ROPPO V., Il contratto del duemila, Torino , 2011, in part.18.
LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI BANCAR
IV. E)Trasparenza in corso di rapporto
La trasparenza deve essere assicurata anche nel corso del rapporto, come si evince dall’art. 119 TUB, il quale detta una serie di norme a riguardo.
Esso consente, anzitutto, di distinguere i contratti bancari di durata regolati in conto corrente da quelli non regolati in conto corrente.
Per tutti i rapporti bancari di durata, siano o meno regolati in conto corrente, il comma 1 della menzionata norma prevede che gli intermediari forniscano al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara356
354 Il riferimento è al provvedimento della Banca d’Italia del 29.07.2009, cit., sez. II, 6, 17. 355 MIRONE A., La trasparenza bancaria, cit., in part. 34; DE POLI M., sub art. 116, cit.,
in part. 1409 s.
356 Non si richiede più la completezza della comunicazione in seguito alla modifica
in merito allo svolgimento del rapporto, della quale sono stabilite dal CICR contenuto e modalità.
Se il rapporto di durata non è regolato in conto corrente, l’opzione per una peridicità infrannuale non costituisce un diritto del cliente, bensì deve essere concordata con l’intermediario357.
La delibera CICR prevista dal comma 1 è stata emanata il 4.03.2003 ma l’unica disposizione a tale titolo rilevante appare essere l’art. 12, comma 1, che in ogni comunicazione richiede che siano indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore; per il resto, ad esempio per le disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni, viene fatto rinvio alle disposizioni applicative della Banca d’Italia.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 29.07.2009358, aggiornato da ultimo il 9.02.2011,
prevede che il rendiconto sia accompagnato da un documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche, adottando modalità idonee a costituire un aggiornamento del documento di sintesi allegato al contratto.
E’ previsto inoltre, nel medesimo provvedimento: che le condizioni, oggetto di modifica, siano riportate in grassetto; che i costi addebitati non possano superare le spese sostenute per il loro invio; che il contratto possa prevedere il ricorso a strumenti informatici e fermo il diritto del cliente di cambiare sistema di comunicazione359.
357 PORZIO M., sub art. 119, in Porzio M. (a cura di), Testo unico bancario, Milano, 2010, in
part. 1000; MIRONE A., La trasparenza bancaria, cit., in part. 126 ss.
358 Sezione IV, par. 3.
359 Le Istruzioni prevedono, peraltro, alcune regole speciali; ad esempio, per i libretti di
risparmio al portatore le banche debbono mettere a disposizione della clientela l’estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a partire dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui il rapporto è intrattenuto. Vedasi Cass., 12.05.2006, n. 11004, in banca borsa, 2007, II, 731. In dottrina, vedasi MORERA U., in BRESCIA MORRA – MORERA, L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto, cit.; contra, PORZIO M., sub art. 119, cit., in part. 1005.
Se il rapporto è regolato in conto corrente, il comma 2 dell'art. 119 TUB stabilisce che l'estratto conto debba essere inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In questa ipotesi, pertanto, la comunicazione periodica coincide con l’estratto conto.
Le comunicazioni sollevano, altresì, problemi quanto agli effetti legali. Generalmente, gli estratti conto sono considerati aventi natura di dichiarazione di scienza e non di volontà360.
Inoltre, si ritiene che il diritto alla ricezione delle comunicazioni informative costituisca una situazione giuridica finale e non strumentale, azionabile indipendentemente dall’utilizzo che il cliente ne voglia fare e anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.361 362363 364
Il comma 3 dell’art. 119 TUB, stabilisce che in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Detta contestazione avente effetto impeditivo del meccanismo di approvazione tacita deve essere specifica e non generica, e deve riguardare dunque singole annotazioni365. Detto comma non esclude l’applicabilità
360 Vedasi DE POLI M., sub art. 116, cit., in part. 1431. 361 Trib. Napoli, 26.09.2000; Trib Catania, 24.11.1999.
362 Ed indipendentemente dalla perdurante vigenza del rapporto. Vedasi Cass., 19.10.1999,
n. 11733; Trib. Palermo, 17.10.2005. Vedasi anche Cass., 12.05.2006.
363 La banca potrebbe eccepire ex art. 2220 c.c., che le scritture contabili debbono essere
conservate dall’imprenditore fino a dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (ad esempio, vedasi Trib. Bari, 19.12.2006. Cfr. anche Cass., SU, 18.07.1994, n. 6707).
364 Inoltre, la prova dell’avvenuta ricezione degli estratti conto daparte del cliente può
essere data anche per presunzioni semplici, essendo ritenuta legittima la prassi delle banche di inviare le comunicazioni a mezzo posta ordinaria. Vedasi Cass., 13.01.1988, n. 178, in banca borsa, 1989, II, 129. La giurisprudenza dell’ABF pare essersi orientata in senso diverso, seppur con riferimento specifico alle comunicazioni dell’art. 118, essendo pertanto incerta l’applicabilità della medesima soluzione anche alle comunicazioni periodiche (vedasi FERRO R., LUZZI F., Il “giustificato motivo” nello jus variandi: primi orientamenti dell’ABF, in
Banca borsa, 2011, I, 735 735).
dell’art. 1832, comma 2 c.c., in base al quale l’approvazione – anche quella tacita – del conto non preclude il diritto di impugnarlo entro sei mesi366 dalla ricezione per errori di
scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.367
L'approvazione tacita non impedisce, comunque, al cliente di contestare le annotazioni eccependo, entro gli eventuali termini comuni prescrizionali, l’invalidità delle clausole contrattuali e, in genere, l’illegittimità sostanziale delle annotazioni per violazione di legge.368
Il cliente369 ha il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque
non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Il comma 4 della norma in parola trova applicazione, diversamente dalle comunicazioni periodiche di cui al comma 1, a tutti i contratti bancari, senza eccezioni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione370; a
tal riguardo, l’intermediario deve indicare al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese371.
Ci si è chiesti se la norma in parola consenta di richiedere tutta la documentazione in possesso della banca, relativa ad interi rapporti contrattuali, e non solo quella inerente a
366 Cass., 28.01.1983.
367 In giurisprudenza vedasi Cass., 9.05.2001, n. 6465. Interessante anche App. Milano,
23.06.2004, secondo la quale la mancata contestazione nel termine di cui all’art. 119, comma 3 determina lo spostamento dell’onere della prova in capo al cliente.
Per ulteriori dettagli a questo proposito, cfr. MIRONE A., La trasparenza bancaria,cit., in part. 128 s., nt. 12-13.
368 Trib. Milano, 27.09.2001.
369 Legittimati sono il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni.
370 Precisazione che si deve al d.lgs. n. 141/2010.
371 Così prevede il provvedimento della Banca d’Italia del 29.07.2009, aggiornato da ultimo
singole operazioni. L’opinione prevalente in merito pare essere quella negativa372, che
comunque non impedisce di ottenere l’integrale comunicazione di tutti gli estratti conto del rapporto, anche da parte di successori del cliente, indipendentemente dal fatto che la banca avesse originariamente adempiuto ai propri obblighi informativi373. Dunque, ottenuta la
comunicazione degli estratti conto, si deve ritenere che la norma consenta di domandare alla banca copia della documentazione inerente anche una pluralità di operazioni.374375.