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Recesso ed esclusione

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 70-74)

Sempre a norma della lett. d) del c. 4 ter, il contratto può contenere

“… se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto”.

Tale previsione appare palesemente superfl ua, posta la naturale pos- sibilità, per i contraenti, di convenire l’inclusione nel contratto di clausole di recesso. Essa è, inoltre, a carattere dispositivo. Nessun obbligo in tal senso può essere imposto ai contraenti, che saranno liberi di inserire o meno tali clausole.

L’istituto del recesso è di fondamentale rilevanza nei rapporti di du- rata a carattere collaborativo31. Nei contratti di rete, come è stato rileva-

to32, la disciplina del recesso deve contemperare due esigenze, in realtà

tra loro confi ggenti, ossia “garantire la libertà di uscita dal rapporto senza

costi eccessivi” e “non pregiudicare la continuità del progetto comune e la stabilità operativa e patrimoniale della rete a seguito del venire meno della singola partecipazione.”

Tuttavia, anche in relazione al contratto di rete sembra possano ap- plicarsi i principi generali relativi ai contratti di durata: innanzitutto, quel- lo per il quale la parte vincolata da un contratto a tempo indeterminato deve potervi porre fi ne, previo congruo preavviso, nel momento in cui “il

rapporto smetta di soddisfare il proprio interesse”33.

In secondo luogo, la regola per la quale, se la parte è vincolata da un contratto a tempo determinato, il diritto di recesso ad essa spettante è “su-

bordinato alla sussistenza di presupposti ulteriori rispetto alla convenienza dall’uscita dal rapporto, quali il ricorrere di una giusta causa, di gravi motivi ovvero di situazioni imputabili alla controparte che impediscano al contratto di esprimere ancora l’interesse comune”34.

Va, comunque, ribadito come sia ben possibile, per i partecipanti al contratto, pattuire, anche in presenza di un vincolo a tempo determinato, la possibilità di recedere ad nutum, esercitando il “diritto di pentimento”, in tal modo riconosciuto.

(31) A. ZOPPINI, Analisi del recesso nel contratto tra imprese, in Il terzo contratto.

L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, a cura di G. GITTI, G. VILLA, Bolo-

gna, 2008, 224.

(32) L. BEBBER, Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei

contratti di rete, in I contratti, 2013, 827.

(33) Così F. BARTOLINI, Il recesso nelle reti contrattuali, in Le reti di imprese e i con-

tratti di rete, a cura di P. IAMICELI, cit., 347.

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RECESSO ED ESCLUSIONE

Si è precisato35 che nelle predette ipotesi il recedente è tenuto ad

indennizzare gli altri partecipanti al patto “per il pregiudizio cagionato dal-

la propria determinazione di abbandonare il progetto comune cristallizzato nella volontà contrattuale”36.

In merito, parte della dottrina37, nonché una recente pronuncia della

Suprema Corte38 hanno avuto cura di specifi care che “il recesso ad nutum,

anche se previsto contrattualmente, deve rispettare determinati canoni ge- nerali quali la buona fede oggettiva, la correttezza e la lealtà dei comporta- menti, mentre il suo esercizio deve avvenire nel rispetto degli altrui interes- si, a prescindere dall’esistenza di specifi ci obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.

Ci si è, perciò, interrogati sulla possibilità di considerare ammis- sibile il diritto di recesso ad nutum anche in assenza di una esplicita previsione contrattuale39. La dottrina40, confortata dalla giurisprudenza

prevalente41, è giunta alla conclusione che il recesso ad nutum è cau-

sa estintiva ordinaria dei soli rapporti stipulati a tempo indeterminato e, pertanto, nei contratti di rete che non regolamentino il recesso, gli aderenti potranno esercitare il suddetto diritto solo al verifi carsi di una giusta causa, oggettiva e, pertanto, sindacabile dal giudice in caso di controversia.

Tra le modalità attuative del diritto di recesso risulta di fondamentale rilevanza la regolamentazione del termine di effi cacia della dichiarazione. In merito, sembra opportuno stabilire precise modalità di notifi ca- zione della dichiarazione di recesso da parte del recedente ed un congruo termine prima del quale il recesso medesimo non acquisti effi cacia, come avviene nell’ipotesi prevista dall’art. 2285, c. 3, c.c.

In tal modo, viene consentito ai rimanenti partecipanti di ponderare le possibili azioni e le dovute valutazioni a fronte della manifestata volontà

(35) M. DELLACASA, Il recesso unilaterale, in Trattato della responsabilità civile, diret-

to da G. VISINTINI, Padova, I, 2009, 694.

(36) Le precisazione è di F. BARTOLINI, op. loc. ult. cit., 348.

(37) F. MACARIO, Abuso del diritto di recedere ad nutum nei contratti tra imprese, in

Abuso del diritto e buona fede nei contratti, a cura di S. PAGLIANTINI, Torino, 2010, 48.

(38) Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in I contratti, 2010, 5.

(39) L. BEBBER, Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei

contratti di rete, cit., 830.

(40) P. FAVA, Il contratto, Milano, 2012, 1974; D. VALENTINO, Commentario del Codi-

ce Civile. Dei singoli contratti, Torino, 2010, V, 334; F. CARINGELLA, Contratti. Normativa e

giurisprudenza ragionata, Milano, 2008, 1373.

(41) Tra le pronunce recenti, Cass. 18 settembre 2007, n. 19351, in Guida al diritto, 2007, 77.

di fuoriuscita di un contraente, al contempo evitando di privare improvvi- samente la rete di un partecipante.

Allo stesso modo, non si rinvengono motivazioni ostative alla pos- sibilità di ammettere un recesso con effi cacia immediata, quando lo stes- so sia motivato da una giusta causa, come previsto dal citato art. 2285, c. 2, c.c.

Riguardo gli effetti del recesso, appare opportuno evidenziare che nei contratti di durata esso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, a norma dell’art. 1373, c. 2, c.c. Tale disciplina è, però, dispositiva, dunque derogabile dalle parti.

In caso di recesso dalla rete è, perciò, lecito chiedersi se, in assenza di previsioni specifi che, al recedente spetti o meno un diritto alla liquida- zione della quota.

In linea di principio, ed in assenza di un’espressa previsione nel con- tratto, parte della dottrina42 ritiene, condivisibilmente, applicabile la di-

sciplina dettata in tema di consorzi e, in particolare, l’art. 2609 c.c. Tale norma stabilisce che, in caso di recesso o di esclusione, la quota del consorziato si accresca agli altri. Essa, però, ha dato luogo a differenti interpretazioni.

Secondo una prima opinione43, il consorziato recedente o escluso

non avrebbe diritto alla liquidazione della quota mentre, secondo diversa tesi44, la quota di cui all’art. 2609 c.c. non sarebbe la quota di liquidazione

e, pertanto, al recedente spetterà “un diritto di credito per la parte di valore

che ha contribuito a creare con i propri contributi e versamenti”45.

Occorrerà, perciò, regolamentare analiticamente nel contratto sia l’espressa esclusione del diritto alla liquidazione della quota sia l’even- tuale riconoscimento di tale diritto, con l’indicazione delle modalità e dei criteri secondo i quali la liquidazione debba essere effettuata.

Inoltre, le lacune che caratterizzano il dettato normativo sul punto potranno essere colmate con un’integrazione della disciplina del contratto di rete con le norme imperative relative “agli schemi contrattuali tipici già

operanti e rilevanti nel contesto del coordinamento contrattuale fra impre- se” 46, in particolare al consorzio con attività esterna.

(42) A. PISANI MASSAMORMILE, Profi li civilistici del contratto di rete, in Riv. dir. priv.

2012, 399; G. MARASÀ, Contratti di rete e consorzi, in Corr. merito, 2010, 9.

(43) G. D. MOSCO, I consorzi tra imprenditori, Milano, 1988, 213.

(44) Nello stesso senso anche G. MARASÀ, Consorzi e società consortili, Torino,

1990, 70.

(45) M. SARALE, Consorzi e società consortili, in Trattato di diritto commerciale. Socie-

tà di persone e consorzi, diretto da G. COTTINO, tomo III, Padova, 2004, 521.

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RECESSO ED ESCLUSIONE

In sostanza, l’esposta disciplina evidenzia uno spiccato favor interpre- tativo teso a consentire al diritto di recesso di calarsi comodamente nell’im- pianto normativo previsto per il contratto di rete. In proposito, si è detto47

che, in un simile contesto, la facoltà di esercitare il recesso può essere “uno

strumento di verifi ca, nel tempo, della persistenza dei rapporti e dei vincoli fi duciari, nonché di rinegoziazione delle basi della cooperazione”.

Se la norma prevede, in maniera dispositiva, l’introduzione di clau- sole sul recesso dei contraenti nulla, però, dice in ordine alla possibilità di inserire clausole che disciplinino eventuali casi di esclusione degli stessi.

Non può non evidenziarsi che tali clausole siano del tutto naturali, come si evince, ad esempio, in tema di consorzi, ove la legge impone, al n. 6) dell’art. 2603 c.c., che, quale contenuto obbligatorio del contratto costitutivo, siano previsti “i casi di recesso e di esclusione”. Ebbene, no- nostante l’assenza di una norma, imperativa o dispositiva, che regoli le clausole di esclusione nel contratto di rete, deve ritenersi senz’altro pos- sibile che siano previsti negozialmente i casi e le modalità di esclusione degli aderenti alla rete.

In tal senso, si pensi alle possibili ipotesi di modifi cazioni soggettive dei partecipanti: cessazione dell’attività imprenditoriale48, inizio della fase

di liquidazione societaria, mutamento dell’oggetto sociale che non con- tenga più alcun riferimento all’attività oggetto del contratto di rete.

In tali casi, come in tutte le fattispecie in cui un partecipante venga meno agli specifi ci obblighi previsti nel contratto di rete, è evidente che possa sussistere un concreto interesse alla esclusione di un soggetto che non risulti più idoneo a far parte dell’aggregazione.

Tuttavia, va rilevato come molte delle succitate cause di esclusione possano rappresentare, al contempo, anche plausibili cause di recesso, in quanto si distingua soggettivamente l’interesse coinvolto.

Così, se un’impresa modifi ca il suo oggetto sociale che, pertanto, non risulta più in linea con l’attività della rete, può sorgere tanto l’interesse di un contraente a recedere dal contratto, quanto quello degli altri parteci- panti ad escluderlo dall’attività di rete.

Inoltre, non è detto che i due interessi debbano sempre coincidere (ad esempio, gli altri partecipanti potrebbero non voler escludere dalla parte- cipazione e dal contributo alla rete il contraente-società che abbia mutato

(47) Così P. BENAZZO, I diritti di voice e di exit nei contratti di rete “riconosciuti”, in

Riv. soc., 2012, 702.

(48) In tal caso si tratterà di una esclusione che trova origine nel profi lo causale della fattispecie. Poiché al contratto di rete possono partecipare solo imprenditori, la perdita di tale qualità, più che una causa legale di esclusione, può qualifi carsi quale ineffi cacia legale sopravvenuta della partecipazione.

l’oggetto sociale, mentre, al contrario, quest’ultimo potrebbe voler “uscire” dal contratto, non trovando più alcuna utilità nella presenza nella rete).

È questo un evidente motivo per cui risulta opportuno che, contem- poraneamente, si regolamentino i diritti, e le relative modalità di esercizio, sia per le cause di recesso sia per quelle di esclusione: ove vi sia l’interes- se del singolo a recedere, questi potrà azionarlo secondo le prescrizioni contrattuali 49. Ne emerge, quindi, una disciplina generale con cui, come

è stato correttamente osservato, si cerca di “coniugare la salvaguardia delle

posizioni e delle libertà individuali con l’esigenza di stabilità del rapporto comune in termini di coesione e di pariteticità dei rapporti interpersonali interni al gruppo”50.

Infi ne, occorre specifi care come, da un punto di vista formale, debba propendersi, anche per il recesso e l’esclusione (così come si è in prece- denza riferito in ordine alla modifi cazioni del contratto ed alle successive adesioni di altri contraenti) per la necessità di adottare le medesime forme richieste per l’atto di costituzione della rete51.

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 70-74)