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La struttura delle competenze e responsabilità all’interno del sistema di

Nel documento Anno Accademico 2020/2021 (pagine 61-65)

3 Il sistema di protezione civile

3.4 La struttura delle competenze e responsabilità all’interno del sistema di

La struttura del sistema della protezione civile è un apparato complesso in cui responsabilità e competenze sono affidate a diversi enti e strutture operative, la sua complessità necessita l’impegno coordinato di diverse risorse. Nel corso del tempo attraverso due tappe fondamentali, rappresentate dall’emanazione del d.lgs. 112/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”, attuativo della legge Bassanini, e dalla modifica del titolo V della Costituzione nel 2001, si sono progressivamente spostate le competenze in materia, dallo Stato alle Regioni e alle autonomie locali. In particolare, con la modifica del titolo V della Costituzione, l’articolo 117 dichiara che la protezione civile è materia concorrente tra Stato e Regioni: la potestà legislativa è quindi affidata alle Regioni, fatto salvo per la definizione dei principi fondamentali che è compito dello Stato. Le figure che agiscono all’interno del sistema della protezione civile sono diverse, esse sono individuate secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e devono garantire l’unitarietà dell’ordinamento. Secondo il d.lgs. 01/2018, codice della protezione civile, le istituzioni che fanno parte di questo sistema sono: il

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Presidente del Consiglio dei ministri, al vertice, che si avvale del Dipartimento della protezione civile (è organizzato in sette uffici e trentaquattro servizi) per esercitare funzioni di coordinamento e indirizzo del servizio nazionale. Il dipartimento ha l’obiettivo di delineare gli indirizzi, le modalità di promozione e coordinamento delle attività, inoltre gli spetta il compito di rappresentare l’Italia presso l’Unione Europea e le altre sedi internazionali che si occupano della gestione dei rischi (D.lgs. 01/2018). Il Presidente del Consiglio si serve del Capo del Dipartimento della protezione civile per adempiere i suoi compiti. Il Dipartimento ha il compito di mantenere i rapporti con le componenti e le strutture operative nazionali e lo fa attraverso gli Organi collegiali del servizio nazionale, quali (D.lgs. 01/2018):

• Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali: ha una durata di tre anni e determina le linee guida generali per i piani e i programmi di previsione, prevenzione e di emergenza degli enti locali.

• Commissione Grandi Rischi: il suo ruolo è quello di fungere da collegamento tra la comunità scientifica e il sistema della protezione civile, fornendo pareri tecnico-scientifici su domanda del capo di dipartimento.

• Comitato operativo nazionale della protezione civile: viene convocato al verificarsi di emergenze, ha come compito primario di coordinare e definire le strategie di soccorso nelle zone colpite da un evento. Inoltre valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall’emergenza.

Tra gli altri importanti ruoli del Dipartimento vi è il coordinamento tra i diversi enti istituzionali della pianificazione di emergenza e il compito di coordinare le prime attività di intervento e soccorso in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, nazionale o circoscritto ad alcune Regioni, da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo il Presidente del Consiglio seguono i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno potestà legislativa perciò ognuna di essa, nel contesto italiano, è organizzata secondo un proprio sistema. Inoltre le Regioni hanno il compito di vigilare lo svolgimento delle attività afferenti al loro territorio di competenza, oltre al compito di organizzare e attuare le attività volte

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all’interno delle aree interne italiane. Verso una maggiore integrazione

alla previsione e prevenzione dei rischi (D.lgs. 01/2018). Ogni Regione emana le linee guida per la pianificazione e programmazione d’emergenza, prevede i propri sistemi di allertamento e organizza nella maniera più opportuna la gestione del volontariato e tutte le attività collegate (Ibid.). Ogni Regione è dotata di una sala operativa regionale, ovvero il luogo di comando, controllo e comunicazione a livello regionale, con il compito di fungere da coordinamento tra la Regione e le Province, i Comuni e gli enti locali.

A livello provinciale è presente una rete di C.O.M, Centri operativi misti, che il Prefetto attiva nel caso in cui, a causa dell’estensione dell’evento, c’è necessità di un intervento coordinato a livello intercomunale. Ai C.O.M sono affidate le operazioni di soccorso e salvaguardia della vita e ne fa parte un funzionario della Prefettura, i Sindaci dei comuni nella quale sono collocati i C.O.M ed i Sindaci dei comuni nella quale si è verificato l’evento, il direttore generale dell’ASL, un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, un rappresentante di altri enti e del volontariato presenti sul territorio (D.lgs. 01/2018).

Infine tra i componenti del servizio nazionale vi sono i Comuni (o le unioni di comuni) e le Città Metropolitane. I loro compiti sono diversi, tra cui (D.lgs.

01/2018, art.12):

• L’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi e adozione dei provvedimenti mirati ad assicurare i primi soccorsi in caso di evento.

• L’organizzazione e coordinamento delle risorse, strutture e mezzi necessari per la risposta in caso di emergenza.

• La predisposizione di piani di protezione civile, anche attraverso forme di associazione di comune, basati sulle linee d’indirizzo regionali e nazionali.

• L’impiego del volontariato di protezione civile.

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A questo livello è sicuramente il sindaco una figura cruciale, esso è proprio il principale attore. Esso è chiamato a rispondere con prontezza ad un qualsiasi evento calamitoso che potrebbe coinvolgere il suo Comune. Come già detto, il sistema della protezione civile si basa sul principio di sussidiarietà, pertanto essendo il Sindaco la figura più vicina al cittadino deve essere in grado di rispondere ai suoi compiti con prontezza, in quanto è il primo ad intervenire.

Dopodiché in base alla gravità dell’evento interverranno i livelli sovraordinati. Le responsabilità del Sindaco, secondo il d.lgs. 1/2018, sono:

• L’adozione di provvedimenti, contingibili e urgenti, con la quale si previene ed elimina pericoli per l’incolumità pubblica.

• Le attività di informazione alla popolazione sia sugli scenari di rischio presenti sul territorio sia sulla pianificazione di protezione civile.

• Il coordinamento delle attività assistenziali per la popolazione colpita nel proprio territorio.

• Nel caso in cui i mezzi comunali non fossero sufficienti per fronteggiare l’emergenza, il sindaco deve richiedere l’intervento di altre strutture Regionali oppure Nazionali al Prefetto.

Infine, il Sindaco è definito autorità comunale di protezione civile in quanto è l’organo istituzionale che deve esercitare una competenza ordinaria in tutte le attività di protezione civile. Nello specifico interviene con attività di previsione, attraverso lo studio e l’analisi del proprio territorio, di prevenzione, con interventi strutturali e non strutturali per la protezione dei cittadini (soprattutto nei piccoli comuni è indispensabile la diffusione delle pratiche di autoprotezione) , e di soccorso durante l’emergenza.

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