• Non ci sono risultati.

Capitolo 2. La responsabilità civile degli amministratori della S.r.l.

2.5 Reponsabilità e controllo dei soc

Vediamo ora nello specifico a quali responsabilità sono soggetti gli amministratori di S.r.l. e il rispettivo controllo dei soci sul loro operato. Al tema in questione è dedicato l'intero articolo 2476 c.c., che presenta alcuni problemi interpretativi.

Il primo comma riprende quanto sancito dall’art. 2392 c.c., in materia di S.p.a., prevedendo la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società, per i danni cagionati dall’inosservanza dei doveri imposti agli stessi dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Inoltre, è previsto l’esonero dalla responsabilità per colui che dimostri di essere esente da colpa, perché essendo a cognizione della portata dell’atto che si stava per compiere, ha fatto annotare il proprio dissenso.

Questo principio sancisce la responsabilità della condotta contra legem di coloro che sono deputati alla gestione della società, anche se si è tenuti a risarcire il danno nella sua interezza nel caso di cooperazione tra più amministratori nella realizzazione di atti o di omissioni, salvo il diritto di regresso nei confronti dei coobbligati.

Ciascun amministratore è responsabile nei confronti della società qualora gli sia contestata una violazione dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo che comporti un pregiudizio all’ente.

La responsabilità solidale rappresenta una forma aggiuntiva di tutela verso la società, in modo da poter chiedere a ciascun amministratore l’intero, invece di dimostrare il comportamento negligente di ogni singolo amministratore.

Tuttavia, la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno è rilevante nella misura in cui sia fatta valere da chi abbia soddisfatto le pretese della società agendo in via di regresso nei confronti dei propri pari.

La sanzione risarcitoria è esclusa, quindi, se sussistono due presupposti, i quali, però, non consentono all’interprete di determinare i casi in cui l’amministratore possa essere chiamato a risponde delle loro condotte di mala gestio; l’onere di far constatare il dissenso, nel caso in cui si venga a conoscenza di operazioni dannose per la società, non rileva poiché la legge non indica in quali circostanze l’amministratore sia tenuto ad informarsi, essendo indubbio se comprenda materie che rientrino nell’area di operatività del soggetto, o se, rientrino nell’intera gestione.

I soci, oggi, godono di una tutela ulteriore, potendo chiedere al giudice, previa prova di gravi irregolarità, la revoca degli amministratori. Si tratta di un provvedimento di revoca di

natura cautelare, ma dobbiamo capire se può considerarsi un mezzo strumentale rispetto all’azione di responsabilità o se sia autonomo e quindi ante causam.

La responsabilità solidale è integrata solo se vi siano più amministratori (art. 2475 co. 1 c.c.). In caso contrario, se vi è un solo amministratore, sarà questo l’unico a rispondere. I problemi si pongono, quindi, nel caso in cui vi siano una pluralità di amministratori, per capire su chi gravi la responsabilità.

L’art. 2476, co. 2, c.c., segue prevedendo una garanzia nei confronti dei soci che non partecipano all’amministrazione della società, riconoscendogli il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Questo è uno strumento di controllo da parte dei soci verso l’attività gestoria svolta dagli amministratori della S.r.l. e può costituire le basi per una possibile azione di responsabilità nei loro confronti.

Il socio non amministratore ha quindi un ampio potere di controllo sull’andamento degli affari sociali. Possiamo distinguere un diritto all’informazione ed un diritto di consultazione, da cui ne deriva l’espressione del diritto di voto103 e il potere di rilevare tutti gli elementi necessari per legittimare i meccanismi sanzionatori in caso di una mala gestio dell’impresa. La ratio consiste nel fatto che, al socio è concesso di agire solo dopo una adeguata attività di informazione circa l’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori.

Di conseguenza, agli amministratori è attribuito un potere-dovere di controllo, che si esplica nelle funzioni gestorie e che non presuppone di una disposizione normativa ad hoc che lo legittimi. Gli amministratori hanno l’obbligo di agire in modo informato, obbligo che deriva dal dovere generale di diligenza e di vigilanza sull’operato dell’organo amministrativo in generale e sulla condotta degli amministratori in particolare104. Ne consegue che, mentre per i soci non amministratori il potere di controllo è facoltativo, essendo un diritto posto nel loro esclusivo interesse, per gli amministratori, invece,

103 Sotto questo profilo l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se e a quali

condizioni alienare la propria partecipazione, ovvero se esercitare il diritto di recesso, ovvero ancora se esercitare o meno il diritto di opzione in sede di aumento del capitale, sul punto cfr. A. Maffei Alberti, cit., p. 1380.

104 Cfr. ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata, in Commentario Schlesinger, Milano,

informarsi in merito all’andamento dell’attività di gestione e prendere visione dei documenti sociali, costituisce un dovere il cui esercizio è necessario per essere esenti da responsabilità105.

Nel caso di amministrazione disgiuntiva (la gestione è attribuita al singolo amministratore con potere di veto ex art. 2257 c.c.), ciascun amministratore avrà il potere-dovere di informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere, anche allo scopo di esercitare tempestivamente il diritto di opposizione che gli spetta.

Nell’ipotesi di amministrazione congiuntiva (che può contemplare il consenso unanime di tutti gli amministratori in base a quanto disposto dall’art. 2258 c.c.), l’amministratore dovrà invece informarsi dei progetti degli altri per decidere se prestare o meno il proprio consenso.

L’art. 2489 c.c. prevedeva che il controllo diretto dei soci sull’amministrazione, fosse subordinato all’assenza dell’organo di controllo interno, ma oggi non è più così; è previsto in ogni caso il controllo dei soci. Se è presente anche un organo di controllo interno, allora il potere dei soci si affianca a quello esercitato dai sindaci. Ma, il collegio sindacale ha degli obblighi di controllo previsti dalla legge, mentre i sindaci stanno a garanzia del buon andamento della gestione nell’interesse generale della società, dei soci e dei terzi. L’esercizio dei poteri di controllo è limitato al loro interesse individuale.

Quanto al precitato diritto all’informazione, questo legittima il socio a richiedere agli amministratori notizie e informazioni che riguardano gli affari della società o il patrimonio della stessa, la sua gestione, i fatti salienti per determinare e ripartire gli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla società o nei confronti di terzi.

Per “affari della società”, si intendono le operazioni compiute o in corso di svolgimento o di prossima attuazione che riguardano ad esempio:

- gli impieghi dell’attivo patrimoniale; - le relazioni commerciali;

- le partecipazioni;

- le concessioni di prestiti; - i compensi agli amministratori;

- le retribuzioni dei dipendenti;

- le informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con le società controllate.

Queste richieste non necessitano di requisiti formali, ma possono essere effettuate anche in assemblea o al di fuori, in qualsiasi forma e possono riguardare sia l’andamento generale della gestione, sia le notizie relative a singoli affari106.

Quanto, invece, al diritto alla consultazione, la riforma del diritto societario ha introdotto alcune novità: innanzitutto, i soci possono consultare i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2478 c.c. (libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori e libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’art. 2477 c.c.) oltre a tutta la documentazione amministrativo-contabile che riporta le vicende della società. I soci possono consultare anche tutti i documenti relativi all’amministrazione, le scritture contabili, tra le quali il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge (ad esempio registro infortuni o della produzione di energia

elettrica), fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, prospetti e calcoli di ogni

genere, corrispondenza, verbali di accertamento fiscale, di contestazione, di comminazioni di sanzioni, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, contratti e accordi commerciali stipulati dalla società, ecc.107.

In questo modo, il socio può venire a conoscenza dell’andamento della gestione, comparando tali notizie, con quelle apprese indirettamente fruendo del diritto all’informazione e quindi può verificare in concreto i dati che gli sono stati riportati. I soci, nell'esercizio di tale diritto, possono anche essere affiancati da un professionista di fiducia, conferendo ad esempio a quest’ultimo una delega specifica, tenendo conto che, indipendentemente dalla modalità con cui si svolge, l’ispezione deve essere circoscritta ai soli documenti sociali, cioè non può invadere l’ambito di controllo riservato ai sindaci. Il diritto d’ispezione può essere esercitato in qualsiasi momento durante la vita della società.

106Cfr. BUTA G. M., I diritti di informazione del socio nella S.r.l., cit., pp. 603-604, in Landolfi G.,

Giappichelli, 2011.

107 In tal senso si è espresso N. ABRIANI, La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci.

Amministrazioni e controlli, op. cit., p. 334; G. M. Buta, cit., pp. 605 - 608; A. Angelillis e G. Sandrelli, op.

C’è da ricordare che, oltre alla consultazione, è possibile anche estrarre copia dei documenti sociali esaminati. Questa prerogativa però, potrebbe risultare in contrasto con il legittimo interesse della società alla riservatezza dei documenti, dal momento che non vi è un’espressa previsione legislativa.

Secondo l’attuale tesi sostenuta dalla dottrina108 e dalla giurisprudenza109 maggioritaria, non consentire il diritto di estrarre copia della documentazione, renderebbe il diritto di ispezione incompleto e quindi non conforme con gli scopi della riforma.

Queste due modalità finora analizzate, sono complementari al fine di poter esercitare il potere di controllo da parte dei soci: da un lato, infatti, il diritto di ottenere informazioni su determinati affari potrebbe risultare inefficace a causa della reticenza degli amministratori o potrebbe essere soddisfatto solo attraverso la diretta consultazione dei documenti sociali, dall’altro lato, lo strumento della mera consultazione potrebbe non fornire al socio

informazioni sufficienti, implicando la necessità di richiedere specifiche notizie e/o chiarimenti agli amministratori.

Il socio, potrà decidere di quale strumento avvalersi, se di entrambi oppure di uno dei due, senza dover stabilire alcuna priorità.

Il potere di controllo deve, inoltre, essere esercitato nel rispetto del canone della correttezza e della buona fede, secondo quanto sancito rispettivamente dagli artt. 1175 e 1375 c.c., prevedendo che il socio debba valutare la sua ingerenza nell’attività sociale in modo proporzionale alla tutela dell’interesse protetto, in modo da non pregiudicare la società.

L’esercizio del potere di controllo non deve ostacolare l’attività di gestione degli amministratori, non devono, infatti, essere richieste informazioni, chiarimenti e/o ispezioni

108 Cfr. M. G. Paolucci, op. cit., pp. 476-478; M. Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Le Società, 2005, pp. 763 e ss.; N. Abriani, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, cit., p. 160; N. Abriani, sub art. 2476 c.c., in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, cit., p. 609.

109 Il Tribunale di Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, cit.; Trib. Milano, 27

marzo 2014, secondo cui: “La negazione del diritto di estrarre copia vanificherebbe dunque il potere di

controllo del socio, stante la complessità richiesta dello studio della documentazione contabile, che non può ritenersi esaurito con la sola consultazione della stessa”; sui medesimi principi anche Trib. Milano, 22 luglio

2012 e Trib. Milano, 2 dicembre 2010, tratte dall’archivio di Giurisprudenza delle Imprese; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in Riv. notariato 2009, 3, p. 668; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, p. 122; Trib. Pavia, 1° agosto 2007, in Le Società, 2009, p. 504; Trib. Bologna 6 dicembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, p. 213 e ss; Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005, in Giur. comm., 2007, 1, II, p. 159; Trib. Ivrea, 4 luglio 2005, in Giur. it., II, 2006, 2, p. 306.

di cui non si ha effettivamente bisogno, perché vanno ad ostacolare l’attività sociale. In tali occasioni, si intende violato il principio di correttezza.

A tale scopo, gli amministratori, se ravvedono una palese intenzione emulativa o ostruzionistica nella richiesta del socio verso lo svolgimento dell’attività sociale, allora possono legittimamente rifiutarsi di adempiere all’obbligo di informazione o di consultazione poiché si ritengono violati i canoni della correttezza e della buona fede. Sarà ascrivibile al socio la responsabilità per il pregiudizio arrecato alla società.

Vi è poi un dovere di segretezza che costituisce un limite ai poteri di controllo, e comporta per il socio l’obbligo di tutelare l’interesse della società, non divulgando a terzi le notizie di cui è a conoscenza.

Tra gli altri limiti all’esercizio del controllo individuale, si è dibattuto sull’ammissibilità della derogabilità di tali prerogative riconosciute ai soci, sia in senso restrittivo, sia espansivo, rimettendo tale derogabilità all’atto costitutivo.

Secondo la dottrina, la disciplina legale è inderogabile, indipendentemente dalla connotazione in senso capitalistico o prevalentemente personalistico dell’assetto statutario assunto dalla società e dalla presenza, obbligatoria o facoltativa, dell’organo di controllo110. I diritti di controllo nei confronti del singolo socio non possono essere esclusi in nessun caso, altrimenti le deroghe statutarie che prevedrebbero ciò, sarebbero nulle poiché contrastanti con la disciplina legislativa, la quale vieta la possibilità per lo statuto di delimitare, escludere del tutto, o circoscrivere, la legittimazione all’esercizio del potere di controllo da parte del socio o mettere a disposizione solo alcuni documenti.

Al contrario, le legge non impone limiti per ampliare, da parte dello statuto, i diritti in oggetto. Lo statuto, infatti, può prevedere clausole che comportino l’obbligo per gli amministratori di procedere all’informazione periodica sugli affari della società o consentire ai soci di compiere tutti gli atti di ispezione, accertamento anche se non sono

110 Nella S.r.l., gli organi di controllo (sindaco e revisore legale) hanno un carattere di eventualità, cioè

possono essere previsti o meno dall’atto costitutivo. L’art. 2477 c.c. prevede dei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore, (se la società: è tenuta alla redazione del bilancio

consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”) i quali sono tenuti a verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e

l’andamento dell’impresa, oltre a monitorare la continuità aziendale. Se l’assemblea, nel caso di superamento dei limiti previsti, non provvede alla nomina dell’organo di controllo, interviene il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto intervenuto.

previste dalla legge (ad esempio, ispezione agli impianti e ai magazzini, accertamento del saldo di cassa).

Nel caso in cui gli amministratori si rifiutino di procedere a tali incombenze, sono passibili di conseguenze sanzionatorie, poiché rappresentano l’integrazione di un comportamento illecito e potrebbe porre le basi per un’azione di responsabilità da parte del socio ex art. 2476, co. 3 c.c., oltre a integrare una grave irregolarità nella gestione che potrebbe comportare un immediato provvedimento di revoca nei suoi confronti se dal fatto deriva un danno.

Un rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni potrebbe integrare la fattispecie illecita dell’impedito controllo, che può assumere connotazioni di rilievo amministrativo o penale, in base a quanto stabilito rispettivamente dal 1° e 2° comma dell’art. 2625 c.c.. Ne deriva che, la sussistenza del danno procurato ai soci, a seguito del comportamento illegittimo degli amministratori, rappresenta l’elemento costitutivo della fattispecie di rilevanza penale, nonché l’elemento di differenziazione rispetto all’illecito amministrativo.

2.6

Esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli