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Le decisioni di interesse comune

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 64-66)

2. Le procedure decisionali

2.1. Le decisioni di interesse comune

La prima parte della lett. f) del c. 4 ter stabilisce che il contratto di rete deve contenere “le regole per l’assunzione delle decisioni dei parteci-

panti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo”.

Deve rilevarsi, anzitutto, la differenza di competenze nell’ipotesi in cui sia presente l’organo di gestione (facoltativo) poiché, in tal caso, le de- cisioni di carattere strettamente amministrativo saranno sottratte ai parte- cipanti25. Si profi la, così, una distinzione che può ricordare quella propria

degli enti societari forniti di struttura corporativa, nei quali si assiste ad una bipartizione di attribuzioni tra organo assembleare, rappresentativo di tutti i partecipanti, e l’organo amministrativo, cui è affi data, esclusiva- mente, la gestione della società. Ne consegue che, nel caso in cui l’organo di gestione comune non fosse istituito, tutte le materie rientreranno ipso

iure nella competenza dei partecipanti alla rete.

Sul punto, però, va rilevato che la legge non determina la bipartizio- ne delle competenze decisionali (in presenza dell’organo gestorio) sulla base della tipologia della decisione da adottare: saranno i contraenti che, in sede di accordo contrattuale, specifi cheranno quali dovranno essere le decisioni proprie dell’organo di gestione e quali quelle da cui tale organo resterà estraneo.

In questa prospettiva, ed in termini di mera valutazione di oppor- tunità, sembrerebbe congruo evitare, in sede di redazione del contratto, distinzioni generiche in tema di attribuzione della competenza decisionale e disciplinare, invece, specifi catamente tale aspetto, in modo da evitare possibili confl itti o vuoti decisionali.

In questo ambito, ampia libertà è stata riconosciuta all’autonomia ne- goziale. Ciò consentirà, ad esempio, di prevedere contrattualmente che an- che nelle materie di competenza dell’organo di gestione, in alcuni, specifi ci

(25) Sul punto, F. GUERRERA, Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di

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LE PROCEDURE DECISIONALI

casi, ed in presenza di determinate condizioni, occorra la preventiva auto- rizzazione dei contraenti, non ostando alcun divieto di legge sul punto.

Inversamente, si potrà comprimere la capacità decisionale dei parte- cipanti, così da attribuire più ampi ed estesi poteri all’organo gestorio.

La legge nulla prevede in ipotesi di mancanza di regolamentazione di tali procedure decisionali, per cui sembra potersi affermare che l’assenza di tali regole non determini l’invalidità del contratto. Diversamente, nel silen- zio della norma, in tema di maggioranze necessarie per l’adozione delle de- cisioni dei contraenti dovrebbe trovare applicazione la regola dell’unanimi- tà, propria dei contratti plurilaterali: in tal modo verrebbe tutelato il diritto di ciascun partecipante ad essere parte integrante della gestione della rete.

Al contrario, si potrebbe evidenziare che la norma, dopo aver trat- tato delle decisioni dei partecipanti, occupandosi della modifi cabilità del contratto, statuisce che solo in presenza di una clausola esplicita il con- tratto possa essere modifi cato a maggioranza.

In virtù di tale riferimento, si potrebbe, pertanto, affermare che il legislatore, nella medesima lett. f), abbia distinto nettamente due ipotesi: nella seconda parte, relativa alle modifi che del programma di rete, verreb- be esplicitamente prevista la possibilità di modifi che a maggioranza.

Viceversa, nella prima parte, che qui si commenta, relativa alla de- cisioni amministrative per la gestione della rete, volutamente non sareb- be stato inserito alcun riferimento alla circostanza che esse siano assunte all’unanimità o a maggioranza e, pertanto, per l’applicazione del principio

ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, sarebbe stata implicitamente vietata

l’adozione della regola dell’unanimità per la gestione amministrativa della rete. Ne deriverebbe che, per tali decisioni, si applicherebbe la regola maggioritaria e non quella dell’unanimità.

Tale interpretazione non sembra convincente. E, infatti, posto che dal testo del c. 4 ter non pare evincersi alcuna espressa indicazione a favore del sistema dell’unanimità o della maggioranza, deve ritenersi che in assen- za di clausole che regolamentino precisamente l’assunzione delle decisioni amministrative e gestionali, il contratto sia pienamente valido e le relative decisioni debbano essere approvate, in base ai principi generali che assisto- no l’assunzione delle decisioni nei contratti plurilaterali ed in mancanza di espressa, diversa previsione, dall’unanimità dei partecipanti.

Viceversa, ove i partecipanti decidano di inserire clausole di tipo maggioritario, essi potranno adottare, in virtù del principio di autonomia negoziale, decisioni tanto fondate sul principio di maggioranza assoluta o, in alternativa, di maggioranza qualifi cata o semplice, anche prevedendo un sistema di maggioranze misto, in funzione della tipologia di decisioni da assumere.

Ovviamente, operando su piani diversi, l’adozione del metodo mag- gioritario non comporterà, in automatismo, l’applicazione del metodo assembleare e, viceversa, una decisione assunta all’unanimità non preten- derà la negazione del predetto metodo.

Sarà ben possibile, perciò, che la regola maggioritaria possa essere adottata pur in assenza di un metodo assembleare mentre, viceversa, sarà possibile regolamentare una precisa procedura di tipo assembleare pur in presenza di una regola decisionale basata sulla unanimità.

Così, in una prospettiva di effi cienza dei profi li decisionali della rete, il metodo assembleare potrebbe ritenersi opportuno per le reti di notevoli dimensioni26, mentre per quelle di minori dimensioni potrà farsi a meno

di precise regole procedurali.

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 64-66)