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Lo Statuto della Corte Penale Internazionale

SEZIONE II: Statuti dei Tribunali Penali Internazionali

2.2 Lo Statuto della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale (CPI) venne istituita con lo Statuto di Roma, stipulato il 17 luglio del 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed entrato in vigore dal 1luglio 200283. L´art.1 dello Statuto in esame lo sancisce come “primo tribunale permanente

82Prosecutor v. Krstić, Trial Chamber, Judgement, 2 agosto 2001, paragrafo 580.

83 Entrato in vigore il 1° luglio 2002 con la ratifica dello stesso da parte del sessantesimo Stato. Gli Stati parte sono 123, ottobre 2017. Per maggiori informazioni, Il testo dello Statuto consultabile sul sito ufficiale dell'ICC:

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per i crimini internazionali e le sue competenze sono complementari a quelle dei singoli Stati”;

la Corte può intervenire, infatti, solo quando gli Stati non vogliono o non possono punire i crimini internazionali, giudicando solo i loro cittadini, non gli Stati parte come tali. La possibilità di scegliere se far parte o meno della CPI rappresenta un grande limite per la giurisdizione internazionale. Oltre a questo, la Corte non è un organo dell’ONU e non deve essere confusa con la Corte Internazionale di Giustizia, ma detiene alcuni legami con le Nazioni Unite: il Consiglio di Sicurezza, ad -organo che detiene la facoltà di deliberare su atti di aggressione o di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale- ha il potere di deferire alla Corte casi di difficile risoluzione, grazie all’art. 13(b)84 dello Statuto di Roma. Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali, lo Statuto nel suo Preambolo afferma che “tutti i popoli

sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto85”. Inserendo nello Statuto in esame i crimini contro il patrimonio culturale tra i reati più gravi che riguardano la Comunità Internazionale nel suo insieme essa dimostra la volontà della stessa di “porre fine al perpetrarsi

di tali atti […] contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi”86. Per quanto riguarda la

competenza della Corte definita dal Capitolo II, l´art. 5, essa “è limitata ai crimini più gravi,

motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l’umanità; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione”. I crimini di guerra costituiscono, ai sensi

l´art.8, par.2. lett a., anche le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. Il suo Primo Protocollo addizionale del 1977, come già descritto nei paragrafi precedenti, nell’articolo 53 considera come crimine internazionale il danneggiamento o la distruzione dei monumenti, opere d’arte e/o luoghi di culto considerati patrimonio culturale e spirituale dei popoli. Lo Statuto di Roma, da canto suo, riafferma il sistema della doppia protezione -diretta ed indiretta dei beni culturali- accanto alla protezione generale spettante alla protezione generale spettante ai beni civili (Politi, M.- Gioia, F.2007,205), similarmente allo Statuto del

http://www.icccpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome %20statute.aspx. Data ultima consultazione 01/06/2018.

Per approfondire si: POLITI M., GIOIA F., La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, 2007, pp.204-210; MAUGERI A. M., La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità, Milano, 2008, pp.247- 257.

84 Cfr. l´art. 13, lett.b, ICC Statute: “il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi”.

85Cfr. Paragrafo 3, Preambolo, ICC Statute. 86Cfr. Paragrafo 5, Preambolo, ICC Statute.

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Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. La protezione generale (indiretta) è definita nei diversi paragrafi dell´art. 8, in particolare, delle seguenti condotte:

• L´art. 8, par.2, lett. a.iv, la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da

necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;”

considerate come crimini di guerra a titoli di infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra.

• L´art. 8, par.2, lett.b.ii, il “dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e

cioè proprietà che non siano obiettivi militari”.

• L´art. 8, par.2, lett. b.iv, il “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che

gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti”.

• L´art. 8, par.2, lett. b.v “attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi,

abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari”;

tutti repressi come crimini di guerra a titolo di violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti internazionali (Politi, M.- Gioia, F. 2007,205). Per quanto concerne invece l’applicazione dello Statuto per i conflitti di carattere non internazionale che intercorrono tra le forze governative e un gruppo armato organizzato (ma comunque applicabili anche a quelli internazionali), esso viene definito dall´art. 8, par. 2, lett b. xiii e l´art. 8, par. 2, lett e. xii come “il distruggere o confiscare beni del

nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;” e l’atto di “saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto,” ai sensi dell’art. 8, par. 2, lett b. xvi e l´art. 8, par. 2, lett e. v..

Per quanto riguarda la protezione diretta dei beni culturali, l´art. 8, par. 2 lett. b.ix definisce come crimine di guerra, nei casi di conflitti armati internazionali, il “dirigere intenzionalmente

attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari” e, parimenti, è previsto dall´art. 8, par.2, e iv, nei

casi di conflitti di natura non internazionale. Il contributo dello Statuto di Roma per la protezione diretta dei beni culturali consiste, in primis, nella scelta di descrivere il crimine di attacchi contro questi beni in termini che hanno lo steso valore sia per i conflitti internazionali che quelli di carattere non internazionale, in quanto elimina la necessità di stabilire la natura

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del conflitto quale presupposto per procedere all’incriminazione e stabilire i termini esatti di quest´ultima e del trattamento sanzionatorio applicabile (Politi, M. Gioia, F.2007,208). In secondo luogo, stabilisce un‘ampia definizione dei beni culturali non focalizzata solo sui monumenti storici, le opere d'arte, i luoghi di culto, ma destinata anche a comprendere gli edifici destinati alle arti, all'educazione, alla scienza, agli scopi umanitari, gli ospedali e i luoghi simili. In terzo luogo, lo Statuto offre ampia protezione ai beni culturali, in quanto non richiede che l’attacco avvenga su larga scala per essere considerato punibile. Inoltre, l'attacco a un bene culturale costituisce di per sé un crimine di guerra, indipendentemente dal fatto che la distruzione del bene sia stata totale o parziale; infine, i beni culturali sono sempre tutelati, eccetto quando costituiscono degli obiettivi militari (Politi, M.- Gioia, F.2007,209).