Come nasce il FAS
Grafico 5.1 Confronto fra circoscrizioni del peso finanziario delle Misure 112 e 113 (spesa pubblica Misure/spesa pubblica Asse 1)
P. A Trento tra 80 e 600 /ha di S AU
in base a un punte ggio aziendale n funzione di: altitudine e pendenza dei terreni, struttura economica dell’azienda, utilizzo di pratiche ecocompat ibili
carico di bestiame
SAUminima n o premio colt ivaz. fuori terra
minimo liquidato: 150 /az.
Veneto tra 200 e 250 /ha in base al grado di svantaggio territoriale
in base allo svantagg io territoriale: comuni montani a ridotta capacità foraggera, altri comuni montani
decurtazione 20% del premio oltre i 50 ha; nessun premio oltre i 75 ha
solo aziende zootecniche; carico di bestiame
Friuli Venezia
Giulia tra 80 e 300 /ha
in base alla tipologia aziendale (az. orto-floro-frutticole, az. zootecniche, altre aziende), alla fasci a di svantaggio che caratterizza c iascun Comune e a un coefficiente di marginalità aziendale
premio massimo annuo per azienda pari a 25.000
carico di bestiame SA Uminima
minimo liquidato: 400 /az.
Liguria tra 150 a 500 /ha in base alla coltura in base all'est ens ione della colturaper le superfici foraggere ness un premio oltre i 100 ha carico di bestiame SAUminima ; minimo liquidato:150 /az.
Emilia Romagna tra 100 e 200 /ha in base alla coltura in base alla classe di superficie aziendaleammissibili solo i primi 50 ha carico di bestiame SAUminima
Toscana 100 /ha per seminat ivo e/o pascolo aziendale
in base alla SA Uaziendale: premio dimezzato oltre 50 ha di seminativi e/o pascoli
solo aziende zootecniche; consistenza di stalla minima; carico di bestiame SAUminima
Umbria tra 25 e 200 /ha in base alla coltura in base alla SS A Uaziendale: premio decrescente oltre 40 ha di
AU carico di bestiame SA Uminima
Marche fino a 200 /ha di SA Uin ZM, fino a 100 /ha di SA Uin AZ S.
in base alla SA Uaziendale: 100% del premio fino a 80 ha, 50% del premio tra 80 e 120 ha, ness un premio oltre 120 ha
solo aziende zootecniche in ZM; carico di bestiame; obbligo di pascolamento solo castagno da frutto in ZM; SA Uminima
Lazio tra 80 e 150 /ha di SAUin ZM
tra 50 e 100 /ha di SA Uin AZS
in base alla SA Uaziendale: premio decrescente per fasce di
superficie, nessun premio oltre i 30 ha carico di bestiame SAUminima
priorità per IA P, donne, giovani, zootecnia e adesione a sistemi di qualità
Abruzzo tra 25 e 250tra 25 e 190 /ha di S/ha di SAUin ZM
AUin AZS
in base alla tipologia di superficie (pascolo e prato-pascolo; altre superfici): premio decrescente per classi di SA U, nessun premio oltre 50 ha di pascolo e prato -pas colo e oltre 100 ha di altra superficie
carico di bestiame SAUminima
Molise tra 75 e 200 /ha di SAUin ZM
tra 3 0 e 120 /ha di SAUin AZS
in base alla SA Uaziendale: premio decrescente per classi di
SAU; massimale di 10.000 /azienda SAUminima
priorità per beneficiari di età inf. a 40 anni
Campania 250150 /ha di S/ha di SA Uin ZM
A Uin AZS
in base alla SA Uaziendale: il premio è abbattuto del 50% oltre
50 ha di SAU carico di bestiame SA Uminima
priorità per giovani e donne e per zone SIC, ZPS, parchi e riserve naturali Puglia
in base alla coltura: tra 55 e 120 /ha in ZM
tra 45 e 100 /ha in AZS
carico di bestiame
SAUminima escl. sup. “a fida pascoli ”
Basilicata tra 50 e 200 /ha di SAUin Zm in base alla SA Uaziendale: premio decrescente per fasce di
superficie carico di bestiame SA Uminima
Calabria tra 50 e 200 /ha di SAUin ZM
tra 30 e 150 /ha di SAUin AZS
in base alla SA Uaziendale: premio decrescente per fasce di
superficie carico di bestiame SAUminima
Sicilia tra 150 e 200 /ha di SAUin ZM
tra 120 e 150 /ha di SAUin AZS
in base alla SA Uaziendale: premio ridotto o azzerato oltre 50 ha
in base alla tipologia aziendale:az. zootecniche, az. non zootecniche
carico di bestiame SA Uminima
escl. titolari pensione di et à sup. 65 anni
Sardegna tra 75 e 150tra 55 e 140 /ha di S/ha di SAUAUin Zin AMZS
in base alla SA Uaziendale: premio decrescente per fasce di superficie in base alla tipologia aziendale: az. zootecniche, az. non zootecniche, az. apistiche con massimali annui per azienda anch’essi differenziati per tipologia aziendale
carico di bestiame SAUminima
età inferiore a 65 anni, non pensionati
Tab. 7.5 – L’implementazione delle misure a favore delle zone svantaggiate nei PSR 2007-13
Fonte:PSR 2007-13 delle Regioni e Province Autonome italiane
(da 2.500 a 6.500 euro). L’introduzione di una sorta di tetto è da intendersi come uno strumento di carattere molto pratico per tentare di arginare effetti sperequativi; tuttavia, a fianco di una evidente efficienza tale meccanismo comporta anche una rilevante rigidità di azione.
Un’altra modalità di applicazione dell’indennità compensativa riguarda l’introduzione di vincoli o condizioni di ammissibilità a livello regionale, in modo aggiuntivo rispetto a quanto previsto su base regolamentare. Queste indicazioni possono assumere la natura di vincoli o di priorità, e possono inte-
ressare differenti aspetti: le attività zootecniche, le coltivazioni, le caratteristiche proprie del condut- tore o dell’impresa o, ancora, l’ammontare stesso del premio.
In merito alle attività zootecniche, alcune Regioni - come il Veneto, la Toscana e, limitatamen- te alle zone montane, le Marche - condizionano l’accesso ai premi alla presenza dell’allevamento, mentre altre considerano l’esercizio delle attività zootecniche un criterio di priorità (ad esempio, il Lazio). In generale sono richieste condizioni che determinino un razionale sfruttamento delle super- fici foraggere, specie in relazione al carico di bestiame minimo e massimo. Relativamente alle coltu- re, in linea di massima viene prevista una estensione minima di SAU per avere accesso al regime di aiuto; in diversi casi, tale condizione è differenziata a seconda della coltivazione ovvero dell’indiriz- zo produttivo aziendale: appare, infatti, del tutto evidente che la presenza di superfici pascolive ha conseguenze differenti dalle colture permanenti. Un caso particolare di vincolo in relazione alle col- tivazioni è quello utilizzato in Liguria per la vite: l’indennità si applica a favore della viticoltura eser- citata su superfici che ricadono in “zone viticole di presidio territoriale” all’interno delle zone svan- taggiate, vale a dire, esclusivamente a favore dei vigneti esistenti su terreni sostenuti da muri in pie- tra a secco e/o con pendenze superiori al 35%. In questo senso si rende evidente l’importante colle- gamento tra l’intervento e le produzioni tipiche, in taluni casi le uniche possibili, delle aree svantag- giate. Infatti, specialmente in montagna, la misura si relaziona con gli allevamenti o le coltivazioni permanenti, innescando anche un effetto positivo di sostegno a produzioni tipiche e spesso a deno- minazione di origine, particolarmente legate alle tradizioni e al paesaggio locale.
Alcuni programmi, inoltre, prendono in considerazione aspetti inerenti il conduttore o l’impre- sa. In Piemonte si prevede un tetto per l’età del conduttore di 60 anni per le donne e 65 per gli uomi- ni e il beneficiario non deve percepire pensione, ad eccezione di quella di reversibilità. In Campania, invece, è prevista una priorità per gli agricoltori di età inferiore a 40 anni e per le istanze presentate da donne, mentre nel Lazio sono considerati prioritari gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti, nonché l’adesione da parte delle aziende beneficiarie a sistemi qualità riconosciuti. In Sicilia è richiesta una dimensione economica minima di 2,5 UDE (1 Ude nelle isole minori) ed è ammissibile al calcolo delle indennità esclusivamente la SAU di coltivazioni foraggere e di semina- tivi le cui produzioni sono destinate all’alimentazione animale e/o al pascolo aziendale, mentre sono escluse tutte le superfici le cui produzioni sono destinate all’utilizzo extra aziendale. Infine, si evi- denzia che esistono anche dei vincoli di minimo in merito all’erogazione del premio, come previsto in Friuli (400 euro), in Liguria e nelle Province Autonome di Trento (150 euro) e Bolzano (50 euro).
7.3 Le indennità Natura2000 e le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
L’intervento a favore delle aree con caratteri ambientali specifici presenta caratteristiche comu- ni alla misura attuata nel periodo di programmazione 2000-2006: infatti, similmente a quanto previ- sto dal precedente regolamento sullo sviluppo rurale (reg. (CE) n. 1257/1999), anche a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 le zone ammissibili al sostegno sono quelle che necessitano di inter- venti ai fini di conservare o migliorare l’ambiente naturale, di salvaguardare lo spazio rurale e di man- tenere il potenziale turistico ovvero di protezione delle coste. Si tratta di superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, la cui estensione non deve superare il 10% del territorio nazionale. Analogamente a quanto previsto per le zone montane e per le AZS, anche in que- sto caso la natura compensatoria delle indennità è commisurata all’entità dei maggiori costi e alla per- dita di reddito che consegue al rispetto dei vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), 92/43/ CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l’a- zione comunitaria in materia di acque).
Tab. 7.6 – L’erogazione delle indennità a favore di aziende in aree con svantaggi specifici (mis. 213) nei PSR 2007-13
REGIONE LIVELLO
DI AIUTO
OBBLIGHI
(RIF.TO NORMATIVO REGIONALE)
VINCOLI, LI MITAZIONI E