Dinamiche intersoggettive nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo
III. 3 – I tentativi di soluzione “stragiudiziale” del contenzioso Stato-Region
Trascorsi i primi anni di vigenza del riformato Titolo V, si sono registrati alcuni tentativi nel senso della ricerca della soluzione dei problemi di competenza nella sede propria politico-istituzionale, nella quale essi trovano più appaganti modalità di composizione (anche dopo la proposizione del giudizio in via principale, con frequenti rinunzie delle parti a seguito della definizione della controversia in altra sede). Tuttavia, è anche vero che un fenomeno del genere non può essere esaminato prescindendo dalle maggioranze politiche poste ai governi nazionale e regionali.
Peraltro, in questa fase della vita politico-istituzionale del nostro Paese, quanto potrebbe sembrare ovvio non è sempre scontato che accada. Si potrebbe pensare che laddove i governi (nazionale e regionali) hanno lo stesso colore politico, le dinamiche concertative abbiano un ruolo determinante, e che, viceversa, quando ciò non accade, il ricorso al giudice delle leggi può essere considerato quale ultima spiaggia d’opposizione politica175. Ma non è detto che sia così…Può anche darsi che il governo centrale non tenga in minimo conto le esigenze degli enti territoriali, quale che ne sia il colore politico, e che l’unica via per la tutela delle attribuzioni di questi sia il ricorso alla Corte.
Fra i provvedimenti degni di menzione, pare opportuno segnalare il lodevole tentativo dell’allora Ministro degli Affari regionali, Linda Lanzillotta, la quale il 26 giugno 2006 emanò una direttiva recante
86
titolo “Direttiva sul contenzioso costituzionale”176. Con tale provvedimento, il Governo manifestava la volontà di evitare il ricorso al giudice delle leggi con riferimento ai provvedimenti regionali affetti da vizi di costituzionalità diversi dall’inosservanza del riparto di competenze e della violazione dei principi fondamentali sanciti sulla Costituzione, su cui fonda l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento statale, per via di un processo di negoziazione con la Regione interessata.
L’obbiettivo veniva realizzato mediante una task force costituita dai dirigenti dell’Ufficio attività giuridiche e politiche regionali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali che si occupa dell’esame delle questioni di legittimità costituzionale, l’Ufficio di gabinetto e l’Ufficio legislativo dello stesso Ministero.
La task-force, dunque, ha proceduto ad un esame delle impugnative pendenti, verificando se le motivazioni fossero tali da potere rinunciare al giudizio. Ciò avveniva in contraddittorio con la Regione interessata, in tavoli tecnici in cui si esaminavano anche le impugnative regionali di leggi statali. Qualora tali incontri fossero andati a buon fine, il loro contenuto sarebbe stato versato in protocolli d’intesa a firma congiunta Ministro-Presidente della Regione e avrebbe costituito la motivazione della rinuncia all’impugnativa proposta.
Quanto all’attività volta ad evitare nuovi ricorsi statali, la direttiva prevedeva che la task-force proponesse alle autorità competenti un percorso condiviso di soluzione alternativa al contenzioso, da
176 Per un esame della quale si veda S. CALZOLAIO, Calo del contenzioso e recente prassi
introdotta dalla «direttiva» del Ministro per gli Affari regionali: collaborazione, contrattazione o ritorno al controllo preventivo, in www.forumcostituzionale.it e S.
87
considerare strumento di lavoro per tutte le amministrazioni coinvolte (tale percorso – si legge nella direttiva – si sarebbe presentato alle Regioni e, se approvato, poteva tradursi anche in norma cogente) al fine di verificare la possibilità di:
1. modifiche normative in grado di evitare o risolvere le controversie, talvolta con interventi di modesta portata;
2. interpretazioni adeguatrici costituzionalmente corrette;
3. emanazione di circolari interpretative che adottino nelle prassi amministrative e applicative soluzioni conformi alle norme costituzionali e concordate con l’altra parte;
4. rinuncia unilaterale a mezzi di impugnazione dei quali è ragionevole prevedere che non sortiscano buon esito;
5. effettuazione, in ogni caso, di un serio bilanciamento dei valori costituzionali, eventualmente configgenti, in gioco, al fine di avvicinare lealmente le posizioni delle parti, in un’ottica di leale collaborazione;
6. verifica della prevalenza di norme comunitarie nel diritto interno che rendano irrilevante il contenzioso costituzionale. È stato segnalato che alcuni aspetti della procedura potevano destare perplessità, in particolare, la circostanza che il governo avrebbe perduto la possibilità di impugnare la legge regionale, in quanto nel contempo sarebbe di certo spirato il termine di 60 giorni previsto dall’art. 127 della Costituzione177, nonché il fatto che i protocolli d’intesa venivano contratti dal Presidente della Regione,
177 Per la verità, di norma accade che il governo, durante le trattative conciliative, impugni
88
avendo tuttavia ad oggetto «prestazioni» a carico del Consiglio regionale178.
Probabilmente, frutti di tale provvedimento179 sono parte delle 14 rinunce registratesi nei giudizi in via principale nel 2006180, nonché le 21 rinunce registratesi nei giudizi in via principale nel 2007181. Negli anni successivi i numeri delle rinunce si sono parecchio contratti (meno di una decina nel 2008 ed altrettante nel 2009), ciò è forse anche attribuibile al fatto che gli avvicendamenti delle forze politiche al Governo ed i differenti equilibri con il “sistema-Regioni”, incidono sulla prosecuzione delle prassi istituite con la direttiva sopra richiamata.
Occorre, comunque, rilevare come anche l’attuale Ministro per i rapporti con le Regioni, on. Raffaele Fitto, in una nota indirizzata in data 19 novembre 2009 agli altri Ministri, contenente una riflessione sulle impugnative delle leggi regionali da parte del Governo, osservi che «le varie questioni sottoposte al giudizio della Corte, dopo quasi otto anni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, trattano problematiche che in alcuni casi potevano essere risolte in modo alternativo al contenzioso»182. In tal senso, il Ministro richiama ad una «doverosa…maggiore prudenza sulle impugnative e, per quanto possibile, la proposizione del ricorso nei casi in cui il vizio di
178 S. CALZOLAIO, op. cit.
179 Per un report da parte regionale sulla funzionalità di tali procedure, si veda F.
VERRASTRO, Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione Lombardia nel corso della
VIII legislatura, in www.irer.it
180 Secondo i dati della Corte costituzionale , tre casi sono stati sono sati di rinuncia
parziale (sentenze numeri 81, 365 e 422), mentre negli altri undici casi la rinuncia ha prodotto una preclusione assoluta alla trattazione del merito dei ricorsi (ordinanze numeri 5, 11, 85, 99, 163, 230, 348, 356, 379, 417 e 418)
181 Secondo i dati della Corte costituzionale, cinque sono stati di estinzione parziale,
dichiarata con sentenza (sentenze numeri 89, 178, 188, 378, 412), mentre negli altri casi l’estinzione ha riguardato l’intero processo ed è stata dichiarata con ordinanza (ordinanze numeri 69, 90, 175, 299, 313, 346, 375, 398, 422, 423, 427, 428, 441, 442, 457).
89
legittimità appaia particolarmente evidente ed investa ragioni di particolare rilievo». Invita, pertanto, il Ministro a considerare legittime le norme regionali laddove i dubbi di costituzionalità «possano essere superati da una interpretazione favorevole, magari con il coinvolgimento della stessa Regione interessata, in applicazione del principio di leale collaborazione».
90