• Non ci sono risultati.

Modelli europei a confronto.

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 126-130)

CAPITOLO QUARTO

4.8 Il garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

4.8.1. Modelli europei a confronto.

Esaminando gli assetti dei Garanti europei emergono modelli diversi tra loro, con caratteristiche proprie.

In particolare, per quanto riguarda la base giuridica, per quasi tutti i Garanti europei dei diritti dell’infanzia questa è rappresentata da una legge statale. In Ungheria, Portogallo, Slovenia e Macedonia, tuttavia, la struttura che si occupa di minori di età è inserita in un’istituzione nazionale per i diritti umani263. Anche il Défenseur des enfants francese non ha un fondamento normativo

260 Ibidem

261 Strumendo L., op. cit., pp. 18-19. 262 Ibidem

125

nella Costituzione, ma presenta una più forte autonomia, essendo collocato accanto agli altri componenti dell’infrastruttura dei diritti umani dello stato: la Commissione internazionale dei diritti umani e il Mediatore264.

Su un altro versante si colloca il Delegato generale ai diritti dell’infanzia del Belgio, istituito originariamente attraverso un atto dell’esecutivo, successivamente sostituito da un atto di natura legislativa e inserito nell’esecutivo della Comunità265. Resta fondato su un atto amministrativo il Consiglio dell’infanzia e dell’ adolescenza della Danimarca, che si caratterizza anche per la composizione collegiale266.

Nel panorama europeo, tre paesi spiccano per non aver istituito un Garante a livello nazionale: la Germania, la Spagna e l’Italia.

Per quanto riguarda la sfera di competenza, il Garante ha poteri di indagine su segnalazioni riguardanti singole violazioni di diritti. Le differenze fra uno Stato e l’altro dipendono dal modo in cui nei singoli paesi è organizzata l’autorità giudiziaria. Pur non avendo natura giurisdizionale, il Garante ha poteri non di semplice segnalazione, ma di azione giudiziaria in rappresentanza di un minore, se ritiene che il caso individuale sollevi un problema di particolare rilievo generale.

Il Garante può inoltre condurre indagini anche di tipo formale su casi individuali, come avviene in Irlanda del Nord, in Galles, Scozia, in Francia e in Islanda267.

Relativamente al potere di ricevere segnalazioni su casi individuali è possibile distinguere tre livelli. Il primo livello comprende Garanti che esercitano forti poteri di indagine sui casi di violazione dei diritti268. Ad un livello di minore incisività, con poteri meno specifici e con interventi simili a quelli della mediazione, si collocano i Garanti francese, islandese, belga, norvegese269. Al terzo livello si

264 Ibidem 265 Ibidem

266 Strumendo L., op. cit. p. 55 267 Ibidem

268 Irlanda del Nord, Galles, Irlanda, Commissario della comunità fiamminga del Belgio. 269Vicini S., op. cit., p. 34.

126

collocano i Garanti che non trattano affatto i casi individuali, come avviene in Danimarca, Svezia, Finlandia e Inghilterra.

Il ruolo reattivo del Garante è collegato alla gestione delle segnalazioni attraverso approfondimenti sull’argomento e combinando interventi diversi. L’Ombudsman dovrebbe avere dunque il potere di trattare la richiesta, svolgere indagini e intervenire270.

La dimensione reattiva viene talvolta contrapposta a quella proattiva che riguarda i compiti di promozione dei diritti dell’infanzia dell’adolescenza, la possibilità del Garante di rivolgere raccomandazioni alle autorità pubbliche, di formulare pareri sui progetti di legge o regolamenti che toccano la materia dei diritti dell’infanzia. Queste due dimensioni non si escludono, anzi si integrano. Infatti quasi tutti i Garanti dei diritti dei minori in Europa sommano i due tipi di competenze: soltanto i garanti di Finlandia e Svezia non possono ricevere comunicazioni individuali e la loro azione è quindi indirizzata unicamente alla trattazione di problematiche legate al funzionamento dei servizi per i bambini e adolescenti e alle politiche generali sull’infanzia271. L’intervento dell’Ombudsman ha il compito di generare una nuova cultura dell’infanzia, più attenta ai reali bisogni dei bambini. Una parte importante del ruolo proattivo è la promozione della partecipazione dei bambini in tutte le aree rilevanti e il coinvolgimento dei minori nella pianificazione della politica nazionale e locale272.

Relativamente all’ambito territoriale di operatività del Garante, è possibile attivare un Garante nazionale capace di operare in modo omogeneo in ogni parte del paese, oppure un Garante che cura il raccordo tra le diverse realtà locali: Garanti regionali o sub-regionali.

Un’altra distinzione da non sottovalutare riguarda i rapporti con le autorità già esistenti. Si possono quindi distinguere due modelli: il primo vede il Garante dell’infanzia separato in modo netto dal

270 Strumendo L., op. cit., pp.46-47. 271 Ibidem

127

Difensore civico generale. Il secondo modello, meno frequente in Europa, prevede l’istituzione del Garante dell’infanzia nell’ambito dell’ufficio del Difensore civico generale.

Gli standard europei dispongono che le funzioni attribuite al Garante devono comprendere in modo esplicito la promozione e la protezione dei diritti del bambini, essi però non chiariscono quali debbano essere i settori concreti di intervento nella realtà. E’ importante che questi siano definiti in modo sufficientemente esteso da coprire l’insieme dei diritti riconosciuti nella titolarità dei minori d’età, quindi diritti civili e politici, oltre che economici, sociali e culturali. E’ importante inoltre che i metodi di lavoro dell’Ombudsman per i minori vengano comunicati in modo chiaro al pubblico, per evitare delle aspettative sbagliate, delusioni o rabbia273.

Altra caratteristica che accomuna i Garanti per l’infanzia è la loro attività finalizzata in primo luogo a dare attuazione ai principi della Convenzione ONU, attraverso una attività di informazione- formazione nelle scuole, con campagne divulgative sui mass media per sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso la redazione di pubblicazioni, articoli, opuscoli informativi sui temi dell’infanzia, attraverso la preparazione di proposte di leggi e di misure adottate dai Governi nazionali a tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva274.

Nella maggior parte dei casi è stato ritenuto opportuno prevedere l’istituzione di una linea telefonica che consentisse l’accessibilità diretta all’Ombudsperson da parte degli utenti per facilitare le segnalazioni e le denunce dei casi di violazione dei diritti dei bambini, nonché consentire una più efficace opera di consulenza e promozione dei diritti dell’infanzia.

L’obbligo di redigere una relazione annuale sulla propria attività, altra caratteristica comune a tutti gli Ombudsperson considerati, attribuisce a tale organo il compito importantissimo di informare l’opinione pubblica e la comunità internazionale dei progressi di ciascun governo

273 Strumendo L., Il garante dell’infanzia e dell’adolescenza: un sistema di garanzia nazionale nella prospettiva

europea, Guerini editore, 2007, p. 200.

128

nell’implementazione dei principi della Convenzione ONU, nonché fornire un resoconto accurato sulla condizione dell’infanzia nel proprio Paese.

Con la crescita del numero di nuovi uffici di Ombudsmen in Europa, è sorta la necessità di stabilire una collaborazione fra loro. Cosi durante un meeting che si tenne a Trondheim, in Norvegia, nel 1997, l’Ombudsman norvegese per i minori avanzò la proposta di istituire una Rete europea di Ombudspersons per i minori275 (ENOC).

Si tratta di un’associazione sostenuta dal Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo, di cui fanno attualmente parte 37 istituzioni appartenenti a 29 paesi afferenti al Consiglio d’Europa276.

Nell’Osservazione Generale n. 2 del 2002 dedicata a “Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani relativamente alla promozione e protezione dei diritti del bambino” viene sottolineata l’importanza della cooperazione regionale ed internazionale, sia per condividere esperienze, che per fornire delle risposte adeguate a diverse problematiche alle quali non è possibile rispondere soltanto a livello nazionale.

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 126-130)