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La modifica delle abilitazioni e i primi dati del

Nel documento Iniziative di public engagement (pagine 176-181)

Lo svolgimento delle prime due tornate di abilitazione aveva messo in lu- ce alcuni problemi, non ultimo l’altissimo numeri di ricorsi da parte dei can- didati. Questo ha portato il legislatore ad apportare alcune modifiche all’impianto della procedura di abilitazione.

Con il d.l. 90/2014, poi convertito in Legge 114/2014, si sono apportate una serie di modifiche che avrebbero dovuto migliorare e, magari, rendere “meno attaccabile”, tramite ricorsi, l’intero procedimento. Le principali mo- difiche si possono sintetizzare in: trasformazione della procedura in una “a sportello”, per effetto della quale i candidati possono presentare domanda in determinati periodi; costituzione della commissione con soli professori delle università italiane, abolendo la previsione di avere un membro appartenente a atenei stranieri; allungamento della durata dell’abilitazione da quattro a sei anni. In conseguenza della modifica legislativa le procedure di abilitazione, dopo solo due anni di funzionamento, si sono interrotte in attesa della prepa- razione dei nuovi decreti applicativi che la norma di Legge prevedeva doves- sero essere emanati entro il febbraio del 2015.

Questa previsione, come ormai abbiamo capito essere abitudine, è stata largamente disattesa e i due decreti che modificavano il d.p.r. 222/2011 e il d.m. 76/2012, rispettivamente il d.p.r. 95/2016 e d.m. 120/2016, sono stati pubblicati con circa un anno e mezzo di ritardo a inizio dell’estate 2016. I due decreti hanno ulteriormente irrigidito il meccanismo con cui le commis- sioni possono (o non possono) concedere l’abilitazione ai candidati. È stato introdotto un criterio, obbligatorio, da rispettare, non soddisfacendo il quale

12 Ricerca effettuata sul sito www.giustizia-amministrativa.it in data 18 febbraio 2017. 13 Alla data di chiusura del saggio (gennaio 2017).

la commissione ha il dovere di non prendere in considerazione la domanda del candidato. Il criterio consiste nel superare almeno due tra tre soglie di produzione scientifica, determinate separatamente per ogni settore concor- suale, che sono state rese pubbliche con il d.m. 602/2016. Inoltre le commis- sioni devono verificare che ogni candidato rispetti tre condizioni tra quelle scelte dalla commissione da un elenco contenuto nel d.m. 120/2016, prima di valutare realmente la qualità scientifica del candidato.

Nelle intenzioni di chi ha scritto questa normativa c’è il tentativo di ridur- re notevolmente, se non addirittura azzerare, lo spazio per i ricorsi. È ancora troppo presto per giudicare se questo obiettivo sia realistico o meno.

Conclusioni

L’introduzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale all’interno del si- stema di reclutamento dell’Università italiana è stata un indubbio momento di rottura con le modalità di reclutamento del passato. Si è introdotto un meccanismo su due livelli, uno nazionale e uno locale, che non aveva pre- cedenti in campo nazionale ma che era stato già adottato in due Paesi a noi molto vicini, la Francia e la Spagna.

Il sistema italiano è stato, però, costruito con un intento ben chiaro nella visione del normatore: togliere il più possibile alle commissioni di abilita- zione la libertà di giudizio che, sempre nella visione del normatore, era letta come inaccettabile arbitrio. Questo ha portato a una serie di scelte piuttosto originali nel panorama accademico mondiale: la determinazione della commissione tramite puro sorteggio, per esempio, è un unicum che non trova riscontro in altri sistemi; l’aver introdotto, a fianco dei membri nazio- nali, la presenza obbligatoria di un membro internazionale, quasi a garanzia di controllo dei possibili “maneggi” locali, è anch’essa una scelta piuttosto strana per dei processi che riguardano il sistema universitario nazionale, scelta, tra l’altro, rivelatasi fallimentare e già rivista; la volontà di obbligare le commissioni a rispettare dei criteri e parametri previsti per decreto, anzi- ché basarsi sul giudizio di maturità scientifica che una commissione di do- centi del medesimo ambito disciplinare dovrebbe essere largamente in gra- do di formulare, ha portato talvolta le commissioni a trasformarsi quasi in notai che si limitano a confrontare i valori presentati dai candidati con quel- li definiti nei decreti ministeriali.

Riprendendo anche delle considerazioni inserite nel recente documento del Consiglio Universitario Nazionale sullo stato dell’Università italiana (Cun, 2017), si può anche provare a considerare quale sia stato l’impatto dei risultati delle prime due tornate Asn sul reclutamento di nuovo persona-

le e sulla progressione di carriera del personale già in servizio. L’avvio del- le procedure Asn e l’attivazione del Piano Straordinario Associati (Psa)14

avevano come obiettivo congiunto di dare una risposta alla messa a esauri- mento del ruolo dei Rti. Si presumeva che le risorse stanziate fossero suffi- cienti per poter consentire a tutti gli Rti che avessero conseguito l’abilita- zione di essere promossi a professori associati senza aggravio diretto di spesa per la singola università. La riduzione dei fondi del Psa a più o meno la metà di quanto inizialmente previsto, ha invece lasciato un numero non esiguo di Rti abilitati ancora senza avanzamento di carriera. Più di un terzo dei circa diecimila Rti abilitati sono, ad oggi, ancora in attesa di progres- sione. Questo costituisce un problema per le università che si vedono co- strette a mettere in competizione per le scarse risorse disponibili gli Rti in attesa di avanzamento con nuovi posti per Ricercatore a tempo determinato in tenure track15.

Per concludere, è da credere che il sistema universitario italiano non ab- bia bisogno di essere messo “sotto tutela” da parte del legislatore e del Mi- nistro pro tempore e che, quindi, mantenendo il sistema a doppio livello dell’Asn, possa essere previsto di ridare quella libertà di giudizio a com- missioni scelte e non sorteggiate che consentirebbe un migliore, in quanto più ragionato, procedimento di conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.

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14 Previsto dalla Legge di stabilità 2011 L. 220/2010. 15 I cosiddetti Rtd b).

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Dinamiche di genere nel sistema universitario

Nel documento Iniziative di public engagement (pagine 176-181)