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Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle

SEZIONE I: Strumenti internazionali a carattere universale

B) Strumenti internazionali non vincolanti

1.2 Raccomandazioni adottate dalla Conferenza generale dell’UNESCO

1.2.3 Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle

collezioni, della loro diversità e del loro ruolo nella società (Parigi, 2015) La Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle collezioni, della loro

diversità e del loro ruolo nella società56è stata approvata il 17 novembre 2015 dalla 38°sessione della Conferenza generale dell’UNESCO. La sua creazione fu la risposta alla necessità di aggiornare l’ultimo strumento universale dedicato alla conservazione e alla gestione dei musei- la Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere i musei accessibili a tutti adottata nel 1960, riconoscendo il loro ruolo essenziale nell'educazione e nella condivisione della diversità culturale del mondo. Il documento in esame, dopo il discorso generale sulla missione dei musei nel XXI secolo che non può occuparsi solo della conservazione ed esposizione delle collezioni ma deve assumere nuove responsabilità nei confronti del

56Il testo della Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle collezioni, della loro diversità e del loro ruolo nella società consultabile sul sito:

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; Data ultima consultazione 25/06/2018.

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patrimonio culturale e naturale, materiale e immateriale57, è composto da quattro parti in cui sono espressi i principi di portata generica riguardo:

• Definizione del museo come “un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al

servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto” e come tali svolgono un ruolo essenziale nella protezione, conservazione e

trasmissione del patrimonio (art.1) e della definizione della collezione come “un insieme

di proprietà naturale e culturale, tangibile e intangibile, del passato e presente,” ed “ogni Stato membro dovrebbe definire la portata di ciò che comprende per raccolta nei termini del proprio quadro giuridico, ai fini della presente raccomandazione (art.2)”; patrimonio come “insieme dei valori tangibili e intangibili ed espressioni che le persone selezionano e identificano, indipendentemente dalla proprietà, come una riflessione e un'espressione delle loro identità, credenze, conoscenze e tradizioni e ambienti di vita, meritevoli di protezione e valorizzazione da parte delle generazioni contemporanee e trasmissione al futuro generazioni.” Ne fanno parte anche i beni

culturali e naturali, materiali e immateriali, che sono oggetto delle convenzioni culturali dell’UNESCO (art.3).

• Funzioni primarie del museo diviso nella preservazione (artt. 7-8), la ricerca (art. 9), la comunicazione (arrt.10-11) e l’istruzione (art.12). Per ciascuna l’UNESCO raccomanda una serie di compiti per svolgere effettivamente il suo ruolo nel 21° secolo, per esempio, l’acquisizione delle collezioni, l’analisi dei rischi e piani d’emergenza ma soprattutto la gestione delle collezioni nei musei così come la creazione e il mantenimento di un inventario professionale e il controllo regolare delle collezioni in quanto “un inventario

è uno strumento essenziale per proteggere i musei, prevenire e combattere il traffico illecito e aiutare i musei a svolgere il proprio ruolo nella società (art.8).” Spicca anche

l´art. 11, il quale sancisce di appropriarsi delle politiche di comunicazione come un modo effettivo per l'integrazione, l'accesso e l'inclusione sociale che dovrebbero essere condotte in collaborazione con il pubblico, compresi i gruppi solitamente non visitatori

57Cfr. 3 Introduzione: “This Recommendation draws the attention of Member States to the importance of the protection and promotion of museums and collections, so that they are partners in sustainable development through the preservation and protection of heritage, the protection and promotion of cultural diversity, the transmission of scientific knowledge, the development of educational policy, lifelong learning and social cohesion, and the development of the creative industries and the tourism economy”.

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dei musei. Le azioni dei musei dovrebbero anche essere rafforzate dalle azioni del pubblico e delle comunità a loro favore.

• Questioni per musei nella società consistente nella globalizzazione che ha consentito di

“una maggiore mobilità di collezioni, professionisti, visitatori e idee che ha avuto un impatto sui musei con effetti sia positivi sia negativi che si riflettono in una maggiore accessibilità e omogeneizzazione (art.13)”, le relazioni con l’economia dove “gli Stati membri dovrebbero riconoscere che i musei possono essere attori economici nella società e contribuire ad attività generatrici di reddito (art.14),”la qualità della vita (art.

15) e il rapporto con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art.19). Di particolare interesse risultano artt. 16-18 riguardanti il ruolo sociale dei musei. La Raccomandazione in esame afferma che i musei nella società di oggi hanno un potere significante nell’integrazione sociale, in quanto “possono aiutare le comunità ad

affrontare cambiamenti profondi nella società, compresi quelli che portano ad un aumento delle disuguaglianze e alla rottura dei legami sociali (art.16)”. In secondo

luogo, ai sensi dell´art. 17, i musei come spazi pubblici vitali dovrebbero rivolgersi a tutta la società e svolgere un ruolo importante nello sviluppo dei legami sociali, nella costruzione della cittadinanza e nella riflessione sulle identità collettive. I musei dovrebbero essere luoghi aperti a tutti e impegnati per l'accesso fisico e culturale a tutti, così come costituire spazi di riflessione e dibattito su questioni storiche, sociali, culturali e scientifiche. Le Parti contraenti, allora, dovrebbero incoraggiare i musei a svolgere tutti questi ruoli.

• Politiche (l’ultima parte della Raccomandazione in questione), divisa in politiche generali (artt. 20-23) e quelle funzionali (artt. 24-35). Per quanto riguarda l’aspetto generale, i musei dovrebbero prendere tutte le misure necessarie in linea con gli strumenti internazionali esistenti relativi al patrimonio culturale e naturale che riconoscono l'importanza e il ruolo sociale dei musei nella loro protezione e promozione e nell'accessibilità complessiva di questo patrimonio al pubblico (art. 20). Essi dovrebbero aderire anche ai principi degli strumenti internazionali per la lotta contro il traffico illecito di beni culturali e utilizzare tutti i mezzi esistenti per combattere essa (art.21). Le politiche funzionali vengono elencate in modo ampio. L´UNESCO tramite questa Raccomandazione invita gli Stati membri a promuovere politiche attive riguardanti la conservazione, ricerca, istruzione e comunicazione, adattate ai contesti sociali e culturali locali, per consentire ai musei di proteggere e tramandare il patrimonio alle generazioni future. Per raggiungere questo scopo, i musei e le istituzioni simili sono

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invitati a collaborare con la società civile dentro lo Stato (art.24). L´art. 26, a canto suo, ribadisce le buone pratiche delle reti museali e nazionali, per esempio, il Codice Etico dell´ICOM per i musei, che dovrebbero essere seguite dagli Stati membri nella creazione delle norme legislative nazionali per raggiungere gli obiettivi di questa Raccomandazione. Infine, la Raccomandazione invita gli Stati membri alla cooperazione internazionale attraverso scambi e mobilità delle collezioni e del personale, così come le mostre internazionali.

1.2.4 La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale

(Parigi, 2003)

Approvata all'unanimità dalla Conferenza Generale dell´UNESCO il 17 ottobre 2003 a Parigi, la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale58 rappresenta la

reazione della comunità internazionale a uno dei casi più eclatanti di distruzione di beni culturali: l’abbattimento dei Buddha giganti della valle di Bamyiam, in Afganistan, da parte del regime talebano nel 2001. Esso fu una manifestazione della distruzione intenzionale del patrimonio culturale, in quanto le statue in questione, che erano unico l’esempio dell’architettura buddista risalente ai primi secoli dopo Cristo, furono demolite perché rappresentavano un simbolo di una tradizione religiosa e spirituale diversa dall’Islam. La Conferenza Generale scelse il formato della Dichiarazione, per due motivi (Lenzerini ,2008,17):

Gli aspetti della ‘speditezza’ e della necessità di trasmettere un messaggio di condanna forte e di immediata percettibilità da parte dell’intera comunità internazionale, in quanto il formato della convenzione non prevede l’adattamento degli Stati in maniera istantanea.

La convinzione che i tipi di condotta che si intendevano stigmatizzare attraverso l’atto normativo in questione fossero già vietati sulla base del diritto consuetudinario e pattizio pertinente, e quindi non ci fosse bisogno di fissare nuovi obblighi giuridici, ma soltanto di ribadire in modo forte e solenne vincoli a carico degli Stati già esistenti nell’ordinamento giuridico internazionale.

58 Il testo della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale è consultabile sul sito: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Data ultima consultazione: 07/06/2018

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Il Preambolo della Dichiarazione, dopo aver riassunto i motivi che portarono all’elaborazione della stessa, afferma il legame esistente tra il patrimonio culturale i diritti umani, in particolare quelli aventi natura collettiva59, così come ricorda l’esistenza delle norme del diritto internazionale consuetudinario applicabili nel campo, sia in tempo di pace che in tempo di guerra60. L'art.1 definisce l'importanza della protezione del patrimonio culturale e ribadito il proposito di combattere la distruzione intenzionale di esso sotto ogni forma; allo scopo di tramandarlo alle generazioni future. L’ambito di applicazione di questa Dichiarazione viene definito dall´art. 2 che riguarda “l’intero patrimonio culturale”, compreso anche quello legato ad un sito naturale (par.1) e “la distruzione intenzionale” di esso, che viene definita dal par.2 come “un atto volto a distruggere il patrimonio culturale in tutto o in parte, colpendo così la

sua integrità, in un modo che costituisca una infrazione al diritto internazionale o una violazione ingiustificabile dei principi dell’umanità e delle esigenze della coscienza pubblica, in quest’ultimo caso nella misura dove questi atti siano già previsti dai principi fondamentali del diritto internazionale”. Per quanto riguarda le misure da prendere da parte degli Stati membri per combattere la distruzione internazionale del patrimonio culturale, esse vengono elencate negli artt.3, 4, 5, 8 e 10. L´art. 3, in quattro paragrafi, le elenca in modo piuttosto vasto. Il par.1 sancisce che “States should take all appropriate measures to prevent, avoid, stop and

suppress acts of intentional destruction of cultural heritage, wherever such heritage is located”. Tale formulazione viene considerata debole; la parola should diminuisce l’obbligo

fondamentale, come se ‘peggiorasse’ il livello di protezione dei trattati precedenti (Scovazzi, 2007, 173). Effettivamente, questo fatto rispecchia la necessità di raggiungere un compromesso tra le posizioni più progressiste e quelle più conservatrici che si sono scontrate in sede di negoziato, favorendo decisamente le seconde. I successivi paragrafi dello stesso articolo invitano gli Stati membri ad adottare le misure normative, amministrative, educative e tecniche idonee -nei limiti in cui ciò sia permesso dalle loro risorse economiche- allo scopo di proteggere il patrimonio culturale (par.2), tentare di promuovere il rispetto per il patrimonio culturale da parte della società (par.3) ed aderire alle convenzioni del diritto internazionale di guerra (par.4).

59Cfr. 5 Preambolo della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale: “Consapevole che

il patrimonio culturale è una componente importante dell’identità culturale delle comunità, gruppi ed individui, e della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui diritti dell’uomo;”

60Il Preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 1899 e del 1907, in particolar modo gli art. 27 e 56 del regolamento annesso alla quarta Convenzione dell'Aja del 1907346; le disposizioni degli articoli 8, par.2, lett.b), n°IX e 8, par.2, lett.e), n°IV dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e quelle dell'articolo 3(d), dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia.

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Negli articoli 4 e 5 la Dichiarazione UNESCO raccomanda agli Stati di operare in conformità con gli obiettivi e i principi dei diversi strumenti relativi alla protezione del patrimonio culturale in tempo di pace61 e di agire, se coinvolti in un conflitto, in conformità con il diritto internazionale consuetudinario e i principi e gli obiettivi degli accordi internazionali e delle raccomandazioni UNESCO (art. 5). Per quanto concerne il carattere del conflitto a cui si deve applicare la Dichiarazione in esame, il dovere di protezione del patrimonio culturale opera durante qualsiasi tipo di conflitto, sia internazionale che non internazionale, compreso il caso di occupazione (Scovazzi,2007,178). La cooperazione internazionale in campo della protezione del patrimonio culturale viene sancito dall´art. 8; gli Stati vengono esortati in primo luogo a cooperare tra loro e con l'UNESCO; per seguire lo scopo della protezione dei beni in questione, dovrebbero adottare le seguenti misure “fornire e scambiare le informazioni concernenti le

situazioni a rischio di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, procedere a consultazioni in caso di distruzione effettiva o imminente del patrimonio culturale, considerare di apportare un’assistenza agli Stati, su loro richiesta, al fine di promuovere programmi di educazione, così come la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità, volti ad assicurare la prevenzione e la repressione di ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ed infine, fornire un aiuto giuridico ed amministrativo, su richiesta degli Stati interessati, per reprimere ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale”. Il par.2 dello stesso articolo,

gli Stati sono incoraggiati “a prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto

internazionale, per cooperare con gli altri Stati coinvolti in vista di stabilire la sua competenza riguardo alle persone che hanno commesso o hanno dato l’ordine di commettere gli atti suddetti (VII punto Responsabilità penale individuale) e che si trovano sul suo territorio e di fissare le sanzioni penali adeguate da applicare, qualunque sia la loro nazionalità e il luogo dove gli atti sono stati commessi”. Infine, l´art. 10 invita tutti gli Stati membri a prendere in

esame tutte le misure possibili per diffondere e far conoscere, attraverso soprattutto campagne di sensibilizzazione, la Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale dei beni culturali sia al grande pubblico che alle comunità vulnerabili. Per quanto riguarda la responsabilità degli

Stati e quella penale individuale scaturenti dagli atti di distruzione intenzionale del patrimonio

culturale, gli artt. 6-7 del testo in esame rappresentano le disposizioni più significative della

61Cfr. Art. 4: “…..nel rispetto dei principi e obiettivi della Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio

mondiale culturale e naturale, della Raccomandazione del 1956 che definisce i principi internazionali nell’applicazione in materia di siti archeologici, della Raccomandazione del 1968 concernente la conservazione dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati, della Raccomandazione del 1972 concernente la protezione, sul piano nazionale, del patrimonio culturale e naturale, così come la Raccomandazione del 1976 concernente la salvaguardia dei complessi storici o tradizionali e del loro ruolo nella vita contemporanea”.

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Dichiarazione. L´art. 6 sancisce che “lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio

culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, o che si astiene intenzionalmente dal prendere misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione internazionale, si assume la responsabilità di questa distruzione, nella misura prevista dal diritto internazionale”. Il punto debole in questo

caso sono le mancanti indicazioni di alcune delle conseguenze derivanti dalla distruzione intenzionale, quali, per esempio, il ristabilimento (se possibile) o il risarcimento; esso sono invece sostituiti da un generico richiamo alle disposizioni del diritto internazionale (Scovazzi,2007,180). L'art.7, concernente la responsabilità penale individuale, stabilisce che“gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto

internazionale, per stabilire la loro competenza riguardo alle persone che commettono od ordinano di commettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, che sia o no iscritto sulla lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione internazionale, e per fissare le sanzioni penali adeguate da applicare a queste persone.” Infine, nell´art.9 della Dichiarazione vengono trattate le sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani, in modo piuttosto generico, riconoscendo il rispetto delle regole internazionali concernenti la qualifica penale in materia62.