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Responsabilità verso i creditori sociali: novità per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del partimonio

Capitolo 3. Forme ulteriori di responsabilità degli amministrator

3.1 Responsabilità verso i creditori sociali: novità per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del partimonio

sociale

Per le società a responsabilità limitata, la normativa introdotta dalla riforma del diritto societario si era limitata a prevedere e disciplinare solo l’azione sociale di responsabilità (art. 2476, co. 1, 2, 3, 4 e 5 nuovo testo, c.c.), e non si era, invece, almeno direttamente, occupata dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali per il caso di inadempimento degli amministratori al dovere di conservare l’integrità del patrimonio sociale, tale da provocarne l’insufficienza a soddisfare tutti i debiti della società (art. 2394 c.c.).

Tuttavia, gli articoli 2394 e 2394 bis c.c., oggi, non trovano più applicazione per le S.r.l., poiché il legislatore ha sancito per queste un’autonoma disciplina (non sono più previsti i richiami di cui all’art. 2487 c.c.); sorge quindi la questione se nelle S.r.l. possa ammettersi l’azione dei creditori sociali contro gli amministratori per aver cagionato l’insufficienza del patrimonio sociale rispetto al volume dei crediti, venendo meno così ai loro doveri. La responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata, fino all’entrata in vigore della riforma del diritto societario, è stata disciplinata con le stesse norme previste

per le società per azioni. Infatti, l’art. 2487, co. 2, c.c., nella sua originaria formulazione, prevedeva che all’amministrazione della società a responsabilità limitata si applicano, tra le altre, le norme previste dagli artt. 2392 e 2393 (azione sociale di responsabilità) e dall’art. 2394 c.c.(azione di responsabilità dei creditori sociali)157.

Rispetto a questa lacuna ci si interroga con esiti diversi, a seconda dell’accezione che si condivide circa la natura e la finalità dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. (azione “di

massa”).

Chi reputa che l’azione ex art. 2394 c.c. avrebbe la finalità di consentire la reintegrazione del patrimonio della società quale garanzia dei creditori attraverso l’attribuzione a ciascun creditore di una legittimazione straordinaria anche in favore degli altri, ritiene che, venuta meno la menzione di questa norma nel sistema della S.r.l., sia venuta meno questa specifica forma di tutela; il singolo creditore potrebbe solo agire individualmente ex art. 2043 c.c. contro l’amministratore che abbia cagionato un danno alla propria ragione di credito attraverso l’erosione della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore158. In caso di fallimento, questa azione individuale non potrebbe passare in capo al curatore in assenza di una specifica previsione normativa in virtù della regola generale di cui all’art 81 c.p.c.; quindi ciascun creditore anche in costanza di fallimento potrebbe agire individualmente contro gli ex amministratori per il risarcimento del danno arrecato alla sua ragione di credito a causa dell’insufficienza del patrimonio del suo debitore.

Chi ritiene che la norma di cui all’art. 2394 c.c. consenta, in via del tutto eccezionale nel sistema, il ristoro del danno “riflesso” (perciò distinto da quello “diretto” di cui all’art. 2395-2476, co. 6, c.c. che si manifesta in conseguenza di un’azione che non produce conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio sociale), ritiene che, in mancanza del richiamo della norma stessa e/o di analoga previsione nel sistema delle S.r.l., nessun creditore possa più agire contro l’amministratore per il ristoro di un siffatto danno (da insufficienza del patrimonio sociale) ma solo per quello direttamente cagionato ex art. 2476, co. 6, c.c.. Dottrina e giurisprudenza si sono orientate nell’applicare l’art. 2394 c.c., in via analogica, anche alle S.r.l., a condizione che vi sia un vuoto normativo causato da un errore di coordinamento della normativa in materia di S.r.l. e non di una deliberata scelta legislativa.

157 In questo senso si è espresso M. Campobasso, in Diritto commerciale 2, Diritto delle società, pag. 397 ss.,

UTET, 2018, 9° edizione.

158 Trib. Napoli 11.11.2004, in Le Società, 2005, 1007, fa riferimento espressamente di pregiudizio aquiliano

L’assenza deliberata di una disciplina riguardante la responsabilità degli amministratori di S.r.l. verso i creditori sociali a causa della violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sarebbe incompatibile con la riforma, poiché la disciplina delle S.r.l. non sarebbe coordinata con quella di cui agli artt. 2485 - 2486 c.c., con quella dei gruppi, con la disciplina della responsabilità dei sindaci: perciò, il creditore potrebbe agire contro gli amministratori della S.r.l. in stato di scioglimento ex art. 2486 c.c. ma non contro quelli della S.r.l. operativa; i creditori di una S.r.l. con collegio sindacale obbligatorio potrebbero agire contro i sindaci per l’omesso controllo che avrebbe concorso a determinare l’insufficienza del patrimonio sociale, ma non contro gli amministratori che l’avrebbero direttamente provocata.

Tutto ciò, porterebbe a ritenere sussistente un vuoto normativo per difetto di coordinamento nella disciplina della S.r.l., il quale può essere colmato in via analogica159. La Corte di Cassazione ha affermato al riguardo, che l’art. 146 L.F. “prevede

semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali ed i liquidatori della società fallita. Sicché il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società ...”. Si aggiunge

che, considerata la natura unitaria ed inscindibile dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore “in favore della massa concorsuale” e “finalizzata al risultato di acquisire

all’attivo fallimentare tutto quanto sottratto per fatti imputabili agli amministratori” non rileva “il riferimento all’art. 2393 piuttosto che all’art. 2394 c.c., bensì i fatti che il curatore allega come generatori di responsabilità. E, correttamente i giudici del merito a tali fatti si sono riferiti per definire i limiti della domanda proposta”.

Può perciò affermarsi che la responsabilità verso i creditori sorge nel momento in cui gli amministratori, attraverso una gestione non diligente, abbiano determinato la diminuzione del valore del patrimonio sociale rendendolo insufficiente rispetto al valore dei crediti. Il codice della crisi e dell’insolvenza ha dato esecuzione ad un’esplicita direttiva contenuta nella legge delega (art. 14, co. 1, lettera “a”), infatti, l’art. 378, co. 1, c.c.i., innanzitutto, ha inserito nell’art. 2476 c.c., dopo il quinto comma, una disposizione che riproduce

159 Tali posizioni sono state affermate in varie sedi da: Trib. Napoli, 12.5.2004, in Società, 2005, 1013; Trib.

interamente la norma prevista dall’art. 2394 c.c., prevedendo, pertanto, che “gli

amministratori della società a responsabilità limitata rispondono nei confronti dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; l’azione è proponibile quando:

- Il patrimonio sociale risulta insufficiente alla loro integrale soddisfazione (art.

2394, co. 1 e 2, c.c.);

- L’azione è proponibile dai creditori pur se la società abbia rinunciato all’azione

(sociale) contro i suoi amministratori (art. 2394, co. 3, c.c.);

- L’azione da parte dei creditori è proponibile pur se la società abbia transatto l’azione sociale contro i suoi amministratori ma senza reintegrare il suo patrimonio in

modo da renderlo sufficiente al completo soddisfacimento dei creditori sociali e, quindi, previo esperimento, in quest’ultimo caso, dell’azione revocatoria ordinaria contro la transazione (art. 2394, co. 3, c.c.)”. Questo quinto comma bis è entrato in

vigore il 16 marzo 2019.

L’art. 255, lettera b) c.c.i., inoltre, ha espressamente previsto che il curatore della liquidazione giudiziale di una società (di capitali) può promuovere o proseguire l’azione dei creditori sociali così come prevista, per le società per azioni dall’art. 2394 c.c. e, per la società a responsabilità limitata dall’art. 2476, co. 6 c.c..

Ulteriore strumento concesso ai creditori della S.r.l. è quello previsto dall’art. 2486 c.c., applicabile a tutte le società di capitali160. Tale articolo è stato integrato dall’art. 378 c.c.i., prevedendo che al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini di garantire la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e questi rispondono, personalmente e solidalmente fra loro, nei confronti dei creditori sociali per gli atti e le omissioni che contravvengano al predetto canone comportamentale.

L’art. 2486, co. 2 c.c. rappresenta un’efficace strumento di tutela a disposizione dell’intero ceto creditorio161. Il presupposto per l’esperimento dell’azione dei creditori ex art. 2486 c.c. è che si sia verificata una causa di scioglimento. Il depauperamento del patrimonio

160 Cfr. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Aiello, Cavaliere, Cavanna, Sarale, Le operazioni societarie straordinarie, in Trattato di diritto commerciale, Cottino, 2011.

161 Cfr. FABIANI, L’azione di responsabilità per le azioni successive allo scioglimento nel passaggio fra vecchio e nuovo diritto societario, in Fallimento, 2004, 298.

sociale deve essersi almeno in parte già verificato, raggiungendo porzioni tali da determinare l’erosione dei conferimenti effettuati dai soci.

Il c.c.i. all’art. 378 prevede che al secondo comma dell’art. 2486 c.c. si aggiunga un comma successivo, secondo il quale, “quando è accertata la responsabilità degli

amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Sotto il profilo della tutela risarcitoria la giurisprudenza, aderendo agli spunti provenienti dalla dottrina162, ha da tempo equiparato i diritti relativi a quelli assoluti, affermando che

“poiché la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagionare un danno ingiusto, questo è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.”163. Quindi, il creditore le cui pretese siano pregiudicate dalla condotta illecita dell’amministratore, può ricorrere alla tutela ex lege aquilia; questa forma di protezione non presenta un’efficacia pari a quella propria dell’azione dei creditori nella S.p.a..

Il ricorso alla responsabilità extracontrattuale postula la lesione diretta della pretesa del creditore; al contrario, l’azione di cui all’art. 2394 c.c. consente di proteggere l’integrità del patrimonio sociale, nella misura in cui questa sia sufficiente a garantire la soddisfazione delle obbligazioni dell’ente.

Pertanto al creditore è precluso agire ex art. 2043 c.c. contro gli amministratori colpevoli di

mala gestio per il solo fatto che sia prodotto il deficit patrimoniale; egli invece, sembra

avere titolo per ricorrere allo strumento aquiliano esclusivamente quando l’attivo residuo risulti insufficiente per soddisfare il suo singolo credito.

162 Cfr. BONELLI, La lesione del credito da parte dei terzi, Milano, 1964. 163 Posizione affermata dalla Cassazione, 13 giugno 2006, n. 13673.