4. Tipizzazione di un nuovo diritto reale
4.2. Segue: l’immediatezza
Per quanto concerne la sussistenza del carattere dell’immediatezza è necessario valutare se il titolare
della potenzialità edificatoria possa soddisfare il proprio interesse senza la necessità di cooperazione
altrui ma, per farlo, occorre ancor prima accertare quale sia l’interesse da soddisfare nella circolazione
dei diritti edificatori.
La ragione per cui un soggetto acquista la potenzialità volumetrica da altri, anche nel caso in cui essa
non ‹‹atterri›› immediatamente sul fondo accipiente, è sempre legata allo sfruttamento che l’acquirente
potrà trarne, che si sostanzia non solo nelle somme di denaro percepite derivanti da ulteriori scambi,
ma soprattutto nella possibilità di edificare una costruzione.
Se pertanto l’interesse protetto che si cela dietro i diritti edificatori è quello della fruibilità concreta
degli stessi, dubbi possono sorgere con riferimento all’esistenza del requisito dell’immediatezza.
Nel trasferimento di volumetria cedente e cessionario realizzano i propri interessi mediante la
stipulazione di un contratto con effetti reali, avente ad oggetto la cubatura il cui trasferimento è
immediato, senza che sorga tra gli stessi alcun rapporto obbligatorio, cosicché il cessionario può
adempiere da subito alle formalità di pubblicità
325.
La trascrizione prevista ai sensi dell’art. 2643 n. 2-bis c.c., determina l’insorgenza di un titolo idoneo
(l’accordo trascritto) ad essere opposto alla p. a. da parte del cessionario che richiederà il permesso di
costruire proprio come avveniva in passato per mezzo dell’atto di asservimento
326.
Lo schema attuativo descritto coincide d’altro canto con quanto si verifica per il diritto di proprietà.
Il dominus, infatti, soddisfa il suo interesse attraverso il godimento immediato del bene, potendo
esercitare sullo stesso determinati poteri senza alcuna cooperazione altrui, mentre per la concreta
324 Si rinvia per i dovuti approfondimenti al paragrafo che segue. 325 M.COMPORTI, Le cose, i beni, ed i diritti reali, cit., p. 363. 326 G.AMADIO, I diritti edificatori: la prospettiva del civilista, cit., p. 47.
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edificazione sul suolo, deve ottenere il permesso di costruire da parte del Comune, che rappresenta uno
dei limiti alla proprietà posti nell’interesse pubblico.
Il titolare della capacità edificatoria (originario o successivo) può dunque trasferire in modo
autonomo la potenzialità volumetrica (così come avviene per il trasferimento di un terreno nella sua
interezza) ma all’autonomia vantata nella circolazione non ne corrisponde una equivalente nella fase
della fruizione.
Se però, come si è detto, i trasferimenti di volumetria si ‹‹realizzano›› solo con la concreta possibilità
di costruire, allora vuol dire che l’immediatezza si ha solo nella fase della circolazione e non invece in
quella dell’utilizzo.
Ciò non vuol dire che nella vicenda dei diritti reali la fase del godimento debba essere distinta dalla
fase della fruizione ma piuttosto che vi sia una stretta interazione tra diritto privato e diritto pubblico in
cui ogni momento è regolato dalla materia di riferimento
327.
Il cessionario non può veder realizzato il diritto di cui è divenuto titolare in modo autonomo ed
immediato per effetto del solo trasferimento da parte del cedente, dovendo invece ottenere il
provvedimento della p. a.
328L’insegnamento tradizionale della manualistica
329stabilisce che il principale elemento distintivo tra
diritti assoluti e diritti relativi, risiede nella modalità di realizzazione dell’interesse tutelato in quanto, nei
primi, esso si concretizza esclusivamente attraverso il comportamento del proprio titolare, che può
esercitare il suo potere erga omnes, mentre nei secondi, è necessaria la cooperazione di un terzo
330tale da
creare un rapporto giuridico tra due soggetti (creditore e debitore).
Se quindi il diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto e il bene, il diritto
relativo necessita della cooperazione altrui, in quanto l’interesse trova realizzazione attraverso il
comportamento di un soggetto diverso dal titolare
331.
La dottrina che sostiene una separazione tra momento pubblico e privato della vicenda, ritiene che il
requisito dell’immediatezza sia soddisfatto. Il cedente infatti ha la possibilità di disporre in modo
327 In tal senso vedi anche R.BUTTITTA, Convenzioni di lottizzazione e cessione di cubatura, in R.CONTI (a cura di), La proprietà
e i diritti reali minori, Milano, 2009, p. 423, che ritiene come il contratto di cessione di cubatura si sostanzi in due momenti distinti, uno regolato dalle norme di diritto privato l’altro dalle norme di diritto pubblico, in grado di mantenere ciascuno una propria autonomia senza poter esercitare tendenzialmente reciproche influenze. Si veda anche P.SALVATORE, Nuove sembianze del dominium: le multiproprietà immobiliari, cit., pp. 73 ss.
328 In senso opposto si veda G. PETRELLI., Trascrizione degli atti relativi a “diritti edificatori” (c.d. cessione di cubatura o di
volumetria), cit., p. 7, secondo cui l’immediatezza sussiste e deve essere intesa nel senso che il titolare del diritto può fruirne a prescindere dall’intermediazione del soggetto cedente, confinando l’intervento della p. a. al solo controllo di carattere pubblico volto a verificare che vi siano gli estremi per il rilascio del permesso di costruire, come avviene per l’esercizio del potere di edificare esercitato sul proprio fondo, rispetto al quale non è messa in discussione la natura di diritto soggettivo.
329 N. IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, Milano, 1990, passim; P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 29 ss; F. SANTORO- PASSARELLI, Diritti assoluti e relativi, in Enc. dir., XII, Milano 1964, p. 749 ss.; P. PERLINGIERI, Diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 298.
330 Si pensi alla pretesa vantata dal creditore nei confronti del debitore.
331 U.MAIELLO,Situazioni soggettive e rapporti giuridici. Fatti atti e negozi giuridici, VII, in M.BESSONE (a cura di), Istituzioni di
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autonomo della volumetria nei confronti del cessionario che, una volta acquisito tale diritto, può
richiedere il permesso di costruire alla p. a.
L’effetto della trascrizione prevista dall’art. 2643 n. 2-bis c.c. è infatti quello enunciato nell’art. 2644
c.c.
332, cosicché il contratto trascritto con cui si costituisce o si trasferisce la potenzialità volumetrica,
rappresenta il titolo in virtù del quale l’acquirente è legittimato ad ottenere il permesso di costruire
maggiorato dalla p. a.
Pertanto una volta che il contratto sia stato sottoposto alle formalità pubblicitarie il trasferimento
della volumetria non assurge più a fonte di un rapporto a struttura obbligatoria riconducibile ad un
diritto di credito dell’acquirente verso il cedente
333che necessiterebbe per il suo perfezionarsi del
successivo assenso dell’autorità comunale. A seguito della pubblicità del contratto, il titolare vanta
piuttosto un diritto nei confronti dell’ente territoriale competente
334.
Il provvedimento dell’autorità comunale infatti, non attiene al perfezionamento del negozio con cui
si dispone della volumetria, di per sé già valido ed efficace, riguardando invece la sola necessità di
verificare la conformità del progetto alla disciplina urbanistica, così da consentire la fruizione dei diritti
edificatori
335.
Tale posizione deve invece essere parzialmente rivista laddove si ritenga di dover sostenere che
l’intervento della p. a. è necessario per il completamento della fattispecie.
In tal caso il contratto sottoscritto dalle parti ha sì effetti reali ma, come si avrà modo di
approfondire nel capitolo IV, al consolidamento di tali effetti contribuisce in una certa misura,
l’intervento della pubblica amministrazione da cui non è possibile prescindere.
332 L’art. 2644 c.c. dispone che ‹‹Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a
qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore››. La norma enuncia la regola generale secondo la quale chi trascrive per primo prevale rispetto ai terzi che abbiano trascritto o iscritto successivamente. Ovviamente il dante causa (ossia colui che abbia alienato due volte lo stesso bene) è tenuto a risarcire il danno che abbia causato al primo acquirente che non ha trascritto per primo. Secondo la più recente impostazione, si tratta di una responsabilità contrattuale, fondata sulla violazione dell’obbligo di esecuzione del contratto in buona fede. Quanto al secondo acquirente, primo trascrivente, si discute se sia tenuto a risarcire il danno che abbia procurato al primo acquirente, sebbene consapevole della precedente vendita; nell’ipotesi che egli abbia, di concerto con il dante causa inteso frodare il primo acquirente, è responsabile in via extracontrattuale e potrebbe essere esercitata nei suoi confronti azione revocatoria. Cfr. M.COMPORTI, Pubblicità e trascrizione, XC, in M.BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, cit., p. 1221 ss.
333 Si deve negare la sussistenza di un diritto di credito poiché l’acquirente della cubatura non avrà alcun credito verso il
cedente in quanto il rapporto tra i due soggetti si è concluso immediatamente dopo la vendita e con la trascrizione del contratto, né esso può sussistere nei confronti della p. a. che in nessun caso, nemmeno a seguito di un accordo tra privati, sarà obbligata al rilascio del titolo abilitativo, in quanto più che di obbligo è bene parlare di atto vincolato alle risultanze della legge urbanistica, non sussistendo pertanto una vera propria situazione di soggezione nei confronti dei privati, (in tal senso deve precisarsi che la p .a., in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, non ha motivo di negare la concessione della cubatura maggiore, così come avviene per il caso del diritto di proprietà, quando il titolare del fondo richiede il permesso a costruire) ma soprattutto perché l’autorizzazione della p. a. si pone nella fase successiva all’accordo tra privati, rispondendo in tal modo solo alle regole di diritto amministrativo. Si rinvia per approfondimenti al capitolo I, paragrafo 3.
334 M.COMPORTI, Le cose, i beni, ed i diritti reali, cit., p. 361 ss.