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Il Sinodo valdese di fronte all’Intesa

Nel documento I protestanti e la religione a scuola. (pagine 53-56)

MILLENOVECENTOTTANTAQUATTRO, FINALMENTE LA PRIMA INTESA

8. Il Sinodo valdese di fronte all’Intesa

Ci si avvia così verso il primo Sinodo valdo-metodista che vede, dopo quasi quarant’anni d’attesa, applicato l’art. 8 della Costituzione. Il Sinodo dovrà comunque prendere atto di alcune modifiche introdotte all’ultimo momento al testo, su richiesta governativa, per chiarire alcuni punti che potevano dar luogo a difficoltà d’attuazione.

Il Sinodo approva l’operato della Tavola affermando che esso “ritiene che la stipulazione dell’Intesa e la promulgazione della conseguente legge rappresenti la prima attuazione della normativa costituzionale in materia e che, pertanto, l’Intesa, superando la legislazione precedente, discriminante e repressiva, rappresenti per il nostro Paese l’introduzione, nel- l’ordinamento giuridico, di una nuova prospettiva in materia di rapporti Stato-chiese. Il Sinodo, ritenendo che la Tavola valdese abbia correttamente applicato i mandati sinodali (atti 12, Sinodo ’81; 23, Sinodo ’82; 18, Sinodo ’83), ne approva l’operato ed allega alla presente il testo firmato il 21 Febbraio 1984.”(46)

Per quanto concerne l’IRC nella scuola, il Sinodo sottoli- nea due aspetti e cioè che la facoltatività deve attuarsi in

maniera “non discriminante” e che desta preoccupazione la possibilità di introduzione nella scuola di un insegnamento specifico di cultura religiosa, considerandolo materia obbliga- toria, ed esprime la seguente mozione:

“Il Sinodo:

1. preso atto che con la revisione dei Patti Lateranensi la Repubblica Italiana continuerà ad assicurare nelle scuole pub- bliche l’insegnamento religioso cattolico e che per tale inse- gnamento è stato sancito il principio della facoltatività, ritie- ne che il modo più efficace per non discriminare (secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Intesa nonché dell’art. 9 del nuovo testo concordatario) gli alunni che non intendono av- valersi di tale insegnamento, consista nel collocarlo all’inizio o al termine delle lezioni;

2. rilevando l’esistenza di aspetti culturali nei fenomeni religiosi che non possono essere ignorati dalla scuola, ritiene che il loro studio debba avvenire nel quadro delle discipline interessate da tali aspetti e non con la istituzione di un appo- sito insegnamento che ridurrebbe oggettivamente la libertà di studio e di dibattito sul fatto religioso. Qualora invece le rifor- me concernenti i diversi ordini della scuola pubblica si orien- tino verso l’istituzione di un insegnamento di cultura religiosa in un’ora a se stante, il Sinodo ritiene che per l’estrema delica- tezza di questa materia, l’acquisito principio della facoltatività in materia di insegnamento religioso debba ricomprendere tale ora di cultura religiosa”. (47)

Il Sinodo mette inoltre in rilievo la discrepanza fra la posizione del nuovo Concordato che abolisce la religione di Stato, pur rimanendo in vigore la legge del 1928 che sancisce che la religione cattolica è nella scuola elementare “fonda- mento e coronamento” e condanna il perdurare di privilegi per la Chiesa cattolica. “Il Sinodo preso atto che nel protocol- lo aggiuntivo alla revisione dei Patti Lateranensi il cattolicesi- mo non è più considerato come religione di Stato, conside- rando che al tempo stesso è tuttavia vigente il R.D. del 1928 sulle scuole elementari che vuole all’art. 27 che l’insegnamen- to religioso cattolico sia fondamento e coronamento di tutta

l’opera educativa, appoggia l’iniziativa di un gruppo di genito- ri di Roma che hanno promosso il procedimento che ha por- tato al sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma predetta; lamenta il fatto che analoghe eccezioni solle- vate in precedenza non abbiano ancora ricevuto risposta da parte della Corte costituzionale a distanza di tre anni; ritiene, analogamente a quanto sostenuto dalla Commissione ministeriale che ha elaborato la proposta di nuovi program- mi, che debbano essere ridefinite con apposita legge le finalità del predetto ordine di scuola, in modo da superare la prece- dente ispirazione confessionale.” (48)

“Il Sinodo riafferma che il sistema concordatario resta, per la sua stessa natura, un sistema che contraddice i principi di uguaglianza e di libertà delle confessioni religiose sanciti nell’art. 8 della Costituzione, determinando oggettivamente il perdurare di situazioni di privilegio confessionale, contestate anche da un crescente numero di cattolici; pur ritenendo che i mutamenti intervenuti quest’anno nel nostro Paese in materia di rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica contengono alcuni aspetti positivi (ad esempio la caduta del principio della reli- gione di Stato), rileva in particolare che nella nuova configu- razione di questi rapporti sono presenti un’assunzione, da parte dello Stato, di valori confessionali nelle “finalità della scuola”, ed un impegno di collaborazione alla “promozione dell’uomo e del bene del Paese” che esulano dall’ambito di una semplice regolamentazione di reciproci rapporti giuridi- ci; evidenzia inoltre il fatto che non sono state tratte tutte le conseguenze della caduta del principio della religione di Sta- to, dal momento che, tra l’altro, viene mantenuto l’insegna- mento della religione cattolica nelle scuole pubbliche a spese dello Stato e persiste l’inserimento negli organici dello Stato degli operatori incaricati della cappellania negli ospedali nelle carceri e presso le Forze armate.” (49)

Anche su La Luce vi è un’ampia documentazione su que- sto tema nodale affrontato al Sinodo e Bruno Rostagno sotto- linea come sia specifica competenza delle famiglie e delle Chiese dare una formazione religiosa ai ragazzi e pertanto,

restando in vigore il Concordato, non si fa che mantenere una situazione, che definisce, “confusa”. (50)

Nello stesso numero del settimanale viene anche pubbli- cato un facsimile di domanda per coloro che vogliono non avvalersi per i propri figli dell’IRC in base alla Legge 449. (51)

Nel documento I protestanti e la religione a scuola. (pagine 53-56)