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A completezza del lavoro svolto, si è voluto dedicare il presente capitolo ad una sintetica ma esaustiva trattazione della normativa vigente in materia. Attualmente i Decreti che disciplinano la tecnica dello smaltimento dei rifiuti in discarica sono i seguenti:

- Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE sulle

Discariche di Rifiuti);

- Decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi

della Decisione 2003/33/CE)

8.1 D.lgs. n. 36 del 13 Gennaio 2003

Il d.lgs. 36/2003 ha introdotto una disciplina del tutto nuova in merito alla gestione delle discariche, costituendo uno spartiacque rispetto al datato decreto interministeriale del 27/7/1984, vigente fino alla sua entrata in vigore. L'inizio della sua vigenza è stato particolarmente travagliato per problematiche legate non alla costruzione delle nuove discariche, bensì legate all'adeguamento delle discariche preesistenti all'entrata in vigore della norma. Per tale ragione i governi che si sono via via succeduti nell'ultimo periodo hanno, di volta in volta, con i famosi "decreti omnibus", prorogato la data di entrata in vigore delle nuove norme, portandola addirittura al 31/12/2008.

Il presente Decreto stabilisce:

- requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche;

- misure, procedure ed orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le

ripercussioni negative sull’ambiente, nonché i rischi per la salute umana che una discarica per rifiuti può causare durante il suo ciclo di vita.

Secondo la definizione riportata all’art. 2 la discarica è un’ “area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.” Si ritengono esclusi da tale definizione:

x gli impianti i cui rifiuti sono scaricati in un’apposita area autorizzata in cui gli stessi sono preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento; x lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni; x lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per non più di un anno.

Le discariche si dividono in tre categorie:

- discariche per rifiuti inerti;

- discariche per rifiuti non pericolosi; - discariche per rifiuti pericolosi.

All’art. 5, il Decreto definisce inoltre delle soglie limite di conferimento di rifiuti urbani biodegradabili scegliendo come anno di riferimento quello in cui detto Decreto è entrato in vigore; per chiarezza i sopracitati valori di soglia sono stati elencati di seguito in tabella.

㻝㻟㻜㻌 Tabella 8.1 - Valori soglia per il conferimento in discarica della frazione biodegradabile degli RSU

Valore di soglia (kg/abitante*anno) Validità temporale a partire data di entrata in vigore del decreto (anni)

173 5

115 8

81 15

Secondo quanto stabilisce l’art. 6 del Decreto, i rifiuti non ammessi in discarica sono: 9 i rifiuti allo stato liquido;

9 i rifiuti classificati come esplosivi, comburenti ed infiammabili, ai sensi dell’allegato 1 del D.lgs. n.22 del 1997;

9 rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale all’1%;

9 rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale maggiore al 5%;

9 rifiuti sanitari a rischio infettivo;

9 rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al D.lgs. n. 22 del 1997;

9 rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi (D.lgs. n. 174 del 25 Febbraio 2000) e per prodotti fitosanitari come definiti dal Decreto legislativo n. 194 del 17 Marzo 1995; 9 materiali ad alto rischio comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

9 rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB (D.lgs. n. 209 del 22 Maggio 1999) in quantità superiore a 50 ppm;

9 rifiuti che contengono fluidi refrigeranti contenenti CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (alogenuri alchilinici) o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore allo 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

9 rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate; 9 pneumatici interi fuori uso dal 16 Luglio 2003;

9 rifiuti con poter calorifico inferiore maggiore di 13000 kJ/kg. Sono al contrario ammessi in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

1. rifiuti solidi urbani;

2. rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti come prevede il D.M. del 3 Agosto del 2005;

3. rifiuti pericolosi stabili e non reattivi a patto che questi soddisfino i criteri di ammissibilità definiti del Decreto di cui sopra al punto 2.

E’ di fondamentale importanza che il gestore della discarica effettui sulla stessa regolari interventi di manutenzione, sorveglianza e controllo negli anni successivi alla chiusura fino a quando l’Ente territoriale di competenza non accerterà che la discarica, giunta a fine vita, non costituisce più rischio per la salute e l’ambiente. Al fine di monitorare correttamente la fase di esercizio della discarica, è altresì necessario effettuare analisi periodiche sul biogas e sul percolato, nonché sulle acque di falda al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti riconducibili a spaccature del fondo della discarica. Alle fine di dimostrare che la discarica rispetta i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione, il gestore della stessa deve presentare all’Ente competente apposita relazione che, oltre alle informazioni sui risultati della gestione dell’impianto e dei programmi di controllo e sorveglianza, deve contenere:

- la quantità e la tipologia di rifiuti smaltiti con il relativo andamento stagionale; - il prezzi di conferimento;

㻝㻟㻝㻌

- l’andamento della produzione del percolato con indicazione delle relative procedure di

trattamento;

- la quantità di biogas prodotto ed estratto e, anche in questo caso, le relative tecniche di

trattamento;

- il volume occupato e capacità residua della discarica;

- i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in

discarica, nonché sulle matrici ambientali.

Il Decreto si completa con tutta una serie di articoli dedicati alle pratiche da presentare e alle condizioni per ottenere il rilascio dell’autorizzazione a realizzare una discarica, nonché ai contenuti di tale autorizzazione. Il capitolo successivo è dedicato all’approfondimento di quelli che sono i criteri di progettazione di una discarica nel rispetto dei requisiti previsti negli allegati al D.lgs. 36/2003.

8.2 D.M. del 3 Agosto 2005

Il presente Decreto, in linea con i principi ed i contenuti del D.lgs. 36/2003 al quale è stato dedicato il paragrafo precedente, definisce quelli che sono i criteri e le procedure perché i rifiuti possano essere ammessi in discarica. Ciò avviene solo se il rifiuto risulta conforme ai criteri di ammissibilità previsti per la tipologia di discarica dove lo stesso sarà conferito. Al fine di accertare l’ammissibilità di una data tipologia di rifiuto nella discarica di competenza, è necessario effettuare campionamenti ed analisi nel rispetto di quanto il presente Decreto prevede nell’allegato 3. Tali operazioni di campionamento possono essere effettuate esclusivamente da persone ed istituzioni indipendenti; le analisi dei campioni devono avvenire all’interno di laboratori con comprovata esperienza nel settore.

Resta a carico del produttore la caratterizzazione di base: questa deve essere effettuata, per ogni tipologia di rifiuto conferito in discarica, in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta qualora si verifichino significative variazioni nel processo di produzione e trattamento dei rifiuti. Qualora tale procedura accerti che le caratteristiche di base di quella data tipologia di rifiuto sono tali da soddisfare i criteri di ammissibilità per la discarica di competenza, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella categoria corrispondente.

Alla caratterizzazione di base, segue la verifica di conformità (art. 3) al fine di stabilire se tali rifiuti “possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto”. Tale verifica deve essere effettuata dal gestore dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base. A tale fine il gestore utilizzerà una o più determinazioni analitiche, già impiegate per le caratterizzazione di base, comprendenti almeno un test di cessione per lotti.

Infine lo stesso gestore deve effettuare delle verifiche in loco (art. 4) sottoponendo “ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità” stabiliti dal presente decreto per la data tipologia di discarica. Il carico di rifiuti è ammesso in discarica soltanto se risulta conforme:

- ai campioni sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità; - alla descrizione di accompagnamento.

㻝㻟㻞㻌 maniera quanto più sintetica possibile, ma nondimeno esaustiva, i contenuti generali del decreto, lasciando, alla consultazione diretta della norma da parte del lettore, gli articoli dal 5 al 9 relativi alla definizione dei criteri di ammissibilità per ciascuna tipologia di discarica, nonché gli allegati recanti un approfondimento sulle varie procedure tecniche di caratterizzazione, campionamenti ed analisi.

CAPITOLO 9 - Criteri di progettazione di una discarica controllata per RSU