Dinamiche intersoggettive nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo
III. 4.4 – Mimetismo dell’interesse nazionale
Si faceva sopra riferimento alla circostanza che la novella del 2001 ha eliminato dal nuovo Titolo V ogni riferimento esplicito all’interesse nazionale. L’esame di tale principio risulta fondamentale per comprendere il rinnovato assetto dei rapporti intersoggettivi fra enti territoriali della Repubblica.
Nel precedente testo della Costituzione, quest’ultimo era espressamente previsto (agli artt. 117, c. 1 e 127, c. 3) quale limite di merito delle leggi regionali, valutabile dal Parlamento.
Tuttavia la prassi antecedente la riforma aveva trasformato detto limite di merito, con l’avallo della Corte costituzionale, in limite di legittimità.
La richiamata trasformazione comportò l’inoperatività dell’art. 127 c. 3 Cost. che designava la procedura atta ad investire il Parlamento della questione.
223 R. BIN, op. ult. cit.; contra A. ANZON, op. ult. cit..
224 Sic R. BIN, Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri, in Rivista di Diritto
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La dottrina ha assunto posizioni assai diverse circa la totale espunzione dal contesto letterale della Costituzione, delle disposizioni che si riferivano all’interesse nazionale225.
Secondo una prima tesi, il limite permarrebbe, nonostante il dato letterale, e spetterebbe alla Corte costituzionale farlo rispettare. Tale limite si incarnerebbe nei fini e nei valori «su cui le forze politiche egemoni fondano la decisione di considerarsi unite nella Repubblica italiana», ed essendo perciò «espressione dell’unità stessa della Repubblica».
La teoria appena esposta, che trova i propri referenti nell’art. 5 Cost. e nel nuovo art. 120 Cost., laddove si prevedono poteri sostitutivi del Governo a tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica, consentirebbe al legislatore statale di intervenire qualora ritenesse di trovarsi in presenza di esigenze unitarie incomprimibili226.
Anche altri autori non ritengono che la revisione del Titolo V abbia sancito la morte dell’interesse nazionale, epperò evidenziano che la sua determinazione non è interamente devoluta al Giudice delle leggi, il quale dovrà continuare a svolgere un intervento in seconda battuta, consistente nel controllo delle scelte operate dal legislatore statale227.
Altri sostengono invece che il limite dell’interesse nazionale non avrebbe più cittadinanza nel nuovo sistema né come limite di merito, né come limite generale di legittimità228. I vincoli ai quali la potestà
225 Le varie posizioni in materia sono state ricostruite in maniera molto chiara da P.
VERONESI, I principi in materia di raccordo Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V, Le Regioni, 2003, 1007 ss.
226 v. in questo senso A. BARBERA, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in Quaderni
Costituzionali n. 2/2001, 345-346, ma già A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale,
Milano, Giuffrè, 1974.
227 R. TOSI, A proposito dell’interesse nazionale, in www.forumcostituzionale.it.
228 v. per tutti G. FALCON Modello e transizione nel nuovo Titolo V Parte secondo della
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legislativa regionale può adesso essere sottoposta sono, secondo quest’ultima parte della dottrina, solo quelli espressamente indicati in Costituzione; è attraverso di essi che si esprime ora, in concreto, il valore dell’”unità” di cui all’art. 5 Cost. L’interesse nazionale, nel nuovo Titolo V, sarebbe, dunque, «tipizzato»229 dalle attribuzioni di competenza elencate, in primo luogo, agli artt. 120, c. 2 e 117, c. 2 e 3.
Esso, pertanto, non sarebbe venuto meno, ma non potrebbe più farsi valere come titolo e fondamento generale di un’autonoma potestà normativa dello Stato.
Secondo altri Autori, la riforma appresterebbe nuove soluzioni ad un vecchio problema, non ignorandolo, ma, piuttosto, individuando rimedi conformi al rinnovato assetto policentrico della Repubblica.
Ecco che il principio di sussidiarietà assume rilievo e riesce a superare la rigida separazione delle competenze.
In tal senso, l’interesse nazionale troverebbe nel metodo dell’assunzione delle funzioni in sussidiarietà, una nuova risposta. Tale nuovo processo interpretativo dell’interesse ed allocativo dell’esercizio della funzione deve, però, essere esercitato sulla base del principio di leale collaborazione: gli enti pariordinati sono cioè tenuti a collaborare per tutto ciò che attiene agli interessi della loro “casa comune” (la Repubblica).
«Sussidiarietà significa appunto questo: che le funzioni non sono assegnate una volta per tutte in base a criteri astratti, ma collocate al livello di governo più vicino possibile agli amministrati, purché
229 Sic A. ANZON, Un passo indietro verso il regionalismo “duale”, in
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adeguato»230. Sussidiarietà e adeguatezza (che l’art. 118 c. 1 Cost. opportunamente associa) viaggiano insieme “come le due cabine di una funivia”, equilibrando i propri pesi. Essi richiedono che la scelta del livello territoriale ove allocare le competenze sia compiuta secondo una valutazione concreta della dimensione degli interessi: le antiche distinzioni tra interessi frazionabili e interessi non frazionabili, nonché tra interesse nazionale, regionale e esclusivamente locale, sono quindi, non superate, ma riassunte nei concetti di sussidiarietà e di adeguatezza: la ripartizione per livelli di interesse è stata sottratta ad una logica di tipo gerarchico, infatti sussidiarietà ed adeguatezza esprimono una logica di tipo paritario.
Per questa tesi, la Corte non dovrà quindi più valutare, come in passato, e nel merito, se le norme impugnate incarnino un effettivo interesse nazionale, ma potrà limitarsi a verificare se quegli atti (e le disposizioni impugnate) siano il precipitato di un procedimento di contrattazione rispondente alle regole della leale cooperazione231.
La teoria appena richiamata è stata contestata da quanti hanno rilevato che il nuovo art. 114 non comporta alcuna innovazione contenutistica rispetto a quanto enunciava il precedente articolo232 e che, peraltro, sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione sono menzionati solo in alcuni luoghi particolari del nuovo Titolo V, e non potrebbero, dunque, assumersi a principi generali233.
230 R. BIN, Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione – Primi problemi della sua
attuazione. La funzione amministrativa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
231 La tesi qui esposta e le espressioni fra virgolette sono di R. BIN, L’interesse nazionale
dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale,
in Regioni n.6/2001, pagg. 1213 ss.
232 G. BARONE, Intese e leale cooperazione tra Stato Regioni e autonome locali negli
interventi sul territorio, in http://www.giustamm.it.
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La Corte, forzando talora il dato testuale della riforma, ha dato torto alle critiche appena richiamate che pur rispondevano a precise carenze della l. cost. 3/2001. Come si è avuto modo, infatti, di accennare sopra, il legislatore della riforma ha incentrato l’intera riforma “federale” sulla sola devoluzione di competenze234, tacendo sui meccanismi di concertazione235 e omettendo la previsione di clausole di flessibilità.
Ampiamente giustificabili sono, dunque, quelle tesi, sebbene superate dagli «interventi ortopedici»236 della Corte costituzionale.
Occorre, altresì, evidenziare che con la riforma non sono stati posti “sullo stesso piano” tutti i soggetti di cui all’art. 114 Cost. secondo un principio di “pari equiordinazione” 237.
Indice di ciò siano anche i diversi connotati della potestà d’impugnazione statale delle leggi regionali. In particolare, alla questione se, ai sensi del nuovo art. 127, lo Stato possa impugnare la legge regionale per la violazione di qualsiasi norma di rango costituzionale, ovvero solo di quelle concernenti il riparto delle competenze legislative, la Corte, dopo un primo cenno contenuto nella sentenza n. 94/2003, ha espresso una posizione netta a partire dalla sentenza n. 274/2003 (richiamata successivamente dalla sentenza n. 312/2003, nella quale lo Stato invoca a parametro, legittimamente secondo la Corte, l’art. 21 Cost.). «Pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale». La Corte, oltre al
234 A. PIRAINO, Strumenti di coordinamento cit., 833 ss. e F. CINTIOLI, Il problema delle
incerte materie cit., 45 ss.
235 v. P. VERONESI, I principi in materia di raccordo Stato-Regioni dopo la riforma del
Titolo V, in Le Regioni, 6.2003, 1007 ss.
236 A. D’ATENA, La Riforma del titolo V della Costituzione, in Id., Le Regioni dopo il Big
Bang – Il viaggio continua, Milano, 2005, 31.
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dato letterale, richiama quello sistematico, rilevando che, nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato è «pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 1) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, comma 2). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento». Nella richiamata sentenza, è la stessa Corte a sottolineare che l’art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i comuni, le città metropolitane e le province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa.
Appare, dunque, corretto definire quella dell’interesse nazionale soltanto una “morte presunta”, che nasconde, invece, una sua ulteriore “trasfigurazione” in coerenza con il nuovo modello autonomista.
Sono stati aboliti i vecchi strumenti di garanzia degli interessi unitari, ma non si può considerare risolto il problema del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, richiamandosi ad una (solo apparente) rigidità del riparto delle competenze238.
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Occorre, invece, comprendere come il nuovo modello di decentramento politico territoriale sia rivolto a superare la gerarchia nell’ottica della cooperazione istituzionale e della sussidiarietà tra diversi enti territoriali, tutti componenti del complessivo ordinamento repubblicano239.
Anche sulla base di tali assunti, la Corte costituzionale ha coniato il principio di non esaustività degli elenchi240, in virtù del quale ha affermato che non ogni ambito materiale non direttamente o espressamente riconducibile a una delle “materie” contenute nei commi secondo e terzo dell’articolo 117 spetta in via residuale alle Regioni in forza del comma quarto di quella disposizione (sentenza n. 370/2003).
Del pari, tale lettura ha consentito di ritenere tuttora sussistente, quale limite generale alla legislazione regionale, i principi fondamentali, nonostante la loro espunzione dall’art. 117, operato dalla novella. In tal senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 282/2004, si riferisce a “principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore regionale”, la cui “potestà concorrente deve svolgersi, ovviamente, nell’ambito dei principi fondamentali determinati dal legislatore statale” (sentenza n. 270/2005).
La Corte ha talora riconosciuto la sussistenza di una competenza statale in virtù di una “visione d’insieme” che solo lo Stato può garantire241, talaltra ha fatto riferimento all’inadeguatezza dei livelli regionali di prestare una valida tutela in quanto “strutturalmente
239 F. GIUFFRÈ, Il principio unitario nella Repubblica delle autonomie, Catania, 2008,
passim.
240 S. MUSOLINO, op. cit., 28.
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inadeguati”242, ha argomentato in termini di esigenze di dimensione nazionale, di infrazionabilità dell’interesse243, di interessi eccedenti ambiti regionali244.
D’altronde la flessibilità del riparto delle competenze in virtù della tutela di esigenze unitarie è il portato del connubio fra principio unitario e principio di autonomia che è diffusamente rinvenibile nelle Costituzioni degli Stati decentrati e rappresenta una delle architravi su cui poggia l’organizzazione e l’articolazione dei moderni sistemi decentrati (art. 5 Cost. It., art. 2 Cost. Spagnola, preambolo Cost. Rep. Fed. di Germania).
La convivenza dei due principi, che costituisce un baluardo contro le tendenze separatistiche e strumento di garanzia dell’assetto originario dello Stato, impone agli organi centrali di agire per assicurare che le differenze tra le comunità regionali non siano tali da impedire l’eguaglianza tra i cittadini o il godimento da parte di tutti dei diritti e delle libertà fondamentali245. Il principio unitario ed il principio di autonomia superano la loro naturale antinomia per effetto del principio di leale collaborazione e, pertanto, ogni limitazione delle potestà regionali dovrà seguire una dinamica collaborativa che la giustifichi246.
242 Sent. n. 285/2005 in materia di attività cinematografica, Sent. n. 242/2005 in materia di
fondo per la capitalizzazione delle imprese medio-grandi.
243 Sentt. nn. 303/2003, 405/2005 in materia di professioni.
244 Sent. n. 256/2004in materia di fondi vincolati alle Regioni e di diritti irripetibili 245 A. RINELLA, C. BARBERA, Le assemblee legislative territoriali cit., 8
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