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QUARTA FASE: IL DECRETO DI IDONEITA’.

Entro il termine di due mesi dalla ricezione della relazione da parte dei servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni provvede ad esaminare attentamente tutti gli aspetti contenuti e convoca la coppia interessata. Il giudice predispone un colloquio con i coniugi per discutere gli aspetti emersi dalla relazione e fare delle riflessioni sul percorso compiuto fino a quel momento. Qualora il giudice ritenga la coppia competente per adottare un minore, procede con l’emissione del decreto di idoneità all’adozione internazionale, attraverso il quale è possibile successivamente affidare l’incarico ad un ente autorizzato.

Possono essere disposti ulteriori approfondimenti ove sorgano delle perplessità o delle incertezze circa l’effettiva preparazione dei coniugi all’adozione. la decisione del rilascio del decreto di idoneità è a discrezione del giudice competente il quale, nel caso in cui non sussistano i requisiti fondamentali per avviare il procedimento adottivo, ha la facoltà di emettere un decreto di inidoneità.

Nella maggior parte dei casi l’inidoneità viene motivata con la necessità di approfondire il percorso compiuto dalla coppia, riflettendo ed andando ad analizzare gli aspetti che secondo la valutazione del giudice devono essere rivisitati o modificati.

Anche nei casi di situazioni sanitarie complesse da parte di uno dei coniugi può essere emanato il decreto di inidoneità in quanto tali circostanze delicate potrebbero trasformarsi in un fattore di rischio per la solidità della famiglia.

Di fronte al decreto di inidoneità, la legge riserva alla coppia due distinte possibilità: la prima attiene all’accettazione ti tale sentenza avendo l’occasione di intraprendere un nuovo percorso di crescita individuale e di

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coppia sulla base degli elementi valutati come critici oppure rinunciare al progetto adottivo.

Se i coniugi decidono di proseguire nella propria scelta adottiva, devono approfondire il proprio cammino attraverso un lavoro di riflessione, di consulenza psicologica o di formazione sostenuti da figure professionali competenti.

La seconda possibilità invece è relativa all’impugnazione del decreto di inidoneità entro dieci giorni dalla notifica dello stesso e del colloquio effettuato con il giudice. Questo percorso prevede l’intervento di un avvocato per poter avviare il ricorso.

Nel caso di esito positivo delle valutazioni del giudice, dopo l’emissione del decreto di idoneità, il Tribunale provvede ad inviare tale sentenza anche alla CAI ( Commissione per le Adozioni Internazionali) e all’ente autorizzato qualora già individuato dalla coppia.

3.1.5 QUINTA FASE: LA RICERCA DELL’ENTE AUTORIZZATO. C.I.F.A. ONG FOR CHILDREN, UN ESEMPIO CONCRETO.

La coppia in possesso del decreto di idoneità, entro un anno dal suo rilascio deve indirizzarsi verso un ente autorizzato dalla Commissione. Si tratta di una tappa obbligatoria affinché si possa procedere con l’adozione internazionale e la legge n°476 del 1998 ha affidato esclusivamente agli entri preposti dalla Commissione il mandato della presa in carico delle coppie e del loro percorso.

Ogni ente predispone degli incontri con la coppia con lo scopo di conoscerla, orientarla verso le prossime tappe e illustrare i paese nei quali ha operatività dal punto divista sociale, antropologico, economico e procedurale.

Gli enti autorizzati, per ogni paese nel quale hanno avuto l’autorizzazione per l’adozione internazionale, nomina un referente ovvero la figura alla quale viene affidato l’incarico della gestione delle pratiche burocratiche e di accompagnamento della coppia durate tutto il periodo di permanenza nel paese estero.

La Commissione ha il compito di autorizzare le nomina e le attività di ogni referente individuato dall’ente, il quale ha il compito di fornire una relazione sulle componenti dell’accordo di collaborazione.

Al secondo semestre del 2016, gli entri autorizzati iscritti all’apposito Albo controllato dalla CAI sono 62. Tra questi, C.I.F.A. Ong for Children è un ente nato a Torino nel 1980, impegnato nel miglioramento e la tutela delle condizioni di vita dell’infanzia in molti paesi attraverso non solo l’adozione

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internazionale, ma anche tramite progetti di cooperazione, sostegni a distanza, eventi e convegni sul territorio italiano.

L’ente ha portato a termine 5.016 adozioni internazionali in 34 paesi diversi tra il 1980 al 31 ottobre 201613 e dispone di cinque sedi operative in Italia presso le quali i coniugi possono rivolgersi per avviare il proprio progetto adottivo.

Le coppie che si rivolgono a C.I.F.A. vengono accolte per iniziare la fase pre-adottiva attraverso la partecipazione a dei colloqui informativi durante i quali vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle modalità di gestione e accompagnamento durante l’iter, i paesi operativi, i costi dell’adozione per ogni paese e le tempistiche di attesa. Si tratta di iniziative gratuite e aperte sia alle coppie che possiedono già il decreto di idoneità, sia alle coppie che ancora non lo possiedono ma che abbiano concluso l’indagine psico-sociale con i servizi.

Una volta individuato il paese nel quale si intende portare avanti il progetto di adozione, la coppia affida il conferimento di incarico all’associazione C.I.F.A., ovvero consente all’ente di attivare il procedimento adottivo di un minore all’estero. Il conferimento d’incarico è un accordo contrattuale tra la coppia e l’ente scelto che prevede degli obblighi per ambedue le parti interessate e il suo contenuto può differenziarsi a seconda dell’ente.

Il testo del conferimento d’incarico stilato da C.I.F.A. descrive inizialmente la natura di tale accordo: l’ente di impegna a sostenere le coppie autorizzate dal Tribunale per i Minorenni durante il loro percorso di adozione di un minore straniero nel rispetto della legislazione in materia a livello nazionale ed internazionale. L’ente svolge le sue funzioni e attività senza interesse lucrativo e la sua obbligazione è “di mezzo” ovvero escludendo il raggiungimento di determinati risultati.

L’ente si occuperà di presentare la domanda di adozione nel paese estero, collaborando con le Autorità locali affinché l’abbinamento del minore e la successiva conclusione dell’adozione avvengano attraverso regole e considerazioni basate sulla legge e nel pieno interesse del minore.

Gli obblighi connessi alla sottoscrizione del conferimento d’incarico per C.I.F.A. si riferiscono al rispetto dei compiti previsti dall’articolo n°31 comma 3 della legge n°476 del 1998:

 Illustrare agli aspiranti genitori le procedure che verranno attivate per l’adozione internazionale, informandoli della possibilità di eventuali variazioni di legge e pratiche che potrebbero sussistere durante il percorso sia in Italia che nel paese prescelto.

13 www.cifaong.it

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 Fornire alle Autorità competenti del paese straniero la domanda di adozione, il decreto di idoneità, la relazione dei servizi sociali e tutta la documentazione relativa alla coppia richiesta dalla normativa di tale paese. Il compito di effettuare l’abbinamento tra il minore e la coppia è affidato alle Autorità del paese straniero, dopo la valutazione del dossier della coppia.

 Accogliere la proposta di abbinamento da parte delle Autorità straniere curando tutte le informazioni che vengono inviate relative al minore a livello di ricostruzione della storia personale e sanitaria. Tali informazioni dovranno essere raccolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti nel paese straniero.

 Fornire tutta la documentazione e le informazioni riguardanti la proposta di abbinamento alla coppia, assistendola e supportandola nella valutazione della stessa.

 Ricevere da parte della coppia il consenso scritto e firmato alla proposta di abbinamento e all’incontro con il minore che avverrà alla presenza del referente C.I.F.A., il quale si occupa di supportare la coppia dal punto di vista procedurale e psicologico durante tutta la permanenza all’estero. Nel caso di rifiuto della proposta di abbinamento senza una valida giustificazione, la coppia sarà ritenuta responsabile e ogni attività con l’ente C.I.F.A. verrà considerata conclusa. In presenza invece di motivate e consone giustificazione, quali la non corrispondenza tra le indicazioni contenute nel provvedimento di abbinamento e la proposta, C.I.F.A. provvederà ad ottenere un ulteriore abbinamento.

 Qualora lo Stato straniero lo richieda, C.I.F.A. collabora con le Autorità locali per approvare il provvedimento di affidamento del minore alla coppia.

 Informare, una volta avviato il provvedimento di adozione, la CAI ( Commissione per le Adozioni Internazionali), il Tribunale per i Minorenni e i servizi sociali, trasmettendo alla Commissione tutta la documentazione necessaria per l’ingresso del minore in Italia.

 Certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi adottivi o affidatari.

 Ricevere tutta la documentazione relativa al minore da rilasciare alla coppia affinché provveda ad inviarla alla CAI e al Tribunale per i Minorenni.

 Certificare le assenze di lavoro dei coniugi e le spese relative alla procedura adottiva.

 Ove l’ente ritenga che nell’interesse del minore dichiarato in stato di adottabilità nel paese d’origine, o della coppia adottiva, debbano

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essere apposte delle modifiche alle disposizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, lo farà presente alla coppia affinché possa decidere come gestire la situazione.

I conferenti l’incarico, ovvero la coppia di coniugi, hanno altrettanti obblighi derivanti dalla sottoscrizione del conferimento d’incarico:

 Per poter portare a conclusione il proprio percorso di adozione, devono corrispondere i costi necessari per le pratiche burocratiche in Italia e nel paese nel quale si intende adottare. Le spese possono variare ed essere distinte tra costi gestionali, relativi alle procedure svolte dall’ente, o costi esterni che corrispondono alle pratiche e ai documenti del paese estero.

 I costi si differenziano da paese a paese e le coppie vengono informate circa la possibilità di variazioni che verranno comunicate sul sito di C.I.F.A. o tramite lettera raccomandata.

 Durante la procedura di adozione possono presentarsi situazioni connesse a cambiamenti a livello politico, normativo o sociale nel paese estero che comportano delle modifiche all’incarico affidato all’ente. In queste circostanze la coppia verrà rimborsata delle spese sostenute e verrà indirizzata da C.I.F.A. verso altre possibilità in altri paese con i quali è possibile adottare.

 La coppia ha l’obbligo di frequentare i corsi formativi, di orientamento e accompagnamento disposti da C.I.F.A. e, nel caso non venga rispettata questa norma, l’ente ha la facoltà di sospendere la procedura di adozione e riscattare il conferimento d’incarico.

 La cura dei contatti con i referenti esteri è compito esclusivo dell’ente. La coppia non può di conseguenza contattare in autonomia i corrispondenti esteri.

 Nelle relazioni con le Autorità estere e le parti terze, la coppia deve salvaguardare il suo percorso con C.I.F.A. mantenendo un comportamento consono alle circostanze e in rispetto di ogni individuo o istituzione, in vista anche delle future coppie che adotteranno in tale paese.

 Nel caso del sopraggiungere di criticità rilevate dalle Autorità estere nell’effettivo stato di abbandono del minore o di incertezze nell’abbinamento con la coppia, C.I.F.A, si attiverà per un’altra proposta di abbinamento.

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Il conferimento d’incarico prevede dei doveri nei confronti dei conferenti nella fase di post-adozione. Una volta rientrati in Italia con il minore, la coppia deve registrare quest’ultimo presso il Consolato del paese d’origine sul territorio italiano qualora previsto dalle disposizioni di tale paese. Inoltre, la coppia è tenuta alla realizzazione delle relazioni post-adozione con i professionisti di C.I.F.A. attinenti all’inserimento del minore nella nuova realtà di vita che, successivamente, verranno inviate alle Autorità del paese d’origine. La coppia verrà supportata nei tre anni successivi all’avvenuta adozione per ricevere informazioni e consigli sulle eventuali problematiche connesse all’inserimento del minore e alle dinamiche relazionali.

Vengono date delle disposizioni sulla gestione di contatti con la famiglia d’origine del minore. Alcuni paesi esteri prevedono una continuità dei rapporti con i famigliari oppure il rilascio di informazioni relative allo stato di salute e all’andamento scolastico del minore. Nel caso in cui però tali relazioni costituiscano un elemento di difficoltà all’inserimento nella famiglia adottiva, la coppia è tenuta a far presente la situazione all’ente al fine di valutare quali posizioni prendere.

La sottoscrizione del conferimento d’incarico regola infine il recesso delle parti dal contratto. Nel caso in cui sia C.I.F.A. a recedere devono sussistere delle motivazioni valide quali la violazione delle clausole del contratto da parte dei conferenti, comportamenti contrari o in contrasto con l’etica dell’ente, il venir meno del rapporto di fiducia con la coppia o la mancata osservanza delle norme che regolano l’adozione internazionale. La comunicazione del recesso verrà data alla coppia che dovrà provvedere ad accettare la risoluzione del rapporto con un limite di tempo di 90 giorni. Trascorso il termine ultimo ogni attività di C.I.F.A. verrà interrotta e verrà inoltrata la comunicazione alla CAI, al Tribunale per i Minorenni e ai servizi sociali.

Nell’eventualità che sino i conferenti a recedere, si può procedere alla fine del conferimento d’incarico anche senza rendere esplicite le motivazioni. La coppia che conferisce l’incarico a C.I.F.A. per attivare e proseguire la procedura adottiva, è invitata dall’ente a seguire i corsi di formazione organizzati presso le sedi di riferimento. Come riportato in precedenza, sussiste l’obbligo di frequenza a tali corsi e la coppia deve impegnarsi per una partecipazione attiva durante tutta la durata del percorso. Coordinati da più figure professionali quali psicologi, assistenti sociali, avvocati, pedagogisti e pediatri, i corsi offrono l’occasione di conoscere in dettaglio chi lavoro presso C.I.F.A., la metodologia e i principi dell’ente. Rappresentano inoltre un’opportunità per poter confrontarsi con i

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professionisti su eventuali dubbi o curiosità che possono essere approfondite o chiarite.