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A) Rapporti tra canoni ermeneutici codicistici e canoni contenuti nel Codice del Consumo

RAPPORTI TRA I CANONI ERMENEUTICI CODICISTICI E LE DISCIPLINE SPECIAL

II. A) Rapporti tra canoni ermeneutici codicistici e canoni contenuti nel Codice del Consumo

In dottrina si è focalizzata l’attenzione sui rapporti tra i canoni codicistici generali ed i criteri interpretativi di cui al Codice del Consumo.

Difatti, per quest’ultima tipologia di contratti si applicano i principi generali e la normativa codicistica per quanto non diversamente disposto dal codice del consumo (artt. 38 cod. cons. e 1469 bis c.c.).

A questo proposito, l’esito ricostruttivo maggioritario rinviene una prevalenza della normativa consumeristica rispetto ai criteri generali di interpretazione oggettiva.

Da parte di alcuni si è poi osservato come, per effetto delle menzionate disposizioni, l’intero sistema delle norme relative all’interpretazione sia mutato, cosicchè, per i contratti del consumatore, le regole di interpretazione oggettiva prevarranno sui criteri soggettivi60.

Muovendo dall’analisi degli artt. 34 e 35 cod. cons. si tratta, in definitiva, di verificare se il sistema tradizionale costituito dalle disposizioni sull’ermeneutica inserite nel codice civile si presti ad essere applicato al contratto stipulato con il consumatore, e in caso positivo con quali limiti e con quali modalità.

60 Così, COSTANZA M., Note introduttive. Coordinamento tra vecchia e nuova disciplina, in

Bianca C.M., Busnelli F.D. (a cura di), Commentario al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti

del consumatore (artt. 1469-bis – 1469.sexies), in Nuove leggi civ., 1997, 4-5, 792 ss., in part. 792

Tra le varie letture del problema se ne possono passare in rassegna alcune, suddividendole anzitutto in grandi insiemi.

Nel primo di tali gruppi di teorie si potrebbero far confluire quelle tesi secondo le quali anche il contratto tra consumatore e professionista (in tutto o in parte non negoziato) andrebbe interpretato secondo tutti i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss c.c.; ne consegue che si dovrebbe procedere prima all’interpretazione c.d. soggettiva (tesa a ricostruire la comune intenzione delle parti) e dopo – nel caso in cui permanga una polisemia – all’interpretazione c.d. oggettiva.

Da tale tronco comune si dipartono tuttavia opinioni divergenti sotto diversi profili. Difatti, per alcuni Autori61, l’art. 35 cod. cons., lungi dall’assorbire tutte le tecniche

ermeneutiche, prenderebbe invece il posto dell’art. 1370 c.c. situandosi, da un punto di vista cronologico, dopo i canoni di cui agli artt. 1362-1369 c.c. e prima dell’eventuale applicazione dell’art. 1371 c.c.

Secondo altri62, l’art. 35 cod. cons. sarebbe una norma di interpretazione speciale avente

carattere sussidiario rispetto alla norma generale di interpretazione oggettiva dell’art. 1370 c.c., al pari delle norme contenute negli artt. 1925 e 1932 c.c. sul contratto di assicurazione. L’art. 35 cod. cons. avrebbe la funzione di far prevalere, da un punto di vista cronologico, il principio di cui all’art. 1370 c.c. sugli altri canoni di interpretazione oggettiva; dunque, dopo aver applicato il metodo della comune intenzione si dovrebbe dare spazio al criterio dell’interpretazione più favorevole al consumatore e solo se quest’ultimo non dovesse portare ad un significato univoco si potrebbero applicare le altre regole di interpretazione oggettiva.

In particolare, vi è anche una parte della dottrina che sostiene come l’art. 35 cod. cons. assuma il significato di chiarire l’operatività del principio dell’interpretazione contro l’autore

61 IRTI N., Principi e problemi di interpretazione contrattuale, cit., in part. 1154, nt. 20.

62 MARTUCCELLI S., L’interpretazione dei contratti del consumatore, Milano, 2004, in part.

della clausola, di cui all’art. 1370 c.c., anche per i contratti individuali e di far prevalere il criterio in questione sugli altri criteri di interpretazione oggettiva del contratto63. Viene

evidenziato a tal riguardo che la scelta del significato più favorevole al consumatore deve avvenire successivamente alla valutazione della vessatorietà della clausola in quanto è una scelta tra possibili significati tutti suscettibili di assumere efficacia64 .

Il criterio della interpretatio contra stipulatorem non rende inapplicabili al contratto non negoziato stipulato tra professionista e consumatore i criteri soggettivi – come si evince dall’incipit “in caso di dubbio” – bensì esclude il ricorso agli altri criteri oggettivi che presuppongono il dubbio (artt. 1367 e 1369 c.c.) e l’ambiguità (art. 1368 c.c.), mentre si applicheranno ancora le regole finali dell’art. 1371 c.c., le quali non presuppongono il dubbio ma l’oscurità, che non può esser vinta da tutti i criteri ermeneutici ma solo da un criterio legale (“in oscuri non fit interpretatio”). In altre parole, l’art 35 cod. cons. non introdurrebbe un nuovo criterio ermeneutico o una disciplina speciale sull’interpretazione del contratto con il consumatore in sé conclusa ma, da un lato, renderebbe applicabile al contratto con il consumatore una sola disposizione sull’interpretazione oggettiva, contenente il canone dell’interpretatio contra stipulatorem, dall’altro lato altresì amplierebbe il campo applicativo oggettivo di quest’ultimo principio.

Un altro orientamento65 ritiene, invece, che l’art. 35 cod. cons. sostituisca tutte le altre

norme codicistiche di interpretazione oggettiva, rendendole inapplicabili; l’interpretazione dei contratti non negoziati stipulati tra professionista e consumatore sarebbe disciplinata,

63 CIAN G., Forma solenne e interpretazione del negozio, cit.

64 BARENGHI A., sub art. 1469-bis, in Barenghi A. (a cura di), La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996, in part. 48; BIGLIAZZI GERI L., L’interpretazione del contratto, cit., in part. 19.

65 SCOGNAMIGLIO C., Principi generali e disciplina speciale nell’interpretazione dei contratti dei

consumatori, in riv. dir. comm., 1997, I, 947 ss., in part. 947 s.; SCOGNAMIGLIO C., Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, in part. 918.

quindi, dagli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 c.c., con l’aggiunta, quale unica regola di interpretazione oggettiva, dell’art. 35, comma 2 cod. cons.

Potrebbero essere raggruppate in un secondo insieme quelle teorie che escludono – a seconda dei casi, in tutto o in parte – l’applicabilità, al contratto non negoziato stipulato tra professionista e consumatore, dei criteri ermeneutici di interpretazione soggettiva66.

All’interno di tale orientamento alcuno67 distingue il contratto costituito, in tutto o in parte,

da condizioni generali e il contratto il cui contenuto è stato predisposto da una delle parti per il singolo caso. Nella prima ipotesi non sarebbe rinvenibile una comune intenzione delle parti – non essendo il contenuto del contratto frutto di una libera determinazione dell’aderente – e, pertanto, si dovrebbe dare a tale tipo di contratto non negoziato stipulato tra professionista e consumatore il significato che esso assume in base a parametri oggettivi di valutazione delle espressioni o dei contegni posti in essere dalle parti.

Nell’ipotesi del contratto non negoziato, ma predisposto da una delle parti per il singolo caso concreto, invece, troverebbero applicazione le regole di interpretazione soggettiva (soprattutto quando tutto il contratto o la singola clausola da interpretare siano stati oggetto di una trattativa specifica), e troverebbe comunque applicazione l’art. 35 cod. cons. – in forza del principio di specialità – quale unico criterio di interpretazione oggettiva. Questa distinzione è, tuttavia, assente in altra dottrina68, la quale esclude, per tutti i contratti

non negoziati tra professionista e consumatore, l’applicabilità dei criteri ermeneutici soggettivi, in ragione della mancanza di una comune determinazione programmatica;

66 Ad esempio, STELLA RICHTER G., L’interpretazione dei contratti dei consumatori, in riv.

trim. dir. proc. Civ., 1997, 4, 1027 ss., in part. 1027 ss.; DI AMATO A., L’interpretazione del contratto di impresa, cit, in part. 183; AZZARO A.M., I contratti “non negoziati”, Napoli, 2000;

PENNASILICO M., L’interpretazione dei contratti del consumatore, in Il diritto dei consumi, I, a cura di Perlingieri P. e Caterini E., Napoli, 2004, 145 ss., in part. 145; GENOVESE A.,

Contratto standard e interpretazione oggettiva, Milano, 2004.

67 STELLA RICHTER G., op. cit., in part. 1027.

pertanto, l’interpretazione dovrebbe riguardare esclusivamente il tenore letterale del testo predisposto e l’eventuale polisemia andrebbe sciolta secondo il principio dell’interpretatio contra proferentem quale unico criterio di interpretazione oggettiva applicabile.

In ambo le riferite tesi, aderenti al medesimo gruppo, l’introduzione dell’art. 35 cod. cons. avrebbe immesso nel sistema una disciplina speciale sull’interpretazione del contratto con i consumatori, così creando un sistema interpretativo a doppio binario in cui gli artt. 1362 ss. c.c. sarebbero la base dell’interpretazione dei contratti tra soggetti di pari forza contrattuale mentre l’art. 35 cod. cons. sarebbe il riferimento per l’interpretazione dei contratti tra professionista e consumatore.

Una terza ricostruzione69 mira piuttosto a recuperare una prospettiva di tutela della persona

dinanzi all’oggettivizzazione dello scambio od alla spersonalizzazione dell’accordo. Essa, pur valorizzando i criteri oggettivi, attribuisce una posizione centrale al canone della buona fede, attraverso il quale valori e principi generali dell’ordinamento potrebbero entrare nella trama dell’accordo e svolgere un controllo sostanziale sul contratto e sulla meritevolezza in concreto del potere normativo dell’imprenditore70.

Secondo una quarta dottrina71, che accorda un ruolo centrale al criterio letterale ed al

contesto verbale, sarebbero inapplicabili, tra i criteri soggettivi codicistici, solo il canone della comune intenzione delle parti nonché quello dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., restando invece applicabili gli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c. Solo se l’esame letterale delle parole analizzate nella loro totalità non si mostrerà in grado di sciogliere la

69 DI AMATO A., L’interpretazione del contratto di impresa, cit., 158 ss.; e PENNASILICO