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1. “STRANIERO” E COSTITUZIONE

3. CONCEZIONE FORMALE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO NELLA COSTITUZIONE FRANCESE E NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

3.1. L'ESPERIENZA DELLA FRANCIA: PREMESSA STORICO-COMPARATIVA

3.1.1. LO STATUTO COSTITUZIONALE DEL NON CITTADINO

In Francia, la figura dell'“étranger” è «le grand absent du texte constitutionnel de la Vème

République»390. Infatti, fatto salvo il termine ètranger di cui all’art. 14, riferito, però, agli «ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers», nè la Costituzione del 1958, né la

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen del 1789, nè il Préambule della Costituzione del 1946 ne fanno menzione.

Si può ritenere che alcune formulazioni generali includano gli stranieri, come, ad esempio, l’art. 1 della Déclaration del 1789: «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits» e l'art. 66 della Costituzione del 1958: «Nul ne peut être condamné à la peine de mort».

Altre previsioni, tuttavia, riguardano espressamente i cittadini. In proposito, occorre ricordare l’art. 34, secondo cui «La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties

fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques». Questa disposizione presenta alcune difficoltà sul piano applicativo, prima fra tutte, l’incoerenza rispetto all'art. 8 della

Déclaration del 1789. È stato infatti osservato che: «L’article 34 ne concerne que les citoyens et

non par conséquent les étrangers. Mais la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s'applique, au moins dans certains de ses articles, aux étrangers; c’est le cas par exemple de son article 8 qui exige une loi pour établir des peines privatives de liberté»391. I riferimenti al “citoyen” o all’ “homme” non sono, peraltro, riconducibili al principio costituzionale di eguaglianza, giacchè le disposizioni che vi rientrano si riferiscono alternativamente a “tous les français”, “tous”, “chacun”, “nul”, “tout homme”, “tout travailleur”, senza la possibilità di individuare alcun criterio discretivo.

389 K. Michelet, Les droits sociaux des étrangers, cit., p. 50.

390 D. Lochak, Les discriminations frappant les étrangers sont-elle licites?, in Droit social, 1/1990, p. 76; D. Turpin, Le

statut constitutionnel de l’étranger, in Les petits affiches, 15 mars 1991, n. 32, p. 13.

391 F. Luchaire, Article 34, in G. Conac, F. Luchaire (dir.), La constitution de la V° république française, Paris, 1987, p. 758.

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Due sono le disposizioni espressamente dedicate ai nationaux français: quella relativa a «l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales» proclamata nel Préambule del 1946 e quella riguardante le «conditions de l'électorat et de

l'éligibilité» di cui all'art. 3 della Costituzione del 1958, (salvo le riserve previste dall'art. 88-3). Le uniche disposizioni riconducibili alla categoria degli stranieri sono l’art. 53-1 Cost. in materia di diritto d'asilo e l’art. 88-3 Cost., che accorda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali ai soli cittadini dell'Unione europea residenti in Francia. Si tratta, dunque, di un

bloc de constitutionnalité392 caratterizzato da un dato testuale disomogeneo, privo di precise indicazioni sullo statuto costituzionale dello straniero. La sua analisi appare di particolare difficoltà, potendo dare luogo a interpretazioni approssimative o incoerenze e lasciando ampia discrezionalità al legislatore.

3.1.1.1. I DIRITTI SOCIALI

Come si è detto, il punto di partenza di questa analisi è determinato dalla proclamazione dei diritti di libertà avvenuta nel 1789 con la Déclaration des droits des l’homme et du citoyen, in cui è previsto uno “status négatif” dell’individuo. L’integrazione dei diritti sociali nei testi costituzionali francesi, salvo la breve parentesi rivoluzionaria, è avvenuta oltre 150 anni dopo, con la proclamazione del Préambule della Costituzione del 27 ottobre 1946. Invero, già durante la Terza Repubblica il dibattito della dottrina giuspubblicistica ruota attorno al principio di solidarietà ed alle finalità sociali del diritto, come emerge dalle posizioni di Duguit o di Hauriou393. Tuttavia, questi stessi autori non sono inclini a concepire l’idea che le prestazioni erogate dallo Stato possano configurarsi come vere e proprie posizioni giuridiche soggettive in capo agli individui. Negli anni Trenta, Gurtvich elabora la sua teoria del diritto sociale nell’ opera Déclaration des droits sociaux senza però incidere in modo significativo sul dibattito dottrinario in materia394.

392 Il bloc de constitutionnalité è l'insieme di testi a valore costituzionale utilizzati dal Conseil constitutionnel come

normes de références du contrôle de la constitutionnalité des lois. Si tratta segnatamente della Costituzione del 1958 e dei testi normativi a cui rinvia il relativo Préambule ossia la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen del 1789, i

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, i Principes particulièrement nécessaires à notre temps del Préambule della Costituzione del 1946 e i Principes ayant valeur constitutionnelle. A partire dagli anni Settanta, il

Conseil ha iniziato a considerarli testi a valore costituzionale (dunque, non mere dichiarazioni di principio). In particolare, il Conseil ha riconosciuto tale valore alla Déclaration del 1789 ed ai «textes auxquels la Constitution du 4

octobre 1958 fait référence dans son Préambule» con la déc. 73-51 DC 27.12.1973 ed al Préambule del 1946 con la déc. 71-44 DC 16.07.1971. Sulle décisions in parola si veda, su tutti, L. Favoreu, L. Philip (et alii), Les grandes

décisions du Conseil constitutionnel, Paris, 2013. Sono invece esclusi dal bloc de constitutionnalité le leggi organiche, i regolamenti parlamentari e i trattati e accordi internazionali. In prospettiva generale sul bloc de constitutionnalité, D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 2013, p. 95 ss.

393 Cfr. L. Duguit, Le droit social,le droit individuel et la transformation de l'État, Paris, 1922; M. Hauriou, Précis de

droit contitutionnel, Paris, 1929.

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Nel Secondo dopoguerra, il Préambule della Costituzione del 27 ottobre 1946, “fruit bizarre

d’une commodité politique”395 che rappresenta il compromesso raggiunto dalle forze politiche a seguito del fallimento del progetto di Déclaration des droits dell’aprile 1946, proclama i diritti sociali alla stregua di Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à

notre temps (alinéa 2)396. Tale consacrazione non ha estinto il dibattito sulla natura dei diritti sociali, anzi lo ho alimentato, definendoli come “principes” e non come veri e propri diritti. Il Préambule enuncia dapprima i diritti del lavoratore, segnatamente il diritto al lavoro (alinéa 5), la libertà sindacale (alinéa 6), il diritto di sciopero (alinéa 7) e di partecipazione (alinéa 8). Alla cui figura del lavoratore, così come alla sua famiglia, si riconosceva un ruolo centrale nell’edificio costituzionale dei diritti: «Plus que l'homme au sens d'être humain, c'est surtout le travailleur et sa

famille qui en sont les bénéficiaires, au point que la doctrine évoque parfois la naissance d’un “droit constitutionnel” ouvrier»397.

Tale configurazione rileva anche nella successiva enunciazione dei droits créances ad opera dell’alinéa 10 in tema di diritto alle condizioni necessarie per lo sviluppo dell’individuo e della sua famiglia, e soprattutto dell’alinéa 11 in cui l’être humain: «n'est envisagé que parce qu'il ne peut

plus ou ne peut pas travailler; ce même alinéa plaçant sur le même plan la mère, l'enfant et le vieux travailleur»398. L'alinéa 11 proclama il diritto alla protezione della salute, all’assistenza sociale, alla sicurezza materiale, al riposo e al divertimento stabilendo che: «La nation garantit à tous,

notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence». Va ricordato, infine, l’alinéa 13 che sancisce il diritto all'istruzione, alla formazione professionale e alla cultura, e l’alinéa 12 che proclama il valore della solidarietà nazionale.

I diritti sociali sanciti nel Préambule del 1946 non sono riferiti ai nationaux bensì a categorie di soggetti come i “travailleurs” (alinéa 8 e 11), “la mère”, “l’adulte”, “l’enfant” (alinéa 10, 11 e 13) o a nozioni generalissime quali “chacun” (alinéa 5), “tous” e “tout être humain” (alinéa 11) e “individu” (alinéa 10). A tale riguardo, Borgetto sottolinea come l’utilizzo di formule tanto ampie

395 G. Vedel, Le Préambule de 1946, reconstruction et nouvelles bases, in AA.VV., Les discours d' Épinal ‟Rebâtir la

République”. Colloque-Épinal, 27 et 28 septembre 1996, Paris, 1997, p. 144.

396 Giova ricordare che il Preambolo si ispira, nei contenuti, alla Déclaration des droits de l’homme relativa alla Costituzione del 1946, che proclamava unitariamente diritti di libertà, sociali ed economici, elaborata con lo scopo di essere integrata nel progetto di Costituzione che fu poi rigettato attraverso referendum popolare il 5 marzo 1946. A seguito di tale risultato si optò per l'introduzione di un preambolo nel testo costituzionale, che richiama la Déclaration

del 1789, in luogo della dichiarazione originariamente progettata.

397 Voce Al. 2 - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Constitution de 1958 in Code constitutionnel et des

droits fondamentaux, Paris, 2012.

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mostri chiaramente che, nello spirito del costituente del 1946, la realizzazione del principio di solidarietà (sottesa a tali formulazioni) è indissociabile dall’idea di universalità e di uguaglianza399.

Il diritto al lavoro di cui all’alinéa 5 è sancito secondo una formulazione talmente ampia – «Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un travail» – da essere definita una «formulation vague et même trompeuse (qui osérait prétendre que les étrangers ont “le droit

d'obtenir un emploi”?400.

Si deve rilevare, pertanto, che, diversamente dalla lettera ambigua della Déclaration del 1789 e della Costituzione del 1958, il lessico del Preambolo del 1946 si caratterizza in prevalenza per le formulazioni generali e non discriminatorie.

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