• Non ci sono risultati.

IL CONTRATTO DI RETE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "IL CONTRATTO DI RETE"

Copied!
144
0
0

Testo completo

(1)MONOGRAFIE DELLA. RIVISTA DEL. DIRITTO COMMERCIALE. E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. SERGIO LOCORATOLO. IL CONTRATTO DI RETE Struttura e funzione.

(2) RIVISTA DEL. DIRITTO COMMERCIALE. E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI Fondatori. ANGELO SRAFFA. e. CESARE VIVANTE. Direttori. C. ANGELICI G. GUIZZI. G. B. FERRI G. B. PORTALE. A. GAMBINO P. RESCIGNO. Già diretta da. ALBERTO ASQUINI - GIUSEPPE VALERI - LORENZO MOSSA ALFREDO DE GREGORIO - PAOLO GRECO - MARIO ROTONDI ANGELO DE MARTINI - LUIGI MENGONI - SALVATORE SATTA GIUSEPPE FERRI - ROSARIO NICOLÒ - BERARDINO LIBONATI PAOLO FERRO-LUZZI.

(3) SERGIO LOCORATOLO Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia. IL CONTRATTO DI RETE Struttura e funzione.

(4) Tutti i diritti sono riservati.. È vietato riprodurre, archiviare in un sistema di riproduzione o trasmettere sotto qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per fotocopia, registrazione o altro, qualsiasi parte di questa pubblicazione senza autorizzazione scritta dell’Editore. Ogni violazione sarà perseguita secondo le leggi civili e penali.. ISBN 978-88-299-2711-1. www. piccin.it © 2015 by Piccin Nuova Libraria S.p.A. Padova.

(5) INDICE GENERALE I – Il contenuto minimo obbligatorio.......................................................1 1. La rete tra imprese: nozione ed evoluzione normativa ................1 2. Il contratto di rete di imprese nel diritto dell’Unione Europea ..8 3. Le parti ........................................................................................11 4. L’accordo delle parti: le modalità di adesione ............................18 5. Lo scopo e la causa......................................................................22 6. Gli obiettivi strategici. Il programma comune di rete ...............27 7. La forma ......................................................................................34 7.1. La forma in senso stretto....................................................34 7.2. La pubblicità ......................................................................42 II – Natura giuridica e organizzazione...................................................51 1. La natura giuridica del contratto di rete ....................................51 2. Le procedure decisionali .............................................................58 2.1. Le decisioni di interesse comune ........................................58 2.2. Le modifiche del contratto .................................................60 3. Recesso ed esclusione ..................................................................64 4. La durata e lo scioglimento .........................................................68 5. Reti di imprese e contratti pubblici ............................................71 III – Il contenuto facoltativo. Soggettività e responsabilità .................77 1. Gli elementi eventuali. L’acquisto della soggettività giuridica ..77 2. La denominazione e la sede ........................................................81 3. Il fondo patrimoniale comune ....................................................86 4. L’organo di gestione ....................................................................97 5. Soggettività e responsabilità .....................................................105 6. Reti e procedure concorsuali ....................................................121 Bibliografia .............................................................................................127.

(6) A Giusi e Bea piccola.

(7) –1–. I IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO SOMMARIO: 1. La rete tra imprese: nozione ed evoluzione normativa. – 2. Il contratto di rete nel diritto dell’Unione Europea. – 3. Le parti. – 4. L’accordo delle parti: le modalità di adesione. – 5. Lo scopo e la causa. – 6. Gli obiettivi strategici. Il programma comune di rete. – 7. La forma.. 1.. La rete tra imprese: nozione ed evoluzione normativa. Gli imprenditori hanno da sempre manifestato e condiviso la necessità di connettersi tra loro secondo modelli e strutture estremamente diversificati, al fine di rispondere efficientemente ed efficacemente alle sollecitazioni competitive emergenti nello specifico momento storico e/o nella specifica area geografica di appartenenza. Ciò è ancor più vero in un contesto, quale è quello attuale, caratterizzato da sempre più intense spinte alla interconnessione delle economie dei diversi Paesi, portato della globalizzazione dell’economia. L’aggregazione fra imprese (ma, meglio, tra imprenditori) può essere definita come la classe di fenomeni che si configura attraverso modelli e strutture, distinti per tipologia e morfologia giuridica, e tuttavia accomunati dalla funzione di riduzione ad unità di obiettivi, finalità e scopi propri dell’attività economica. Tra questi, i più noti sono il gruppo europeo di interesse economico, il consorzio, l’associazione temporanea di imprese (ATI), il distretto produttivo, la joint venture ed il cluster. A tali modelli si è recentemente aggiunta la “rete di imprese”, fin dall’origine oggetto di numerosi, dispersivi e frammentari interventi legislativi, che, modificando i caratteri strutturali dell’istituto, hanno costretto l’interprete ad uno sforzo ermeneutico volto alla rielaborazione delle soluzioni esegetiche in precedenza prospettate1. (1) Proprio in virtù dell’impossibilità di addivenire ad una definizione strutturale dell’istituto in esame, si è parlato di polimorfismo delle reti di imprese. Sul punto, V. DE STASIO, L. VASQUES, Il contratto di rete e la disciplina antitrust, in Società, banche e crisi d’impresa, Torino, 2014, I, 23..

(8) 2. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Ciò premesso, appare opportuno chiarire cosa debba intendersi per “reti di imprese”. Secondo una definizione mutuata dalla letteratura economica2, le reti sono forme di coordinamento stabili tra imprese, finalizzate al perseguimento di un obiettivo comune. Caratteristiche delle reti di imprese sono, dunque, l’autonomia giuridica dei soggetti partecipanti, nonché la creazione di nessi di interdipendenza e coordinamento tra i medesimi 3. Difatti, le reti di imprese consentono, per un verso, la salvaguardia dell’identità e dell’autonomia delle singole imprese aderenti e, per altro verso, l’instaurazione di rapporti sinergici che migliorano le performance delle stesse sui mercati. Si tratta, pertanto, di una forma di aggregazione imprenditoriale che ben si attaglia alle caratteristiche strutturali del tessuto economico italiano, composto in prevalenza da imprese di dimensioni medio-piccole4 che, sebbene dotate di un buon grado di flessibilità, si rivelano spesso incapaci di rispondere efficacemente alle sfide che la globalizzazione pone in termini di innovazione e competitività sui mercati nazionali ed internazionali5. Si deve all’analisi economica6 il primo approccio allo studio del fenomeno in esame, diretto a delinearne gli elementi qualificanti sotto il profilo sostanziale: le reti si differenziano dal mercato puro, incentrato sullo scambio, stante il carattere della stabilità che le connota e si differenziano, (2) C. BENTIVOGLI, F. QUINTILIANI, D. SABBATINI, Le reti di imprese, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), Banca d’Italia, 2013, n. 152, 6. (3) P. IAMICELI, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento, in AA. VV. Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, a cura di F. CAFAGGI, Bologna, 2004, 128. (4) In tal senso anche L. CARDONE, Il contratto di rete: una nuova opportunità per le piccole imprese, in P. Q. M., 2011, I, 152. (5) Sul punto, cfr. R. BERTANI, I casi studiati: una lettura strategico – organizzativa, in Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione, Milano, 2014, 81. (6) F. CAFAGGI, Contractual networks and the small business act: towards european principles?, in European review of contract law, 2008, 495. Il tema è stato approfondito soprattutto dalla letteratura economica anglosassone: W. W. POWELL, Neither market nor hierarchy: networks forms of organization, in Research in organizational behavior (a cura di Cummings-Staw), Greenwich, 1990, XII, 322; G. TEUBNER, Coincidentia oppositorum: hybrid networks beyond contract and organization, in M. AMSTUZ – G. TEUBNER (a cura di), Networks. Legal issues of multilateral cooperation, Hart, 2009, 3; C. MENARD, The economics of hybrid organizations, in Journal of institutional and theoretical economics, 2004, 160. Un contributo approfondito all’esame della fattispecie risulta quello di G. GEIS, The space between markets and hierarchies, in Virginia law review, 2009, 99..

(9) LA RETE TRA IMPRESE: NOZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA. 3. altresì, dall’organizzazione gerarchica propria dell’impresa, data la presenza del “coordinamento” tra i soggetti che le compongono e che rende salva, tutelandola, l’autonomia di tutti i partecipanti alla rete. Gli studi economici hanno, altresì, evidenziato le motivazioni sottostanti alla nascita delle reti. Al riguardo, secondo la teoria contrattuale dell’impresa7, i principali fattori determinanti la creazione di una rete sono riconducibili alla necessità di abbattere i costi di transazione e all’esigenza di porre rimedio alla intrinseca incompletezza dei contratti8. Più precisamente, con l’aumentare dei costi di transazione, che rivelano il costo d’uso del mercato, si accrescono, per l’impresa, gli stimoli a ricercare forme di aggregazione. Forme stabili di coordinamento sono peraltro auspicabili laddove le imprese vogliano evitare di introdurre un numero elevato di clausole nei contratti. Considerati i caratteri sopra evidenziati, la rete di imprese è stata definita come “un compromesso tra le tradizionali e generali categorie dello scambio contrattuale (markets) e le strutture gerarchiche integrate (hierarchies)”9; ovvero, in altri termini, può dirsi che il fenomeno delle reti di impresa accolga in sé qualsiasi variante strutturale che si collochi tra i due opposti estremi della massima indipendenza, rappresentata dal mercato, da un lato, e della massima dipendenza, costituita dalla gerarchia, dall’altro. Inoltre, il coordinamento tra le imprese è stato esaminato, nell’ambito della teoria dei giochi, con due differenti approcci10: quello dei networks e quello delle coalitions. Il primo studia la scelta dell’impresa di stabilire (creare) legami con altre imprese in termini di effetti sui partner e sui concorrenti, ed è preordinato all’identificazione dei networks che possono considerarsi di equilibrio. Il secondo, l’approccio delle coalitions, invece, studia le strategie messe in atto dalle imprese, che possono essere il risultato di interazioni di tipo cooperativo oppure non cooperativo. (7) In argomento, si veda, amplius, R. H. COASE, The Nature of the Firm, in Economica, 1937, 386 ss.; O. E. WILLIAMSON, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, Free Press, 1975; O. HART, J. MOORE, Property rights and the Nature of the Firm, in Journal of Political Economy, 1990, 1119. (8) Incidono sulla scelta di partecipare ad una rete anche fattori tecnologici (vantaggi da specializzazione), economie di scala, economie di scopo tra le imprese in rete. (9) G. GUZZARDI, Note preliminari allo studio del contratto di rete, in Contr. impr., 2013, 508. (10) Importanti contributi all’analisi del fenomeno delle reti di imprese sono stati apportati dalla teoria dei giochi: si veda R. AUMANN, J. DREZE, Cooperative Games with Coalition Structures, in International Journal of Game Theory, 1974, 217; R. B. MYERSON, Game Theory: Analysis of Conflicts, Harvard University Press, 1991, 5..

(10) 4. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Gli studi economici hanno avuto, peraltro, il pregio di far luce su una fenomenologia economica – le reti di imprese – che è poi divenuta oggetto di considerazione e di analisi sotto il profilo più propriamente giuridico. Nella realtà economica, infatti, le reti di imprese hanno assunto nel tempo una portata tale da rendere imprescindibile un intervento legislativo di ordine generale, teso a regolamentare, in termini innovativi, un fenomeno, quello associativo e/o collaborativo, sempre più diffuso. Difatti, come si evince dai dati forniti da Confindustria – Retimpresa11, il contratto di rete, attraverso il quale si è dato asilo, nell’universo giuridico, ad un modello negoziale “tipico” di cooperazione reticolare alternativo rispetto a quelli già esistenti, è stato utilizzato sin dalla sua introduzione, nonostante l’incerto quadro normativo di riferimento. È emerso dai predetti dati che le reti si caratterizzano per un’ampia varietà dei settori di attività delle imprese partecipanti, che generalmente sono di dimensioni medie o piccole. La dimensione media è stata calcolata in cinque imprese per rete; in molti casi si tratta di imprese localizzate in aree anche distanti tra loro12, ma con prevalenza nel Centro e nel Nord-Est dell’Italia. La partecipazione maggiore di imprese firmatarie di un contratto di rete riguarda le società a responsabilità limitata. Ciò premesso, il primo intervento normativo in tema di reti di imprese è da rintracciarsi nell’art. 6 bis del d.l. 112/200813, inserito in fase di conversione della l. 133/2008. (11 ) C. BENTIVOGLI, F. QUINTILIANI, D. SABBATINI, Le reti di imprese, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), cit., dati aggiornati al 5 dicembre 2011, riportati in figura 1, 21. (12) Nelle reti di imprese la prossimità di tipo spaziale appare carattere recessivo rispetto alla prossimità ideale. In tal senso, P. FAEDO, A. FARINET, Modelli reticolari evoluti e strategie di cooperazione tra piccole e medie imprese. Alcune ipotesi interpretative, in Econ. e pol. ind., 1999, 35 ss. (13) Tale articolo, rubricato “Distretti produttivi e reti di imprese”, così prevedeva: “ 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura. 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall’art. 1 commi 366 ss. l. 266/2005, come da ultimo modificati dal presente articolo ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali”..

(11) LA RETE TRA IMPRESE: NOZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA. 5. Il predetto articolo, al fine di estendere alle reti di imprese le norme agevolative dettate dall’art. 1, co. da 366 a 371 ter della l. 266/2005 per i distretti produttivi14 (tra queste, si ricordi la previsione di una “tassazione consolidata distrettuale”15), definiva le stesse quali “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali”. È, tuttavia, con l’art. 3, co. 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/200916, che il legislatore ha disciplinato per la prima volta la fattispecie del “contratto di rete”17. Successivamente, con l’art. 1 della l. 99/2009, sono stati aggiunti all’art. 3 del d.l. 5/2009, i commi 4 ter 1 e 4 ter 2 e sono stati modificati gli originari commi 4 ter e 4 quinquies. L’art. 42 del d.l. 78/201018 ha, successivamente, sostituito integralmente il c. 4 ter ed il 4 quater, che sono stati ulteriormente modificati prima dall’art. 45 del d.l. 83/201219 e, infine, dall’art. 36 del d.l. 179/201220. La evidenziata proliferazione di interventi normativi in un ristretto lasso temporale ha prodotto un assetto legislativo frammentario e disorganico che ha frustrato le istanze di semplificazione e di razionalizzazione legislativa provenienti dalle imprese, costrette ad operare in un contesto giuridico evanescente. Peraltro, tale effluvio normativo non è servito a rendere completa e coerente la fattispecie del contratto di rete. Permangono, infatti, inalterate molte perplessità in ordine alla esatta configurazione giuridica di tale strumento negoziale, con conseguenti ricadute negative sul piano applicativo21. (14) Gli albori dell’attuale legislazione sul contratto di rete si rinvengono nelle agevolazioni concordemente auspicate e già predisposte per i distretti industriali: così G. BECATTINI, Dal distretto industriale allo sviluppo locale. Svolgimento e difesa di un’idea, Torino, 2000. (15) In argomento si veda, ex pluribus, P. ROSSI, Prime considerazioni sulle disposizioni fiscali, amministrative e finanziarie riservate ai distretti produttivi, in Riv. dir. trib., 2006, 319 ss. (16) Rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”. (17) Val la pena evidenziare che il d.l. 5/2009 non conteneva, nella sua originaria formulazione, alcun riferimento al contratto di rete, poiché solo in sede di conversione, con la l. 33/2009, sono stati aggiunti, all’art. 3, i commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, che recano la originaria disciplina normativa di tale fattispecie negoziale. (18) Convertito in l. 122/2010. (19) Convertito in l. 134/2012. (20) Convertito in l. 221/2012. (21) Il testo dell’art. 3 del d.l. 5/2009 attualmente in vigore risulta il seguente:.

(12) 6. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. C. 4 ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del c. 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al c. 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;.

(13) LA RETE TRA IMPRESE: NOZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA. 7. e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. C. 4 ter 1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del c. 4 ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. C. 4 ter 2. Nelle forme previste dal c. 4 ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al c. 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. C. 4 quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 d. lgs. . 82/2005. C. 4 quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’art.1 c. 368 lettere b), c) e d) della l. 266/2005 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Si noti che il n.1), che disponeva: “la pubblicità di cui al c. 4-quater si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete”, è stato soppresso dall’art. 36 d.l. 179/2012, il quale, però, non ha conseguentemente modificato i successivi numeri..

(14) 8 2.. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Il contratto di rete di imprese nel diritto dell’Unione Europea. L’introduzione del contratto di rete nell’ordinamento giuridico italiano non può prescindere da una riflessione sul ruolo dei contratti associativi di impresa nel diritto europeo22. È da rilevarsi che, allo stato, la disciplina generale del contratto de quo nei singoli ordinamenti degli Stati membri appare sensibilmente diversa e resta ancora remota la mera prospettiva di una disciplina unitaria23. Tuttavia, essendo il fenomeno delle reti di imprese non circoscrivibile al solo ambito nazionale, sarebbe fortemente auspicabile un coordinamento della materia a livello europeo. Invero, l’Unione Europea ha riconosciuto l’importanza delle piccole e medie imprese attraverso l’adozione della “Carta europea per le piccole imprese” da parte del Consiglio “Affari generali” a Lisbona, approvata in occasione del Consiglio Europeo di Santa Maria de Feira, svoltosi il 19 e 20 giugno del 2000. In tale documento emergono le linee guida di politica economica a favore delle piccole imprese, da svilupparsi poi ad opera dei singoli Paesi membri nelle rispettive legislazioni nazionali. Ebbene, la Carta europea per le piccole imprese non prevede interventi generalizzati, ossia “orientati alla generica accumulazione di capitale privato e/o scarsa specializzazione e selettività”24 ma politiche di sostegno alle imprese orientate alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione. In proposito, è stato opportunamente evidenziato25 come le piccole e medie imprese, nonché le loro aggregazioni, finalmente oggetto di interesse da parte delle nuove politiche economiche sia comunitarie che nazionali, meritino adeguata attenzione anche a livello di politica legislativa. Nel prosieguo, si richiameranno i soli commi del d.l. 5/2009, evitando, per semplicità, di citare l’intero riferimento normativo. (22) Il tema è ampiamente trattato in F. CAFAGGI, H. MUIR WATT, The regulatory functions of European private law, Edward Elgar, 2009; per la completezza della trattazione, si segnala, altresì, F. CAFAGGI, H. MICKLITZ, After the common frame of reference, Edward Elgar, 2010. (23) Per una compiuta disamina del tema, si veda E. NAVARRETTA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, Milano, 2007. (24) Così si sottolinea nel Rapporto 2013, Small Business Act, Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2012, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, reperibile sul sito www.piattaformasiri.com (25) F. ROMANO, Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Notariato, 2012, 79..

(15) IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. 9. Appare evidente, infatti, come la diversità delle normative nazionali dei Paesi membri costituisca un ostacolo al libero scambio di merci, servizi, capitali e lavoro all’interno dell’Unione e dunque, più in generale, alla realizzazione del mercato interno, obiettivo prioritario fissato chiaramente dall’art. 3 lett. c) del Trattato istitutivo CE26. Pertanto, regole uniformi nel diritto privato rappresentano necessario presupposto per lo sviluppo del mercato interno, costituendo un forte incentivo per tutte le operazioni economiche transfrontaliere27. A tal fine, nel 2008 è stato pubblicato il testo di un progetto di codice civile europeo28, aggiornato nel 2009, definito “Progetto di un quadro comune di riferimento” o “Draft Common Frame of Reference”. Il DCFR contiene un corpus di principi e definizioni, ampliamente articolato, che dovrebbe assurgere a guida per i legislatori nazionali nel recepimento delle direttive in materia29. Viene, peraltro, attribuito uno specifico rilievo alla nozione di contratto e alla distinzione tra quest’ultimo e gli altri atti giuridici30. La nozione di contratto è elaborata in un’ottica esclusivamente bilaterale, mancando qualsiasi previsione in ordine alla disciplina dei contratti plurilaterali. Tale lacuna potrebbe essere colmata, nell’ottica della costruzione di un diritto contrattuale continentale, proprio dalla normativa italiana sul contratto di rete31. L’Italia è stata, difatti, tra i primi Paesi ad attuare la comunicazione COM 394 del 25 giugno 2008 sullo Small Business Act32, che rappresenta (26) G. ALPA, G. CONTE, Riflessioni sul progetto di Common Frame of Reference e sulla revisione dell’acquis communautaire, in Riv. dir. civ., 2008, 145. (27) L. MENGONI, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 527. (28) Il DCFR è stato elaborato da gruppi di esperti accademici internazionali e segnatamente: Gruppo di Studio sul Codice Civile Europeo (Study Group on a European Civil Code), guidato da Christian von Bar; Gruppo di Studio sul Diritto Privato comunitario in vigore (Research Group on the Exixting EC Private Law), guidato da Hugh Beale; Gruppo sul Diritto delle Assicurazioni. (29) U. BRECCIA, Principles, definitions, e model rules nel “comune quadro di riferimento europeo” (Draft Common Frame of Reference), in Contratti, 2010, 95. (30) Per un esame approfondito dell’argomento, G. ALPA, U. PERFETTI, P. ZATTI, G. IUDICA, Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo, Padova, 2009. (31) G. GUZZARDI, Note preliminari allo studio del contratto di rete, cit., 541. (32) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l’Europa)”. COM (2008) 394 definitivo. 25.6.2008..

(16) 10. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. il primo intervento organico, a livello comunitario, espressamente dedicato alle piccole e medie imprese33. Lo Small Business Act (SBA) si fonda su dieci principi destinati a fungere da guida per le politiche comunitarie e nazionali finalizzate alla crescita e la competitività delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri devono agevolarne la creazione e la crescita, sostenere gli imprenditori che, in stato di insolvenza non fraudolenta, desiderino conferire nuovo impulso alla propria attività, adattando le procedure amministrative alle esigenze delle predette imprese e facilitando la loro partecipazione agli appalti pubblici, nonché creando nuovi programmi di incentivi agli investimenti, agevolando l’accesso al credito e sviluppando un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il riesame dello Small Business Act34, intervenuto nel 2011, ha monitorato le diverse azioni poste in essere dagli Stati membri dell’Unione35 sulla base dei predetti principi, rilevando come nessuna di esse sia indirizzata alla predisposizione di una normativa tesa a disciplinare le reti di piccole e medie imprese. Per contro, dal predetto riesame emerge che la normativa sul contratto di rete proposta dall’Italia è stata considerata un esempio di buone pratiche nell’attuazione dello Small Business Act. Il consenso registrato in sede europea ha costituito una forte spinta a tributare una sempre maggiore attenzione alla valorizzazione dei principi cardine dell’Unione e, in particolare, di quelli sanciti nello Small Business Act. Uno di tali principi, espresso dalla formula “think small first” (pensare, anzitutto, in piccolo), ha condotto alla recente emanazione in Italia dello Statuto delle Imprese36, provvedimento che va a completare il quadro normativo a tutela delle piccole e medie imprese e delle reti. Si assiste, dunque, ad un positivo e proficuo dialogo tra l’Unione Europea e l’Italia relativamente al profilo dell’implementazione degli (33) Cfr. G. CAPUANO, La struttura delle micro, piccole e medie imprese italiane ed europee e le opportunità dello Small Business Act, in AA.VV Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione, Milano, 2013, 13. Sul tema, anche T. ARRIGO, Il contratto di rete. Profili giuridici, in AA.VV., Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione, cit., 47. (34) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Riesame dello Small Business Act per l’Europa – COM (2011) 78 definitivo. 23.2.2011. (35) M. P. MANTOVANI, Il “favor europeo” per le reti di imprese, in Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, Napoli, 2013, 177. (36) l. 180 dell’11 novembre 2011, pubblicata in G.U. 14 novembre 2011, n. 265..

(17) IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. 11. strumenti negoziali a servizio dello sviluppo delle piccole e medie imprese. L’Italia, infatti, si è resa soggetto attivo nel proporre alla Commissione Europea l’introduzione del “contratto di rete europeo”, ovvero di una disciplina sistematica diretta ad incentivare la cooperazione reticolare tra imprese, che ancora difetta a livello europeo. Resta aperta, tuttavia, la discussione sullo strumento normativo più idoneo alla realizzazione dell’auspicato risultato. Parte della dottrina37 ha prospettato diverse modalità di intervento. In primo luogo, potrebbe rendersi necessaria l’emanazione di una direttiva che introduca principi comuni intorno ad un modello contrattuale di rete. Diversamente, ed in via gradata, si potrebbe realizzare un intervento meno incisivo, attraverso uno strumento di “soft law”, quale, ad esempio, una Raccomandazione contenente i principi generali relativi alle reti di imprese transeuropee. Una ulteriore via utilmente percorribile appare quella rappresentata della creazione di un sistema di mutuo riconoscimento tra figure giuridiche di rete omogenee, laddove queste fossero già presenti nei Paesi membri. In questo modo si giungerebbe ad un necessario contemperamento tra l’articolazione normativa esistente a livello nazionale e le possibili regole “comuni”, necessarie allorquando le partnership acquisiscano carattere transnazionale38. 3.. Le parti. L’esordio nell’ordinamento italiano del contratto di rete è stato da alcuni giudicato con sfavore, facendo leva sulla tesi, sostenuta a livello europeo39, secondo la quale la creazione di nuovi tipi contrattuali dovrebbe essere sempre demandata all’autonomia privata. Ciò in quanto la trasposizione di categorie di natura economica ed aziendalistica nell’ordinamento giuridico non sarebbe in grado di produrre effetti di piena efficienza40. (37) F. CAFAGGI, Contractual networks and the Small Business Act, in ERCL, 2008, 493. (38) F. CAFAGGI, op. loc. ult. cit, 494. (39) H. COLLINS, The weakest link: Legal implications of the network architecture of supply chain, in M. AMSTUZ, G. TEUBNER (a cura di), Networks. Legal issues of multilateral cooperation, Hart, 2009, 187. (40) Rileva che il dinamismo delle relazioni economiche non può essere ingabbiato.

(18) 12. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Val quanto dire, che la migliore regolamentazione possibile di un fenomeno economico si realizza rimettendo all’autonomia privata la predisposizione di assetti di interessi funzionali alle esigenze delle parti coinvolte41 piuttosto che, come avvenuto relativamente alla fattispecie del contratto di rete, adottando soluzioni autoritative42. Si è, al contrario, replicato43 che, stante il crescente sviluppo delle reti di imprese nel tessuto economico italiano, era auspicabile che il legislatore si preoccupasse di fornirne un quadro giuridico di riferimento. E così è stato, anche se il risultato pare costituito da una normativa scarna e poco chiara. In realtà, l’autonomia privata non avrebbe potuto comunque raggiungere analogo effetto poiché le parti, nella creazione di nuovi modelli contrattuali, agiscono come “attori interessati”44. Tale nozione indica efficacemente come esse operino in considerazione delle proprie, esclusive esigenze, generalmente ignorando tanto gli interessi dei terzi, che potrebbero interagire con la rete, quanto gli interessi collettivi. Proprio in riferimento alla definizione e all’individuazione della qualifica di “parte” del contratto, preliminarmente va osservato che la previgente versione del c. 4 ter utilizzava il termine “imprese” anziché “imprenditori”. È stato già allora precisato come, in realtà, si trattasse di un’espressione impropria: i due termini, infatti, non sono sinonimi. In merito, finanche banale appare l’osservazione per la quale “mentre l’impresa indica l’attività, il comportamento inteso quale fattispecie, l’imprenditore, di contro, è il soggetto che svolge quell’attività, che è di conseguenza destinatario della disciplina dettata per la fattispecie”45. Assume, pertanto, efficacia discriminante la qualifica imprenditoriale delle parti negoziali che agiscano nell’esercizio di tale qualità, motivo in un rigido schema concettuale, A. TUNISINI, Relazioni tra imprese, reti e contratto di rete, in AA.VV., Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione, cit., 69. (41) E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, in Le nuove leggi civ. comm., 2011, 57. (42) Cfr. M. GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in Obbl. e contr., 2009, 939, per il quale “l’autonomia privata e la lex mercatoria sono in grado di proporre soluzioni più efficienti rispetto alle norme statali”. (43) F. MACARIO, Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul riduzionismo legislativo, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito (a cura di F. MACARIO e C. SCOGNAMIGLIO), in Contratti, 2009, 952. (44) F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in I contratti, 2009, 918. (45) E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, in Le nuove leggi civ. comm, cit., 59; G. OPPO, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, 109..

(19) LE PARTI. 13. per cui si può parlare, nella specie, del contratto di rete come di “contratto di impresa”46. In altre parole, come è stato osservato47, non è possibile che ad un contratto di rete partecipino soggetti che non siano imprenditori e, qualora ciò accada, tale partecipazione sarebbe da considerarsi nulla ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. Non vi è discriminazione, invece, tra imprenditori commerciali e agricoli, da un lato, e piccoli e medio – grandi imprenditori, dall’altro48. La specifica, dichiarata, natura imprenditoriale dei soggetti coinvolti viene ulteriormente ribadita nella disciplina della sottoscrizione ove, sempre al c. 4 ter, si fa riferimento a “ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti”. Pertanto, potrà trattarsi di imprenditori persone fisiche oppure di enti imprenditoriali che agiscono tramite un proprio rappresentante. A tal proposito, è bene sottolineare che non si riscontrano limitazioni di sorta49 quanto ai soggetti che possono aderire al contratto. Per cui, più precisamente, potranno partecipare: – gli imprenditori persone fisiche50, che esercitino o meno attività commerciale, di qualsiasi dimensione; – le società51, commerciali e non commerciali, senza alcuna limitazione, nemmeno con riferimento alla dimensione dell’attività52; i consorzi con attività esterna, gli enti pubblici che esercitino, in via esclusiva o principale, attività commerciale; le società estere che abbiano in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della propria attività; i gruppi europei di interesse economico (GEIE), con sede in Italia; (46) Sul punto, cfr. S. MONTICELLI, G. PORCELLI, I contratti dell’impresa, Torino, 2013. (47) S. CERATO, U. CIGNOLI, M. BANA, Reti d’impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari, Milano, 2012, 53. (48) M. MALTONI, P. SPADA, Il “contratto di rete”, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1 – 2011/I, 4, in www.notariato.it. (49) C. CREA, Il contratto di rete: un itinerario teorico – applicativo di riflessione, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2010, 134, in cui si esclude la possibilità che vi siano categorie di imprenditori cui il contratto di rete sia precluso. (50) Si noti che nel testo originario il c. 4 ter faceva riferimento all’esercizio di “una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali” per cui non solo sarebbero rimasti esclusi tutti gli enti imprenditoriali non societari, ma persino gli imprenditori persone fisiche, che certamente non hanno un oggetto sociale cui far riferimento: il rinvio all’oggetto sociale è stato in seguito eliminato e non è più presente nel testo vigente. (51) In tale contesto è certamente possibile la partecipazione di imprese familiari, ex art. 230 bis c.c., le quali, si ricorda, non sono enti imprenditoriali superindividuali, poiché i familiari partecipanti restano collaboratori dell’unico originario imprenditore. (52) Si pensi ai piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c., che certamente possono aderire ad una rete di imprese..

(20) 14 –. –. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. qualunque altra tipologia di ente privato che possa definirsi esercente attività imprenditoriale, e si pensi alle associazioni e alle fondazioni. In tali ultime ipotesi, infatti, posto che l’iscrizione nel registro delle imprese è presupposto che attiene, nella vicenda ricostruttiva del “contratto di rete”, essenzialmente ad una funzione di certificazione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale effettivamente svolta dall’ente, nulla osta a potere, per analogia, equiparare ad essa l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo, propria degli enti associativi sopracitati. Difatti, la predetta iscrizione al REA rende “pubblico” l’esercizio dell’attività d’impresa, qualificando gli enti ad essa obbligati come soggetti imprenditoriali attivi, quanto al profilo fattuale, e potenzialmente capaci, dunque, di usufruire ed utilizzare le forme contrattuali aggregative proprie della fattispecie imprenditoriale53. L’obbligatorietà dell’iscrizione al REA, infatti, non sussiste allorché l’associazione o la fondazione si limiti a realizzare esclusivamente attività istituzionale, per la quale è previsto (e richiesto) l’utilizzo del mero numero di codice fiscale. Le associazioni sono, di contro, tenute all’iscrizione al REA nell’eventualità in cui, chiedendo all’Ufficio delle entrate competente l’attribuzione del numero di partita IVA, si apprestino a svolgere attività di natura commerciale, quanto meno in via sussidiaria rispetto a quella oggetto dei propri fini istituzionali. Solo in tale ultimo caso, dunque, sussistendo preventivamente l’iscrizione al REA, esse potranno partecipare al contratto di rete54; qualunque tipologia di ente pubblico che possa, al contempo, definirsi esercente attività imprenditoriale, in virtù del fatto che tale possibilità è implicitamente ammessa dagli artt. 41 e 43 Cost. Ci si riferisce, con evidenza, all’ipotesi che si realizza, nella prassi, sia in riferimento alle imprese-organo55, sia con riferimento agli enti pub-. (53) È ormai superata la identificazione tra attività imprenditoriale e scopo di lucro, per cui può certamente aversi la prima pur in mancanza del secondo: si pensi alla previsione di cui alla l. 460/1997 in materia di ONLUS quali tipiche organizzazioni no profit. (54) Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall’art. 8, punto d) della l. 580/93 e dall’art. 9 del D.P.R. 581/95 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali. (55) Si pensi al fenomeno, che per certi versi ha assunto nel tempo una dimensione abnorme nell’economia pubblica, delle c.d. “aziende municipalizzate”..

(21) LE PARTI. 15. blici economici56 ed alle società a partecipazione pubblica. In tale ultima ipotesi, però, si è in presenza, per ormai maggioritaria considerazione57, di un tipico soggetto di diritto privato. In dottrina58, peraltro, si è posto il problema del significato da attribuire all’espressione “imprenditori”, ovvero se essa sia riferita esclusivamente ai soggetti indicati all’art. 2082 c.c. o se, al contrario, essa possa estendersi a fattispecie distinte rispetto alla “dimensione classica” della citata definizione. Ebbene, il riferimento all’art. 2082 c.c. è stato da taluni ritenuto riduttivo59 perché conferirebbe alla normativa de qua una dimensione del tutto limitata, in quanto riferita a soggetti che solo la legislazione italiana considera imprenditori. Al contrario, l’ottica di una valutazione transfrontaliera dell’istituto e di un coinvolgimento di soggetti anche estranei al panorama giuridico italiano, richiede di valorizzare la definizione di imprenditore elaborata dal diritto contrattuale europeo che, come emerge dalle direttive in materia60, definisce tale qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisca nell’esercizio della propria attività professionale, pubblica o privata. In base alle predette considerazioni, non sembrerebbe rilevante, perciò, che si tratti di imprenditori italiani o che la rete abbia una stabile organizzazione in Italia. Sarebbe necessario, invece, che la rete sia costituita secondo le norme di diritto italiano. La tesi soggettivamente estensiva sembrerebbe avvalorata61 dal tenore letterale del nuovo art. 4 ter, lett. a), in cui il legislatore affianca al termine “nome”, proprio di soggetti non imprenditori, ai termini “ditta, ragione, denominazione sociale” dei partecipanti, propri degli imprenditori in forma individuale e collettiva. (56) È, ad esempio, il caso delle “Poste italiane” o delle “Aziende territoriali per l’edilizia” (ATER). (57 ) Secondo P. VIRGA, Diritto Amministrativo, Milano, 1999, I, 320: “La società a partecipazione pubblica rimane sempre un soggetto di diritto privato tenuto ad osservare le norme ordinarie”; F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1998, 190; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995 n. 4991, con nota di C. CREA, Ancora una sentenza sulla natura giuridica delle società a partecipazione degli enti locali, in Riv. amm., 1995, 1052. (58) A. GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, 621. (59) A. GENTILI, op. loc. ult. cit., 621. (60) L’art. 2 del d. lgs. . 231/2002, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, include espressamente nella nozione di “imprenditore” anche il soggetto esercente una libera professione. (61) A. GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., 622..

(22) 16. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. La norma, tuttavia, va interpretata in termini soggettivamente circoscritti, ammettendo alla fruizione dei benefici connessi alla partecipazione al contratto di rete, esclusivamente quanti esercitino un’attività d’impresa sulla base della definizione di cui all’art. 2082 c.c. Ovviamente, dovrà considerarsi che soggetti diversi da quelli ivi indicati potranno avere interesse ad interagire con la rete di imprese, ma i reciproci rapporti non potranno trovare fonte diretta nel contratto di rete. Si potranno, al più, solo creare vincoli esterni al contratto originario. Difatti, la qualità di imprenditore di persone o enti italiani partecipanti alla costituzione di una rete deve risultare dall’iscrizione nel registro delle imprese o da registri ad esso assimilati quanto ad effetti (REA), alla quale sono tenuti solo i soggetti che esercitano, almeno formalmente, attività d’impresa, con esclusione, ad esempio, degli esercenti l’attività professionale “intellettuale”, che da tale iscrizione sono esclusi. Da tale premessa discende, poi, l’impossibilità che un ente invochi il mero esercizio “di fatto” di un’attività di impresa, anche secondaria, per ottenere la possibilità di partecipare formalmente ad un contratto di rete62, nonché la esclusione dalla partecipazione alla rete degli enti pubblici non aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di impresa, quali le Università, i Dipartimenti, i Centri di ricerca63. Si noti64 che tale conclusione, data la struttura del contratto di rete, pur avendo una matrice obbligata, non sembra coincidere con l’originaria intenzione del legislatore, come emersa dalle proposte ai lavori preparatori65, di consentire tout court la partecipazione al contratto di rete anche alla pubblica amministrazione. L’intento originario, infatti, era sorretto proprio dalla constatazione che vi sono enti pubblici che pur non organizzati in forma di impresa, posseggono notevoli risorse in termini di know how. Proprio tali risorse avrebbero forse potuto determinare la nascita di reti di collaborazione, o di scopo, necessarie all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Per quanto attiene alle individuazione soggettiva delle parti, la legge, (62) M. MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/2010, in Notariato, 2011, 68. (63) F. CAFAGGI, Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?, in www.nelmerito. com; F. CIRIANNI, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, 444. (64) S. CERATO, U. CIGNOLI, M. BANA, Reti d’impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari, cit., 54. (65) Dal resoconto dei lavori delle Commissioni VIII e X riunite del Senato del giorno 30 luglio 2012. Il testo è reperibile nel sito web del senato al seguente indirizzo internet: http://www.senato.intranet/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&tipo=assemblea &leg=16&id=38692..

(23) LE PARTI. 17. come detto, richiede esplicitamente particolari indicazioni all’atto della originaria sottoscrizione del contratto o all’atto della adesione successiva, quali il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante, come risulta dalla lett. a) del c. 4 ter. A tal proposito, va sottolineata l’attenzione che il legislatore ha posto alla citazione dei requisiti identificativi dei partecipanti al contratto. Ebbene, anche a tacere della inutilità di una simile elencazione, che si sarebbe comunque potuta ritenere implicita sol che la norma avesse fatto esclusivo riferimento al nome, non può però non sottolinearsi che la delimitazione del richiamo alle nozioni di ragione o denominazione, proprie delle società, sembra escluderne la possibile estensione alle associazioni o alle fondazioni. E, difatti, se non può dubitarsi del fatto che anche tali enti possano esercitare “sostanzialmente” attività di impresa (che implica l’adozione del c.d. metodo economico della gestione dell’attività), tuttavia le stesse, non essendo obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese, non potranno, formalmente, partecipare al contratto di rete. A meno che, come detto, all’esercizio di fatto dell’attività imprenditoriale consegua l’iscrizione al REA, avente la funzione di certificarne, rendendolo pubblico, l’esercizio. Sotto altro profilo, va rilevata la superfluità del riferimento alla possibilità di aderire alla rete “per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”, in quanto tale facoltà è naturalmente connessa alla struttura propria di qualsiasi contratto di tipo associativo. Per quanto attiene al numero dei soggetti partecipanti, si può evidenziare come nel testo originario si prevedesse la partecipazione di “due o più imprese”, mentre nel testo attuale il riferimento numerico è stato eliminato a favore della indicazione “più imprenditori”. È stato in proposito osservato66 che se il termine “rete” è inteso in un’accezione mutuata dal linguaggio comune, ovvero di un tessuto composto da numerose maglie, si dovrebbe ritenere necessaria, anche giuridicamente, la partecipazione di un numero plurimo di imprenditori. Tuttavia, se è vero che, nella versione definitiva, è stato eliminato il riferimento alla dualità delle parti, non è meno vero che, letteralmente, il riferimento alla pluralità contiene ed assorbe quello alla dualità, apparendo così requisito sufficiente e necessario a costituire un contratto di rete. Conseguentemente, il contratto di rete di imprese può essere definito di tipo plurilaterale oppure, in caso di due sole parti, un contratto bilaterale aperto all’adesione di terzi. (66) F. FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 540..

(24) 18. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Quanto alla natura dell’attività svolta, è opportuno rilevare come siano emerse in dottrina67 evidenti perplessità sulla previsione legislativa per la quale il contratto di rete avrebbe dovuto essere concluso solo per l’esercizio di attività economiche rientranti nell’”oggetto sociale” delle imprese partecipanti. L’apposizione di una tale limitazione non è sembrata, da subito, convincente per una serie di motivazioni, anche di opportunità. Innanzitutto, quanto alla possibile diffusione dell’istituto, grande vantaggio il contratto di rete potrebbe trarre proprio dalla presenza di imprenditori che, quanto ad un profilo oggettivo, svolgano attività diversa da quella esercitata dalla rete, in quanto ciò non li costringerebbe a sostenere inutili costi di adeguamento dei propri statuti alle finalità perseguite dal contratto di rete. In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, pare incongruo fare riferimento all’oggetto sociale in tema di attività svolta dalla rete, laddove la partecipazione al contratto non può, come detto, essere esclusivamente riservata agli enti societari. In terzo luogo, tale previsione sembra risultare inconferente anche, e proprio, se riferita alle società, laddove la vincolatività dell’oggetto sociale come limite alla capacità dell’ente sembra essere scomparso, stante l’abrogazione dell’art. 2384 bis c.c. a seguito della riforma delle società di capitali del 2003. Proprio sulla base di tali considerazioni, il legislatore è successivamente intervenuto con l’art. 42 del d.l. 78/2010, compiendo una svolta radicale rispetto all’originaria impostazione. La norma prevede ora che la rete possa essere destinata tanto al perseguimento e al conseguimento di collaborazioni, in forme e in ambiti predeterminati, attinenti a profili relativi all’esercizio delle proprie imprese o allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, o comunque finalizzate alla diversificazione dell’attività di impresa dei partecipanti68. 4.. L’accordo delle parti: le modalità di adesione. A norma della lett. d) del c. 4 ter dell’art. 3, devono essere indicate nel contratto di rete le modalità di adesione degli ulteriori imprenditori. (67) C. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in Contratti, 2009, 928. (68) Cfr. A. DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, in Riv. notar., 2011, 206..

(25) L’ACCORDO DELLE PARTI: LE MODALITÀ DI ADESIONE. 19. La rete è, dunque, immaginata come “naturalmente aperta”69 e, di qui, l’esigenza della necessaria previsione, nel contratto, delle modalità di adesione. Si tratta di stabilire, in sostanza, se più imprenditori possano decidere di stipulare un contratto di rete e, al contempo, negare la possibilità ad altri imprenditori di aderirvi successivamente. In altri termini, ci si chiede se sia possibile che il contratto di rete venga predisposto come un contratto originariamente “chiuso”70. Ciò che viene in rilievo sul punto è, in primis, l’ambiguo dettato legislativo, il quale, statuendo che il contratto “deve indicare … le modalità di adesione …” sembra inibire alle parti qualsiasi volontà contraria, apparentemente optando per una opzione svalutativa dell’autonomia dei privati. In realtà, sembra più corretto, oltre che logico, ritenere che, non essendo possibile imporre agli imprenditori aderenti al contratto originario di accettare la partecipazione di altri imprenditori, non si può, del pari, imporgli di inserire nell’atto la previsione di eventuali e future adesioni. Tale considerazione è frutto del doveroso omaggio al principio, pacifico in materia contrattuale, rappresentato dall’autonomia delle parti, che solo può soffrire eccezioni in presenza di divieti espliciti e per cause o motivi che travalichino gli interessi privati dei singoli partecipanti71. Nel caso di specie, infatti, non solo non sussistono espliciti divieti, ma “la libera determinazione di un obiettivo strategico che le parti si prefiggono di conseguire tramite la stipulazione del contratto e la necessaria coerenza del medesimo all’attività specifica svolta dalle imprese aderenti, conduce alla conclusione per la quale il comune interesse perseguito è frutto di una scelta negoziale e, quindi, esclusivamente proprio dei contraenti”72. In secondo luogo, lascia propendere per la non obbligatorietà dell’inserimento nel contratto di rete delle modalità di adesione anche un’altra, forse decisiva, considerazione: imporre la presenza di tali clausole non limita la possibilità, per le parti, di modulare comunque le stesse in termini di sostanziale chiusura rispetto alla libera partecipazione di terzi. (69) M. MALTONI, P. SPADA, Studio n. 1 – 2011/I, cit., 10. (70) Sul punto, E. BERNINI, G. BEVILACQUA, E. BREDARIOL, L. BULLO, C. CASALINI, G. CLARIZIO, G. FIETTA, A. TODESCHINI PREMUDA, D. TRENTIN, Le modalità di adesione di nuovi imprenditori, in Linee guida per i contratti di rete, marzo 2012, in www.notaitriveneto. it, 74. (71) Un sottostante profilo di rilievo pubblicistico non potrebbe certamente essere desunto, ma dovrebbe essere esplicitamente dichiarato dalla legge. (72) Così, letteralmente, M. MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/2010, cit., 73..

(26) 20. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. Infatti, è evidente la possibilità di inserire nel contratto clausole di adesione che, di fatto, inficino la partecipazione di terzi73, ovvero prevedersi una adesione fondata su clausole di gradimento condizionato o mero. Da ultimo, a favore della derogabilità del principio dell’obbligatorio inserimento nel contratto di clausole di adesione, lascia propendere anche la circostanza rappresentata dall’assenza, nella previsione legislativa, di una sanzione per l’ipotesi di carenza di clausole di adesione “aperta”. Non pare possano sorgere dubbi, invece, sulla circostanza che la successiva adesione dovrà sottostare ai medesimi oneri formali previsti per il contratto originario74, anche rispetto ai conseguenti adempimenti pubblicitari, quali l’iscrizione del nuovo contraente nel competente registro delle imprese. Per la validità del contratto di rete non è, dunque, essenziale una esplicita previsione che regolamenti l’adesione di nuovi partecipanti ma, tuttavia, in assenza di tale esplicitazione, si pone il problema di quali siano le modalità attraverso le quali regolare una eventuale nuova adesione. In tal caso, divenendo necessaria una modifica del contratto di rete, all’adesione non potrà che giungersi attraverso il consenso di tutti i partecipanti. Infatti, applicando analogicamente alla fattispecie la previsione dell’art. 1332 c.c., il nuovo aderente si troverebbe ad effettuare una proposta a tutti i preesistenti partecipanti alla rete e questi ultimi a prestare il proprio consenso alla nuova adesione. Per cui, in presenza anche di un solo dissenziente, la proposta si avrebbe per non accettata. Altra ipotesi di modificazione soggettiva del contratto di rete può aversi nel caso di cessione dell’azienda da parte di un contraente originario. In tale evenienza, fermo restando il numero complessivo dei partecipanti, la modifica riguarderà solo la rilevanza “qualitativa” del soggetto neoaderente, e ciò ai fini dell’interesse degli altri contraenti all’esatto adempimento delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal nuovo contraente – cessionario dell’azienda. Tale conclusione trae il proprio fondamento non solo dalla previsione dell’art. 2558 c.c., in forza del quale il trasferimento dell’azienda (73) Risulterebbero certamente legittime le clausole che imponessero requisiti soggettivi particolari: ad esempio, il contratto aperto solo alle società per azioni. Così come le clausole che condizionassero l’adesione alla presenza di adempimenti particolari, come il versamento di una quota oppure l’apporto di un determinato bene a favore della rete. (74) Così anche D. BOGGIALI, M. MALTONI, A. RUOTOLO, Contratto di rete, modificazione e recesso, in Studi e Materiali, 2011, IV, 1547..

(27) L’ACCORDO DELLE PARTI: LE MODALITÀ DI ADESIONE. 21. determina, salvo espresso patto contrario, anche quello di tutti i contratti in corso di esecuzione, ma anche da quella dell’art. 2610 c.c., dettata in tema di consorzi, in cui si prevede che, in caso di trasferimento di azienda, l’acquirente subentri nel contratto. In tale ipotesi, perciò, in virtù di quanto disposto dall’art. 2558 c.c., la cessione andrà iscritta presso il registro delle imprese e sarà, al contempo, idonea a rappresentare l’atto di fuoriuscita del cedente e di subingresso del cessionario nel contratto di rete. Il che comporterà, ovviamente, l’espletamento di due indipendenti procedure pubblicitarie: la prima, relativa alla cessione dell’azienda, secondo le sue proprie regole, e l’altra, avente ad oggetto la modifica del contratto di rete. Diversamente nell’ipotesi per la quale l’adesione alla rete, in presenza di cessione dell’azienda da parte di uno degli originari contraenti, sia esclusa dallo stesso contratto di cessione. Difatti, il trasferimento dei contratti afferenti l’azienda ceduta è, in virtù della previsione del citato art. 2558 c.c., escluso ove le parti diversamente stabiliscano o allorché il contratto aziendale sia stato stipulato intuitu personae. Quest’ultimo caso risulta applicabile anche al contatto di rete, ove le parti abbiano fatto esplicito riferimento alle qualità personali dell’imprenditore oppure all’ipotesi in cui, argomentando ex art. 1420 c.c., la sua partecipazione possa essere qualificata come essenziale. Infine, va sottolineato che il subingresso (nella rete) del cessionario dell’azienda potrebbe essere escluso proprio dal contratto di rete. E ciò, come già accennato, si verificherebbe laddove esso contenesse clausole di gradimento mero e, pertanto, il subingresso non dipenderebbe (solo) dalla cessione dell’azienda, ma anche da una scelta indipendente effettuata dagli originari contraenti. Inoltre, se si aderisce alla posizione dapprima sostenuta, per la quale le parti potrebbero ben sottoscrivere anche un contratto di rete chiuso75, ciò osterà ab origine all’adesione di nuovi partecipanti, anche qualora essi si fossero resi cessionari di aziende cedute da soggetti già facenti parte della rete. Occorre, infine, ricordare che per effetto del trasferimento d’azienda, con il relativo subingresso nella rete, agli imprenditori originariamente partecipanti al contratto spetterà il diritto di recesso, ex art. 2558, c. 2, c.c. In tal caso, dovrà essere verificata la sussistenza di una “giusta causa”. (75) Cioè, che escluda il subingresso di altri partecipanti senza nemmeno la previsione, in questo caso superflua, di clausole di mero gradimento..

(28) 22. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO. che, come è stato osservato76, va identificata con “l’esistenza di condizioni economiche, personali, aziendali dell’acquirente l’azienda che non consentano di fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto”.. 5.. Lo scopo e la causa. A norma del c. 4 ter dell’art. 3, con il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Risulta evidente l’imprecisione, logica e terminologica, che connota la disposizione. È del tutto ovvio, infatti, che, con il contratto di rete, gli imprenditori non intendano accrescere la propria capacità innovativa o la propria competitività77 sul mercato, ma quella delle proprie aziende. Inoltre, lo scopo del contratto, come definito nella norma, sembra configurare una fattispecie sovrapponibile ad altri tipi negoziali. In primo luogo, al consorzio, che l’art. 2602 c.c. definisce come “un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. L’istituzione di tale organizzazione consortile non esaurisce, ovviamente, lo scopo dei consorziati, costituendo essa il mezzo per migliorare le condizioni di operatività delle rispettive imprese, ma esso (scopo) può sovrapporsi, in perfetta sintonia, con quello di cui al citato c. 4 ter, ove si fa riferimento all’accrescimento della capacità innovativa e della competitività (non degli imprenditori, ma) delle aziende partecipanti. Nonostante le evidenti assonanze, tuttavia, gli scopi perseguiti dalla rete e dal consorzio non sono i medesimi. La rete, come detto, appare più proiettata, nei desiderata del legislatore, a delineare con nettezza gli obiettivi di innovazione e di competitività tra quelli posti a fondamento della stipulazione del contratto. In realtà, come sarà approfondito nel prosieguo, anche la diversità di obiettivi con il consorzio serve a connotare in termini di “tipicità”, almeno quanto al profilo formale, il contratto di rete. Esso, difatti, pur presentando similitudini con figure negoziali già regolamentate, rimane, nelle intenzioni del legislatore, differente da queste, sia quanto a struttura che ad effetti. Tale circostanza può, in qualche modo, evidenziarsi proprio in relazione allo scopo del contratto, come individuato dalla disciplina vigente. (76) Cfr. S. CERATO, U. CIGNOLI, M. BANA, Reti d’impresa – Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari, Milano, cit., 55. (77) Se non in senso traslato e indiretto..

(29) LO SCOPO E LA CAUSA. 23. In tale prospettiva, sembra giustificato chiedersi se con la definizione data dal c. 4 ter si sia inteso escludere dall’ambito di applicazione del contratto di rete tutti gli eventuali, ulteriori scopi che non dovessero coincidere con quello predeterminato dalla legge e, di conseguenza, quali siano tali ulteriori scopi, estranei alla previsione normativa, che comunque l’imprenditore possa ambire di raggiungere utilizzando il contratto di rete. L’estrema genericità e l’astrattezza che connotano lo scopo espressamente previsto dal c. 4 ter dell’art. 3 inducono a ritenere che esso possa pacificamente convivere con le ulteriori, distinte finalità esplicitate dalle parti. Per quanto attiene, invece, alla causa del contratto, la dottrina più risalente78 ha evidenziato come, in termini generali, la stessa sia identificabile in quell’elemento che, pur essendo dotato di propria autonomia e peculiarità, consente di analizzare i singoli requisiti del contratto, ma ancor di più la sua unitarietà, fungendo essa da anello congiungente i c.d. elementi oggettivi e soggettivi. Proprio da tale posizione è classicamente derivata la ricostruzione della causa quale funzione economico – sociale del contratto, nonché sintesi dei suoi elementi essenziali. Funzione economico – sociale del contratto significava, dunque, che un fatto, per assumere giuridica rilevanza, dovesse essere già rilevante sotto il profilo sociale ed economico. Sintesi degli elementi essenziali, invece, perché la causa consentiva di analizzare il negozio nella sua unitarietà. Ne conseguiva che gli elementi necessari per l’esistenza del negozio fossero anche considerati elementi indispensabili della sua funzione tipica o della sua propria causa. La teoria della funzione economico – sociale appare, però, superata e la dottrina più moderna79 definisce la causa in termini di funzione economico – individuale e, ancor di più, di causa concreta80. In altre parole, come è stato osservato81, “abbandonata l’ipotesi che la causa potesse essere lo strumento adeguato ad un controllo relativo alla socialità del contratto, resta immutata la necessità di espletare un controllo sul piano della complessiva razionalità del contratto e, dunque, della sua idoneità ad espletare una funzione utile”.. (78) E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Milano, 1951; E. BETTI, Causa del negozio giuridico, in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, III, 32. (79) G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; G. B. FERRI, Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico (dal cod. civ. 1865 al cod. civ. 1942), in Riv. dir. comm., 1986, I, 127. (80) C. M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Milano, 2000, III, 364. (81) C. SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa, in Contratti, 2009, 963..

Riferimenti

Documenti correlati

 “In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto

La risposta è stata suggerita prontamente, per mettere chiarezza in tale intricata materia, dalla Suprema Corte con sentenza del 7 luglio 2009 n.15862 che ci ha fornito il

I beni che vengono assegnati al fondo patrimoniale possono essere di proprietà di entrambi i coniugi oppure di uno solo di essi (se il coniuge che costituisce il fondo se lo riserva

218/2015/PAR, stabilisce che l’ipotesi in cui nel corso dell’esercizio in essere l’amministrazione non abbia né costituito il fondo né provveduto a sottoscrivere il

E’ l’articolo 167 del Codice Civile a disciplinare il Fondo Patrimoniale:” ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono

Contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro

9148/2008 ebbe ad osservare, invero, come la qualificazione del condominio in termini di “ente di gestione” servisse a “dare conto del fatto che la legittimazione

P ASQUALE D ’A SCOLA Presidente Titolare Della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione. Introduzione