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Gli elementi eventuali L’acquisto della soggettività giuridica

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 83-87)

La denominazione e la sede. – 3. Il fondo patrimoniale comune. – 4. L’organo di gestione. – 5. Soggettività giuridica e responsabilità. – 6. Reti e procedure concorsuali.

1. Gli elementi eventuali. L’acquisto della soggettività giuridica

Nella disciplina del contratto di rete sussistono alcuni elementi che la legge ritiene essenziali, ed altri che essa qualifi ca come eventuali: in tal senso può, quindi, ribadirsi che la caratteristica principale di tale fatti- specie sia identifi cabile nella massima libertà organizzativa lasciata agli imprenditori che intendano servirsene.

In realtà, non sembra peregrino defi nire tale fenomeno giuridico come “liquido”, stante la fl essibilità strutturale che lo connota. Difatti, nemmeno i prescritti requisiti formali sembrano, alla luce delle considera- zioni in precedenza svolte, essenziali per la costituzione di un valido con- tratto di rete o, meglio, per escludere ab origine la validità dello stesso.

Pertanto, accanto ad un contratto di rete stipulato nelle forme espres- samente previste dalla legge1, può legittimamente sussistere un contratto

di rete stipulato, ad esempio, per scrittura privata, per il quale non potrà effettuarsi la conseguente iscrizione nel registro delle imprese, ma che ri- mane pur sempre valido, sebbene irregolare.

A tal proposito, sembra ammissibile anche la stipulazione del con- tratto di rete in forma orale, giusta il principio di libertà delle forme, dalla quale discenderebbe la piena validità del medesimo, tranne quanto al pro- fi lo pubblicitario ed ai suoi effetti, stante l’impossibilità di accedere alla iscrizione nel registro delle imprese.

In questo senso, quindi, sembra potersi scegliere tra tre diverse ti-

(1) L’atto pubblico, la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e l’atto fi rmato digitalmente.

pologie di contratto di rete: un contratto stipulato senza il rispetto dei prescritti requisiti formali ma contenente i necessari elementi strutturali; un contratto stipulato nel rispetto dei requisiti formali e contenente i ne- cessari elementi strutturali oppure, ed infi ne, un contratto stipulato nelle forme richieste dalla legge e che contenga non solo i requisiti strutturali necessari ma anche quelli eventuali.

Da tale prospettiva resterebbe esclusa solo l’ipotesi di un contratto di rete stipulato con tutti i requisiti strutturali, sia necessari sia eventuali, ma non in una delle forme richieste, verifi candosi, in tal caso, l’esclusione dal novero dei tipi contrattuali in quanto, data per assunta la liceità2 della

fattispecie, il negozio andrebbe qualifi cato come contratto di rete irre- golare e ricadente, pertanto, quoad effectum, nel primo gruppo, ovvero quello nel quale si è in presenza della mancanza di forma prescritta, con la conseguente impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese.

Sotto tale profi lo, va sottolineato che si può verifi care l’ipotesi per la quale, pur in presenza di tutti gli elementi (necessari ed eventuali) del contratto che, in quanto tale, sarebbe astrattamente idoneo ad acquisire la soggettività giuridica, le parti non intendano, in fatto, conseguirla.

In tal senso, la prima parte del c. 4 ter dell’art. 3 del d.l. 5/2009 de- fi nisce l’acquisto della soggettività giuridica del contratto come “facoltà” delle parti e, pertanto, queste ultime rimangono in ogni caso libere di realizzarla.

In presenza, perciò, anche dei requisiti eventuali, le parti saranno libere tanto di iscrivere la rete (che abbia tutti i requisiti formali e strut- turali) presso il registro delle imprese (o presso più registri delle imprese) nelle sezioni delle imprese partecipanti (senza acquisto di soggettività giu- ridica), quanto di iscriverla nella sezione ordinaria del registro medesimo (con acquisto della soggettività giuridica)3.

(2) Una liceità, è bene sottolinearlo, assunta per principio e che dovrebbe comun- que confrontarsi con un’analisi della fattispecie contrattuale concreta, onde poter rinveni- re l’intendimento specifi co delle parti contraenti, secondo i principi di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.

(3) Nel silenzio della legge, non è chiaro se le due pubblicità siano alternative o cumulabili, ovvero se una rete dotata di soggettività giuridica debba essere iscritta tan- to nella propria, ed autonoma, sezione ordinaria del registro delle imprese, quanto nella sezione propria di ciascuna impresa partecipante. È preferibile ritenere che le due forme di pubblicità siano alternative: oltre che per motivi di razionalità del sistema, anche in omaggio al già citato principio di semplifi cazione ed economia degli adempimenti cui fa riferimento la stessa norma quando impone allo stesso registro delle imprese (e non alle parti) di eseguire i successivi depositi degli atti modifi cativi del contratto di rete, mentre solo il primo deposito viene imposto come onere all’impresa a ciò incaricata nel medesimo contratto di modifi ca.

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GLI ELEMENTI EVENTUALI. L’ACQUISTO DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In proposito, è da rilevare che, sebbene non si dubiti che le reti di imprese siano prive di personalità giuridica4, assume rilievo il momento

acquisitivo della soggettività giuridica.

Sul punto, la dottrina5 ha evidenziato che tra le nozioni di soggettività

e di personalità sussiste il medesimo rapporto che intercorre tra regola ed eccezione, di talché si ammette pacifi camente la coesistenza, nell’ambito di gruppi organizzati “omogenei”, di soggetti di diritto che siano persone giuridiche e soggetti di diritto che non lo siano.

Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte6, che ha riconosciuto la soggettività giuridica ad ogni au-

tonomo centro di interessi, a prescindere dall’attribuzione ad esso della personalità giuridica.

Ne deriva che, in presenza dei requisiti eventuali di cui in appres- so, gli imprenditori partecipanti al contratto di rete possono qualifi carsi come gruppo organizzato e, quindi, come autonomo centro di interessi, ed è proprio tale qualifi cazione, assieme alla iscrizione nel registro delle imprese, a costituire quelle condizioni necessarie e suffi cienti per l’acqui- sto della soggettività giuridica.

Sul punto, è lecito chiedersi se le parti contraenti, che in un primo momento abbiano effettuato esclusivamente gli adempimenti pubblicitari presso le sezioni del registro delle imprese dei singoli partecipanti, succes- sivamente possano effettuare anche la pubblicità propedeutica all’acqui- sto della soggettività giuridica.

Si tratta, in sostanza, di verifi care se, posto che la pubblicità prope- deutica all’acquisto della soggettività è senz’altro, per previsione di legge, una facoltà e non un obbligo, sia possibile decadere da tale facoltà ove si sia anteriormente proceduto alla pubblicità nelle sezioni del registro delle imprese relative alla imprese partecipanti.

In relazione ad una valutazione complessiva della disciplina che, come detto, attribuisce estrema libertà alle parti nella realizzazione degli scopi perseguiti, non dovrebbe ravvisarsi la sussistenza di alcun tipo di decadenza in tal senso, né di ordine temporale7 né di ordine funzionale.

(4) Si veda la Comunicazione C(2010)8939 della Commissione Europea del 26 gen- naio 2011.

(5) G. MERUZZI, Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete, in Il contratto di

rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa, G. MERUZZI (a cura di), Milano, 2012, 17.

(6) Tra le tante, Cass., 26 gennaio 1989, n. 441, in Società, 1989, 570, con nota di De Angelis.

(7) La legge non impone alcun termine per effettuare la pubblicità, tanto ordinaria che costitutiva della soggettività, come invece si verifi ca in altre ipotesi, come quella rela- tiva alla pubblicità in tema di s.p.a. ove, all’art. 2436 c.c., si prevede un temine massimo

In sostanza, in assenza di opposta, esplicita previsione, le parti8 po-

tranno depositare il contratto per l’iscrizione nelle sezioni delle imprese partecipanti senza che la rete acquisisca la soggettività giuridica e, in un secondo tempo, effettuare la specifi ca pubblicità, costitutiva della sogget- tività, senza incorrere in alcuna decadenza.

In tale ultimo caso sarà, inoltre, necessario effettuare anche un ul- teriore adempimento pubblicitario, consistente nella cancellazione del- le precedenti iscrizioni effettuate presso le sezioni delle singole imprese partecipanti, in modo da dare adeguata pubblicità alla cessazione della rete priva di soggettività ed alla successiva costituzione della rete con sog- gettività.

Infi ne, quanto detto in ordine all’acquisto della soggettività giuridica pone quesiti in ordine al contenuto contrattuale relativo alla espressa pre- visione dell’esercizio della predetta facoltà: in particolare, è lecito chie- dersi se sia necessario che tra le clausole contrattuali sia espressamente prevista anche quella relativa alla scelta di ottenere la soggettività giuridi- ca e, ancora, come debba interpretarsi, pur in presenza di tutti i requisiti legali richiesti, l’eventuale silenzio del contratto rispetto al possibile eser- cizio della facoltà di richiedere in un momento successivo la soggettività giuridica.

In omaggio ai principi ispiratori della disciplina di riferimento, sem- bra preferibile propendere per l’interpretazione più liberale e, quindi, non richiedere alcun onere formale di contenuto9 rispetto a clausole che

predeterminino le possibili opzioni delle parti.

Di talché, in presenza di tutti i necessari requisiti di legge, ed in as- senza di espresso riferimento contrattuale al riguardo, le parti potranno procedere alla pubblicità presso le sezioni del registro delle imprese cui sono iscritti i partecipanti, senza conseguentemente richiedere la sogget- tività giuridica, oppure potranno effettuare esclusivamente la pubblicità per l’ottenimento della soggettività giuridica.

Deve, tuttavia, precisarsi che, qualora venisse effettuata per prima la pubblicità non attributiva della soggettività, si potrà procedere succes-

di trenta giorni. In assenza di un termine, è però evidente che non si possa superare quel limite di congruità sostanziale, rispetto all’intenzione delle parti, al di là del quale la pub- blicità stessa non avrebbe più alcuna utilità.

(8) Ovviamente, solo in presenza di un contratto avente tutti i requisiti, non solo formali ma anche sostanziali, necessari ed eventuali, richiesti dalla legge.

(9) In questo senso, non si comprenderebbe quale soggetto, in assenza di una espli- cita previsione di legge, potrebbe impedire alle parti (o al notaio rogante) di richiedere, ed ottenere, la pubblicità ordinaria oppure quella necessaria all’ottenimento della sogget- tività giuridica.

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GLI ELEMENTI EVENTUALI. L’ACQUISTO DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

sivamente alla pubblicità costitutiva della soggettività ma non viceversa, poiché il contratto, dotato preventivamente di soggettività giuridica, do- vrebbe richiedere un atto formale di scioglimento o di modifi cazione della struttura originaria della rete10.

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 83-87)