I limiti della leale collaborazione: la “negoziazione” delle competenze
IV. 2 – Metodi deflattivi del contenzioso costituzionale e disponibilità delle competenze
Si è già dato atto precedentemente della misura del contenzioso costituzionale e delle iniziative che da parte degli esecutivi si sono poste al fine di porre freno al ricorso al Giudice delle leggi.
All’indomani della riforma del Titolo V, venne stipulata tra Stato regioni una intesa interistituzionale volta a dare attuazione alle modifiche introdotte dalla novella costituzionale258.
Il documento citato pareva potersi interpretare come una scelta di campo degli attori istituzionali in favore di un modello di regionalismo collaborativo259.
A ben vedere, l’intesa si poneva degli obbiettivi di ordine interpretativo che mirano, fra l’altro, alla limitazione del contenzioso costituzionale.
In tal senso, può leggersi il punto I.2, circa la separazione delle competenze: «la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del Titolo V». Tale finalità viene, poi, esplicitata in misure concrete al punto II.1, laddove si legge che costituiscono principi essenziali dell’azione comune: «a. privilegiare, tra più possibili
258 Il testo dell’Intesa è disponibile nel sito della Conferenza delle Regioni, al link:
http://www.regioni.it/fascicoli_conferen/Stato-Regioni/2002/sr20062002/intesa.pdf
259 In tal senso F. PIZZETTI, L’evoluzione del sistema italiano fra “prove tecniche di governance” e nuovi elementi unificanti. Le interconnessioni con la riforma dell’Unione
Europea, in www.giurcost.org e A. STERPA, La Conferenza unificata sceglie un regionalismo collaborativo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
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interpretazioni della legge costituzionale, la più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale; b. considerare il principio di sussidiarietà, elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione ed adeguatezza; c. garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di continuità e completezza dell’ordinamento giuridico».
Per quanto concerne la presente analisi, un passaggio importante è rappresentato dal punto II.2, laddove si legge: «In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si tende necessaria anche al fine di dare certezza dell’ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l’individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.»
La formulazione del periodo sopra riportato è ancorata ad una concezione della funzione legislativa quale situazione disponibile. Infatti, ivi si legge che lo Stato e le Regioni individuano e delimitano gli ambiti di competenza.
Non si può non segnalare come una simile impostazione sia frutto di un travisamento del valore da attribuire al dato costituzionale relativo all’attribuzione delle competenze. È, infatti, la stessa Costituzione e, in particolare, il suo art. 117, a dettare il riparto delle competenze legislative e gli enti non possono prescindere da tale disposizione. I due termini lasciano trasparire una disponibilità del riparto competenziale che è, invece, inammissibile nell’ottica della rigidità costituzionale che contraddistingue il nostro ordinamento260.
260 Si badi che, quando sopra si è parlato della mobilità del riparto, non si è detto che essa è nella disponibilità delle parti. Si è, invece, sottolineato come sia necessario che
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In relazione a quanto appena affermato, ci sembra opportuno fare riferimento alle conclusioni di un convegno tenutosi nel 2005 ed organizzato dal Dipartimento per gli Affari regionali. Esso trattava delle pratiche di conciliazione nel sistema federale italiano e mirava a trovare nuove soluzioni al contenzioso Stato-Regioni.
A tale incontro parteciparono esponenti delle istituzioni interessate, tutti evidenziando come le istituzioni della collaborazione – quelle presenti e quelle che potrebbero venire in essere in un futuro più o meno certo261 – devono fare i conti con la rigidità della Costituzione che non consente agli enti tributari delle competenze di fare di queste oggetto di contrattazione.
Infatti, la funzione legislativa attribuita allo Stato e alle Regioni è espressione della sovranità popolare, secondo la ripartizione di competenze fissate dalla Costituzione.
Tale circostanza non consentirebbe che vi sia alcun soggetto terzo (un organo costituito quale arbitro, ad esempio) che possa decidere sovrapponendosi agli organi legislativi, imponendo loro una soluzione circa la pertinenza della competenza legislativa tale da evitare il giudizio della Corte costituzionale.
È stato, altresì, escluso che nel rinnovato assetto repubblicano possa pensarsi ad una restaurazione dell’art. 127 della Costituzione che
ricorrano requisiti di tutela di interessi unitari al fine di consentire che il livello di governo territorialmente sovraordinato possa esercitare la funzione legislativa.
261 Si discuteva, in quella sede, della riforma costituzionale elaborata nel corso della XIV legislatura e poi bocciata dal referendum confermativo del Giugno 2006.
I ralativi atti sono raccolti nel volume edito dal Dipartimento pre gli affari regionali, avente titolo Le pratiche di conciliazione nel sistema federale Italiano e disponibile online al link:
http://www.affariregionali.it/smartFiles_Data/b22ad98a-9249-4e1e-96ac- a0427e9b9463_pratiche_conciliazione.pdf
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prevedeva, per le leggi regionali, il previo visto del Commissario di Governo262.
In tal senso, è stata esclusa la possibilità di rinvenire, nell’attuale assetto costituzionale, un soggetto dotato di una posizione imparziale che possa esprimere una valutazione autorevole e vincolante circa la titolarità della competenza legislativa in una data materia, che non sia la Corte Costituzionale nella sua funzione di controllo successivo della costituzionalità delle leggi.
Potrebbe, al più, ammettersi una mediazione, attraverso un tentativo di previa conciliazione che sfoci in una proposta comune, da sottoporre poi al vaglio dell’organo legislativo per le sue definitive determinazioni, fermo sempre, in ogni caso, il successivo controllo a richiesta dello Stato e/o della Regione da parte della Corte Costituzionale, se la proposta non dovesse arrivare a buon fine o non produrre risultati concreti263.
Per altro verso, occorre segnalare come, nel concreto svolgersi delle relazioni intersoggettive, si siano venute a creare una serie di pratiche non codificate che, rispettando il dettato costituzionale relativo al riparto delle competenze, consentono un dialogo intersoggettivo animato da intenti collaborativi che può evitare il ricorso alla Corte.
È, per esempio, invalsa la prassi dei tavoli tecnici.
Talora accade che prima della pubblicazione in Gazzetta della legge regionale, la Regione interessata chieda al Governo, una valutazione preventiva del progetto di legge.
262 Sulla funzione del Commissario di governo, prima che si procedesse alla riforma del Titolo V, si leggano: P. VIRGA, Commissario del governo, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 856 e R. ZACCARIA, Il commissario di governo, in Regioni ed organizzazione
amministrativa, Firenze, 1971, 75.
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A seguito di ciò, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto una serie di tavoli tecnici264 ove si è tentato, con successo, di trovare soluzioni concertate onde evitare il contenzioso costituzionale. Ma si badi, tale pratica è rimessa interamente alla volontà dei soggetti e non ha alcuna vincolatività in ordine alla determinazione finale che spetta unicamente alle Assemblee legislative dotate della competenza in materia.
264 Si ricordano quelli relativi a tasse automobilistiche e IRAP, quello sulle terapie non convenzionali sulle leggi elettorali regionali, quello con la Regione Marche (che fu approvato in prima lettura e successivamente è stato instaurato questo tavolo tecnico, nel quale sono state sollevate alcune perplessità che la Regione ha assolutamente recepito, riapprovando in prima lettura il proprio testo, recependo alcune delle osservazioni che erano emerse in quel tavolo). Si veda, diffusamente, N. GALLUCCIO, in Le pratiche…cit, 21.
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