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Verso la modernità: Pietro d’Ancarano

Dal punto di vista ideologico, l’evoluzione concettuale della disci- plina suntuaria seguita attraverso l’esempio della legislazione forlivese fiorita tra il XIV e il XVI secolo, appare in profonda sintonia con la dottrina di Pietro d’Ancarano (†1415). Questo elemento da solo baste- rebbe per rendersi conto che l’elaborato petrino, formalmente debitore del testo della quaestio ubertina, contribuisce, in forma significativa ed originale, ad aggiornare concettualmente la quaestio stesa da frater

Ubertus de Cesena, ripresa poi da Giovanni d’Andrea e da Alberico da

Rosciate. Il testo di Pietro, che si legge nella ‘Repetitio capituli Cano- num statuta De constitutionibus’, risulta notevolmente abbreviato ri- spetto agli altri, ancorché aderisca dichiaratamente alla soluzione, a noi nota, della validità della norma statutaria con riferimento alle sole don- ne non sposate e alle vedove. Non è trascurabile inoltre che Pietro pre- senti la vecchia quaestio in forma di repetitio ad X 1.2.134, cioè a quel titolo del Liber Extra (De constitutionibus) che in passato aveva dato occasione al cardinale Ostiense di stabilire la validità dello statuto epi- scopale contrario ai mores, se necessario35. Come a proseguire la via tracciata da Enrico da Susa, Pietro utilizza l’impostazione tradizionale della quaestio per fissare il principio generale della validità degli statu- ti, con conseguenze importanti circa la disciplina suntuaria. Dove que- sto argomento è approfondito, e dove si scopre l’intento di superare la soluzione presentata nella quaestio ubertina, è nelle prime battute con cui Pietro d’Ancarano apre il proprio scritto36:

34 Per notizie sulla circolazione della repetitio di Pietro d’Ancarano ad X 1.2.1 cfr. O. CONDORELLI, s.v. Pietro d’Ancarano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 83, Roma, 2015, p. 447a. Si veda inoltre, in generale, E. CORTESE, K. PENNINGTON, s.v. Pietro d’Ancarano, in M.L. CARLINO et alii (a cura di), Dizionario biografico dei

giuristi italiani (XII-XX secolo), II, p. 1579a-1580a. Il testo completo, con traduzione

italiana, della repetitio di Pietro d’Ancarano è edito in UBERTO DA CESENA, Questio

disputata Bononie, a cura e con introduzione di C. NATALINI, prefazione di D. QUA-

GLIONI, Foligno (Pg), 2019. Da qui cito d’ora in poi. 35 Cfr. supra, cap. V, §§ 1 e 2.

36 PIETRO D’ANCARANO, Repetitio capituli Canonum statuta, De constitutionibus, sub 1.

Sequitur discutere de tertio cum disponit de his que prouisa sunt per leges et canones. An statutum valeat super istis. Ad hoc dico quod quandoque constitutio sinodalis vel statutum concordat cum iure communi, hoc sine dubio valet. Nam non potest dici tunc statutum set ius commune… Quandoque disponit preter ius commune, et idem videtur quod valet si sit alias rationabile, vt dixi supra, in prin. q.

Come è stato osservato di Pietro «in generale la sua opera è rappre- sentativa della ormai acquisita fusione di diritto canonico e diritto civile nel sistema culturale dell’utrumque ius»37, perciò egli riconduce allo ius

commune la questione della validità degli statuti in materia suntuaria.

Non è più necessario distinguere – come si era fatto da frater Ubertus in poi – tra la iurisdictio-potestas episcopale in materia morale e l’officium dei poteri secolari di promuovere la norma civile suntuaria. E non appare importante neppure l’idea bartoliana secondo cui il giudice in qualità di

arbiter dovrà valutare l’honestas dei mores scelti dal paterfamilias per la

condotta della comunità familiare. L’esigenza della disciplina suntuaria è ormai riconosciuta come esigenza dello ius commune: di quello ius

commune che si manifesta nelle forme della lex. Perciò lo statuto epi-

scopale sarà perfettamente valido. Tanto è il convincimento, con cui questa tesi soppianta la precedente, che la parte della quaestio ubertina in cui si tratta questo argomento, nel testo di Pietro è omessa. Lo statuto episcopale non corre alcun problema di validità perché ritenuto non più ‘episcopale’, ma di diritto comune38.

D’altra parte diviene chiaro, attraverso Pietro d’Ancarano, che la questione suntuaria ha abbandonato definitivamente il campo della mo- rale per entrare a far parte della legislazione positiva: cioè dello ius

commune, con le implicazioni canonistiche e civilistiche, in relazione o

in reazione alle quali prende forma lo Stato moderno. Da queste consi- derazioni credo si debba partire per cogliere il significato sostanzial-

37 Cfr. O. CONDORELLI, s.v. Pietro d’Ancarano, cit., p. 446b.

38 Sulle constitutiones di autorità inferiori come communes statuitiones, secondo la logica sviluppata a partire dal titolo ‘De constitutionibus’ del Liber Extra cfr. M. ASCHERI, A margine del titolo De constitutionibus del Liber Extra (I, 2): dal

testo a un tardo commentatore, in F. ROUMY, M. SCHMOECKEL, O. CONDOREL-

LI (Hrsgg.), Der Einfluss der kanonistik auf die europäische Rechtskultur, II: Öffentlis-

mente nuovo con cui Pietro toglie di mezzo la quadripartizione barto- liana della publica utilitas39, quasi a significare che le ricchezze private rappresentino una forma di ‘pubblica utilità’: «utilitas publica sempre presente in quanto conseguenza della somma delle ricchezze perseguite e gestite privatamente dai singoli divites»40.

Similmente, è appena il caso di osservare che il ‘De ornatu mulie- rum’ del giurista aretino Antonio Roselli, nell’affrontare la questione suntuaria proprio dal lato della validità dello statuto episcopale, «re- futes the reasons adduced against the validity of the ordinance»41. Da questo punto d’osservazione credo debba considerarsi anche l’elemento ulteriore, specifico del testo di Pietro, dell’eliminazione delle allegazio- ni decretalistiche, sovrabbondanti invece nella quaestio di Uberto e de- gli altri. L’assenza di questo genere di auctoritates sembra significativa della tendenza a sottrarre il tema suntuario all’ambito giuridico canoni- stico ed a considerarlo, in quanto questione di carattere teologico-mo- rale, come appartenente al diritto, a tutto il diritto: il diritto comune.

5. Il punto di svolta nella storia della legislazione suntuaria: la Répu-