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Segue: il conferimento in società

Nel documento La cessione di cubatura (pagine 135-137)

2. I negozi aventi ad oggetto la potenzialità edificatoria Ipotesi dubbie

2.4. Segue: il conferimento in società

La possibilità di ammettere che i ‹‹diritti edificatori›› possano essere conferiti in società è un

argomento particolarmente rilevante non solo per gli evidenti riflessi che possono aversi in materia

societaria ma anche perché i diritti edificatori potrebbero trasformarsi in un agevole strumento di

capitalizzazione delle società partecipate che versino in uno stato di sofferenza

473

.

Al fine di accertare se tale ipotesi possa essere estesa ai ‹‹diritti edificatori››, è necessario verificare se

essi possiedano i requisiti richiesti dagli articoli 2342 e 2464 c.c. per le società di capitali e dagli artt.

2253 e 2255 c.c. per le società di persone.

La valutazione si basa ovviamente sul presupposto che nell’atto costitutivo sia espressamente

ammesso il conferimento di beni diversi dal denaro.

Con riferimento alle società di persone non sorgono particolari problemi stante l’ampiezza del

dettato normativo che permette di ricondurvi agevolmente anche i diritti edificatori a patto che ad essi

sia riconosciuta efficacia reale.

di una divisione degli stessi e della legittima trascrivibilità dei relativi atti di divisione. Relativamente ad analoghe osservazioni cfr. G.GUZZO, La pianificazione urbanistica. Soggetti, contenuti e ambiti applicativi e criticità, cit., p. 214.

471 Anche definita ‹‹divisione oggettivamente parziale››. Si vedano per maggiori approfondimenti anche per la divisione in

generale L.MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950, pp. 88- 91; A.CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 1956, p. 462 ss.

472 Per completezza della trattazione si sottolinea che la divisione testamentaria ha l’intento di rimuovere eventuali

difficoltà che possono sorgere nel corso della divisione dei beni con riferimento alle modalità concrete. La transazione divisoria viene invece utilizzata per dirimere conflitti che trovano la loro fonte diretta nella divisione, con riferimento per esempio al titolo, ai diritti o all’accordo che sottendono la divisione.G.CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 1293 ss.

473 In tal senso si veda A. BARTOLINI, Circolazione dei diritti edificatori fra tecniche perequative e compensative, in AA.VV., Politiche

urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale. Atti del Convegno di Pescara, 18-19 giugno 2014, Pescara, 2014, p. 4.

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Tale qualificazione consente infatti di ammetterne il conferimento in sede di costituzione

apprestando le medesime garanzie richieste per la vendita, senza che si debba essere necessariamente

titolari di un fondo.

Potrebbero invece sorgere problemi nel caso di mancato rilascio del permesso «maggiorato» in

quanto l’ipotesi sarebbe assimilabile a quella del conferimento di un bene viziato, che non può rimanere

all’interno del patrimonio sociale.

Per quanto concerne invece le società di capitali, siano esse a responsabilità limitata o illimitata, le

norme societarie richiedono che quanto conferito dal socio sia suscettibile di una valutazione

economica

474

.

La ratio di tali disposizioni si rinviene nell’esigenza, da un lato, di garantire i creditori sociali mediante

somme di denaro o beni suscettibili di valutazione economica certa, dall’altro di dotare la società di

mezzi idonei allo svolgimento della propria attività di impresa.

Ciò deriva principalmente dal fatto che nelle società di capitali vige il diverso principio in virtù del

quale i creditori si soddisfano principalmente sul patrimonio sociale.

Ammettendo che i diritti edificatori costituiscano una nuova tipologia di diritti reali, è possibile

risolvere lo spinoso problema attinente alla loro conferibilità sia in sede di costituzione di società che

per il caso di aumento di capitale in natura

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.

Al pari degli altri diritti reali essi sarebbero infatti suscettibili di valutazione economica ed in grado di

procurare il giusto apporto per lo svolgimento dell’attività sociale, così da poter costituire idoneo

conferimento in entrambe le tipologie di società

476

.

Non si possono invece trascurare le problematicità che si avrebbero nell’ipotesi in cui la potenzialità

volumetrica fosse assimilata ad una chance.

474 In tale ultima ipotesi normativa, per il caso di conferimento di sede di costituzione, in assenza di una diversa

previsione dell’atto costitutivo, il conferimento deve essere fatto in denaro. Solo laddove sia espressamente previsto dall’atto costitutivo sarà possibile un conferimento mediante beni o servizi.

475 L’art. 2643 n. 10 e n. 11 c.c. dispone che ‹‹devono rendersi pubblici con il mezzo della trascrizione i contratti di

società e di associazione nonché gli atti di costituzione di consorzi, con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari, quando la durata della società o del associazione è superiore ai nove anni o è indeterminata››.

476 F.PATTI eF.RUSSO, La cessione di cubatura tra diritto privato e diritto pubblico, in Vita not., 2001, 2, p. 1688. Gli Autori

ricordano che nei negozi aventi ad oggetto la cubatura derivante da un fondo, può essere inserita una condizione sospensiva o risolutiva quale elemento imprescindibile nel conferimento. Infatti la società non può avere la certezza di quanto conferito fino a che il soggetto conferente non ottenga il permesso ad edificare da parte del Comune. Solo in quel momento si potrà avere contezza dell’utilizzabilità della cubatura e quindi del valore economico della stessa. Nelle società di capitali a detti versamenti dovrà quindi essere applicata la disciplina del conferimento in natura al fine di effettuare una perizia la cui valutazione avviene sul presupposto del rilascio del permesso a costruire maggiorato, con successiva verifica in ordine alla corretta valutazione e al rilascio effettivo da parte degli amministratori e conseguente esclusione del diritto di opzione per gli altri soci e a favore del solo conferente. Per il caso in cui il Comune non conceda il permesso, si ritiene che l’ipotesi debba essere assimilata ai conferimenti condizionati in cui due sono le scelte attuabili che debbono essere inserite nel verbale societario con apposita previsione, l’esclusione del socio o la sostituzione del precedente conferimento con una somma di denaro. Cfr. A.FERRUCCI eC.FERRENTINO,Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, I, Milano 2002, p. 245 ss.

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Nel caso di conferimento in natura l’art. 2342 c.c. stabilisce l’immediatezza della liberazione in sede

di conferimento, fatto che si pone in conflitto con la concezione stessa di chance che incarna un

vantaggio economico solo sperato.

Anche con riferimento alla ricostruzione come diritto reale potrebbero sorgere delle difficoltà.

Poiché i beni conferiti devono essere accompagnati da una perizia di stima volta a verificare la

conformità tra quanto deliberato e valore sottoscritto, potrebbero sorgere non pochi problemi rispetto

alla posizione del soggetto già ammesso a far parte della compagine sociale, laddove la p. a. non

concedesse l’autorizzazione a costruire.

Bisogna infatti domandarsi se da una tale ipotesi derivi l’esclusione del socio dalla società o se debba

piuttosto essere preferito un versamento in denaro che vada ad integrare ovvero a sostituire, il

conferimento originario.

L’interrogativo a dire il vero resta privo di una soluzione univoca e passibile di ulteriori sviluppi a

causa del breve lasso di tempo intercorso dalla novella del 2011 ad oggi, di tal che si dovrà effettuare di

volta in volta un’analisi che prenda in esame il singolo caso.

Laddove invece si aderisca alla teoria della reificazione che identifica la volumetria in un bene

immateriale, il discorso muta solo in parte.

La qualificazione come ‹‹bene immateriale›› crea incertezze legate alle difficoltà che potrebbero

sorgere relativamente alla valutazione patrimoniale del bene tale da determinare, in casi estremi,

l’impossibilità di iscrizione a bilancio, ma anche dubbi legati alla possibilità che il conferimento dia

luogo ad una prestazione d’opera (l’attività edificatoria) in favore della società, vietata nelle s.r.l.

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Nel documento La cessione di cubatura (pagine 135-137)