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La travagliata legislazione in materia di apprendistato tra fallimenti e tentat

Gli interventi legislativi cambieranno presto i loro principali obiettivi, che diverranno più marcatamente di stampo incentivante e promozionale, a causa dell’ingresso del Paese in una fase economica e occupazionale meno felice. No- nostante i tentativi di favorirne la diffusione attraverso l’allentamento di limiti e vincoli legali, tuttavia, l’apprendistato continuerà a rappresentare la ceneren- tola del mercato del lavoro italiano a causa, soprattutto, della concorrenza de- terminata dall’introduzione nell’ordinamento di una nuova figura contrattuale a contenuto formativo rivolta ai minori e ai giovani, il contratto di formazione e lavoro7.

Sul finire del secolo scorso un primo, e poco fortunato, tentativo di rilancio fu realizzato mediante la legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, (c.d Pacchetto Treu) che, seppur nel quadro di obiettivi essenzialmente occupazionali, con l’art.16 si proponeva di “valorizzare le finalità formative dell’istituto in armonia con quanto previsto negli altri Paesi europei”8. Le novità introdotte riguardarono soprattutto l’estensione del campo

di applicazione del contratto a tutti i settori produttivi, l’innalzamento dell’età dei giovani che potevano essere assunti come apprendisti e il potenziamento delle attività formative esterne all’azienda.

Ma è con l’ingresso nel nuovo millennio, venuto meno il contratto di for- mazione e lavoro – i cui incentivi economici caddero sotto la scure della Corte di Giustizia Europea per incompatibilità con le prescrizioni in materia di aiuti

6 L. n. 25/1955, art 19.

7 Introdotto con la l. 9 dicembre 1984, n. 863 8 Art.16, legge 24 giugno 1997, n. 196

di stato9 – che l’apprendistato riacquista centralità nel dibattito lavoristico an-

che grazie alla crescente attenzione delle politiche europee in materia di occu- pazione verso i contratti a contenuto formativo.

Proprio sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’Unione Europea, che invitava il nostro Paese a rafforzare “le azioni per adottare ed attuare una stra- tegia coerente per la formazione continua, stabilendo obiettivi nazionali; le parti sociali dovrebbero essere più attive nell’ offerta di maggiori opportunità di formazione alla forza lavoro”10, la disciplina dell’apprendistato venne radical-

mente riformata nel 2003 con il decreto legislativo n. 276, attuativo della legge delega 30/2003.

Il d. lgs n. 276/2003, con l’obiettivo di attuazione alle linee di azione eu- ropee, che ponevano attenzione all’adeguata istruzione e formazione di tutti i giovani nella delicata fase di primo ingresso nel mercato del lavoro, articolò tre diverse tipologie di apprendistato: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, rivolto ai giovani di età non inferiore a quindici anni per il conseguimento di una qualifica professionale11; 2) l’appren-

distato professionalizzante, indirizzato ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, e finalizzato al raggiungimento di una “qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali”12; 3) l’apprendistato per la acquisizione di un diploma o

per percorsi di alta formazione, riferito a soggetti tra i diciotto e i ventinove anni che vogliano conseguire un titolo di studio universitari o di alta formazione13.

Nonostante la profonda riscrittura delle regole dell’istituto, volta ad adattarle alle esigenze e necessità derivanti dai mutamenti del sistema economico e pro- duttivo, anche tale tentativo sarà destinato a fallire. Sul mancato successo delle nuove regole, in particolare, peserà non poco la riforma in senso federalista dell’ordinamento costituzionale del 2001. Sebbene l’istruzione artigiana e profes- sionale costituisse da sempre una delle materie di competenza regionale14, non

c’è dubbio che con la riforma del 2001 “la competenza legislativa e regolamenta- re regionale sulla formazione così come sull’orientamento professionale si siano significativamente rafforzate”15. Tale rafforzamento determinerà negli anni suc-

cessivi un aggravio degli eccessi burocratici legati alla conclusione del contratto, per di più differenziati secondo discutibili criteri di razionalità, e un consistente conflitto di competenze tra Stato e Regioni di fronte alla Corte Costituzionale16.

9 Si vedano la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 (decisione 2000/128) e la

sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 marzo 2002 (causa C – 310/99).

10 Libro bianco sul mercato del lavoro del 2001. 11 D. lgs n. 276/2003, art 47.

12 D. lgs n. 276/2003, art 48. 13 D. lgs n. 276/2003, art. 49.

14 Art. 117 Cost., c. 1, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”.

15 Lassandari A. 2015, L’apprendistato, in Fiorillo L. e Perulli A. (a cura di), Tipologie contrattuali e di-

sciplina delle mansioni, Torino, Giappichelli, p. 209.

A ciò si sommeranno, poi, la difficoltà per tutti gli attori coinvolti di dare attuazione ai propri profili di competenza, derivante dal susseguirsi delle nu- merose e incessanti attenzioni prestate all’istituto da parte del legislatore e che segneranno l’ingresso dell’apprendistato in una fase che può essere definita di vera e propria frenesia normativa.

Di questa fase meritano almeno una menzione il d.lgs. n. 167/2011 e la legge n. 92/2012. Il primo per il tentativo di semplificazione delle regole, po- nendosi quale riferimento normativo organico ed esclusivo della materia, tanto da essere rubricato come “Testo unico dell’apprendistato”, realizzato attraverso l’abrogazione, tranne alcune previsioni codicistiche, di tutta la disciplina pre- vigente17. La seconda, per la valorizzazione, almeno in termini di principio,

dell’apprendistato quale “modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mon- do del lavoro”18.

Con l’auspicio, se non altro dal punto di vista metodologico, che la fase di frenesia legislativa possa considerarsi conclusa, deve evidenziarsi che la disciplina attuale dell’apprendistato, che mantiene la strutturazione di fondo assunta dall’istituto a partire dal nuovo secolo, è oggi contenuta, unitamente alla disciplina di tutti i contratti di lavoro c.d. flessibile, nel d.lgs. n. 81/2015, mediante il quale il Governo ha attuato l’ampia delega conferita con la l. n. 183/201419.