5. Definizione
5.1. La scia edilizia
5. Definizione
Con la riforma attuata con la legge 122/10 la dichiarazione d’inizio attività prevista dall’art. 19 della l. 241/90, come modificata nel 2005 e nel 2009, ha assunto il nome di segnalazione certificata di inizio attività.
Numerosi sono, tra l’altro, gli interventi normativi che negli ultimi cinque anni hanno inciso su tale articolo.
Ai sensi della norma di cui all’art. 19 l. 241/90, si concede al privato la possibilità di intraprendere una determinata attività a seguito di una mera richiesta presentata alla pubblica amministrazione, senza attendere alcun provvedimento amministrativo di assenso.
L’istituto si applica a tutti quegli atti di autorizzazione, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta, ivi comprese le domande per iscrizione ad albi o ruoli necessarie per l’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, quando è necessario esclusivamente accertare l’esistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da un atto amministrativo.
L’art. 19, comma 1, della L. n. 241 del 1990, quindi, dispone che possa essere sostituito da una segnalazione dell’interessato ogni atto di autorizzazione, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Sono escluse da tale disciplina le materie in cui è necessaria una programmazione settoriale, ovvero quelle
in cui vengono in gioco interessi sensibili di rilevanza costituzionale.
L’amministrazione, a seguito della presentazione di tale dichiarazione, di regola potrà emettere successivamente all’istanza, ed entro un termine perentorio di giorni 60, un provvedimento inibitorio, qualora non sussistano i presupposti per permettere lo svolgimento dell’attività richiesta.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
Trascorsi i suddetti 60 giorni senza che la l’amministrazione adotti alcun provvedimento inibitorio, la stessa potrà poi intervenire per inibire l’attività soltanto con i poteri di autotutela, nei limiti in cui ciò è permesso.
Il legislatore, quindi, ritiene che anche la disciplina della S.C.I.A. debba sottostare ai limiti di cui all’art. 21 nonies.
Ed infatti, si legge nella pronuncia del T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 03/10/2016, n. 970 che “è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela adottato a distanza di oltre 30 mesi dal verificarsi dell'effetto abilitativo derivante dal perfezionamento della fattispecie di cui all'art.
19, L. n. 241/1990, stante l'affidamento qualificato sorto in capo al privato in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso dal consolidamento della S.C.I.A.”107
107 Si legga anche la pronuncia del T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 12/05/2016, n. 287 secondo cui “ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990, l'annullamento del provvedimento amministrativo richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, anche la sussistenza dell'interesse pubblico alla sua rimozione. Quest'ultimo deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, mediante un'idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in
L’art. 19 della l 241/90 ha subito nel tempo differenti modifiche.
Ed infatti, nell’originaria formulazione della legge, tale istituto aveva un carattere eccezionale e limitato, la cui portata venne estesa parzialmente dall’art. 2 della l.
537/93, anche se limitata ai soli provvedimenti vincolati.
Importanti modifiche furono poi apportate dall’art. 3 del d.l.
35/05.
Innanzitutto la portata applicativa dell’istituto venne estesa anche ai provvedimenti comportanti valutazioni tecnico discrezionali; inoltre venne espressamente previsto il potere dell’amministrazione di intervenire in autotutela;
venne prevista, altresì, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di d.i.a.108
Ulteriori ed importanti modifiche sono state introdotte dalla l. 69/09.
In particolare è stata limitata la portata applicativa dell’istituto in relazione a tutte quelle materie che per gli interessi coinvolti richiedevano un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione109.
Inoltre, al fine di dare attuazione alla direttiva Ce 2006/123, veniva previsto che per le attività riguardanti impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi, il privato potesse iniziare l’attività con la mera presentazione dell’istanza, senza attendere il termine di giorni 30.
Invece nella precedente disciplina il privato che presentava la dichiarazione di inizio attività poteva intraprendere la stessa trascorsi 30 giorni dal deposito della dichiarazione.
gioco, inclusi quelli dei destinatari dell'atto e dei controinteressati,
anche alla luce del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento.”
108 Era inoltre previsto un doppio termine; ed infatti, il privato non poteva iniziare l’attività immediatamente a seguito di presentazione dell’istanza, ma doveva attendere il termine di giorni 30.
L’amministrazione, poi, aveva ulteriori giorni 30 per inibire l’attività.
109 In particolare le materie dell’asilo e della cittadinanza, sottratte tra l’altro anche alla disciplina del silenzio assenso.
Infine, la l. 122/10, oltre a modificare il nomen dell’articolo 19 della l. 241/90 da d.i.a. a s.c.i.a., ha altresì introdotto delle nuove ed importanti novità.
In particolare è stata estesa la portata dell’avvio immediato dell’attività.
Le riforme successive hanno inoltre limitato il potere di autotutela della pubblica amministrazione, successivamente al decorso del termine di giorni 60 dalla presentazione della segnalazione.
La riforma del 2016 ha introdotto all’interno della l. 241/90, il nuovo art. 19 bis che ha previsto che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
Al fine di semplificare l’attività, inoltre, il secondo comma dell’articolo in questione ha previsto che se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui sopra. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19 (sessanta giorni per la S.C.I.A.; 30 giorni per la S.C.I.A. edilizia) di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione
di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui sopra la relativa istanza.
5.1. La scia edilizia
Problemi di compatibilità erano emersi tra la disciplina della s.c.i.a. prevista dall’art. 19 della l. 241/90 e quella della denuncia di inizio attività prevista dagli artt. 22 e 23 d.p.r.
380/01 in materia di edilizia. Infatti, sotto la vigenza della vecchia dichiarazione di inizio attività ex art. 19, la giurisprudenza riteneva che in caso di contrasto normativo tra le due figure si applicasse la disciplina del testo unico dell’edilizia, in quanto norma speciale110.
Con l’introduzione nel 2010 della s.c.i.a, poiché la legge espressamente prevedeva la sostituzione di tale istituto in luogo della vecchia dichiarazione di inizio attività anche in relazione ad ogni altra normativa statale e regionale esistente, è sorto il problema della compatibilità tra i due istituti.
Infatti, secondo un orientamento, poiché la legge del 2010 espressamente fa riferimento alla dichiarazione di inizio attività preesistente, senza alcun altro riferimento, non dovrebbe applicarsi a quelle ipotesi speciali previste da altri testi normativi come quello in materia edilizia.
Secondo un’altra interpretazione, invece, la ratio legis ed il fatto che il nuovo art. 19 l. 241/90 non prevede espressamente la materia dell’edilizia tra le esclusioni di applicazione della s.c.i.a. fa desumere che quest’ultima abbia sostituito anche la denuncia di inizio attività prevista in materia di edilizia.
110 In tal senso Cons. Stato 5811/08 secondo cui “si deve ritenere che la D.I.A. edilizia costituisca species (la cui disciplina prevale sui quella generale) di un particolare tipo di procedimento semplificato ed accelerato, introdotto in via generale dall'art. 19 della L. n.
241/1990, riguardante, appunto, la c.d. denuncia di inizio di attività.”
Le successive riforme edilizie hanno parificato i due istituti, tanto che oggi anche il testo unico dell’edilizia non parla più di denuncia di inizio attività, ma esclusivamente di segnalazione certificata di inizio attività.
L’art. 19 prevede poi che nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.