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Come nasce il FAS

4.2 Il quadro normativo comunitario

Il quadro normativo per la nuova fase di programmazione viene tratteggiato nelle sue linee gene- rali nel corso del 2005 con l’emanazione del regolamento sullo sviluppo rurale (reg. (CE) n. 1968/2005), e successivamente messo a punto con la pubblicazione dei relativi regolamenti attuativi e di transizione. Il regolamento applicativo sul sostegno allo sviluppo rurale (reg. (CE) n. 1974/2006), nonché quello relativo all’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misu- re di sviluppo rurale (reg. (CE) n. 1975/2006), sono stati approvati formalmente nel dicembre del 2006.

Mentre il regolamento generale individua le linee generali degli strumenti di intervento attiva- bili (tabella 4.1) il regolamento (CE) n. 1974/2006 entra nelle regole di dettaglio, avendo il compito di definire le disposizioni in materia di ammissibilità e le norme amministrative per quel che concer- ne le misure previste dal nuovo regime di sostegno per lo sviluppo rurale. In particolare, il testo spe- cifica le condizioni di attuazione e gli interventi ammissibili per alcune misure ricadenti nei diversi assi di intervento.

Le principali disposizioni riguardano:

- i requisiti minimi dei piani aziendali per l’accesso alla misura di primo insediamento

- il campo di applicazione della misura di sostegno per la partecipazione ai sistemi di qualità ali- mentare, con particolare riferimento alla definizione di sistema comunitario di qualità alimentare e alla fissazione dei criteri cui dovranno rispondere i sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati mem- bri

- la definizione di “foresta” e “zona boschiva” ai fini delle misure intese a promuovere l’utilizzazione sostenibile dei terreni forestali

- le precisazioni sui possibili beneficiari delle misure di diversificazione economica afferenti all’As- se 3

- la dimensione in termini di popolazione dei territori rurali destinatari di strategie di sviluppo attua- te dai Gruppi di Azione Locale nell’ambito dell’Asse 4, che deve essere compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti

- l’ambito di attuazione della misura cooperazione

- l’assistenza tecnica, con particolare riferimento alle norme per la costituzione e l’organizzazione delle reti rurali nazionali.

applicativo definisce alcune norme generali di estrema rilevanza in materia di complementarità e coerenza tra le misure di sviluppo rurale e gli altri strumenti comunitari di sostegno, in materia di stra- tegia e programmazione, e fissa le disposizioni amministrative e di ammissibilità da rispettare per l’at- tuazione degli interventi.

In particolare, in tema di programmazione e strategia vengono definite le norme che regolano le possibilità di aggiornamento dei Piani strategici nazionali e le modalità di presentazione, approvazione e modifica dei Programmi operativi. Il contenuto dei Programmi di sviluppo rurale viene affrontato in un allegato metodologico che, oltre ad assicurare un livello accettabile di omogeneità tra i docu- menti di programmazione per lo sviluppo rurale di diversi Stati membri, è funzionale al raggiungi- mento di uno standard qualitativo minimo dei PSN.

In tema di complementarità viene posto l’accento sulla necessità di garantire la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale e tra le misure di sviluppo rurale e quelle di sostegno attuate nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

Alcune importanti novità sono state introdotte, inoltre, in materia di disposizioni amministrati- ve e di ammissibilità. In particolare, per garantire la verificabilità delle misure di sviluppo rurale gli Stati membri dovranno predisporre adeguati sistemi di controllo, mentre per quel che concerne le cosiddette misure a premio, impegnarsi a fornire la giustificazione dell’esattezza dei calcoli per la definizione dei pagamenti. Il regolamento, inoltre, stabilisce la possibilità di fissare l’entità del soste- gno non solo per le suddette misure, ma anche per le indennità compensative, per gli investimenti pro- duttivi in ambito agricolo e forestale e per le misure di ricostituzione del potenziale forestale, sulla base di costi e di ipotesi di mancato guadagno standard, a patto che vengono rispettati alcuni criteri di natura metodologica.

Particolare enfasi viene riservata, infine, al monitoraggio e alla valutazione, cui viene dedicata una apposita sezione che riguarda: i contenuti delle relazioni annuali di esecuzione dei Programmi di sviluppo rurale; la tempistica di presentazione delle valutazioni (intermedia ed ex post) e le relative sanzioni in caso di inadempienza (sospensione dei pagamenti); la definizione di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, che si sostanzia in un elenco di indicatori comuni iniziali di prodot- to, risultato e impatto cui fare riferimento per misurare i risultati dell’attuazione; gli elementi minimi che dovranno essere contenuti negli orientamenti comuni per il monitoraggio e la valutazione, for- mulati dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. Completa il quadro l’istituzione di un sistema di trasmissione elettronica dei documenti e dei dati amministrativi e finanziari, la cui finali- tà è quella di assicurare lo scambio sicuro dei dati e garantire un flusso informativo a livello comu- nitario tale da garantire la confrontabilità tra Stati membri e la ricostruzione del quadro complessivo dell’attuazione.

Ulteriori norme attuative vengono dettate dal regolamento (CE) n. 1975/2006 relativo all’attua- zione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale. Il tema dei controlli è sicuramente un tema che ha acquisito, a seguito delle più recenti riforme, una centralità maggiore rispetto al passato. Circostanza che si lega alla più forte esigenza di verifica a livello comu- nitario della regolarità delle operazioni finanziate, in un contesto di crescente decentramento nella gestione delle politiche.

L’organizzazione del sistema di gestione e controllo e le modalità con cui andranno effettuati i controlli differiscono a seconda della tipologia di misura di sostegno considerata. Per quel che riguar- da gli aiuti concessi per operazioni corrispondenti a misure contemplate nell’Asse 2, per le quali il sostegno è legato alla superficie o al numero di animali, gli Stati membri si avvalgono del sistema inte- grato di gestione e controllo di cui al titolo II, capitolo IV del regolamento orizzontale (CE) n. 1782/2003. Il sistema integrato prevede: l’implementazione di una base dati informatizzata in cui ven- gono registrati per ciascuna domanda di aiuto i dati identificativi delle parcelle agricole che com-

pongono l’azienda e, ove applicabile, il numero e i dati identificativi degli animali per cui si richie- de l’aiuto; un sistema integrato di controllo per l’insieme delle domande d’aiuto e delle diverse tipo- logie di controlli (controlli amministrativi, controlli in loco, verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale). Mentre, per le sue specificità, questo sistema non risulta immediatamente applicabile alle misure di incentivo agli investimenti.

Quindi, lo stesso regolamento, al Titolo II, detta le disposizioni specifiche per le altre misure di sviluppo rurale nell’ottica di garantire controlli adeguati rispetto alle caratteristiche dei diversi inter- venti, compresi gli investimenti, ma rispondenti a principi, metodi e strumenti il più possibile armo- nizzati tra le diverse tipologie di misure previste.

4.2.1 Le misure di intervento per la nuova fase

Per la fase di programmazione 2007-2013 gli Stati membri e le Regioni possono attingere a un set di 42 misure. Si tratta di interventi che in alcuni casi rappresentano un consolidamento delle misu- re introdotte nel 2003 con la Revisione di medio termine (RMT) della PAC. In linea generale il nuo- vo set di misure razionalizza e sistematizza tipologie di intervento già esistenti. Ad esempio, le misu- re 322 e 323 rappresentano una migliore specificazione, sulla base degli obiettivi perseguiti (rinno- vamento dei villaggi piuttosto che tutela del patrimonio rurale), di interventi già attuati nella passata programmazione nell’ambito della misura o). Analogamente le misure 312 e 313 ripropongono, anche se con regole attuative differenti, interventi già contemplati in passato dalla misura s). La tabella 4.1 presenta il confronto tra le misure attivabili nel periodo 2000-2006 e il nuovo set di misu- re. Gli strumenti di intervento attualmente disponibili sono il risultato della progressiva integrazione di nuove misure in relazione all’evoluzione degli obiettivi di queste politiche negli ultimi decenni. D’altro canto si sono registrati nel passaggio tra le ultime due fasi di programmazione cambiamenti a volte rilevanti nei criteri di eligibilità e nelle altre regole attuative.

Le misure volte al miglioramento della competitività settoriale (agricoltura e foreste) sono state riorganizzate in relazione agli specifici obiettivi perseguiti secondo tre categorie principali: misure per il capitale umano (cfr. capitolo 5), per il capitale fisico e per i prodotti di qualità (cfr. capitolo 6). Anche se molte delle nuove misure per la qualità e il rispetto delle norme comunitarie erano già state intro- dotte con la RMT, è proprio in questi ambiti che l’impatto del nuovo quadro normativo è potenzial- mente maggiore perché le nuove misure ricevono spesso effettiva applicazione solo con fase 2007- 2013.

In linea generale si può affermare che i principali cambiamenti introdotti, per quel che concerne le misure per la competitività, riguardano la semplificazione delle regole attuative e la richiesta di mino- ri dettagli operativi rispetto alla precedente programmazione, più che l’introduzione di nuovi strumenti. Ad esempio, la concessione di investimenti alle aziende agricole e di trasformazione non è più soggetta alla dimostrazione dell’esistenza di adeguati sbocchi di mercato, adempimento che aveva creato un for- te appesantimento burocratico nella scorsa programmazione. D’altro canto, sono solo tre le misure totalmente nuove e riguardano in particolare il supporto alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi pro- cessi e prodotti e, per quel che concerne i nuovi Stati membri, il supporto alle aziende di semi sussi-

stenza1e all’avviamento di associazioni di produttori. Inoltre le nuove regole di eligibilità consentono

spesso di indirizzare meglio le misure su specifiche categorie di beneficiari; è questo il caso degli inve- stimenti agroindustriali, cui sono eligibili solo aziende con meno di 250 occupati e un fatturato inferiore

1 L’azienda di semi sussistenza ai fini dell’erogazione del sostegno è definita in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell’a- zienda della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell’azienda.

Codice Misure 2007-2013 (ex regolamento (CE) n. 1974/2006) Codice Misure 2000-2006 (ex regolamento (CE) n. 817/2004) Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"

111

conoscenze scientifiche e delle pratiche innovatiche rivolte agli addetti ai settori agricolo e forestale

(c) Formazione

112 Insediamento di giovani agricoltori (b) Assistenza all'avvio di giovani agricoltori

113 pre-pensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli (d) Pre-pensionamento

(y)* Servizi di consulenza agricola

(i) Altre misure forestali 115

Avviamento ai servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale, nonché consulenza al settore forestale

(l) Avviamento ai servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale

(i) Altre misure forestali 121 Ammodernamento delle aziende agricole (a) Investimenti nelle aziende agricole

122 Migliore valorizzazione economica delle foreste (i) Altre misure forestali

(g) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

(m) Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la creazione di sistemi di qualità

(i) Altre misure forestali 124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecologie nel settore agricolo

(j) Miglioramento fondiario

(k) Ricomposizione fondiaria

(q) Gestione delle risorse idriche in agricoltura

(r) Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura

126 Recupero del potenziale di produzione danneggiato da disastri naturali ed

introduzione di adeguate azioni di prevenzione

(u) Recupero del potenziale di produzione danneggiato da disastri naturali ed introduzione di adeguate azioni di prevenzione

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria

(x)* Attuazione di norme vincolanti

(z)* (m)

(aa)* Promozione dei prodotti di qualità

(m) Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la creazione di sistemi di qualità

141 Sostegno per la ristrutturazine di aziende agricole di semi-sussistenza (v) Ingegneria finanziaria

142 Setting up of producer groups

Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale