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Il tutore legale.

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 51-55)

CAPITOLO DUE

2.3 Il tutore legale.

La cura di un soggetto di età inferiore ai diciotto anni è normalmente affidata ai suoi genitori, titolari della potestà genitoriale. Nel caso in cui i genitori siano morti o per altre ragioni non possono esercitare la potestà, al bambino deve essere affidato un tutore. La costituzione lo prescrive all’art. 30 dove viene sancito che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.112 La tutela legale del minore viene quindi a sostituirsi alla potestà dei genitori. Attualmente la materia che riguarda la tutela è regolata dal codice civile che afferma il principio della promozione tutoria dello Stato e da altre leggi, tra cui la legge n. 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia” modificata dalla legge n.149/2001.113

Nello specifico l’art. 343 del codice civile definisce le conseguenze dell’assenza di esercenti la potestà sul minore ed individua il giudice competente a decretare l’apertura della tutela. La norma prevede l’applicazione della misura di protezione della tutela ai minori che siano rimasti privi, definitivamente o temporaneamente, dei genitori esercenti la potestà. I casi tipici in cui si apre una

111 Moro A. C., Bilancio e sviluppo dell’affidamento familiare, in “La Famiglia”, n.222, 2003, p. 330. 112 Ibidem

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tutela a favore di un minore di età sono i seguenti: morte dei genitori, abbandono del minore, dichiarazione di adottabilità, lontananza o irreperibilità dei genitori, sospensione, decadenza o esclusione dei genitori dalla potestà. Secondo quanto previsto dall’art. 345 del codice civile l’apertura della tutela avviene in seguito alla ricezione, da parte dell’Ufficio del giudice tutelare, della notizia per cui un minore è rimasto privo degli esercenti la potestà genitoriale114 . Rientrano in quest’ambito i minori orfani dopo il femminicidio della madre e il suicidio dell’altro genitore.

Il procedimento per la nomina del tutore è un procedimento in camera di consiglio e il decreto di nomina deve essere motivato ed è reclamabile entro dieci giorni dalla comunicazione. Il tutore ha cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Con il termine cura si fa riferimento a tutte le attività dirette a soddisfare esigenze di natura materiale, personale e spirituale del minore. Nel concetto di cura rientrano anche l’educazione e l’istruzione. Tuttavia i poteri e i doveri del tutore sono limitati rispetto a quelli dei genitori. Difatti quest’ultimo può semplicemente fare delle proposte al giudice tutelare e ha il compito di vigilare che l’istituto a cui il minore è stato affidato osservi le istruzioni che gli vengono riferite. Inoltre il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili, ha la rappresentanza processuale del minore e amministra i beni compiendo gli atti utili alla conservazione o all’incremento del suo patrimonio. Nello svolgere il suo compito il tutore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e il minore non ha l’obbligo di convivere con il tutore né questi ha l’obbligo di ospitarlo115. Pertanto il luogo di residenza del minore viene deciso dal giudice tutelare. Rientra tra i compiti del tutore anche quello di provvedere, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto notizia della sua nomina, all’inventario dei beni del minore. Con quest’atto, dovuto, si accerta la consistenza e l’entità del patrimonio del minore. Una volta compiuto l’inventario il giudice tutelare prende delle importanti decisioni che riguardano il minore in particolare delibera: sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi

114 Ibidem 115 Ibidem

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o all’esercizio di un’arte, mestiere o una professione, sulla spesa occorrente per il mantenimento o l’istruzione del minore.116 Nella scelta del tutore la discrezionalità del giudice è molto ampia nel senso che potrà essere designato nell’interesse del minore: un parente del minore, affidare questo compito a un terzo non parente oppure deferire la tutela ad un ente di assistenza nel comune dove il minore è domiciliato. La scelta compiuta dal giudice tutelare tiene conto di alcuni criteri quali ad esempio l’età, la disponibilità di tempo e la predisposizione alla cura del minore. Inoltre nella scelta del tutore riveste una notevole importanza l’ascolto del minore. A tal proposito va menzionato l’art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia con la legge n.176/1991117, che rappresenta il primo riconoscimento a livello internazionale del diritto del minore di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari e amministrativi che lo riguardano. Ascoltare il minore significa renderlo partecipe di un procedimento che lo riguarda, tenendo conto delle sue opinioni. In applicazione della citata Convenzione la giurisprudenza italiana ha stabilito l’obbligo di ascoltare il minore solo se di età superiore ai dodici anni, lasciando all’apprezzamento del giudice la scelta di ascoltare il minore di età inferiore. Pertanto si sceglie di acquisire nel procedimento le opinioni del minore ritenuto capace di discernimento, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Di conseguenza tutti coloro che si occupano di minori non possono tralasciare le loro opinioni. Dunque la persona scelta come tutore deve essere idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta e in grado di educare e istruire il minore, tenendo conto delle capacità, delle sue inclinazioni e aspirazioni.118 Inoltre va ricordato che la responsabilità penale è personale119 e quindi il tutore può essere chiamato a rispondere per i reati da lui commessi a danno del minore ma non per quelli commessi dal minore. Il mancato adempimento alle funzioni può provocare oltre all’obbligo di risarcimento dei danni provocati al minore anche la rimozione dall’ufficio.120Va ricordato che l’ufficio di tutela legale dei

116Dogliotti M., op. cit., p. 470 117 Ibidem

118 Art. 147 del Codice Civile. 119 Art. 27 della Costituzione italiana. 120 Art. 384 del Codice Civile.

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minori è gratuito anche se il giudice tutelare può decidere di assegnare al tutore un’equa indennità. Per quanto riguarda la durata questa varia in relazione al caso e dipende dalla tipologia della tutela e dall’età del minore. L’unico caso in cui la durata della tutela è definitiva fin dall’inizio è nell’ipotesi di affidamento preadottivo che ha la durata di un anno tranne nei casi in cui il Tribunale concede una proroga nell’interesse del minore. Negli altri casi la tutela cessa al compimento della maggiore età salvo in alcuni casi: riacquisto della potestà da parte dei genitori, adozione del minore, rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato, morte del minore, matrimonio del minore ultra sedicenne con un adulto121.

Cessata la tutela, per qualsiasi ragione, il tutore deve subito consegnare i beni e redigere entro due mesi il conto finale dell’amministrazione122. Quanto asserito permette di sottolineare l’importanza della tutela legale dei minori privi della potestà genitoriale. Il tutore infatti si impegna attivamente per garantire la cura, l’istruzione e la gestione del patrimonio del minore.

E’ opportuno chiedersi però se tutto questo è sufficiente affinchè il minore sviluppi la propria personalità in un clima di affetto. Un tutore potrà mai riuscire a colmare il dolore per la perdita subìta e instaurare con il minore una relazione di affetto e stima reciproca? Riuscirà a garantire lo sviluppo compiuto e armonioso di cui ogni minore necessita? Un bambino che si trova ad affrontare un evento drammatico come il femminicidio della propria madre, a cui spesso assiste, di certo non ha bisogno di una figura che lo rappresenti solo a livello legale e con il quale non instauri nessun rapporto di affetto. Il piccolo orfano ha bisogno di ben altro. Necessita di affetto, di comprensione, di relazioni sincere e di un supporto continuo. Il tutore di sicuro riveste un ruolo fondamentale ma da solo non basta a sostenere il minore in tutti i suoi bisogni e le sue necessità. Pertanto questi dovrebbe avvalersi della collaborazione di altri professionisti che aiutino il minore a superare il trauma subìto. Solo attraverso un adeguato sostegno psicosociale l’orfano riuscirà a gestire le

121 Dogliotti M., op. cit. p. 465. 122 Art. 385 del Codice Civile.

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numerose difficoltà legate all’evento tragico subìto e ad affrontare i futuri eventi stressanti. Sembra dunque che la soluzione migliore sia affidare il minore, privo di entrambi i genitori, alle cure e al sostegno di un ambiente familiare disponibile ad accoglierlo.

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 51-55)