n. 37 non include una sezione sul commercio di antichità per sé, dal momento che gli articoli della legge del 1933 R.L./166 sono sempre applicati. Nonostante ciò, la Legge n. 37 include anche misure normative riguardanti il trasferimento di proprietà culturali e la loro importazione, come applicazione

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diretta della Convenzione dell´UNESCO del 1970 (Seif, 2015,68). La Legge n. 37 è divisa in quattro capitoli: la definizione dei beni culturali, gestione e preservazione dei beni culturali, misure giuridiche e previsioni transizionali e finali. L´art.1 della Legge in questione definisce come beni culturali tutti i beni mobili ed immobili esistenti sul territorio oppure fuori dal Libano che siano (comma 1-3) “prodotti in Libano indipendentemente dalla nazionalità del

fabbricante e del periodo storico correlato; reperiti nel territorio libanese oppure nelle acque territoriali, qualsiasi sia il modo in cui si trova, le sue circostanze e il periodo storico correlato; e realizzati fuori dal Libano e trovandosi sul territorio libanese in virtù di uno scambio volontario non temporaneo o di una donazione o di un'operazione di acquisto e simili, e che tutto questo è stato effettuato in modo legale con l'approvazione delle autorità competenti nel paese di origine di tali proprietà.” L´art.2 elenca in maniera esaustiva tutti gli oggetti che sono

considerati come beni culturali: beni mobili, immobili (monumenti, siti, opere d'arte, collezioni di libri ecc.), edifici (musei, grandi biblioteche ecc.), centri monumentali, per citarne alcuni. Per quanto concerne la loro gestione, essa viene regolamentata, nel caso tali beni appartengano