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Gli obiettivi strategici Il programma comune di rete

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 33-40)

Il contratto di rete deve anche contenere, ex lett. b), c. 4 ter, l’in- dicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della

capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi

per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.

Pertanto, come è stato correttamente osservato96, affi nché un’attività

possa costituire oggetto di un contratto di rete essa deve tendere a realiz- zare gli obiettivi strategici previsti dalla norma e, perciò, sembra essere necessaria l’indicazione dei particolari obiettivi che si intendono raggiun- gere, per cui non sarebbe suffi ciente inserire nel contratto un generico obiettivo di miglioramento delle capacità delle imprese partecipanti, ma occorrerà indicare parametri specifi ci, di fatto, in grado di misurare con- cretamente il risultato cui le singole imprese tendono97.

Consequenziale all’indicazione di detti obiettivi strategici è il moni- toraggio del raggiungimento o meno degli stessi e, pertanto, risulta ovvio che la norma richieda anche l’indicazione delle specifi che modalità con cui misurare i relativi progressi.

La necessaria presenza di tali indicazioni rivela l’intenzione del le- gislatore di collocare la nascita di una rete di imprese nel quadro di un

(94) Così A. GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, op. loc. ult. cit.,

626; F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “Learning by doing”, in I contratti, 2010, 1145.

(95) F. CAFAGGI, op. loc. ult. cit., 1146

(96) E. BERNINI, G. BEVILACQUA, E. BREDARIOL, L. BULLO, C. CASALINI, G. CLARI- ZIO, G. FIETTA, A. TODESCHINI PREMUDA, D. TRENTIN, Il programma comune, gli obiettivi

strategici, i requisiti per conseguire l’asseverazione e il ruolo del notaio, in Linee guida per i contratti di rete, cit., 23.

(97) Non è possibile escludere che gli obiettivi possano essere distinti per le singole imprese. In tal caso, essi andranno tutti evidenziati specifi camente.

preciso piano di strategia imprenditoriale che i partecipanti devono avere ben presente fi n dal momento costitutivo. Proprio la presenza di tali in- dici di misurazione connota la fattispecie negoziale di una forte impronta mercantilistica, in quanto l’eventuale avvicinamento ai dichiarati obiettivi può determinare l’aggregazione di altre imprese e, viceversa, l’eventuale allontanamento dagli stessi può determinare l’uscita di una o più imprese dalla rete o anche il suo eventuale scioglimento.

È evidente che, sotto un profi lo metagiuridico, proprio in tale lo- gica risulta quanto mai opportuno monitorare costantemente i risultati, proprio per evitare inutili dispersioni di energie imprenditoriali98 o, se

del caso, per determinare modifi cazioni nelle strategie da seguire, anche stabilendo nuovi obiettivi mediante opportune modifi che del contratto.

Quanto alle modalità e ai parametri di misurazione per l’avanzamen- to verso gli obiettivi strategici, la disciplina nulla specifi ca e, dunque, la loro concreta determinazione appare rimessa all’autonomia negoziale.

Il programma di rete, invece, costituisce l’oggetto del contratto di rete, ovvero la selezione delle attività che dovranno essere svolte “in rete”, alle qua- li sono correlativamente legati i diritti e gli obblighi di ciascun contraente99.

La l. 122/2010 ha introdotto rilevanti novità proprio quanto al pro- fi lo dell’oggetto, il che ha indotto la dottrina100 a ritenere che attualmente

siano confi gurabili almeno tre tipologie di rete:

a) la rete che ha ad oggetto lo scambio di informazioni ovvero, in aggiunta, lo scambio di prestazioni.

Lo scambio di informazioni può essere utile alla produzione di inno- vazione ed è fortemente utilizzato soprattutto nelle attività di ricerca. È stato in proposito osservato101 come, rispetto a tale fattispecie, prevalgano

nella prassi i modelli organizzativi del network informale o dell’associa- zione senza scopo di lucro. Lo scambio di prestazioni rileva, inoltre, per- ché consente alla rete di governare fi liere particolari, ad esempio quella edilizia, in cui le prestazioni sono caratterizzate da un elevato livello di segmentazione, frequente causa poziore di litigiosità102.

(98) Quanto più accurate e numerose saranno le misurazioni dei risultati cui si perven- ga attraverso la rete, tanto più immediate saranno le scelte di disinvestimento o, nell’inverso caso di risultanze positive, le determinazioni di altri soggetti economici di aderire alla rete.

(99) M. MALTONI, P. SPADA, Il “contratto di rete” – Studio del Consiglio Nazionale del

Notariato n. 1/2011/I, cit., 12.

(100) F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing?”, cit., 1146.

(101) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzati-

va, Bologna, 2007, 317.

(102) F. CAFAGGI, Introduzione, in AA.VV., Contractual networks, interfi rm collabo-

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GLI OBIETTIVI STRATEGICI. IL PROGRAMMA COMUNE DI RETE

b) La rete che ha ad oggetto un’attività di collaborazione.

L’importanza di una simile attività era stata evidenziata ancora prima dell’intervenuta modifi ca legislativa: si è ritenuto103, infatti, che il profi lo

della collaborazione è prevalente e inclusivo rispetto a quello dello scam- bio, in quanto “non si scambia per collaborare ma si collabora per scambiare

risorse e intelligenze”.

Non solo. Mentre il contratto di rete avente ad oggetto lo scambio, soprattutto di prestazioni, ha un contenuto relativamente certo e standar- dizzato, quello di collaborazione non vede necessariamente defi nite ex

ante le prestazioni di ciascuno, o di alcuni, dei partecipanti, di talché esse

sono non sempre determinate ma determinabili in base ai risultati conse- guiti grazie alla collaborazione104.

Tale forma di rete è indicata soprattutto per attività di ricerca, svolta direttamente o affi data in outsourcing a soggetti specializzati105.

c) La rete che ha ad oggetto l’esercizio in comune dell’attività. La dottrina106 ha rilevato che tale formulazione presenta notevoli

affi nità con quella societaria: non è possibile, infatti, analizzando la nor- ma de qua, non ricollegarsi alla previsione all’art. 2247 c.c. il quale, nel defi nire il contratto di società, rinvia, quanto all’oggetto, all’esercizio in comune di un’attività economica. Tuttavia, si è precisato107 che la suddetta

locuzione differisce nelle due diverse ipotesi: in riferimento al contratto di rete essa avrebbe una maggiore estensione rispetto al contratto di società, poiché comprensiva di forme miste di coordinamento e di svolgimento in comune di attività complementari. Un esempio di contratto di rete avente ad oggetto l’esercizio in comune di attività si rinviene nella prassi nelle ipotesi di “reti telematiche di trading”.

Dall’analisi delle tre distinte fattispecie si evince che, nonostante il dato letterale faccia presumere un rapporto di alternatività tra le stesse, oggetto del contratto possono ritenersi la attività relative allo scambio di informa-

zioni o di prestazioni, nonché all’esercizio in comune dell’attività economica

come elencate e determinate nel contratto di rete mentre, come detto, la

collaborazione e il coordinamento tra i contraenti assurge al ruolo, sovraor-

dinato e assorbente, di causa del contratto di rete.

(103) A. DI MAJO, Contratti di rete, doveri di cooperazione e prospettive di tutela, in

AA. VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, 269.

(104) R. GILSON, C. SABEL, R. SCOTT, Contracting for Innovation: Vertical Disintegra-

tion and Interfi rm Collaboration, in Columbia Law Review, 2009, 109.

(105) F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, cit., 1147.

(106) F. CIRIANNI, Il contratto di rete, cit., 443.

In dottrina108, tuttavia, si è posto il problema se il predetto elenco

debba considerarsi tassativo o se, invece, un contratto di rete possa essere concluso con un diverso tipo di programma. Va osservato che, in realtà, la formulazione legislativa è così generica e indistinta da comprendere qualsiasi attività “strumentale”o “consequenziale” a quelle che siano in grado di accrescere la competitività e a favorire l’innovazione delle im- prese della rete.

In conclusione, anche volendo adottare un’interpretazione restritti- va rispetto alle tre fattispecie esplicitamente delineate dal legislatore, non sembrano sussistere elementi ostativi all’utilizzo di altre fattispecie costi- tutive delle attività in cui si sostanzia il programma comune di rete, che permettano ugualmente il raggiungimento dell’obiettivo di accrescimento competitivo auspicato dal legislatore.

Il programma comune di rete, di cui alla lett. c) del c. 4 ter, deve poi contenere109, quale che sia la tipologia di rete prescelta dai parteci-

panti:

1) l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun parte- cipante;

2) le modalità di realizzazione dello scopo comune;

3) la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versa- re al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo, nel caso in cui si sia scelto di costituire un fondo patrimoniale comune;

4) la possibilità di eseguire il conferimento al fondo mediante appor- to di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447 bis, co. 1, lett. a), c.c.

Già all’indomani della nascita del nuovo istituto, i primi commen- tatori110 hanno sostenuto che il legislatore non avesse intenzione di cir-

coscrivere la nozione di rete all’interno di una fattispecie tipica, ma in- tendesse, più semplicemente, disciplinare le conseguenze giuridiche de- rivanti dal compimento di un’attività, estrinsecantesi in una serie di atti funzionalmente coordinati al raggiungimento di uno scopo. Tale attività, delineata e stabilita nel programma di rete, giustifi cava la qualifi cazione del contratto come “contratto transtipico”, la cui disciplina era destinata

(108) Così anche S. RONDINELLI, E. M. TRIPODI, I contratti di rete: le prospettive di un

nuovo strumento imprenditoriale, in Disciplina del commercio e dei servizi, 2010, IV, 30. A. GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit., 627.

(109) Le ulteriori indicazioni previste dalla cit. lett. c) dovranno essere previste sol- tanto in caso di istituzione di un fondo comune.

(110) F. CAFAGGI, Introduzione, in F. CAFAGGI (a cura di), Il contratto di rete. Com-

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GLI OBIETTIVI STRATEGICI. IL PROGRAMMA COMUNE DI RETE

a sovrapporsi a quella di altre tipologie di rete già codifi cate o impiegate dagli imprenditori111.

È da precisare che i sostenitori della tesi della transtipicità interpre- tavano estensivamente il riferimento operato dall’originario testo del c. 4

ter, all’esercizio in comune di un’attività economica, proiettando il con-

tratto de quo verso i modelli del contratto di società e degli altri contratti associativi112.

In particolare, sembrava emergere l’idea che l’esercizio in comune di un’attività economica non limitasse il possibile contenuto del programma di rete.

Il c. 4 ter, tuttavia, nella sua attuale formulazione, oltre all’esercizio in comune di un’attività economica prevede, come detto, anche la colla- borazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese dei soggetti partecipanti e lo scambio di informazioni o prestazio- ni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.

L’ampliamento dell’elemento oggettivo del contratto sembrereb- be avallare la citata opinione che esclude che la rete possa confi gurare un contratto tipico, posto che tale ampliamento costituirebbe un indice rappresentativo della volontà di defi nire nei principi generali un modello negoziale il cui completamento sarebbe rimesso all’autonomia delle parti contraenti.

Tuttavia, com’è stato osservato113, il dato testuale insito nella tripar-

tizione dell’elemento oggettivo del contratto di rete non può essere utiliz- zato a conferma della transtipicità di cui sopra.

In realtà, il ruolo del programma comune sembra prestarsi ad av- valorare proprio l’opposta prospettiva ricostruttiva, ovvero quella della rete come contratto almeno formalmente tipico, distinto dai contratti già utilizzabili ai fi ni della collaborazione interimprenditoriale.

In tal senso, si è evidenziato114 come “il programma comune è di-

chiaratamente assunto dal legislatore quale dato unifi cante tra fattispecie, (scambio, collaborazione, esercizio in comune di un’attività), che altrimenti rimarrebbero disaggregate e, data la loro eterogeneità, non potrebbero esse-

(111) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?,

in Obbligazioni e contratti, 2009, 597.

(112) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?,

cit., 599.

(113) G.D. MOSCO, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., I,

2010, 839.

(114) S. LOPREIATO, Programma comune di rete ed effi cacia normativa variabile, in Il

contratto di rete per la crescita delle imprese (a cura di F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MO- SCO), Milano, 2012, 161.

re contemporaneamente oggetto di un medesimo contratto, a meno di non assumerne il carattere transtipico”.

Per la suddetta posizione, vi sarebbero perciò solide argomentazioni a sostegno della tesi per la quale il contratto di rete contribuisce a realiz- zare la tipizzazione di uno specifi co contratto plurilaterale con comunione di scopo, ex art. 1420 c.c., di cui il programma comune è caratteristica essenziale, avente però un diverso grado di effi cacia precettiva a seconda che esso abbia per oggetto lo scambio di informazioni o di prestazioni, la collaborazione oppure l’esercizio in comune di un’attività.

Tuttavia, come si vedrà in seguito, ai fi ni della qualifi cazione del con- tratto di rete come tipico o transtipico, più che riferirsi al programma comune non può prescindersi dalla individuazione della natura giuridica della rete, da cui discende la determinazione della defi nizione tipologica del negozio.

Per quel che, invece, attiene al contenuto specifi co dell’oggetto del programma di rete, è da dirsi che esso si sostanzia innanzitutto nell’enun- ciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante. Tale enunciazione deve riguardare gli specifi ci adempimenti ai quali sono te- nute le parti, nel quadro delle fi nalità di cui alla prima parte del c. 4 ter.

In tal senso, è evidente che la norma richiede una specifi cazione dei suddetti diritti ed obblighi e non possa essere ritenuta suffi ciente una ge- nerica indicazione di “quanto sia necessario” per il raggiungimento degli scopi che ci si propone di attuare.

Come è stato osservato115, si tratta di obblighi che ciascun contraente

deve adempiere nell’interesse della rete e degli altri partecipanti: in parti- colare, essi riguardano sia obblighi di prestazione che obblighi di prote- zione ed attengono non solo alla fase di attuazione della rete ma anche a quella successiva allo scioglimento.

È chiaro che, laddove i suddetti obblighi non possano essere esau- stivamente indicati, occorrerà specifi camente indicare nel contratto quelli che si prevedono essere i correttivi idonei a bilanciare questo defi cit con- tenutistico quali, ad esempio, una maggiore specifi cazione dei profi li della

governance e del monitoraggio dell’esecuzione del contratto.

In relazione alla specifi cazione dei diritti dei partecipanti, essa co- stituisce categoria correlata e speculare rispetto a quella degli obblighi, poiché è evidente che i diritti corrispondono alle utilità che in concreto la rete può apportare alle singole imprese partecipanti. Tale specifi cazio- ne, dato il tenore letterale della previsione, non solo appare necessaria

(115) F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in I Contratti, 2009,

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GLI OBIETTIVI STRATEGICI. IL PROGRAMMA COMUNE DI RETE

in un’ottica defl azionistica delle liti116, ma anche opportuna, in quanto

emanazione diretta del corretto funzionamento della stessa rete nel suo complesso.

La seconda specifi cazione essenziale nel contenuto del programma di rete riguarda le “modalità di realizzazione dello scopo comune”: mentre le prime due indicazioni (diritti ed obblighi) attengono ai partecipanti alla rete, questa sezione riguarda le modalità oggettive con cui concretamente essa dovrà operare.

Posta la già evidenziata ridondanza della norma, va sottolineato che, nella maggior parte dei casi, una specifi ca elencazione degli obblighi e dei diritti dei partecipanti potrebbe condurre ad una effettiva superfl uità di tale requisito117. Infatti, già il termine “modalità” risulta generico ed

indistinto. Ciò nonostante, anch’esso viene considerato obbligatorio dalla legge e, pertanto, dovrà esplicitamente risultare dal testo contrattuale118.

Ne consegue che l’espressa redazione del programma comune è da ritenersi parte integrante del contenuto del contratto. Ne deriva che esso, ove sia carente dell’indicazione del programma comune, risulti nullo per oggettiva indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1346 c.c. Non solo, ma anche l’insuffi ciente determinatezza del programma comune potrebbe rendere il contratto stesso inidoneo ad essere ricompreso nel- la fattispecie tipicamente disciplinata, e perciò incapace di perseguire il previsto scopo di accrescimento della competitività e della innovazione, con conseguente impossibilità di ottenere concretamente i benefi ci e le agevolazioni di legge previste per il contratto di rete.

In tale logica, il legislatore ha disposto un sistema specifi co di asse- verazione dei suddetti programmi119. Tale funzione, allo stato, risulta affi -

(116) È presumibile che i contrasti sui diritti possano verifi carsi in misura minore rispetto a quelli possibili in tema di obblighi, ma non se ne può escludere l’eventualità. Si pensi al caso in cui tra gli scopi della rete vi sia anche quello informativo di alcuni aspetti commerciali relativi ai mercati di interesse delle imprese partecipanti: non sarebbe affatto inopportuno, allora, specifi care anche il tipo di richieste che ciascun partecipante potrà rivolgere all’eventuale struttura di rete che si occupasse dell’immagazzinamento di tali dati e della sua diffusione alla imprese partecipanti. In tale ottica, sarebbe, ad esempio, possi- bile che il programma di rete specifi chi altresì la quantità di richieste di dati che ciascun partecipante potrà rivolgere alla struttura a ciò dedicata.

(117) Si pensi al caso di reti con una minima struttura organizzativa oppure al caso in cui le singole imprese procedano con le loro strutture interne alle attività della rete per cui non vi sarà alcuna struttura organizzativa “di rete”: è evidente che le modalità operati- ve, in tali casi, risulteranno estremamente semplifi cate.

(118) O, comunque, pur in assenza di una esplicita indicazione nel testo contrattua- le, desumersi dall’interpretazione del contenuto del negozio, come stabilito dalle parti.

data ad organismi espressione dell’associazionismo privato, in possesso di specifi ci requisiti120.

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