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PROCEDURE D'APPROVAZIONE DEI PRESTITI

Nel documento Cronache Economiche. N.003, Anno 1985 (pagine 86-89)

DI RICONVERSIONE CECA

PROCEDURE D'APPROVAZIONE DEI PRESTITI

4.1. Caratteristiche 4.1.1. Origine dei fondi

Si tratta di fondi raccolti dalla Commissione nei mercati internazionali dei capitali in tutte le divise.

4.1.2. Importo dei prestiti CECA Coprono al massimo il 50% del costo del pro-getto da finanziare (escluso il capitale circo lante).

4.1.3. Importo massimo degli investimenti fi-nanziabili

—- per i sottoprestiti: 15 milioni di ECU (cir-ca 20,5 miliardi di lire);

— per i prestiti diretti: non esiste massimale alcuno.

N.B. Per:

— tassi d'interesse vedi nota n. 3;

— bonifici d'interesse vedi punti 3.2.1. e 3.2.2.

4.2. Procedure d'approvazione 4.2.1. Introduzione delle domande — Per i prestiti diretti: attraverso lo Stato membro4 tramite la rappresentanza perma-nente presso le Comunità.

— Per i sottoprestiti: direttamente presso gli intermediari finanziari che hanno ottenuto un prestito globale.

4.2.2. Presentazione della domanda La domanda deve contenere tutte le informa-zioni necessarie affinché la Commissione pos-sa epos-saminare la conformità del progetto da fi-nanziare alla normativa in materia (ad. es.: in-formazioni sul richiedente, sul progetto d'in-vestimento e sulle conseguenze economiche, finanziarie, sociali e regionali) (cfr. tabella 3). 4.2.3. Approvazione

I prestiti di riconversione (diretti e globali) so-no approvati dalla Commissione e soso-no

sot-parte della Commissione che verificherà che tale progetto si realizzi in base alle previsioni contrattuali.

I controlli possono essere effettuati in primo luogo da parte della Commissione, sia dal ser-vizio che decide la concessione del prestito e del bonifico d'interessi, sia dal Controllo fi-nanziario, che è l'organo di controllo interno della Commissione (Art. 19 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale del-la CEE). In secondo luogo daldel-la Corte dei Conti, sulla base dell'art. 82 dello stesso re-golamento.

I contratti di prestito prevedono l'impegno dei beneficiari di ricevere i mandatari della Com-missione e/o della Corte dei Conti in missio-ne di controllo nonché l'obbligo di fornire loro i documenti e le informazioni necessarie all'e-spletamento della loro missione.

5.3. Contenzioso

Una clausola compromissoria contenuta nel-le condizioni generali contrattuali attribuisce la competenza giurisdizionale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in base al-l'art. 42 del Trattato CECA.

I toposti al parere conforme del Consiglio dei I Ministri della CEE.

I I sottoprestiti in utilizzo di un prestito globa-I le sono approvati dai servizi della Commissio-I ne siti a Lussemburgo (Direzione generale del I Credito e degli Investimenti).

— rapporti sullo stato d'avanzamento dei la-vori dell'investimento finanziato;

— rapporto riguardante la creazione e l'oc-cupazione dei posti di lavoro.

Per i prestiti globali, le banche intermediarie sono tenute ad inviare dei rapporti riassuntivi. 4.2.4. Modalità di versamento e di rimborso

Iprestiti globali sono versati in differenti tran-ches per un periodo massimo di 3 anni, in fun-zione dell'erogafun-zione, da parte dell'interme-diario finanziario, dei sottoprestiti. I prestiti diretti sono versati in una o più so-luzioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

1 rimborsi avvengono nel rispetto delle con-dizioni previste in contratto (ogni contratto prevede in allegato un piano d'ammortamen-to ad hoc).

1 bonifici d'interessi sono versati dalla Com-missione previa ricezione di rapporti periodi-ci sullo stato avanzamento lavori e sull'effet-tiva creazione dei posti di lavoro previsti in

contratto. '

5. CONTROLLI 5-1. Rapporti periodici

I beneficiari di prestiti di riconversione CE-CA sono tenuti per contratto ad inviare pe-riodicamente un certo numero di rapporti: — rapporti annuali: bilancio, conto profitti

e Perdite;

5.2. Controlli in loco

Il progetto di investimento finanziato può es-sere oggetto di visite di controllo in loco da

Tabella 3 - Sotto-prestito in utilizzo di un prestito globale

Informazioni che l'intermediario finanziario deve fornire alla Comissione per l'approvazione dei progetti di in-vestimento da finanziare.

1. BENEFICIARIO

— Ragione sociale ed indirizzo — Principali azionisti — Immobilizzi netti — Attività economica — Manodopera impiegata

— Dichiarazione dell'impresa che riempie le condizioni previste nella G.U. C 191 del 16 luglio 1 9 8 3 per le piccole e medie imprese, e cioè:

— manodopera totale impiegata inferiore alle 5 0 0 unità; — immobilizzazioni nette inferiori a 7 5 milioni di ECU;

— capitale sociale non detenuto, in proporzione superiore ad un terzo, da una grande impresa. 2. PROGETTO

— Descrizione — Costo

— Piano di finanziamento

— Data prevista per la fine dei lavori

3. CLAUSOLA SOCIALE (secondo la zona di ubicazione del progetto)

— Numero dei posti di lavoro da creare per i progetti non ubicati nei «bacini prioritari CECA», indicazione del numero e della natura dei posti di lavoro da offrire prioritariamente a degli ex-lavoratori dell'industria del carbone e dell'acciaio.

4. SOTTO-PRESTITO — Importo richiesto — Tasso d'interesse e durata — Bonifico d'interessi richiesto

NOTE

' L'ECU è calcolato sulla base di un paniere di monete della Comunità. Il peso di ciascuna moneta nel paniere è calcolato in funzione della parte di ciascun Stato membro nel prodotto interno lordo (PIL) della Comunità, negli scambi intracomunitari di merci così come nel meccanismo di sostegno comunitario messo a punto dalle Banche cen-trali degli Stati membri.

II valore dell'ECU è fissato quotidianamente dalla Com-missione per le differenti monete sulla base dei corsi di chiu-sura sui diversi mercati dei cambi. Il controvalore dell'E-CU rispetto alle monete degli Stati membri è calcolato sul-la base delsul-la quotazione ufficiale di tali monete sul merca-to dei cambi del paese consideramerca-to.

Composizione percentuale, dal 17-9-1984: Lit. 10,125%; L 15,024%; FB 8,218%; DKR 2,692%; FLB 0,3%; DRA 1,306%; DM 32,013%; FF 19,002%: HFL 10,117%; E IRL 1,202%.

Il 16-4-1985 un ECU valeva Lit. 1430,15.

2 Articolo 56.

1. Se nel quadro degli obiettivi generali dell'Alta Autorità l'introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti ha per conseguenza una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di manodopera nell'industria del carbone o del-l'acciaio, che determini in una o più regioni particolari dif-ficoltà nel reimpiego della manodopera resa disponibile, l'Alta Autorità, a richiesta dei governi interessati: a) chiede il parere del Comitato consultivo;

b) può facilitare, nei modi previsti dall'articolo 54, sia per le industrie che rientrano nella sua giurisdizione, sia su pa-rere conforme del Consiglio per qualsiasi altra industria, il finanziamento di programmi, approvati da essa, di crea-zione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa-si disponibile;

e) concede una sovvenzione a fondo perduto per contri-buire:

— al versamento di indennità che permettano alla mano-dopera di attendere il reimpiego;

— all'attribuzione ai lavoratori di indennità per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori che devono mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione della sovvenzio-ne a fondo perduto al versamento da parte dello Stato in-teressato di un contributo speciale almeno equivalente al-l'ammontare della suddetta sovvenzione salvo deroga au-torizzata dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.

(°) 2. Qualora dei mutamenti profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie del carbone o dell'acciaio, mutamen-ti che non siano direttamente collegamutamen-ti con l'instaurazione del mercato comune, pongano definitivamente delle impre-se nella necessità di cessare, ridurre o cambiare la loro at-tività, l'Alta Autorità, su domanda dei governi interessati: a) può facilitare secondo le modalità previste dall'articolo 54 sia nelle industrie soggette alla propria giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, nel caso di qualsivoglia altra industria, il finanziamento dei programmi da essa ap-provati per la creazione di nuove attività, economicamen-te sane, o per la trasformazione di imprese suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile;

b) può concedere una sovvenzione non rimborsabile per contribuire:

— al versamento di indennità che permettano alla mano-dopera di attendere il reimpiego;

— ad assicurare, mediante contributi alle imprese, il pa-gamento del loro personale nel caso di licenziamento tem-poraneo imposto dal cambiamento d'attività; — alla concessione in favore dei lavoratori di sussidi per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione di una sovven-zione non rimborsabile al versamento da parte dello Stato interessato di un contributo speciale almeno equivalente

al-l'ammontare di questa sovvenzione, salvo deroga autoriz-zata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.

3 I tassi d'interesse dei prestiti sono funzione dei tassi fis-sati dalla CECA per ogni moneta versata, tenuto conto del-la durata dei prestiti nonché dell'importanza di ciascuna moneta nel versamento. La CECA non ha scopo di lucro ed i tassi di interesse dei prestiti sono quindi strettamente legati alle fluttuazioni dei mercati dei capitali sui quali es-sa si procura le proprie risorse. Il tasso o i tassi applicati ai prestiti sono quelli in vigore alla data del contratto e non sono soggetti a revisione. La durata dei prestiti ed i piani d'ammortamento sono adattabili alle caratteristiche dei progetti da finanziare.

In Italia tali prestiti sono concessi sulla base di un paniere di monete ma versati ai beneficiari in moneta nazionale; da notare ancora che il Ministero del Tesoro assicura la copertura del rischio di cambio al 100% per i progetti di investimento realizzati nel Mezzogiorno e nelle altre zone prioritarie ed al 95% nel resto d'Italia, ciò rende tali pre-stiti assai interessanti per l'operatore italiano che benefi-cia di tassi finali di qualche punto inferiori al «prime rate».

4 Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigia-nato, D.G. Fonti Energia e Industrie di Base, Divisione

Vili.

(°) Paragrafo 2 aggiunto secondo la procedura prevista al-l'articolo 95, terzo e quarto comma, del presente trattato (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 33 del 16-5-1960, pag. 781).

Nel documento Cronache Economiche. N.003, Anno 1985 (pagine 86-89)