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La pubblicità

Nel documento IL CONTRATTO DI RETE (pagine 48-57)

7. La forma

7.2. La pubblicità

Il contratto di rete, stipulato in una delle previste forme, deve essere assoggettato alla pubblicità prevista dal c. 4 quater.

Va da subito precisato che la prevista pubblicità e l’acquisto della soggettività giuridica non paiono legati da un vincolo di biunivoca ne- cessità: la nascita di un nuovo soggetto di diritto rimane legata alla sus- sistenza di ulteriori elementi, che esulano dal mero adempimento delle formalità pubblicitarie.

(139) In argomento, M. R. MAUGERI, Reti contrattuali e abuso di dipendenza econo-

mica: alla ricerca di nuove discipline?, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. IAMICELI, Torino, 2009, 295.

(140) E. BERNINI, G. BEVILACQUA, E. BREDARIOL, L. BULLO, C. CASALINI, G. CLARIZIO,

G. FIETTA, A. TODESCHINI PREMUDA, D. TRENTIN, Contratto di rete e normativa antitrust,

cit., 111.

(141) R. RINALDI, F. R. TURITTO, L’abuso di dipendenza economica, in P. SPOSATO, M.

COCCIA (a cura di), La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998,

Torino, 1999, 125.

(142) A. SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, IV, Mi-

lano, 2010, 263.

(143) Tra gli altri, P. FABBIO, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, 102;

M. R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003, 131; R.

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LA FORMA

La pubblicità nel registro delle imprese è organizzata su base sog- gettiva, ossia per singola impresa. Dalla disciplina normativa emerge che il contratto di rete deve essere depositato per l’iscrizione presso tutti i registri delle imprese ove risultino iscritte le imprese contraenti. Inoltre, anche nel caso in cui il registro delle imprese competente sia uno solo (perché tutte le imprese partecipanti risultano iscritte presso lo stesso uffi - cio), le parti dovranno provvedere a un singolo deposito per ogni impresa interessata.

Questa necessaria molteplicità di depositi consegue alla considera- zione che il contratto di rete stipulato non costituisca altro che una mo- difi ca della originaria iscrizione della singola impresa, tanto è vero che la sezione del registro delle imprese presso cui iscrivere il contratto di rete dipende, appunto, dalla specifi ca sezione presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

A conferma di tale impostazione, va rilevato che per tali iscrizioni il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito l’utilizzazione di moduli di deposito tipicamente dedicati alle modifi che dell’impresa144, a confer-

ma che non potrebbe provvedersi ad iscrizione autonoma del contratto di rete145, attesa la sua mancanza di soggettività.

La dottrina146 ha più volte evidenziato che tale sistema di pubblicità,

a base nominativa, comporta notevoli problemi di conoscibilità, con la conseguenza che chiunque volesse sincerarsi dell’esistenza di un contratto di rete non avente un proprio elemento identifi cativo autonomo che lo individui quale soggetto di diritto, dovrebbe effettuare una ricerca avente ad oggetto gli elementi soggettivi dei contraenti e, quindi, essere a cono- scenza di almeno un qualche dato generale relativo ad una delle imprese partecipanti alla rete.

Ancora, non manca chi rileva come tale sistema pubblicitario risulti addirittura eccessivo, dal momento che l’esistenza del contratto di rete risulterà poi da tante iscrizioni per quanti siano gli imprenditori parteci- panti147.

È, poi, discussa la natura da attribuirsi a tale forma di pubblicità.

(144) Il riferimento è alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/2011.

(145) In contrario, si osservi come la lettera della legge faccia propendere, in manie- ra fuorviante, per questa interpretazione, poiché il c. 4 quater si introduce affermando: “Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione …”.

(146) A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, Atti tra vivi di diritto civile, cit., 526.

(147) E. BERNINI, G. BEVILACQUA, E. BREDARIOL, L. BULLO, C. CASALINI, G. CLARIZIO,

G. FIETTA, A. TODESCHINI PREMUDA, D. TRENTIN, Gli effetti dell’iscrizione al registro delle

Da taluni148, è stato ritenuto che tale pubblicità abbia carattere di-

chiarativo e, quindi, rilevi ai soli fi ni dell’opponibilità verso i terzi del con- tratto e del suo contenuto, ferma restando l’effi cacia inter partes del con- tratto stesso, ai sensi dell’art. 1372 c.c. Per altri149, invece, si tratterebbe

di pubblicità costitutiva, dal momento che la legge collega espressamente all’ultimo adempimento pubblicitario l’effi cacia tout court del contratto, senza distinguere tra un rapporto inter partes ed uno erga omnes.

Appaiono, però, maggiormente convincenti le argomentazioni a fa- vore della tesi della pubblicità dichiarativa.

Difatti, deve rilevarsi che se la pubblicità avesse natura costitutiva, la tutela dell’interesse dei terzi, cui la pubblicità stessa è rivolta, sarebbe “as- sorbente” rispetto alla tutela dell’interesse delle imprese partecipanti, dal momento che la mancata iscrizione nel registro delle imprese comporte- rebbe che esse non sarebbero vincolate all’accordo tra loro intercorso, in spregio dei dettami contenuti nell’art. 1372, c. 1, c.c. In secondo luogo, è lo stesso dato normativo a suggerire una soluzione di tal fatta. Infatti, a norma di legge, ai fi ni dell’effi cacia del contratto si deve tener conto soltanto dei sottoscrittori originari: ne deriva che i sottoscrittori successivi, pur in man- canza di iscrizione nel registro delle imprese, nei rapporti interni risultano già contraenti del contratto di rete. Se tali premesse risultano fondate, ne deriverà che l’assenza di pubblicità produrrà non già l’invalidità della parte- cipazione ma la mera inopponibilità della separazione patrimoniale.

Nulla stabilendo la legge in ordine al soggetto onerato di tali adem- pimenti pubblicitari, deve ritenersi che ad essi debbano provvedere diret- tamente le stesse parti interessate, mentre nessun obbligo risulta espressa- mente imposto dalla legge, diversamente che in altre ipotesi, quale la previ- sione dell’art. 2330 c.c. in tema di iscrizione dell’atto costitutivo di società per azioni, in cui essa è affi data al notaio che stipula il contratto di rete150.

In realtà, la possibilità di stipulare il contratto di rete attraverso una duplicità di forme, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, cui corrisponde una diversità di effetti e di responsabilità in capo al notaio rogante, può forse legittimare una ulteriore e più articolata ricostruzione del profi lo descritto, e ciò sulla base di un’interpretazione analogica con altri istituti.

(148) A. DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, cit., 215.

(149) M. MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di

cui alla l. n. 122/2010, cit., 69.

(150) M. N. IANNACCONE, Il contratto di rete e il ruolo del notaio, in Reti d’impresa:

profi li giuridici, fi nanziamento e rating, a cura dell’Associazione Italiana Politiche Indu- striali, Milano, 2011, 121.

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LA FORMA

Difatti, in tema di società per azioni, come detto, è espressamente stabilito, in capo al notaio, un esplicito onere di deposito presso il registro delle imprese, ma deve aggiungersi che, di contro, nell’ambito delle socie- tà personali, il medesimo onere di deposito è imposto alle parti, laddove la stipulazione dell’atto costitutivo venga effettuata per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, e al notaio in caso di costituzione avvenuta per atto pubblico151.

Ebbene, in base al sistema delineato in ambito societario può soste- nersi che anche per la rete di imprese per le quali si verifi ca la medesima duplicazione delle modalità “formali” di costituzione del contratto pre- vista per le società personali, potrebbe, analogicamente, applicarsi il me- desimo criterio: ove il contratto di rete sia stipulato per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, obbligato al deposito saranno solo le parti contrattuali, mentre nel caso in cui la stipulazione sia avvenuta per atto pubblico, obbligato al deposito dovrà ritenersi il notaio rogante.

Tale interpretazione appare avvalorata dalla generale considerazio- ne152 per la quale l’atto pubblico è “atto del notaio” e, pertanto, egli è

titolare e naturale destinatario di tutte le relative prescrizioni, tanto in ordine alla tenuta e conservazione dell’atto quanto rispetto ai conseguenti adempimenti fi scali e pubblicitari, a meno che vi sia una particolare pre- scrizione legislativa che modifi chi esplicitamente tale sistema.

In conseguenza di tale ricostruzione dovrà preferirsi, pur nella labili- tà del testo normativo, l’interpretazione per la quale obbligati al deposito (rectius: ai depositi) per la pubblicità commerciale saranno le parti stesse in caso di stipulazione per scrittura privata autenticata, mentre risulterà obbligato il notaio in caso di stipulazione del contratto di rete per atto pubblico.

Se per la prima iscrizione del contratto di rete viene previsto l’ob- bligo del deposito per ogni singola impresa partecipante, diversamente disciplinata è l’ipotesi delle successive modifi che del contratto.

Infatti, per gli interventi successivi, il c. 4 quater prevede che, in pri- mo luogo, l’atto modifi cativo debba indicare una sola impresa che dovrà provvedere ad un unico deposito presso il registro delle imprese di propria competenza. In seguito al deposito, il medesimo registro delle imprese ef- fettuerà non solo l’iscrizione della modifi ca, ma sarà anche tenuto ad inviare

(151) L’art. 2296, c. 1, c.c. stabilisce che il deposito per l’iscrizione deve essere effet- tuato “…a cura degli amministratori…” mentre il successivo c. 3 stabilisce che “se la stipu- lazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio”.

(152) L. GENGHINI, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, 7; G. SANTARCANGELO,

la modifi ca stessa a tutti gli altri uffi ci presso cui risultino eventualmente iscritti gli altri imprenditori partecipanti. Infi ne, i singoli uffi ci destinatari dovranno effettuare le annotazioni conseguenti alle modifi che depositate in riferimento a tutte le imprese interessate di loro competenza.

Sul punto, pur considerando l’intento semplifi catore della disposi- zione, non può non rilevarsi ancora l’evidente approssimazione della pre- visione normativa, posto che:

– il testo del c. 4 quater si riferisce a “modifi che del contratto di rete”, non operando distinzione tra la rete senza soggettività giuridica e rete dotata di tale soggettività;

– la medesima norma si riferisce “a tutti gli altri uffi ci del registro

delle imprese”, mentre, invece, come detto, è ben possibile che tutte le im-

prese partecipanti risultino iscritte al medesimo registro delle imprese153 e

che diversi saranno solo i depositi da effettuare in virtù del numero delle imprese partecipanti alla rete, pur nell’ambito del medesimo uffi cio.

Non può essere inoltre sottaciuto che la norma pare contenere un’al- tra, evidente lacuna, in relazione alla individuazione del termine iniziale di effi cacia delle modifi che effettuate.

Difatti, il c. 4 quater, nella prima parte, relativa alla iscrizione dell’ori- ginario contratto di rete, prevede esplicitamente che “l’effi cacia del con-

tratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”,

mentre nulla dice nella parte successiva, relativa al deposito ed alla iscri- zione delle modifi che.

In ordine a tale aspetto sono ipotizzabili diverse soluzioni interpre- tative.

Potrebbe, infatti, affermarsi che l’effi cacia delle modifi che abbia inizio dall’approvazione, da parte delle imprese partecipanti, delle modifi che stes- se, ed in tal senso lascerebbe desumere il silenzio del legislatore. Difatti, ove si è voluto, per il contratto originario, si è esplicitamente stabilito che l’ef- fi cacia dipenda dall’ultima delle iscrizioni effettuate al registro delle impre- se. Di contro, il mancato riferimento a tale effi cacia, all’interno della stessa norma, per le successive modifi che, potrebbe interpretarsi nel senso che il legislatore abbia inteso applicare il fondamentale principio consensualistico in materia contrattuale, per cui l’effi cacia sarebbe operante sin dal momen- to della legittima prestazione del consenso delle parti alla modifi ca.

Ulteriore interpretazione potrebbe fondarsi sull’applicazione di un criterio estensivo, per il quale non vi sarebbero suffi cienti motivi di diffe-

(153) Anzi, questo appare il caso più frequente, in virtù del fatto che dalla prassi si evince che le imprese partecipanti appartengono al medesimo territorio.

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LA FORMA

renziazione tra l’effi cacia della iscrizione originaria del contratto di rete e quella delle successive modifi che, per cui dovrebbe ammettersi che queste ultime l’acquistino, come per l’originario contratto, dalla iscrizione della modifi ca stessa nel registro delle imprese.

La molteplicità delle possibili interpretazioni rifl ette, perciò, la plu- ralità degli effetti riconducibili alle singole opzioni. Se, infatti, al momento dell’iscrizione originaria del contratto di rete, posto che dovranno essere effettuate tante iscrizioni quante sono le imprese partecipanti, la legge stabilisce che il contratto acquisti effi cacia dall’ultima delle iscrizioni, per l’ipotesi delle successive modifi che è discutibile che la loro effi cacia di- penda dall’ultima iscrizione ad esse relativa o se le modifi che acquistino effi cacia dalla prima iscrizione.

Come detto, nella specie va ricordato che il contratto modifi cativo deve indicare un imprenditore che effettui il deposito solo presso il pro- prio registro, mentre il successivo deposito presso gli altri registri154 dovrà

essere effettuato a cura del primo registro delle imprese in cui è stata depositata la modifi ca155.

È dunque, questa, un’ipotesi ben distinta da quella dell’originaria iscrizione: qui sono le parti interessate156 ad effettuare tutti i depositi nei

distinti registri delle imprese e, pertanto, appare coerente con la premessa imputare alle stesse l’eventuale ritardo nell’effettuare i depositi e, dunque, farne discendere la considerazione per la quale sino a quando non si avrà l’iscrizione al registro delle imprese per tutti i partecipanti157, il contratto

(154) Come detto, nel caso di imprese iscritte nel medesimo registro, il successivo deposito dovrà comunque avvenire, pur sempre nel medesimo uffi cio, ma in riferimento alle singole imprese partecipanti.

(155) E che corrisponde, si ripete, al registro delle imprese presso cui è iscritta l’im- presa onerata di effettuare il deposito de quo.

(156) O, come detto, il notaio rogante.

(157) È opportuno chiarire, pur senza entrare nel merito delle conseguenti questioni di natura risarcitoria, che ai fi ni della responsabilità occorrerà distinguere. Il ritardo della effi cacia determinato dal ritardo nel deposito sarà certamente da imputare alle parti nel caso in cui esse abbiano previamente ritardato i relativi adempimenti: in tale ipotesi, inol- tre, dovrebbe effettuarsi una ulteriore distinzione. Se il ritardo dipende da una impresa in particolare, sarà solo quest’ultima ad essere responsabile nei confronti delle altre che hanno tempestivamente effettuato il deposito nel proprio registro delle imprese. Vice- versa, nel caso in cui obbligato al deposito sia il notaio incaricato della stipula, o quale pubblico uffi ciale o quale professionista incaricato dalle parti, sarà quest’ultimo ad essere responsabile verso i contraenti per il colpevole ritardo nella effettuazione degli adempi- menti in parola. Al contrario, vi può essere il caso in cui tutti i depositi siano stati effet- tuati tempestivamente (dalle parti interessate o dal notaio) ma, ciò nonostante, la relativa iscrizione sia eseguita dopo molto tempo dalla data del deposito. In tale ipotesi, il ritardo

di rete non acquisterà effi cacia. Viceversa, nel caso delle modifi che per le quali il ritardo dell’iscrizione fosse dovuto alle omesse comunicazione successive cui è tenuto il registro delle imprese158, non sembra congruo

imputare le conseguenze di tale inadempimento, o del ritardo nell’adem- pimento, alle parti, inibendo l’effi cacia della modifi ca sino al compiuto adempimento dell’uffi cio del registro delle imprese.

Sul punto, sembra, tuttavia, fondato applicare il principio dell’inter- pretazione analogica che giunga ad assimilare l’ipotesi della modifi ca del contratto di rete a quello delle iscrizione dell’originario negozio.

Così opinando, infatti, può ritenersi che il termine iniziale di effi ca- cia delle modifi che al contatto di rete dovrà coincidere con l’esecuzione dell’ultima delle iscrizioni richieste dalla legge. Poiché, in tal caso, gli adempimenti relativi al deposito delle modifi che contrattuali successi- ve alla prima non saranno di competenza delle parti159, ma del registro

delle imprese destinatario del primo deposito di documenti, deve rite- nersi che il ritardo dell’effi cacia derivante da una colpevole negligenza o imperizia dell’uffi cio potrà avere rilevanza solo sul piano risarcitorio, a carico dell’uffi cio ed in favore delle parti contrattuali, mentre reste- rà ferma la temporanea ineffi cacia delle modifi che contrattuali, pur in presenza di un tempestivo deposito degli atti da parte del contraente incaricato.

Così determinata l’effi cacia iniziale160 del contratto originario, e del-

le successive modifi che, pare opportuno specifi care come detta effi cacia debba, comunque, distinguersi a seconda che essa sia diretta nei confronti delle parti contrattuali o dei terzi.

A tal proposito, appare pertinente il richiamo, in termini di appli- cazione analogica, a quanto previsto per la s.r.l., dall’art. 2470 c.c., per il quale il trasferimento delle partecipazioni ha effetto a partire dall’iscri- zione161 nel registro delle imprese. In tal caso, infatti, l’effi cacia dell’iscri-

zione, solo per i terzi, è stata esplicitamente dichiarata, proprio perché,

(nulla potendosi imputare alle parti o al notaio che hanno tempestivamente effettuati gli adempimenti che la legge loro impone) colpevole sarà imputabile al registro delle imprese, che sarà responsabile nei confronti delle parti contrattuali per tutti i danni conseguenti.

(158) Destinatario del primo deposito del contratto di modifi ca da parte dell’impre- sa incaricata nel contatto medesimo.

(159) Oppure, evidentemente, del notaio incaricato dalle parti.

(160) Consistente, come detto, nell’avvenuta iscrizione al registro delle imprese per tutti i soggetti interessati.

(161) La norma si riferisce letteralmente al deposito e non alla iscrizione: ma, per pacifi ca opinione, deve intendersi, quale momento determinante l’effi cacia della cessione, l’intervenuta iscrizione negli atti del registro delle imprese.

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LA FORMA

in assenza di tale specifi cazione, la norma si sarebbe intesa riferita solo all’effi cacia tra le parti.

Analogamente, nell’ipotesi prevista dal c. 4 quater, può argomentar- si che, in mancanza di una espressa specifi cazione, l’iscrizione nel regi- stro delle imprese relativa a tutti i soggetti partecipanti determinerà solo l’effi cacia per i terzi, mentre l’effi cacia tra le parti si verifi cherà sin dal momento della sottoscrizione del contratto originario o della successiva modifi ca.

Tale conclusione pare particolarmente rilevante in tutti i casi di ade- sione di un nuovo partecipante e di suo successivo intervento attivo alle decisioni della rete, come nell’ipotesi in cui si dovesse esprimere il proprio orientamento in ordine ad una modifi ca contrattuale o in riferimento ad una scelta strategica. Seguendo l’impostazione adottata, infatti, l’effi cacia tra le parti si realizzerà immediatamente con la sottoscrizione dell’ade- sione e, pertanto, il nuovo imprenditore potrà da subito intervenire nella gestione e nell’indirizzo della rete162, mentre dovrà essere considerato par-

tecipante con effetto dall’intervenuta iscrizione dell’adesione nel registro delle imprese, solo con riguardo ai terzi.

(162) In caso contrario, il nuovo aderente non potrebbe intervenire nelle scelte e nei rapporti interni i partecipanti, fi no al completamento della procedura di iscrizione della propria adesione.

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II

NATURA GIURIDICA E ORGANIZZAZIONE

SOMMARIO: 1. La natura giuridica del contratto di rete. – 2. Le procedure deci-

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