3. Contratti reali e oggetto futuro
3.2. Pegno e futurità
3.2.3. Pegno su crediti futuri
Il pegno può essere costituito a garanzia di crediti futuri attraverso l’apposizione di una specifica clausola contrattuale476.
L’ammissibilità di tale variante è stata giustificata attraverso l’applicazione analogica dell’art 2852 c.c., il quale ammette l’iscrizione ipotecaria relativamente ai crediti che possono eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente477.
La stesa norma che ne autorizza l’esperibilità ne fissa al contempo i limiti: non è ammesso in relazione ai i crediti futuri in relazione ai quali manchi il rapporto-base.
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
475 Si potrebbe anche qualificare come responsabilità per violazione del patto marciano.
476 Per approfondimenti si rimanda a STELLA G., Il pegno a garanzia di crediti futuri, Padova, CEDAM, 2003.
477 Le ragioni che giustificano la limitazione in ordine ai crediti futuri sui quali può sorgere la garanzia è rinvenibile in due fondamentali esigenze: la prima nei confronti del garante (limitare un’indiscriminata possibilità di fare credito) e l’atra nei confronti dei terzi (i quali devono sapere in relazione a quali crediti quel bene è vincolato), cfr. RAVAZZONI
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È in ambito bancario che si è sviluppata principalmente questa forma di pegno. Nelle condizioni generali predisposte dalle stesse per regolare i rapporti di clientela si trova, infatti, la seguente specifica clausola: “la banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido o esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere con il cliente”478. Quest’ultima forma di pegno – la cui ammissibilità è discussa in dottrina - ha preso il nome di pegno omnibus e - a differenza di quanto previsto dall’art. 2852 c.c. - ammette la costituzione della garanzia anche in relazione a crediti futuri nascenti da rapporti non ancora esistenti. Per questi motivi la giurisprudenza e la dottrina ancora oggi dubita in merito alla sua validità.
Nel caso in cui il soggetto sia un imprenditore iscritto nel Registro delle imprese può essere utilizzata, altresì la nuova figura di pegno non possessorio ex d.l. 59/2916 per garantire i crediti sia presenti che futuri inerenti l’esercizio dell’impresa.
Il vantaggio per il creditore nella scelta di una garanzia di tal fatta sta nel fatto che fino a quando il credito non venga ad esistenza il bene è comunque sottratto alla disponibilità del debitore479.
Come anticipato, in questo caso la futurità pone un problema di determinatezza e determinabilità del credito garantito. Tale requisito è rilevante sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto ai fini della validità ex art. 1346 c.c.. Il negozio deve contenere la descrizione e rappresentazione dei crediti futuri (o quantomeno dei sicuri criteri ai fini della loro individuazione). In particolare, l’indicazione di tutti gli elementi caratterizzanti gli stessi: la fonte (il titolo), la persona del debitore, il contenuto e la natura della prestazione, il momento in cui sorgerà il credito
Ma non solo, una tale identificazione è necessaria altresì in relazione al principio di accessorietà della garanzia, la quale deve accedere ad un credito che sia individuato e determinato/determinabile in base al contenuto dell’atto costitutivo.
Secondo la giurisprudenza non occorre che il credito venga specificato in tutti i suoi estremi soggettivi e oggettivi nella scrittura costitutiva del pegno: basta che contenga elementi, anche esteriori, idonei all’identificazione che permettano di determinare quantomeno i soggetti, l’ammontare del credito e la sua fonte480. La determinabilità deve essere, quindi, valutata in primo luogo con riferimento al
478 Art. 10, Circolare ABI 26 giugno 2000.
479 Cfr. RUBINO L., La responsabilità patrimoniale, cit., p. 189.
480 Secondo Cass. 20 marzo 2003, n.4079, in : “è nullo per (indeterminatezza e) indeterminabilità dell’oggetto il contratto
di pegno su titoli (nella specie, costituito in favore di una banca) che si limiti ad indicare, del tutto genericamente, quale oggetto della garanzia reale, "i titoli ed i valori depositati o che verranno depositati sul conto/deposito a garanzia esistente presso la banca creditrice", così omettendo di indicare non solo gli elementi propri di ciascuno dei "titoli e valori", ma persino la relativa categoria di appartenenza”, in Dir. Fall., 2004, 2, p. 397; in Fallimento, 2004, 1, p. 56
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titolo negoziale dal quale esso promanerà e ovviamente il problema si pone in maniera diversa a seconda che quest’ultimo sia già esistente o meno.
C’è un ulteriore peculiare profilo di cui si deve tenere conto nell’analisi del profilo della determinabilità in caso di pegno su crediti futuri. Il legislatore, ha specificamente previsto che – affinché nasca il diritto di prelazione – laddove il credito garantito ecceda la somma di euro 2,58 serva altresì una scrittura avente data certa la quale contenga una sufficiente indicazione del credito e della cosa (art. 2787 c.c.).
Non sono mancati, di conseguenza, contrasti relativamente all’interpretazione del requisito della “sufficiente indicazione” richiesta dall’art. 2787, comma 3, c.c. e più in generale della questione ad esso sottesa, ovverosia l’ipotizzabilità di un diritto di pegno senza prelazione.
Che relazione esiste tra il requisito della determinabilità ex art. 1346 c.c. e quello della sufficiente determinazione ex art. 2787 c.c.?
L’orientamento dominante ritiene che i due piani non vadano in alcun modo sovrapposti e che la sufficiente determinazione ex 2787, comma 3, c.c. non possa essere ritenuta quale sinonimo della determinabilità ex 1346 (tale ultima norma sarebbe norma speciale rispetto all’art. 1346 cc in relazione all’oggetto del contratto) 481.
È quindi necessario tenere concettualmente separati il piano della validità del negozio e quello che regola il concorso con i creditori. Anche la Cassazione ha più volte affermato che la forma scritta prevista ex art. 2787, terzo comma, c.c. deve essere soddisfatta ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia482.
Esigenze di tutela dei terzi e della par condicio creditorum impongono, infatti, requisiti più stringenti: è previsto specificamente il requisito della forma scritta, della data certa e si specifica che l’identificazione del credito e della cosa deve essere sufficiente483.
Si deve dare atto che esiste comunque un indirizzo ad oggi minoritario, il quale ha sostenuto la contraddittorietà della distinzione un’efficacia interna e una esterna del pegno, perché la logica della
481 Infatti la mera determinabilità per relationem è sufficiente per la costituzione del pegno, ma non per la sua opponibilità. 482 Cfr. Cass., 26 gennaio 2010, n. 1526 in Resp. civ., 2011, 10, p. 661 nota di ABATANGELO.
483Il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente. Non si eslcude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente. In quest'ultimo caso è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte (ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes" la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori, ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia, laddove manchi la sufficiente indicazione del credito garantito, cfr. Cass., 25 marzo 2009, n. 7214 in Contratti, 2009, 7, p. 711.
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garanzia è l’opponibilità ai terzi (il diritto di prelazione che assiste il creditore pignoratizio non costituisce un mero accessorio, ma esaurisce il contenuto del diritto di pegno484).