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Le modifi che del contratto

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 66-70)

2. Le procedure decisionali

2.2. Le modifi che del contratto

La seconda parte della lett. f) dell’art. 4 ter prosegue, affermando do- versi indicare “…se il contratto prevede la modifi cabilità a maggioranza del

contratto di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifi ca del programma medesimo”.

In primo luogo, è da rilevare lo specifi co riferimento al possibile oggetto delle modifi che, poiché la disposizione si riferisce al (solo) pro- gramma di rete, non estendendo la previsione alle altri parti costituenti il contratto.

La norma induce a chiedersi se tale esplicito riferimento all’adozione di regole per la modifi cabilità a maggioranza del solo contratto di rete sia stato effettuato consapevolmente o se l’operata specifi cazione non riduca l’ambito di applicazione generale della stessa. Nella prima ipotesi, è evi- dente che alcuna regola verrebbe prevista a presidio della modifi ca delle altre clausole del contratto, diverse da quelle che disciplinano il contenu- to del programma di rete.

Nel secondo caso, dovrebbe giungersi, viceversa, alla conclusione per cui la norma si riferisca, senza distinguo, alla modifi cabilità di tutte le clausole contrattuali, anche se individuate genericamente con la dizione “programma di rete”.

Ove si optasse per la prima soluzione, che limita alle sole clausole

(26) In tali casi, sarà anche possibile prevedere la composizione dei confl itti tra gruppi di partecipanti, per cui parrebbe lecito ipotizzarsi l’attribuzione di diritti per le mi- noranze qualifi cate: si pensi, ad esempio, al diritto al riconoscimento di poteri particolari, in casi determinati, sulla base di quanto è stabilito dall’ art. 2367, c. 1, c.c., in ordine alla convocazione dell’assemblea di s.p.a.

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LE PROCEDURE DECISIONALI

contrattuali riguardanti il programma di rete la previsione di regole re- lative alla loro modifi cabilità, resterebbe da verifi care, ed identifi care, i principi che dovrebbero regolamentare la eventuale modifi ca delle altre clausole contrattuali.

Due sembra possano essere le interpretazioni sul punto.

In una prima ipotesi, dalla norma potrebbe desumersi che il legisla- tore abbia regolato solo le parti del contratto modifi cabili a maggioranza, lasciando inespresso il caso, fi siologico, della modifi cabilità all’unanimi- tà delle parti non espressamente menzionate, secondo i generali principi contrattuali.

Viceversa, in una prospettiva più liberale, si potrebbe argomentare che il legislatore abbia lasciato libere le parti di stabilire la modifi cabilità a mag- gioranza anche delle parti del contratto diverse dal programma di rete.

E infatti, in mancanza di esplicita opzione, sembra opportuna l’in- terpretazione secondo la quale il riferimento espresso al programma di rete debba essere valutato come, in realtà, riferito all’intero contratto di rete. Diversamente, postulare la modifi cabilità a maggioranza del solo programma signifi cherebbe depotenziare completamente l’istituto.

Ove, infatti, la rete disponga di un gran numero di partecipanti, l’ef- fi cacia del contratto sarebbe minata in radice dall’adozione indiscriminata e generalizzata del principio dell’unanimità, e ciò in aperto contrasto con le premesse poste dal legislatore a fondamento dell’adozione dello stru- mento della rete che, al contrario, intende rispondere ad una domanda di rapido adeguamento della struttura organizzativa imprenditoriale alle necessità dei mercati economici.

Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, le parti saranno libere di convenire una tra le seguenti opzioni:

a) modifi cabilità a maggioranza di tutte le clausole del contratto di rete;

b) modifi cabilità a maggioranza delle sole clausole riguardanti il pro- gramma di rete, al contempo richiedendo l’unanimità per le altre parti del contratto27;

c) modifi cabilità all’unanimità delle sole clausole riguardanti il pro- gramma di rete, al contempo richiedendo l’approvazione della sola mag- gioranza dei partecipanti per le modifi che delle altre parti del contratto;

d) modifi cabilità di tutte le clausole contrattuali, ivi comprese quelle riguardanti il programma di rete, solo con il consenso unanime dei parte- cipanti;

(27) In tali ipotesi, sarà opportuno evidenziare esplicitamente la necessità della una- nimità dei partecipanti per le ulteriori modifi che contrattuali.

e) infi ne, il criterio unanimistico dovrà applicarsi, per tutte le clauso- le, nel caso, limite, in cui il contratto nulla stabilisca in materia.

Qualora nel contratto si preveda la modifi cabilità di tutte o di parte delle clausole secondo la regola maggioritaria, la citata norma prescrive di inserire anche le relative regole procedurali per addivenire a tali modifi che.

Anche nella seconda parte della lett. f) del c. 4 ter si fa riferimento a “decisioni di modifi ca” e, pertanto, deve desumersi che si tratti di retti- fi che tipicamente contrattuali, fondate su scelte collettive ma prive della ritualità assembleare che, viceversa, prevede fi siologicamente l’assunzioni di “deliberazioni”.

Deve, però, sottolinearsi che non sembra affatto precluso ai contra- enti di predisporre un sistema decisionale fondato su principi di collegia- lità nei casi, almeno, in cui debba riconoscersi soggettività giuridica alla rete. Ma nulla osta a che il metodo assembleare possa connotare anche decisioni assunte dalla rete non entifi cata.

Infatti, nulla vieta che, sebbene la rete non acquisisca la soggettività giuridica, le procedure decisionali siano ugualmente strutturate secondo il metodo assembleare, a cominciare dalla presenza di una convocazione.

Mutuando la disciplina propria delle società capitalistiche, tale con- vocazione dovrà, perciò, essere specifi ca e tempestiva, in modo da attribu- ire la effettiva possibilità ai convocati di informarsi sulle materie oggetto della decisione. Oltre a ciò, ovviamente, potranno importarsi, ed essere disciplinati, tutti gli ulteriori, e molteplici istituti propri delle procedure assembleari28, potendosi i contraenti conformare a quanto stabilito in ma-

teria di società di capitali.

Anche in riferimento alle procedure decisionali, laddove sia prevista la regola maggioritaria, la legge non determina in base a quale sistema debba calcolarsi tale maggioranza. Non è, cioè, specifi cato se ogni parte- cipante abbia il medesimo peso decisionale o se il valore specifi co di ogni partecipante possa essere differenziato, per esempio, sulla base del tipo di apporto che è stato effettuato in favore della rete.

Pare concludente ritenere che il silenzio della legge sul punto non possa che essere interpretato come un implicito riferimento alla necessa- ria uguaglianza del peso dei partecipanti alla rete nei processi decisionali e che, pertanto, ogni contraente disponga di un solo voto, al di là del diverso valore dello specifi co conferimento.

(28) Si pensi allo svolgimento dell’assemblea quanto al luogo dell’adunanza, alla possibilità di una seconda convocazione, ai diritti di una minoranza di rinviarne i lavori. Inoltre, potrà certamente stabilirsi l’individuazione di un soggetto che presieda l’assem- blea, regolandone l’ampiezza dei poteri, anche in ordine alla relativa verbalizzazione.

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LE PROCEDURE DECISIONALI

Ciò detto, rimane da chiedersi se, in presenza di una volontà espressa in tal senso, il contratto possa prevedere una diversifi cazione delle mo- dalità di calcolo del valore del voto espresso da ciascun partecipante alla rete.

In assenza di divieti espliciti, e a valorizzare il principio di autonomia privata, non sembrano sussistere ragioni per non ammettere che le parti rimangano libere di disciplinare le modalità di calcolo dei voti e, pertanto, possano prevedersi clausole che determinino il computo delle necessarie maggioranze in funzione degli apporti effettuati dai partecipanti, mutuan- do i principi propri dei modelli societari.

La medesima soluzione deve ritenersi valida anche nell’eventualità in cui la rete acquisisca soggettività giuridica.

In defi nitiva, le parti potranno attenersi ai seguenti principi:

a) ampia libertà di distinguere le materie di competenza dell’organo di gestione e quelle per cui occorre l’intervento degli imprenditori parte- cipanti29;

b) possibilità di prevedere ipotesi nelle quali l’organo di gestione comune debba preventivamente ottenere un’autorizzazione dai parteci- panti;

c) possibilità di prevedere l’assunzione del metodo maggioritario per le decisioni modifi cative del contratto30. In mancanza di una clausola

che tanto preveda, sarà sempre necessaria l’unanimità dei consensi; d) possibilità di stabilire un metodo assembleare, oppure altro me- todo idoneo all’assunzione di decisioni vincolanti (ad esempio, il metodo di consultazione scritta);

e) ogni partecipante dispone di un solo voto ma le parti possono prevedere di diversifi care il peso di ciascun contraente, commisurandolo al valore dell’apporto effettuato, oppure ad una qualità soggettiva del par- tecipante. In quest’ultimo caso, sarà opportuno stabilire gli effetti di tale maggior peso nelle ipotesi di modifi cazioni soggettive del contratto (ad esempio, in ipotesi di cessione dell’azienda).

Infi ne, come già detto, va sottolineato che tutte le modifi che appro- vate dovranno possedere i requisiti formali e sottostare agli oneri pubbli- citari richiesti per il contratto originario, sia nel caso di rete senza sogget- tività sia nel caso di rete con soggettività giuridica.

(29) Ove l’organo di gestione comune non sussista, tutte le materie saranno di com- petenza dei partecipanti alla rete.

(30) In ordine ad ogni tipo di modifi cazione, e non solo in relazione a quelle riguar- danti il programma di rete.

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 66-70)