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Modelli di valutazione e determinanti del rischio di credito in Basilea 2

Nel documento Facoltà di Economia (pagine 99-107)

3.1 Gli Accordi di Basilea sull’adeguatezza patrimoniale delle banche: come cambiano i modelli di

3.1.1 Modelli di valutazione e determinanti del rischio di credito in Basilea 2

Come già precisato, l’Accordo di Basilea 2 è nato proprio dall’esigenza di stabilire una più stretta correlazione tra le valutazioni sull’adeguatezza patrimoniale e i principali elementi di rischio insiti nell’attività bancaria, oltre che per stimolare la capacità delle banche di misurare e gestire i rischi. Dei tre pilastri che definiscono la struttura portante del nuovo Accordo, quello riguardante i re-quisiti patrimoniali minimi, il primo dei tre, è senza dubbio il più importante e consistente, poiché fissa una lunga e dettagliata serie di indicazioni metodologiche per il calcolo del requisito patri-moniale a fronte del rischio assunto con ciascuna operazione di impiego.

Viene inoltre introdotto un nuovo fattore di rischio oltre al rischio di credito e a quello di mercato: il rischio operativo, vale a dire il rischio che nella ordinaria attività di una banca si verifichino

Un coefficiente del 50% era attribuito invece ai mutui ipotecari ad uso abitativo; controparti bancarie e multilaterali di sviluppo ed enti locali di Paesi OCSE erano pesati per il 20%, mentre valori e titoli dotati di

alta liquidabilità e bassa rischiosità pesavano per lo 0% sui RWA (si tratta per lo più di titoli di Stato, cassa e valori assi-milati, crediti verso banche centrali e stati sovrani di Paesi OCSE).

ti tali da pregiudicare lo svolgimento dei processi di lavoro (danni, furti, catastrofi ambientali,

mal-funzionamenti di procedure e sistemi)67.

In ambiente Basilea 2, i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sono stabiliti previa as-segnazione di un fattore di ponderazione a ciascuna esposizione, determinato in funzione del me-rito di credito della controparte, espresso da un giudizio di rating, e delle perdite attese e inattese sull’esposizione. Esprime, in sostanza, una valutazione sintetica della capacità di un debitore di onorare tempestivamente e integralmente le obbligazioni contratte, e può essere attribuito sia alla controparte (borrower o prenditore) sia al singolo prestito (facility).

Il rating costituisce l’esito di un processo di stima del rischio di credito della controparte su base tendenzialmente obiettiva, ed ha assunto un ruolo di assoluta centralità nel complessivo funzio-namento dei mercati finanziari, poiché suo scopo fondamentale è quantificare la solvibilità credi-tizia dei prenditori.

In genere, ai giudizi espressi dalle tre principali agenzie internazionali di rating (Fitch, Moody’s, S&P’s) è associata una probabilità di insolvenza. Più precisamente, le agenzie redigono periodica-mente le tavole di mortalità delle imprese emittenti strumenti quotati, sulla base delle frequenze di insolvenza registrate in un certo arco di tempo; tali tabelle, per ciascun anno, associano ad ogni rating il numero delle società transitate in stato di insolvenza che erano dotate di quel rating. La redazione di tabelle di questo tipo richiede naturalmente una numerosità elevata di imprese sia in senso spaziale che temporale; proprio tale elevata numerosità fa sì che le frequenze di insolvenza possano rappresentare delle vere e proprie probabilità di insolvenza. Generalmente, le frequenze di insolvenza sono piuttosto basse entro i confini dell’investment grade (basso rischio e alta liqui-dità da “AAA” a “BBB-”), mentre risultano via via crescenti nel segmento considerato ad alto ri-schio e bassa liquidità (High Yield, Sub Investment Grade o Junk Bond).

Basilea 2 introduce la possibilità per le banche di affiancare ai rating emessi dalle agenzie specia-lizzate esterne, rating prodotti mediante modelli interni. Al riguardo, Basilea 2 non propone dei modelli standard o predefiniti e lascia discrezionalità alle banche di crearli e di studiarli sulla base delle esigenze del mercato di riferimento. L’Accordo si limita a specificare che per sistemi di rating, si intende “l’insieme dei metodi, procedimenti, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all’attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite”.

Un sistema di rating può dunque essere concepito come un complesso di elementi, informazioni, comportamenti e procedure, finalizzato alla valutazione del rischio di credito e delle sue determi-nanti:

• Rischio di inadempienza del debitore, riferito dunque alla capacità del debitore di onorare il servizio del debito e di essere solvibile;

• Caratteristiche specifiche della singola operazione, anche in termini di prodotto erogato; • Presenza di eventuali garanzie, atte a mitigare il rischio complessivo;

• Differente profilo di rischio in base alla durata dell’operazione.

Come detto in precedenza, la nuova normativa di Basilea sancisce il ruolo fondamentale del si-stema di rating nell’ambito dei processi della banca. Il punto 422 della Normativa infatti recita che “va attribuito un rating a ogni affidato e a ogni garante riconosciuto, e a ciascuna esposizione va associato un apposito rating nel quadro del processo di autorizzazione del credito”.

Dunque, la corretta e compiuta applicazione di suddetta Normativa richiede l’attribuzione del rating a ciascuna esposizione, sia verso soggetti quali piccole, medie e grandi imprese, controparti bancarie o stati sovrani, sia verso singole transazioni derivanti da operazioni di finanza

67

Dato l’oggetto della presente trattazione maggiore attenzione sarà dedicata al solo rischio di credito, per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito al trattamento del rischio di mercato e del rischio operativo in Basilea 2 si rimanda al testo aggiornato dell’Accordo, pubblicato dal Comitato di Basilea nel giugno 2006.

ca. Occorre precisare che il rating va ad integrare e non a sostituire le altre valutazioni istruttorie legate al processo di concessione quali:

• L’analisi del cliente, che integra i risultati derivanti dall’applicazione dei modelli interni di rating con un insieme di elementi istruttori riguardanti l’analisi di bilancio (redditività, sol-vibilità, flussi finanziari), le analisi andamentali , il posizionamento competitivo e le altre informazioni integrative.

• L’analisi delle fonti di reintegro, che deve essere obbligatoriamente completata anche in presenza di un basso rischio di controparte espresso da un rating investment grade. • L’analisi dell’operazione, che riguarda le valutazioni tecnico-commerciali delle linee di

af-fidamento, adeguatezza degli interventi secondo le varie linee di credito, l’operatività po-tenziale della relazione instaurata con il cliente.

• L’analisi delle garanzie, che tende a considerare gli elementi relativi alla tradizionale fun-zione di tutela dell’esposifun-zione creditizia, integrando anche gli aspetti attinenti l’assorbimento di capitale, sotto l’aspetto regolamentare ed economico.

Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, l’Accordo di Basilea prevede che le banche possano adottare tre diversi e alternativi approcci alla valutazione del rischio di credito delle operazioni, caratterizzati da una crescente sensibilità al rischio: lo Standardised Approach e l’Internal Ratings-Based approach (IRB), nelle sue due versioni Foundation e Advanced.

In particolare, nel cosiddetto Metodo Standard o Standardised Approach la banca è chiamata a suddividere le proprie esposizioni creditizie in categorie prudenziali, cui corrisponde un set di ponderazioni per il rischio predeterminate, da associare a ciascuna esposizione sulla base di valu-tazioni esterne del merito di credito della controparte.

Dunque la banca ricorre a rating esterni per la valutazione del merito creditizio dei clienti.

Inol-tre, sono previsti coefficienti ridotti rispetto a quelli di Basilea 1 con riferimento ai mutui

residen-ziali (dal 50% di Basilea 1 al 35%) e alle esposizioni verso clientela retail e piccole imprese68 (dal

100% di Basilea 1 al 75%). Per le imprese migliori, la riduzione del coefficiente di ponderazione può arrivare addirittura fino a 20%, con conseguente riduzione del capitale immobilizzato a fronte dei rischi, e incentivo per le banche ad investire in impieghi meno rischiosi. Viceversa, agli impie-ghi in società maggiormente rischiose è assegnato un coefficiente di ponderazione del 150%, il che comporta l’insorgere di una relazione diretta tra rischiosità ed onerosità degli impieghi. Per determinare le ponderazioni di rischio secondo il metodo standardizzato le banche possono ba-sarsi su valutazioni esterne della qualità creditizia effettuate da agenzie riconosciute dalle

Autori-tà nazionali di Vigilanza69.

68

Si definiscono “piccole” le imprese caratterizzate da un fatturato inferiore a € 5 milioni e esposizione debitoria verso la banca non superiore a € 1 milione.

69

Compete alle autorità nazionali di vigilanza la responsabilità di stabilire se un’agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (ECAI) soddisfa o meno i criteri di idoneità stabiliti nell’Accordo, verificando i seguenti aspetti: i) obiet-tività delle metodologie di valutazione impiegate; ii) indipendenza da eventuali forme di pressione politica o economica; iii) trasparenza ed accessibilità internazionale delle metodologie e dei giudizi espressi; iv) pubblicità delle metodologie di valutazione e delle altre informazioni attinenti i modelli di valutazione (definizioni interne di default, orizzonte tem-porale, significato di ogni rating, tassi effettivi di inadempienza, matrici di migrazione); v) risorse e capitale umano in grado di assicurare valutazioni di alta qualità; vi) credibilità come risultante di tutti gli altri requisiti menzionati. Spetta alle Autorità di Vigilanza il compito di associare le valutazioni delle ECAI riconosciute, alle varie classi di ponderazione, attraverso un attento processo di mapping che conduca a collegare le categorie di valutazioni alle ponderazioni di ri-schio previste dal Comitato per la varie categorie di esposizioni. La mappatura dovrebbe coprire l’intero ventaglio di ponderazioni (Comitato di Basilea, giugno 2006). Da parte loro, le banche sono chiamate ad utilizzare le ECAI prescelte e i loro rating in modo coerente per ciascuna tipologia di credito, ai fini sia della ponderazione sia della gestione del ri-schio. Esse non avranno la facoltà di effettuare scelte di comodo tra le valutazioni fornite dalle diverse ECAI (c.d. cherry-picking). Le banche devono quindi rendere note le ECAI di cui si avvalgono per classificare le loro attività secondo la ti-pologia, le ponderazioni di rischio abbinate alle particolari classi di rating determinate dalle Autorità di Vigilanza attra-verso il processo di mapping, nonché le attività totali ponderate per il rischio per ciascun coefficiente in base alle valu-tazioni delle singole ECAI riconosciute.

Tab. 3.3 - Coefficienti di ponderazione applicati alle esposizioni Corporate, secondo lo Standardised Approach

Rating AAA / AA- A+ / A- BBB+ / BB- < BB- Senza rating

Coeff. di

ponderazione 20% 50% 100% 150% 100%

Fonte: Comitato di Basilea, Convergenza Internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, giugno 2006 (ultima versione).

N.B. La ponderazione per le esposizioni prive di rating è sempre del 100%; qualora fosse attribuita una ponderazione più favorevole, non potrà comunque essere inferiore a quella assegnata allo Stato in cui l’impresa risiede.

Le banche che, rispettando determinati requisiti minimi anche in materia di informativa esterna, sono autorizzate ad utilizzare i sistemi IRB per determinare il requisito patrimoniale, sviluppano invece modelli interni per la stima delle componenti di rischio. L’utilizzo di tali modelli è in ogni caso subordinato all’esplicita approvazione della competente Autorità di Vigilanza, e al rispetto di alcuni requisiti minimi stabiliti a presidio della integrità, affidabilità, coerenza, accuratezza e com-parabilità dei diversi sistemi e delle stime dei fattori di rischio da essi prodotte.

I metodi IRB costituiscono dunque un elemento fortemente innovativo, in quanto prevedono che i requisiti patrimoniali minimi siano calcolati attraverso apposite funzioni di ponderazione, i cui in-put sono stimati direttamente dalle banche.

L’approccio IRB si basa su tre aspetti fondamentali:

1. i componenti di rischio, ottenuti da stime interne o in parte da stime prudenziali;

2. le funzioni di ponderazione, in cui sono inseriti i componenti di rischio e da cui derivano i requisiti patrimoniali;

3. i requisiti minimi che le banche devono rispettare per poter utilizzare i sistemi IRB. L’approccio IRB si basa su misure delle perdite inattese (UL) e attese (EL), e a partire dalle funzioni di ponderazione del rischio, ricava i requisiti patrimoniali a fronte delle perdite inattese; le perdite attese sono invece coperte da accantonamenti specifici.

Nei modelli Foundation e Advanced i parametri rilevanti ai fini della misurazione del rischio di

cre-dito sono i seguenti:

• PD: probability of default, rappresenta la probabilità che la controparte entri in default nel corso dei 12 mesi successivi, ed è incorporata nel giudizio di rating assegnato al cliente, poiché risente della qualità creditizia della controparte. E’ un valore compreso nell’intervallo 0,03%-100% (il limite minimo dello 0,03% non si applica nel caso di contro-parti rappresentate da Paesi sovrani). Ai sensi di Basilea 2 si ha insolvenza quando ricorre una delle seguenti due condizioni: la banca ritiene improbabile che il debitore adempia in pieno le sue obbligazioni (condizione soggettiva), o la controparte risulta in ritardo di oltre 90 giorni su almeno una delle sue obbligazioni (condizione oggettiva; in Italia il limite è pari a 180 giorni).

• EAD: Exposure at default, rappresenta l’entità dell’esposizione creditizia al momento del default (è rilevante per le esposizioni a importo incerto, come le linee di credito), e dipen-de sia dal margine ancora non utilizzato, che da quanto verrà ancora tirato dal cliente all’avvicinarsi del default. Si tratta di una variabile la cui aleatorietà dipende dalla partico-lare forma tecnica del finanziamento concesso al debitore, e la cui entità varia in funzione della drawn portion (quota di fido già utilizzata), della undrawn portion (quota di fido an-cora non utilizzata), e del usage given default (percentuale della quota anan-cora non utiliz-zata che si ritiene verrà utilizutiliz-zata dalla controparte in corrispondenza dell’insolvenza). • LGD: Loss given default, è una stima percentuale della perdita sul credito al momento del

default, e dipende dalla natura del finanziamento e dalla presenza di eventuali garanzie. Rappresenta dunque un tasso di perdita in senso finanziario e non contabile, ed è pari al complemento a 1 del recovery rate (o tasso di recupero). In generale, l’effettivo valore della LGD diviene concretamente noto soltanto una volta esaurito il processo di recupero del credito, quando cioé è possibile conoscere con certezza la percentuale di credito

re-cuperata, il costo finanziario o costo opportunità connesso al tempo di recupero, i costi ammnistrativi interni sostenuti per le attività di recupero (spese di personale, costi fissi amministrativi, e spese e tempi legali derivanti dalle eventuali procedure legali di conten-zioso). In ogni caso, LGD è influenzato da diversi fattori tra cui fattori interni alla banca, caratteristiche del soggetto finanziato, e caratteristiche tecniche del finanziamento. • M: Maturity o durata economica residua dell’operazione. Si tratta di un fattore di rischio

inserito per tenere conto del fatto che i prestiti a più lunga scadenza sono di per sé più ri-schiosi di quelli a breve, e richiedono pertanto un requisito di capitale più elevato. • EL: Expected loss, o perdita attesa, è la perdita che una banca si attende di conseguire

mediamente a fronte di un credito o di un portafoglio crediti.

• UL: Unexpected Loss, o perdita inattesa è il complemento a 1 della perdita attesa.

Tali parametri di input vengono inseriti in specifiche funzioni continue, dette funzioni di pondera-zione, da cui originano le ponderazioni per il rischio (risk weight) delle esposizioni. Ogni portafo-glio di esposizioni avrà una specifica funzione di ponderazione.

Le funzioni di ponderazione e i relativi fattori di input sono stati individuati sulla base dei modelli di valutazione del rischio più diffusi sul mercato, nonché delle prassi adottate dalle maggiori ban-che internazionali, e comunque in maniera tale da calibrare il requisito patrimoniale solo sulla perdita inattesa.

Le banche saranno pertanto tenute a confrontare i propri accantonamenti a riserva, con la com-ponente di perdita attesa, e in caso di differenza negativa, questa verrà dedotta in misura parite-tica dal patrimonio di base e supplementare; in caso di differenza positiva (accantonamenti supe-riori alle perdite attese), l’eccesso di accantonamenti viene sommato al patrimonio supplementa-re fino ad un importo massimo pari allo 0,6% del totale delle attività ponderate per il rischio.

In formula70:

La calibrazione dei coefficienti ha inoltre tenuto conto del fatto che il requisito patrimoniale mi-nimo per il rischio di credito delle banche che adottano l’approccio IRB sia lievemente inferiore a quello calcolato sulla base delle regole precedenti.

La stima di componenti di rischio comparabili tra le diverse banche ha richiesto in primo luogo l’individuazione di una definizione condivisa di insolvenza. Essa si verifica se la banca giudica im-probabile che il debitore adempia integralmente le proprie obbligazioni nei confronti del gruppo bancario, senza il ricorso ad azioni quali ad esempio l’escussione delle garanzie; o se il debitore risulta in mora da oltre 90 giorni con riferimento ad un’obbligazione rilevante verso il gruppo ban-cario. Tale termine può eventualmente essere esteso a 180 giorni per alcune categorie di esposi-zioni e prodotti.

Nel metodo IRB Foundation, le banche stimano da sé la probabilità di default (PD), vale a dire l’effettivo merito di credito delle controparti, mentre LGD, EAD e M sono predefiniti dalle Autorità di Vigilanza. Nel metodo IRB Avanzato, al contrario, le banche stimano internamente tutte le componenti di rischio.

70 Le banche dovranno confrontare le perdite attese calcolate secondo i metodi IRB con l’ammontare complessivo degli

accantonamenti effettuati, di qualunque natura essi siano, e delle riserve esplicitamente destinate a coprire un deterio-ramento del merito creditizio dei debitori. Nel caso in cui le perdite risultassero maggiori, la differenza dovrà essere portata in diminuzione del capitale, mentre una eventuale eccedenza di accantonamenti rispetto alle perdite conflui-rebbe nel patrimonio supplementare, nella misura di 1,25 punti percentuali delle attività ponderate per il rischio, qualo-ra la banca utilizzi il metodo standardizzato, e di 0,6 punti percentuali qualoqualo-ra la banca utilizzi il metodo IRB.

EL(€) = PD(%) x EAD(€) x LGD(%)

Fig. 3.4 – Schema per il calcolo della perdita attesa

Fonte: Elaborazione personale

In ogni caso, le banche devono suddividere le proprie esposizioni in classi di rating, attribuendo a ciascuna classe una probabilità media di insolvenza (PD), riferita ad un orizzonte temporale di un anno. Successivamente, ad ogni esposizione deve essere associata una LGD, che nel Foundation è stabilita pari a 45% per i crediti senior e 75% per quelli subordinati, mentre nell’Advanced è

stima-ta diretstima-tamente dalla banca71.

Infine, l’EAD è data da quanto giuridicamente ancora dovuto alla banca, senza tenere conto di e-ventuali accantonamenti specifici o svalutazioni, mentre la Maturity (M) è fissa e pari a 2,5 anni nel metodo IRB Foundation (ad eccezione delle operazioni pronti contro termine per le quali la M

71

Nella stima di LGD occorre tener conto di eventuali garanzie finanziarie e personali, o di derivati su crediti in grado di ridurre o comunque di trasferire il rischio di credito originariamente in capo alla banca. Condizione fondamentale per-ché tali garanzie consentano effettivamente la riduzione dei requisiti patrimoniali è che tutta la documentazione impie-gata in materia di transazioni assistite da garanzie reali, compensazione di posizioni in bilancio, garanzie personali e de-rivati su crediti deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e intraprendere all’occorrenza ulteriori verifiche per assicurare che la documenta-zione mantenga nel tempo la sua validità legale (Comitato di Basilea , 2006). Le garanzie riconosciute sono le garanzie finanziarie già riconosciute nel metodo standard (depositi in contante, compresi certificati di deposito o strumenti assi-milabili emessi dalla banca creditrice, effettuati presso la banca esposta al rischio di controparte; oro; strumenti di capi-tale compresi in uno dei principali indici; certificati trasferibili emessi da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e fondi comuni titoli di debito con rating assegnato da ECAI riconosciute, se questi rating sono pari almeno a BB– per le emissioni di soggetti sovrani, a BBB– per le emissioni di altre entità o A-3/P-3 per strumenti di debito a breve termine; titoli di debito privi di rating assegnato da ECAI, ma che risultino:

- emessi da una banca;

- classificabili come senior (debiti di primo grado);

- quotati su mercati ufficiali, ritenuti sufficientemente liquidi dalla Autorità di Vigilanza;

- tutte le emissioni con pari grado di prelazione della banca emittente siano classificate con rating pari ad

al-meno BBB– o A-3/P-3 attribuito da ECAI riconosciute;

- la banca detentrice dei titoli forniti in garanzia non abbia informazioni tali da giustificare che l’emissione sia classificata con un rating inferiore a BBB– o A-3/P-3 (ove applicabile);

e altre garanzie classificate come “IRB idonee”. Con riferimento alle prime, la banca è chiamata a determinare una valo-re teorico dell’esposizione chiamato E*, inferiovalo-re al suo valovalo-re E, che tenga conto del minor rischio connesso alla pvalo-re- pre-senza della garanzia. Il Calcolo dell’E* è effettuato applicando al E gli scarti prudenziali stabiliti nell’Accordo, oppure stimati all’interno della banca, che tengano conto della volatilità delle quotazioni di mercato e dei tassi di cambio. La

Nel documento Facoltà di Economia (pagine 99-107)

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