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La durata e lo scioglimento

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 74-77)

In assenza di specifi ca indicazione, il termine di durata non subi- sce limitazioni di sorta52, anche se deve ritenersi che la previsione di un

termine eccessivamente lungo possa determinare l’applicazione analogica dell’art. 2285, c. 1, c.c.

In tal caso, il diritto di recesso ivi previsto sorge in presenza di un termine indeterminato o stabilito con riferimento alla vita di un socio.

Anche per il contratto di rete, dunque, non sembra consentito adot- tare un termine indeterminato ma, proprio in virtù dell’assenza di limita- zioni espresse, sarà ben possibile che il termine indicato nel contratto sia

(49) Ove entrambe le parti abbiano interesse a concludere il rapporto, potrebbero essere azionate tanto la procedura di recesso che quella di esclusione: entrambe, però, pro- prio perché determinate dalla medesima fattispecie, dovrebbero produrre lo stesso effetto, per cui non dovrebbero sorgere confl itti tra fattispecie analoghe. Diverso è il profi lo delle responsabilità, poiché in caso di esclusione potrebbe determinarsi un diritto al risarcimen- to, qualora essa sia causata da comportamenti colposi o dolosi dell’escluso.

(50) P. BENAZZO, I diritti di voice e di exit nei contratti di rete “riconosciuti”, cit.,

705.

(51) Sarà, perciò, necessario l’atto pubblico, la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate oppure l’atto fi rmato digitalmente.

(52) La durata a tempo indeterminato è espressamente prevista anche per le società di capitali dagli artt. 2328 e 2473, c. 2, c.c.

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da ritenersi comunque illimitato se comparato alla durata media della vita dell’uomo53.

Tuttavia, tale eventualità sembra possa essere superata (al di là della citata applicazione del criterio analogico con la previsione dell’art. 2285, c. 1, c.c.) in via diretta, in quanto la stessa lett. d) del c. 4 ter rinvia, in ogni caso, alle regole generali sullo scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. In base alla lettera della norma, deve perciò ritenersi che tali regole saranno applicabili, ad ogni profi lo contrattuale (durata, adesione, esclusione e, quindi, anche recesso), ex

lege e non, pertanto, in virtù di un’applicazione estensiva o analogica.

Quanto alla richiamata disciplina dei contratti plurilaterali con co- munione di scopo, è opportuno rilevare come la qualifi cazione di tale ti- pologia contrattuale sia tradizionalmente ricavata dall’art. 1420 c.c.54 e, al

riguardo, tre sono gli elementi fi siologicamente ritenuti necessari a confi - gurare la fattispecie de qua: la pluralità di parti, lo scopo comune e la non essenzialità delle partecipazioni.

Quanto al primo elemento, è comunemente ammessa l’ipotesi del contratto bilaterale che sia, però, aperto alla partecipazione di ulteriori soggetti, secondo il modello operativo disegnato dall’art. 1332 c.c.

Il secondo elemento, rappresentato dalla comunione dello scopo, non è, tuttavia, alternativo alla possibile presenza di confl itti di interessi, tipici di ogni struttura contrattuale: in questo senso, anche sulla base di uno scopo comune, ogni parte tende ad ottenere il maggior vantaggio possibile55, anche se non si rientra nei contratti di scambio, ove gli interes-

si delle parti sono diversi e, anzi, normalmente contrapposti.

Infi ne, la non essenzialità delle partecipazioni deve intendersi nel senso per cui per aversi contratto plurilaterale con comunione di scopo è

suffi ciente che una delle partecipazioni sia non essenziale, non ostando il

fatto che alcune partecipazioni lo siano56.

(53) Si pensi ad un termine di durata individuato nel 31 dicembre 4000.

(54) Il quale prevede: “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di cia- scuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”. In mancanza di un tale esplicito ri- ferimento, la categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo era contestata sotto la vigenza del precedente codice civile.

(55) In tal modo deve distinguersi la comunione di scopo dal caso dagli atti colletti- vi, complessi e collegiali in cui, viceversa, vi è un unico centro di interessi.

(56) Solo nel caso in cui tutte le partecipazioni siano essenziali non potrà operare la disciplina di cui al richiamato art. 1420 c.c. poiché, in tal caso, la nullità di una sola delle partecipazioni determinerebbe, automaticamente, la nullità dell’intero contratto.

Come è evidente, tutti e tre gli elementi sembrano sussistere nel contrat- to di rete, con la precisazione che il richiamo alla disciplina dei contratti plu- rilaterali con comunione di scopo di cui alla lett. d) in commento ha portata generale e, perciò, sembrerebbe applicabile in toto al contratto di rete57.

Tuttavia, appare chiaro che il richiamo espresso, per il contratto di rete, alla disciplina dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, nelle materie indicate dalla legge58, trovi il proprio limite nell’ipotesi in cui

esso risulti concluso tra sole due parti ed abbia una struttura chiusa, e an- che qualora, pur in presenza di pluralità delle parti, tutte le partecipazioni debbano ritenersi essenziali.

Con riferimento allo scioglimento del contratto di rete, va rilevato che il legislatore rinvia ancora alle regole generali relative allo scioglimen- to dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per le quali essi si sciolgono ogni qualvolta venga meno, per recesso, esclusione o altra cau- sa, una parte la cui partecipazione debba considerarsi essenziale59.

Il contratto di rete risulta, poi, destinato alla completa ineffi cacia sopravvenuta60 nel momento in cui sussista un solo partecipante, senza

che sia necessario valutare l’essenzialità della partecipazione viziata61, per

il venir meno della stessa causa del contratto.

A tal proposito, in mancanza di previsione espressa, incerto appare il termine di effi cacia della risoluzione del contratto, laddove un solo impren- ditore resti iscritto alla rete. In tal senso, va rilevato che, in caso di società personali, l’art. 2272, n. 4), c.c. stabilisce che la società si scioglie “quando

viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. È perciò lecito chiedersi se nel caso del contratto di rete pos-

sa, analogicamente, applicarsi tale principio. Tale quesito risulta ancor più pregnante nel caso in cui la rete disponga di soggettività giuridica, sulla falsariga di ciò che accade proprio in riferimento alle società personali.

In mancanza di espressa previsione contraria, sembra potersi pro- pendere per una applicazione analogica al contratto di rete della fatti- specie di cui al citato art. 2272 c.c., ma ciò solo nell’ipotesi in cui la rete

(57) Poiché la norma non fa alcun riferimento ad eventuali eccezioni.

(58) Cioè per le modalità di adesione e per i casi e la disciplina del recesso e, almeno in virtù di quanto sin qui sostenuto, anche per i casi e le modalità di esclusione dei parte- cipanti.

(59) Sul punto, anche E. M. TRIPPUTI, Il contratto di rete, op. loc. ult. cit., 60.

(60) L’ipotesi può anche porsi nel momento genetico, laddove si riscontri che già al momento della sottoscrizione tutti i partecipanti (o almeno tutti meno uno) non rivestano la qualifi ca di imprenditori.

(61) La nullità della partecipazione di una parte che non esercita più attività di im- presa si evince, a contrario, come già detto, dal chiaro tenore del c. 4 ter.

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acquisisca la soggettività giuridica. Mentre, in caso contrario, poiché si è in presenza di una mera fattispecie negoziale, si dovrà ammettere lo scio- glimento immediato del contratto, causa la sopravvenuta mancanza della pluralità delle parti.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il numero degli imprenditori parteci- panti sia di almeno due, non vi sarà mancanza di causa, anche se troverà applicazione la regola di cui all’art. 1420 c.c., in merito alla essenzialità della partecipazione: ove la partecipazione della parte che non rivesta più la qualifi ca di imprenditore debba essere qualifi cata essenziale, la rete sarà destinata, in ogni caso, allo scioglimento.

Inoltre, è appena il caso di precisare che, in omaggio ai principi ge- nerali, il contratto, pur affetto da completa nullità originaria62, potrebbe

essere convertito in un contratto valido, avuto riguardo allo scopo effet- tivamente perseguito dai partecipanti, in virtù del meccanismo di salva- guardia di cui all’art. 1424 c.c.63

Merita, infi ne, una considerazione la conseguenza dello scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Se, infatti, la rete dispone di mera rile- vanza interna, si potrà procedere ad una ordinaria divisione del fondo comune secondo le regole proprie della comunione, essendo la divisione del patrimonio atto propedeutico alla defi nizione dei rapporti contrattuali tra i contraenti.

Se, al contrario, vi è stato un coinvolgimento dei terzi, la necessità di tutelare i creditori renderà prioritaria, e necessaria, la liquidazione del patrimonio della rete in loro favore, da compiersi secondo la norme in materia di liquidazione del patrimonio delle società di capitali, divenute, ormai, fattispecie generale di riferimento per gli enti a struttura collettiva, siano o meno essi dotati di soggettività giuridica o di organizzazione cor- porativa complessa, come avviene, ad esempio, per i patrimoni destinati ad uno specifi co affare nelle società per azioni.

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 74-77)