• Non ci sono risultati.

Linee guida europee per la sostenibilità edilizia

CAPITOLO 3. IL SETTORE BIO-EDILE

3.1. IL SETTORE COSTRUZIONI E NORMATIVA EUROPEA IN AMBITO SOSTENIBILITA’

3.1.2. Linee guida europee per la sostenibilità edilizia

Per quanto riguarda la normativa europea per il settore edilizio, sostanziale importanza assumono le direttive finalizzate alla promozione dei valori di ecocompatibilità nelle costruzioni, che incoraggiano prodotti edilizi e modalità di costruzione orientati alla minimizzazione degli impatti ambientali e sull’uomo.

La problematica energetica è stata nel corso degli anni considerata sempre più urgente, raccogliendo molti consensi, sia a causa di precedenti storici relativi a questioni politico- economiche, come le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, sia per il periodo di emergenza globale che si sta vivendo per via delle minacce del cambiamento climatico, per il quale il campo edilizio ha rappresentato uno dei principali responsabili.

La finalizzazione degli scopi di contenimento dei consumi nella fase d’esercizio degli edifici, attraverso le innovazioni tecnologiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, causa un enorme cambiamento nell’incidenza energetica di altre fasi del ciclo di vita edilizio, rendendo il consumo energetico richiesto per la fase costruttiva quasi pari a quello per la fase abitativa e arrivando, in alcuni casi, a edifici in cui l’energia necessaria per la costruzione e per la successiva demolizione rappresenta il totale del fabbisogno complessivo.

Mai come oggi la sostenibilità ambientale dell’edilizia in ambito europeo dipende dal trionfo delle politiche impegnate su tre diverse prospettive: il contenimento dei consumi energetici, l’espansione dell’energie rinnovabili e il supporto dei prodotti ecologici. Fra le direttive europee che riguardano limiti imposti per il contenimento dell’inquinamento, importante è quella relativa alla 96/61/CE “Integrated Pollution Prevention and Control” (IPPC), dove si concorda che in ogni paese comunitario l’autorità responsabile della tutela dell’ambiente abbia il compito di rilasciare un’autorizzazione per tutte le attività produttive presenti, in linea con l’ottica integrata che considera ogni forma di emissione dannosa e la meta finale di ogni rifiuto solido.

È ormai noto come, nel corso di questi anni, l’Unione Europea stia sempre più passando da politiche ambientali di tipo “command and control”, ossia azioni legislative cogenti, ad una prospettiva di prevenzione tramite operazioni di adesione volontaria. Questa trasformazione è causata principalmente da un sostanziale cambio di visione riguardante la tutela dell’ambiente, che porta a concentrarsi non più sulle cosiddette politiche “end of pipe”,

orientate a contenere gli effetti dannosi già creati dalle imprese, bensì su attività preventive rispetto all’elemento inquinante, con l’obiettivo finale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori, stimolate dai provvedimenti europei che incentivano meccanismi di adesione volontaria, per primi i Piani di Azione per l’Ambiente (PAA), che hanno coinvolto in modo più ravvicinato il discorso relativo all’ecocompatibilità dei materiali edilizi.

In linea con quanto appenda detto, nel 1989 emerse la direttiva 89/106/CE, la cosiddetta “Construction Product Directive” (CPD), riferita ai prodotti edilizi e con lo scopo di assicurare il libero scambio di prodotti sul mercato europeo e conferire una garanzia di qualità delle merci rivolta al consumatore. Nello specifico, tale direttiva introdusse per la prima volta il concetto di “marcatura di accompagnamento”, ossia un attestato di conformità, maggiormente conosciuto come marchio CE, finalizzato alla garanzia del rispetto di vari requisiti particolari e alla comunicazione uniforme delle specifiche tecniche di prodotto. Sebbene tale direttiva non fornisca un insieme di linee guida per la ecocompatibilità dei materiali, essa comunque evidenzia l’importanza di una comunicazione chiara e trasparente della qualità dei prodotti verso il consumatore e aiuta a sensibilizzare i vari paesi in riferimento a norme successive, come quelle riguardanti l’ecolabelling.

Figura 28. Marchio CE

Fonte: Certificazione CE, Marchio CE di conformità, simbolo con la griglia di costruzione, come indicato dalla direttiva 89/106/CEE, poi sostituita dal Regolamento (UE) n. 305/2011.

Un successivo sviluppo riguardo al tema della marcatura, in questo caso esclusivamente ecologica, venne fornita dal Regolamento CE n. 880/92, poi modificato dai Regolamenti CE n. 1980/2000 e n. 66/2010, che offre un meccanismo europeo di etichettatura ecologica chiamato Ecolabel, in cui vengono accettati solamente prodotti in linea con le diposizioni comunitarie in ambito sanitario, ambientale e della sicurezza, che attestino un

ridotto impatto sull’ambiente e che facciano parte dell’insieme di quei prodotti per i quali siano già presenti criteri di ecocompatibilità a seguito di decisioni della Commissione europea. Nello specifico, il marchio testimonia la conformità dell’oggetto a determinati criteri ambientali, elaborati attraverso lo studio del suo complessivo ciclo di vita (LCA), che, come si è ampiamente visto nel capitolo precedente, identifica tutti gli impatti ambientali mediante un’analisi che va dall’estrazione delle materie prime alla produzione, fino alla fase di fine vita del prodotto.

Perciò, in un contesto caratterizzato da un mercato complesso e da una notevole asimmetria informativa, in cui i consumatori incontrano ostacoli nell’individuare la qualità dei prodotti, l’etichetta Ecolabel funge da mezzo d’informazione ambientale istantanea, assicurato dalla neutralità di un organismo nazionale, ossia l’Organismo Competente, che permette alle aziende di usare l’etichetta solo a seguito di una scrupolosa valutazione. Così, le imprese che riescono a ricevere il marchio possono pubblicizzarsi mediante il “green marketing” e incrementare, di conseguenza, la loro performance rispetto alla concorrenza presente sul mercato europeo.

Figura 29. Marchio Ecolabel

Infine, il Settimo programma di azione per l’ambiente, valido fino al 2020, chiamato “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, si pone importanti obiettivi, tra cui quello prioritario riguardante l’impiego sostenibile ed efficiente delle risorse lungo tutto il loro ciclo di vita, ossia il contenimento degli impatti ambientali negativi generati dall’utilizzo delle risorse naturali nel contesto di un’economia in espansione. Dal punto di vista pratico, questo implica la riduzione del carico ambientale per unità di risorse impiegata, incrementando contemporaneamente la produttività delle risorse nella complessiva economia europea. Per quanto riguarda le risorse rinnovabili, questo vuol dire il mantenimento al di sotto della quota di sovrasfruttamento (COM (2005) 670 def.).