9.1 Il Legal Aid
Capitolo 3: Il rapporto tra l'Immunità Giurisdizionale degli Stati e dei loro Organi e il Diritto individuale d
3. La Sentenza n° 238 del 2014 della Corte Costituzionale Italiana
Recentemente la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata, con la sentenza n° 238 del 2014, affermando che l'art. 24 della Costituzione, che riconosce ad ogni individuo il diritto di accedere a un giudice e a cui deve essere riconosciuto il ruolo di principio fondamentale nell'ordinamento
61Sentenza del Caso Lozano, Rivista, 2008, p. 1223 ss.
62
Il testo dell'ordinanza si può ritrovare in Rivista, 2009, p. 857 ss.
63
Caso Milde, sentenza n. 1072 , Cassazione penale, Sez. I, del 21 ottobre 2008. Relativamente alla vicenda Milde si veda Focarelli, "Diniego dell'Immunità alla Germania per crimini internazionali: la Suprema Corte si fonda su valutazioni "qualitative", Rivista diritto internazionale, fasc. 2, 2009, pag. 363, in cui l'autore sottolinea le differenze tra la pronuncia in esame e il precedente caso Ferrini individuandole nel fatto che nella pronuncia del 2009 non vi è stato, da parte della Corte, alcun riferimento alla volontà e consapevolezza di contribuire alla formazione di una nuova eccezione al principio di immunità, operante in caso di violazioni di diritti fondamentali. Nonostante ciò il risultato a cui giunge la Corte è lo stesso a cui era giunta nel caso Ferrini del 2004, ovvero il riconoscimento della prevalenza delle norme di diritto cogente a cui consegue il riconoscimento della giurisdizione dei giudici italiani. Ed anche in questo caso i giudici fronteggiano la scarsità della prassi a sostegno di tale conclusione sostituendo ad argomentazioni quantitative argomentazioni qualitative.
190 italiano, costituisce un limite invalicabile alla consuetudine internazionale introdotta per mezzo della clausola di adeguamento automatica ex art. 10, Cost. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha avuto modo di valorizzare nuovamente il principio di accesso alla giustizia e di sancirne il ruolo di "barriera", in modo da impedire il verificarsi di situazioni di incostituzionalità per mezzo dell'introduzione nell'ordinamento interno di norme internazionali, consuetudinarie e pattizie64. La decisione dunque identifica il principio costituzionale dell'azione in giudizio come un pilastro essenziale dell'ordinamento, fondamentali al fine di garantire la effettività dei diritti, creando una sorta di "argine invalicabile" a tutela dell'ordinamento costituzionale per mezzo del coordinamento tra l'art. 2 e l'art. 24 della Costituzione. Nel caso di specie di fronte alla Corte Costituzionale si pone nuovamente il problema del difficile bilanciamento tra la giurisdizione dello stato territoriale e il riconoscimento dell'immunità degli stati per il compimento degli atti iure imperii quando gli stessi si traducono nella violazione di diritti umani fondamentali.
La vicenda, al pari del caso Ferrini, si è originata dal ricorso presentato da un cittadino italiano, F. S., catturato in territorio italiano da forze militari tedesche e deportato nel campo di Mauthausen in data 8 giugno 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale e dagli eredi di altre due cittadini italiani, L. C. e D. B. che parimenti, dopo essere stati catturati in territorio italiano, avevano dovuto subire la deportazione. I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale di Firenze per avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti della Repubblica Federale tedesca per i danni subiti in virtù dei crimini contro l'umanità e di guerra commessi dalla Germania Nazista nel corso del conflitto. L'impulso a sollevare la questione di legittimità costituzionale di tre diverse disposizioni (tutte accumunate dal risultato di escludere la giurisdizione dei giudici italiani relativamente ai giudizi che avessero ad oggetto atti iure imperii posti in essere dalle forze armate tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale) è dato dal fatto che la Germania, dopo essersi costituita in giudizio, decise di eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze, rifiutandosi di
64
Si veda in materia Dickmann Renzo, Il "diritto al giudice di all'art. 24 cost. Come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto (nota a corte cost., sent. N. 238 del 22 ottobre 2014)", Federalismi.it; Lieto Sara, "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014", Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
191 partecipare al contraddittorio e invocando l'esecuzione della sentenza adottata dalla Corte Internazionale di Giustizia il 3 febbraio 2012 in conclusione della vicenda Germania c. Italia.
Come si è già detto, da tale ricorso si sono originate tre diverse ordinanze del Tribunale di Firenze65 in cui al giudice a quo ha sollevato alcuni dubbi in ordine alla compatibilità di alcune norme di derivazione internazionale, tra cui spicca la consuetudine relativa al riconoscimento dell'immunità agli stati così come interpretata dalla Corte Internazionale di Giustizia, e l'esercizio della giurisdizione a protezione dei diritti dell'individuo. Il Tribunale di Firenze evidenzia come elemento comune di tutte le questioni sollevate è la necessità di interrogarsi se l'onere dell'ordinamento italiano di conformarsi alle norme internazionali generalmente riconosciute possa determinare per il giudice nazionale il dover "negare l'accesso al giudizio civile risarcitorio di accertamento e condanna" anche nell'ipotesi in cui nel territorio dello stato del foro sia stato posto in essere un atto che lo stato straniero compie nell'esercizio della sua sovranità che abbia determinato la lesione di un diritto fondamentale.
In particolare sono tre le norme su cui si focalizzano le ordinanze, e la Corte Costituzionale ha dato una risposta specifica relativamente ad ognuno di queste, mantenendo però come elemento di congiunzione dell'intera pronuncia il profilo della centralità della tutela giurisdizionale come strumento di garanzia dei diritti.
Il primo profilo di illegittimità costituzionale evidenziato dal Tribunale di Firenze si riferisce alla norma introdotta nell'ordinamento italiano in adattamento alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 201266 con cui la Corte, sovvertendo la ricostruzione della Corte di Cassazione italiana, afferma l'esistenza di una consuetudine internazionale che esclude la giurisdizione dei giudici nazionali, nel caso di specie, dei giudici italiani, in relazione alle azioni risarcitorie conseguenti ai crimini di
65
Ordinanze di rimessione n° 84 del 2014; n° 85 del 2014 e n° 113 del 2014. Lieto Sara, "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014", Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/; De Stefano Franco, "L’accesso alla giustizia per i crimini contro l’umanità commessi da uno Stato estero", www.questionegiustizia.it, 18 marzo 2014
66
Pronuncia che fa seguito al ricorso che la Germania propose alla Corte Internazionale di Giustizia a seguito della Pronuncia della Corte di Cassazione italiana nel noto caso Ferrini, Cassazione, Sezioni Unite n° 5044/2004, depositata l’11 marzo 2004
192 guerra commessi dalla Germania nazista nell'esercizio della sua sovranità67, a cui di conseguenza si ricollega il secondo profilo di incostituzionalità individuato relativamente all'art. 1 della legge 848/195768 nella misura in cui dia esecuzione all'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto attiene al 1° paragrafo secondo cui "Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.", imponendo in questo modo allo stato di adeguarsi anche alle pronunce della Corte che impongano ai giudici italiani di negare la loro giurisdizione in relazione alle azioni risarcitorie intentate per ottenere riparazione dai danni cagionati dagli atti
iure imperii posti in essere dalla Germania nazista. Infine il Tribunale di
Firenze individua un ulteriore profilo di incostituzionalità nell'art. 3 della legge 5/2013 di adesione alla Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli stati e dei loro beni, rubricato "Esecuzione delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia"69 in quanto anche tale disposizione impone ai giudici italiani di conformarsi alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia quando la stessa esclude la giurisdizione civile relativamente alle controversie che interessano gli atti compiuti dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.
Tutte le disposizioni richiamate dalle ordinanze di rimessione del Tribunale di Firenze si ritiene violino sia l'art. 24 che l'art. 2 della Costituzione nella misura in cui, da una parte escludono l'esercizio della giurisdizione di cognizione sulle azioni di risarcimento relative ai danni subiti dai ricorrenti a fronte di gravi violazioni dei diritti umani, in tal modo vanificando la
67
Tale pronuncia sarà ulteriormente approfondita in seguito
68
L'art. 1 della legge afferma che si da "piena esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite", GU n° 238 del 25 settembre 1957, Suppl. Ordinatio n° 2380.
69
Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.".
193 garanzia giurisdizionale posta proprio dall'art. 24 a tutela dei diritti dell'individuo, mentre dall'altra tale esclusione si traduce in una vera e propria lesione della dignità dei ricorrenti, e in generale degli individui, che trova un riconoscimento specifico, invece, nell'art. 2, Cost70. Evidenzia, lucidamente, il giudice rimettente, che non può negarsi che il riconoscimento agli stati dell'immunità internazionale, dotata del carattere assoluto che gli ha assicurato la Corte Internazionale di Giustizia, inevitabilmente determina la preclusione, per ogni individuo, di veder, non solo accertati, ma soprattutto tutelati i propri diritti (nel caso interessato dalla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 2012, già negati nell'ordinamento tedesco)71. Nel proseguo della trattazione si cercheranno di analizzare separatamente i tre diversi (ma connessi) profili di incostituzionalità evidenziati dal Tribunale di Firenze nelle sue ordinanze di rimessione al fine di valutare, oltre alla risposta che in ultima analisi la Corte Costituzionale ha dato relativamente a tali questioni di costituzionalità, anche le ragioni che hanno portato all'introduzione nell'ordinamento italiano delle contestate disposizioni internazionali, sia consuetudinarie che convenzionali.
Ai fini della completezza si deve evidenziare che nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha chiesto di dichiarare inammissibile e/o infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze72. L'inammissibilità era sostenuta in quanto in discussione era, sostanzialmente, la norma internazionale consuetudinaria che riconosce agli stati stranieri l'immunità dalla giurisdizione civile, di origine ben più risalente rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, ed in virtù di ciò la stessa non potrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale in
70si noti che il giudice a quo precisa come le tre norme censurate nelle tre diverse ordinanze
sono norme la cui legittimità costituzionale rileva autonomamente nel giudizio principale, in quanto aventi ad oggetto precetti che, anche singolarmente presi, sarebbero idonei ad escludere il proprio potere giurisdizionale". Dickmann Renzo, Il "diritto al giudice di all'art. 24 cost. Come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto (nota a corte cost., sent. N. 238 del 22 ottobre 2014)", Federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n° 22/2014
71
Ordinanze di rimessione n° 84 del 2014, pag. 7; n. 85 del 2014, pag. 7, n. 113 del 2014, pag. 7. Lieto Sara, "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014", Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
72
Lieto Sara, "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014", Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
194 considerazione della stessa giurisprudenza della Corte73 secondo cui solo le consuetudini internazionali venute ad esistenza successivamente all'entrata in vigore della Costituzione potrebbero essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ritiene tale eccezione non fondata74.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri evidenzia poi come "il vaglio circa la sussistenza della giurisdizione assuma un carattere logicamente pregiudiziale rispetto al sindacato di merito, cosicché sostenere che la semplice domanda di risarcimento per danni recati da atti contrari a norme materiali inderogabili sia idonea a fondare la giurisdizione dello Stato territoriale paleserebbe un inammissibile rovesciamento dei rapporti di logica precedenza tra le due distinte valutazioni in rito ed in merito".75
Evidenzia poi il Governo italiano, per mezzo della Avvocatura di Stato, che la stessa Corte Costituzionale avrebbe sostenuto che l'art. 10, 1° comma della Costituzione non solo permetterebbe l'ingresso nell'ordinamento italiano delle norme internazionali generalmente riconosciute, ma gli attribuirebbe anche un valore di norme costituzionali e che la stessa Corte avrebbe risolto il
73 A sostegno di questa consolidata giurisprudenza sono richiamate le sentenze nn° 48 de
1979; 471 del 1992; 15 del 1996; 262 del 2009
74 Nello specifico la Corte Costituzionale riconferma con forza la posizione già
precedentemente espressa nella sentenza n° 1 del 1956, ovvero che "L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali", ed in virtù di ciò la Corte Costituzionale, nella sentenza del 2014, afferma che il medesimo principio secondo cui il controllo di legittimità costituzionale investe indifferentemente sia norme anteriori che posteriori alla entrata in vigore della Costituzione vale anche per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute introdotte nell'ordinamento per mezzo del meccanismo di adattamento automatico ex art. 10, Cost. Molto esplicitamente la Corte conclude affermando che "In definitiva, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona.", par. 2.1 in Diritto.
75
Sara Lieto nel suo articolo "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014" sostiene che tale difesa del Governo italiano sia sintomatica della incapacità del Governo di tenere in considerazione la potenzialità lesiva della norma considerata, facendo emergere un più spiccato interesse a dare esecuzione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2012. Tale eccezione viene agevolmente respinta dalla Corte Costituzionale che ne afferma la infondatezza evidenziando come "un'eccezione relativa alla giurisdizione richiede necessariamente una valutazione del petitum in base alla prospettazione della domanda, come formulata dalle parti.", par. 2.2 in Diritto.
195 contrasto tra l'immunità che il diritto internazionale consuetudinario riconosce agli stati e il diritto ad una tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 24 della Costituzione per mezzo del principio di specialità, evidenziando come la compressione del principio enunciato all'art. 24, Cost, ovvero la compressione al diritto di adire un giudice per ottenere tutela dei propri diritti, si giustifica in virtù dell'esigenza di soddisfare le esigenze che si collegano al riconoscimento dell'immunità agli stati stranieri dalla giurisdizione. La ragionevolezza della compressione del diritto di difesa dimostrerebbe dunque l'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale avanzate dal giudice di merito rispetto alle tre norme impugnate.
3.1. La norma in materia di Immunità nell'interpretazione
della Corte Internazionale di Giustizia
La pronuncia della Corte Costituzionale italiana che si sta analizzando è particolarmente interessante in quanto si inserisce nel solco di una precedente e fondamentale decisione della Corte Internazionale di Giustizia76. Si fa ovviamente riferimento alla sentenza, più volte già richiamata, adottata dalla Corte il 3 febbraio 2012, in esito ad un giudizio che vedeva contrapposte Italia e Germania. In sintesi la Corte ha, in tale pronuncia, negato la sussistenza di una eccezione al regime di immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta agli stati in relazione al compimento di atti iure imperii qualora gli stessi integrino gli estremi di veri e propri crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità confermando dunque il difetto di giurisdizione del giudice italiano77. I tribunali italiani, anche se non sempre con argomentazioni analoghe, hanno sostanzialmente dato seguito alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia dichiarando il difetto di giurisdizione fino ad
76
Si ricordi che la Corte Internazionale di Giustizia è titolare della competenza esclusiva e assoluta in materia di interpretazione delle norme internazionali.
77
Lieto Sara, "Il diritto al giudice e l'immunità giurisdizionale degli stati nella sentenza della Corte Costituzionale, n° 238 del 2014", Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/