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Proposta di legge della regione Basilicata: riconoscimento dello stato di orfano da uxoricidio.

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 120-122)

CAPITOLO QUARTO

4.6 Proposta di legge della regione Basilicata: riconoscimento dello stato di orfano da uxoricidio.

Gli omicidi in famiglia sono più che mai aumentati ed in larghissima parte sono i mariti ad uccidere le mogli. È, quindi, doveroso da parte del legislatore colmare la vacuità legislativa per quanto riguarda il fenomeno in espansione degli orfani del femminicidio.

A fronte del completo disinteresse da parte del legislatore nazionale la regione Basilicata ha presentato una proposta di legge al fine di erogare un contributo economico per il sostentamento agli studi dei figli di chi si è macchiato di un crimine così grave, nell’interesse dunque del sereno sviluppo dei minori che assistono al massacro della propria madre. Non esiste alcuna norma a livello nazionale che tutela questi soggetti socialmente deboli e pertanto il legislatore della suddetta regione ha sentito l’esigenza di dare riposta a questa piaga sociale di cui nessuno parla e a cui nessuno sembra prestare attenzione. La proposta di legge si compone di sette articoli250 all’interno

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Articolo 1 (Finalità)

Nel rispetto dei Principi Generali dello Statuto, la Regione Basilicata, nel ritenere indispensabile assumere ogni

iniziativa volta alla rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e nell'assicurare la tutela dei diritti dell'infanzia, riconosce lo status di orfano da uxoricidio.

Articolo 2 (Definizione)

Ai fini della presente Legge e per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 3, orfani da uxoricidio si intendono tutti coloro che restano privi di un genitore per delitto di omicidio della moglie o del marito ovvero di coppie, vittime del delitto compiuto dal coniuge non convivente, separato, ovvero che abbia avuto con la vittima relazione di coppia dalla quale sia nata prole.

Articolo 3 (Destinatari)

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono destinate unicamente agli orfani da uxoricidio di età compresa tra zero e 21 anni ovvero sino al compimento del 26° anno di età se studenti;

Articolo 4 (Provvidenze)

1. Agli orfani da uxoricidio, riconosciuti come tali dalla normativa vigente, la Regione Basilicata eroga, sino al compimento del 21° anno di età ovvero del 26° anno se studente in regola con il piano degli studi, la somma mensile di euro 500,00;

2. L'importo di cui al comma precedente è incrementato di euro 300,00 per fratello/sorella convivente aggiuntivo/a al primo e di ulteriori euro 250,00 per fratello/sorella convivente aggiuntivo/a al secondo;

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dei quali si trovano rispettivamente: le finalità della legge, la definizione, i destinatari, le provvidenze, il registro regionale orfani da uxoricidio, i controlli della regione e le modalità di entrata in vigore. La regione Basilicata assume delle iniziative volte alla rimozione di ostacoli di tipo economico e sociale che impediscono la crescita e lo sviluppo di ogni essere umano riconoscendo lo status di orfano da uxoricidio. Si intendono orfani da uxoricidio coloro che sono privi di un genitore perché questi è stato ucciso dal marito/moglie, compagno/a o convivente. Sono previsti dei compensi monetari solo in favore degli orfani con un’età compresa tra zero e ventuno

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo resta invariato per fratelli orfani da uxoricidio non conviventi ovvero affidati con sentenza dell'Autorità Giudiziaria a tutori non conviventi;

4. Le provvidenze, previste dalla presenta Legge, vengono erogate mensilmente ai tutori degli orfani da uxoricidio sino al compimento del 18° anno di età e direttamente ai beneficiari dal conseguimento della maggiore età;

5. I beneficiari ovvero i soggetti ai quali, per legge, sono affidati gli orfani da uxoricidio hanno l'obbligo di rendicontare semestralmente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza dal beneficio, l'utilizzo delle somme corrisposte;

6. Per provvedere all'erogazione dei benefici previsti dalla presente Legge, la Regione Basilicata istituisce, nel proprio bilancio in uscita e per l'anno 2011, alla Funzione Obiettivo 1041, l'Unità Previsionale di Base 1041.06 denominato “fondo per orfani da uxoricidio” di euro 100.000/00 ( centomila/00 euro )

Articolo 5 (Registro Regionale orfani da uxoricidio)

1. Al fine di consentire alla Regione Basilicata l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 e, la conseguente, vigilanza sulla regolare destinazione dei contributi, contestualmente all’approvazione della presente Legge, viene istituito, presso il Dipartimento della Salute e Sicurezza ( Politiche della famiglia, infanzia e terza età ), il registro regionale degli orfani da uxoricidio al quale potranno iscriversi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, tutti gli orfani da uxoricidio residenti in Basilicata prima dell'evento delittuoso e che siano in possesso della residenza per tutto il periodo di erogazione delle provvidenze.

2. La decadenza del beneficio avviene, mediante revoca del provvedimento di concessione dello stesso da parte della Regione Basilicata, contestualmente all'acquisizione della residenza fuori dal territorio regionale.

Articolo 6 (Controlli della Regione)

1. Al fine di verificare la veridicità dei requisiti previsti all'articolo 2 della presente legge, il Dipartimento Sicurezza Sociale della regione Basilicata effettua controlli presso le seguenti amministrazioni: Comuni, per la verifica dei dati anagrafici, di residenza e dello stato di famiglia dichiarati; Università per la verifica dell'excursus studiorum ;Tribunali per la verifica dello stato di affidamento

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione dello stesso e conseguente recupero delle somme percepite nonché il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

3. Il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevati.

Articolo 7 (Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

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anni e fino a ventisei anni se studenti. A questi soggetti la regione Basilicata erogherebbe, qualora la proposta diventasse legge, un contributo mensile pari a 500 euro. Qualora si tratti di minori le provvidenze vengono erogate ai tutori degli orfani. È previsto inoltre un sistema di vigilanza sulla regolare destinazione dei contributi.

Al fine di verificare la veridicità dei requisiti per poter ottenere tali benefici il Dipartimento Sicurezza Sociale della regione Basilicata effettua controlli presso le seguenti amministrazioni: Comuni, Università e Tribunali. Inoltre il suddetto dipartimento ha l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevati. 251

Nel documento Femminicidio e tutela degli orfani. (pagine 120-122)