UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA DELLA BANCA E DEI MERCATI FINANZIARI
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
SEZIONE DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
TESI DI LAUREA:
LA CONSULENZA FINANZIARIA FEE ONLY
Relatore:
Ch.mo Prof. EMANUELE MARIA CARLUCCIO
Laureando:
DANIELE FRACASSO
ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009
Alla mia famiglia Ai miei nonni A Damiano A Donata
SOMMARIO:
1. IL “NUOVO” SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI
INVESTIMENTI 1
1. QUADRO NORMATIVO GENERALE 2
1.1 L’attività di vigilanza: cenni 9
2. LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: PROFILI GIURIDICI. 11 2.1 I tratti costitutivi del servizio di consulenza in materia di investimenti 13
2.2 I player dell’attività di consulenza 17
2.2.1 Persone fisiche 19
2.2.2 Persone giuridiche 22
2.2.3 L’offerta fuori sede 24
2.3 Il principio di proporzionalità 26
2.4 Il conflitto di interessi nel servizio di consulenza e le linee di indirizzo in tema di
inducements 28
2.5 Obblighi informativi e forma contrattuale 33
2. LA CATENA DEL VALORE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 39
1. INTRODUZIONE 40
2. LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO 41
2.1 Il modello di Markovitz: punti di forza e di debolezza 42
2.2 Tecniche euristiche 46
2.2.1 La soluzione dei vincoli di peso assoluti 46
2.2.2 La soluzione dei vincoli di peso relativi o infragruppo 46
2.2.3 Il resampling™ o ricampionamento 47
2.3 Asset allocation bayesiana 49
2.3.1 Il modello di Black Litterman 49
2.4 Approcci euristici e approcci bayesani a confronto 52
3. L’IDENTIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO OTTIMALE PER IL CLIENTE 53 4. DA PORTAFOGLIO IN BENCHMARK A PORTAFOGLIO DI TITOLI 63
5. PERFORMANCE ATTRIBUTION 64
6. IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEL RISCHIO 67
6.1 Metodologie di misurazione del rischio relative 71
6.2 Il ribilanciamento del portafoglio finanziario 72
3. LA CONSULENZA FEE ONLY 77
1. PREMESSA 78
2. IL REQUISITO DELL’INDIPENDENZA 79
3. IL CONSULENTE PERSONA FISICA INDIPENDENTE 81
3.1 Il “falso problema” dell’offerta fuori sede 86
3.2 Consulente fee only VS promotore finanziario 88
3.3 Punti di forza e di debolezza del consulente indipendente 90 3.4 Supporto operativo all’attività dei consulenti persone fisiche 96
4. LE SIM DI PURA CONSULENZA 98
4.1 Ascosim 101
4.2 Il questionario 103
4.3 I servizi offerti dalle SIM di pura consulenza 105
4. CONCLUSIONI 109
INDICE DELLE FIGURE:
Figura 1. Vincolo di shortfall con rendimento target 3% e probabilità di successo del 90% 57 Figura 2. Vincolo di shortfall con rendimento target 3% e probabilità di successo del 90%
sovrapposto al grafico della frontiera efficiente 58
Figura 3. Vincolo di shortfall con rendimento target 1,5% e probabilità di successo del 90%
sovrapposto al grafico della frontiera efficiente 59
Figura 4. Vincolo di shortfall con rendimento target 3% e probabilità di successo del 75%
sovrapposto al grafico della frontiera efficiente 60
Figura 5. Simulazione cono di ibbotson 61
Figura 6. Passaggio da portafoglio in benchmark a portafoglio di titoli: scelte 63
INDICE DELLE TABELLE:
Tabella 1. Servizi di investimento e soggetti preposti (c.d. soggetti abilitati) 8 Tabella 2. Elementi peculiari degli approcci per la gestione del rischio di stima 53 Tabella 3. Requisiti per l’iscrizione al futuro albo dei consulenti finanziari 82 Tabella 4. La parcella occulta dei prodotti del risparmio gestito 83 Tabella 5. Provvigioni percepite dai promotori finanziari 89
Tabella 6. La parcella del consulente fee only 93
Tabella 7. Esempio di ricavi previsti per il consulente fee only 94 Tabella 8. Esempio di investimenti/costi d’esercizio 95 Tabella 9. SIM di pura consulenza autorizzate alla prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimento e iscritte all’Albo tenuto dalla CONSOB 99
1. IL “NUOVO” SERVIZIO DI CONSULENZA IN
MATERIA DI INVESTIMENTI
1. QUADRO NORMATIVO GENERALE
I mercati finanziari, hanno registrato una spiccata evoluzione a cominciare da un susseguirsi di riforme che hanno introdotto nel nostro paese innumerevoli innovazioni finanziarie, istituzionali, e tecnico-strumentali. La prima riforma rilevante si è avuta con la Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, che introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento le società di intermediazione mobiliare (SIM) quali strutture più idonee ad operare come soggetti specializzati nella negoziazione di strumenti finanziari. Tale Legge ha introdotto anche la nuova figura del promotore finanziario.
Nel 1993 la Comunità europea approvò una sequenza di direttive (93/6 e 93/22) con l’intento di consentire la libera circolazione dei servizi tra gli Stati dell’Unione, l’obiettivo era quello di uniformare le autorizzazioni e i sistemi di vigilanza che regolavano la prestazione dei servizi finanziari nei vari Stati, in modo che fossero esercitabili in tutti i paesi membri con un’unica autorizzazione, pur restando comunque soggetti al controllo degli Stati d’origine.
Successivamente la normativa comunitaria fu recepita in Italia con il decreto EUROSIM del 1996 e il decreto 58 del 24 febbraio 1998 meglio conosciuto come Testo Unico della Finanza. Il primo abrogò in gran parte la legge n. 1 del 1991 ampliando la categoria dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di consulenza, introducendo il principio del mutuo riconoscimento e la privatizzazione dei mercati, il secondo invece recava disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Questa proliferazione normativa mette in luce un quadro di ampia riforma nel comparto degli intermediari, dei mercati, degli strumenti finanziari e degli emittenti.
Il legislatore comunitario ha inciso notevolmente sulla disciplina degli scambi di valori e strumenti finanziari nei mercati regolamentati anche recentemente, in particolare attraverso le direttive MiFID che hanno introdotto nuove regole, cercando di portare ordine in un settore in cui, nel corso degli anni, erano intervenute una serie di riforme in modo disorganico, generando confusione non solo per quanto riguardava l’aspetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore, ma anche per le competenze di pertinenza delle autorità di vigilanza.
E’ necessario come primo passo, cercare di delineare il quadro normativo di riferimento, quest’analisi è doverosa soprattutto vista l’evoluzione della normativa che si è avuta negli ultimi anni e il nuovo contesto all’interno del quale gli intermediari si trovano ad operare.
Il quadro normativo di riferimento vigente attualmente può essere riassunto schematicamente in questo modo.
• A LIVELLO COMUNITARIO:
- Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, MiFID di primo livello, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006, MiFID di secondo livello, recante le modalità di esecuzione della 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento.
Come ogni regola di derivazione comunitaria le direttive MiFID hanno la finalità principale di salvaguardare la concorrenza, presupponendo che solamente un mercato concorrenziale sia in grado di garantire le necessarie tutele a favore degli investitori.
• A LIVELLO NAZIONALE:
- Testo Unico della Finanza - Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 581; - Regolamento CONSOB n. 16190 del 29/10/20072;
- Regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob del 29/10/20073;
- Regolamento di attuazione degli art 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari4.
Il nostro paese ha deciso di dare attuazione alle direttive comunitarie con una serie di regolamenti attuativi. Il Regolamento Intermediari ha ridisegnato singoli aspetti in materia di intermediazione, tra cui il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di intermediazione da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, sono state ridisegnati gli aspetti sostanziali delle contrattazioni finanziarie.
1 Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n° 164 del 17/09/2007 – adeguamento MiFID, dal D.lgs. n° 195 del 06/11/2007 – trasparency e dal D.lgs. n°229 del 19/11/2007 – OPA.
2 Regolamento Intermediari.
3 Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
4 Delibera n. 17130 15 gennaio 2010.
Regole precise sono state introdotte anche per lo svolgimento della vita societaria delle società di gestione e per le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati.
Il Regolamento Congiunto, del 29 ottobre 2007 emanato da CONSOB e Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del TUF, dà attuazione a una serie di disposizioni comunitarie relative agli aspetti organizzativi e alle procedure interne degli intermediari.
In particolare la competenza regolamentare viene ripartita, tra la Banca d’Italia e la CONSOB, in modo da attribuire alla prima il potere normativo per le regole di vigilanza prudenziale, mentre alla seconda viene riservata la competenza per le regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti. Più precisamente spetta alla Banca d’Italia sentita la CONSOB, disciplinare con regolamento: a) gli obblighi delle Sim e delle Sgr in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e modalità di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. Mentre compete alla CONSOB sentita la Banca d’Italia, disciplinare sempre con regolamento, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza, tenendo conto delle diverse esigenze di tutela degli investitori in considerazione della qualità e dell’esperienza professionale dei medesimi.
La Consob ha validato, in esito alla procedura pubblicata il 2 maggio 2008 ("Policy per la validazione delle linee-guida elaborate dalle associazioni degli intermediari"), nuove "linee guida" elaborate da associazioni degli intermediari sulle materie concernenti il regolamento intermediari, come modificato a seguito del recepimento della direttiva MiFID.
In particolare, nel corso del 2009, la Commissione ha validato, in quanto ritenute conformi al quadro normativo di riferimento:
- linee-guida elaborate da Abi in tema di “contratti per i servizi di investimento con i clienti retail dopo la Mifid”;
- linee-guida elaborate da Assogestioni in materia di “adeguatezza/appropriatezza”, “best execution” e in materia di contratti relativi al servizio di gestione di portafogli;
- linee-guida elaborate da Assoreti in tema di “relazione di servizio con il cliente”;
- linee-guida interassociative elaborate da Abi, Assosim e Federcasse in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
- linee-guida elaborate da Anasf in materia di “adempimenti ed obblighi dei promotori finanziari nell’ambito del rapporto con il cliente”, “profili definitori ed ambiti applicativi dei servizi di consulenza, collocamento, ricezione e tramissione di ordini” e
“regole generali di comportamento del promotore finanziario”;
- linee-guida elaborate da Assosim in materia di "classificazione della clientela",
"adeguatezza ed appropriatezza" e "consulenza".
Tutti questi documenti rappresentano i pilastri portanti della normativa cui devono sottostare gli intermediari finanziari, tenute presenti le finalità e le tematiche trattate in questo lavoro ora andremo ad approfondire solamente alcuni concetti.
Il primo aspetto rilevante per la trattazione dell’argomento riguarda la distinzione tra servizi di investimento principali e servizi accessori, la differenza fondamentale alla base della distinzione tra queste due categorie di servizi riguarda sostanzialmente il fatto che, i servizi di investimento sono attività riservate.
Per identificare i servizi di investimento dobbiamo fare riferimento all’art. 1 del Testo Unico della Finanza e più precisamente al comma 5 secondo il quale per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari5: A. negoziazione per conto proprio;
B. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
C. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
C. bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
D. gestione di portafogli;
E. ricezione e trasmissione di ordini;
F. consulenza in materia di investimenti;
5 Per la definizione di strumenti finanziari è necessario fare riferimento al comma 2 dell’art. 1 del TUF (definizioni), per
"strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
G. gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Il comma 6 invece ha provveduto a circoscrivere l’elenco dei cosiddetti servizi accessori, esso si compone di attività eterogenee che non hanno sempre o necessariamente per oggetto strumenti finanziari, più precisamente sono così identificati:
A. la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
B. la locazione di cassette di sicurezza;
C. la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
D. la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
E. i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
F. la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
G. l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
G. bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati
Come affermato in precedenza, i servizi di investimento sono attività riservate e ciò significa che i soggetti che intendono svolgere suddette attività devono sottostare a un procedimento autorizzativo atto a verificare il rispetto di precisi requisiti previsti per legge6, l’autorizzazione è necessaria per l’esercizio legittimo dell’attività, ed è richiesta per ogni singolo servizio.
6Art. 19 TUF(Autorizzazione)
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l’esercizio dell’attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l’illustrazione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
L’autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento è concessa dalla CONSOB (sentita la Banca d’Italia) nel caso di SIM e Società di gestione dei mercati regolamentati oppure dalla Banca d’Italia (sentita la CONSOB) nel caso di Intermediari ex art. 107 TUB, Banche, Sgr.
L’art. 18 del TUF7 (e l’art. 18-bis che vedremo in seguito) determina il perimetro soggettivo di coloro che sono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento; la seguente tabella può rappresentare in modo schematico e intuitivo i c.d.
soggetti abilitati:
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all’autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario
7 Art. 18(Soggetti)
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d' Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall' articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera g).
4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Tabella 1. Servizi di investimento e soggetti preposti (c.d. soggetti abilitati)
Banche
Imprese di investim.
(Sim)
SGR
Intermediari ex art.107
TUF
Agenti di cambio
Poste Italiane
Società fiduciarie
Società di gestione di mercati regolament.
Consulenti finanziari persone
fisiche Negoziazione
per conto
proprio X X X
Esecuzione di ordini per
conto di clienti
X X X X X
Collocamento con assunzione a
fermo
X X X X
Collocamento senza assunzione a
fermo
X X X X X
Gestione Di portafogli
X X X X X
Ricezione e trasmissione
di ordini
X X X X
Consulenza in materia di investimento
X X X X X X
Gestione di sistemi multilaterali
di negoziazione
X X X
FONTE: elaborazioni personali
Con riferimento ad alcuni dei soggetti autorizzati citati nella tabella si rendono necessarie delle precisazioni. Nel caso degli intermediari finanziari ex. Art. 107 TUB va specificato che essi possono esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio e il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti derivati.
Con riguardo alle società fiduciarie è bene sottolineare che le stesse possono prestare esclusivamente il servizio di gestione di portafogli, anche mediante intestazione fiduciaria (in nome proprio e per conto di clienti), potrebbero essere autorizzate all’esercizio di ulteriori servizi e attività di investimento solo rinunciando ad operare mediante intestazione fiduciaria.
Per finire, con riguardo agli agenti di cambio, va precisato che si fa riferimento a coloro che sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non possono essere invece soggetti autorizzati ai servizi di investimento gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, o collaboratori di Sim, di Banche o di Sgr; questo gruppo di agenti di cambio è iscritto al ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tuttavia si può affermare che gli agenti di cambio rappresentano una categoria “ad esaurimento” visto che non possono essere banditi concorsi per la nomina di nuovi agenti di cambio e che sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali originariamente previsti dalla legge 29 Maggio 1967, n.
402, a eccezione degli ordini professionali di Milano e Roma.
Fatte queste dovute precisazioni, nel prosieguo della trattazione ci addentreremo in un’analisi più dettagliata del servizio di consulenza in materia di investimenti che rappresenta il tema centrale affrontato in questo lavoro, si cercherà di analizzare in modo preciso il perimetro normativo che delimita l’attività di consulenza e le principali novità introdotte dalla nuova normativa comunitaria.
In un secondo momento passeremo a un’analisi dei principali player abilitati alla prestazione di questo servizio di investimento, che ricordiamo ancora una volta essere un’attività riservata, e proveremo a mettere in evidenza le tendenze applicative odierne e le problematiche operative che si possono incontrare in questo settore e quali potrebbero essere le possibili soluzioni.
1.1 L’attività di vigilanza: cenni
La vigilanza si pone come fine il perseguimento di una serie di obiettivi che vanno dalla tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia che questi ripongono nel sistema finanziario alla verifica dell’osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni in materia finanziaria, il tutto con l’intento di preservare la stabilità e garantire la concorrenza per il buon funzionamento del sistema finanziario.
Chiaramente è necessario fare riferimento agli art. 5, 5-bis e 5-ter del TUF, ai sensi dei quali si comprende come il legislatore abbia individuato obiettivi multipli da perseguire:
a. la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b. la tutela degli investitori;
c. la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d. la competitività del sistema finanziario;
e. l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria;
da raggiungere attraverso una sorta di ripartizione dei poteri per finalità. Alla CONSOB compete la vigilanza per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti,
mentre la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
Le due autorità devono operare congiuntamente nell’esercitare i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni hanno stipulato un protocollo d’intesa che ha per oggetto la determinazione dei compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, come pure lo scambio di informazioni anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio della propria attività.
Il TUF e di conseguenza anche il protocollo d’intesa individuano diverse tipologie di vigilanza:
Vigilanza regolamentare: si tratta di regolamentazione di carattere secondario su specifiche materie, per la prima volta viene previsto un regolamento congiunto, attraverso il quale le autorità di vigilanza hanno provveduto a disciplinare le materie indicate dall’art.
6 del TUF.
Vigilanza informativa: fa riferimento all’art. 8 del TUF, la Banca d’Italia e la CONSOB hanno il potere di richiedere agli intermediari autorizzati e alle società incaricate della revisione contabile dei loro bilanci la trasmissione e comunicazione di atti, documenti e notizie necessari per l’assolvimento dei compiti di vigilanza e inoltre viene concesso loro di poter reperire tali informazioni anche tramite audizione degli organi societari.
Vigilanza ispettiva: la Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, compiere ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, a seguito delle quali posso agire nei confronti dei soggetti abilitati attraverso provvedimenti restrittivi e provvedimenti ingiuntivi.
I soggetti abilitati, dal canto loro nella prestazione dei servizi di investimento principali e accessori devono:
a. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b. acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c. utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività;
viene posto il cliente in una posizione centrale, tutte le scelte devono essere fatte per servire nel migliore dei modi coloro che usufruiscono del servizio.
Il rispetto dell’interesse del cliente, e la sua protezione quando effettua una scelta di investimento, si realizza ex ante, costruendo un ambiente generale favorevole alla correttezza della prestazione del servizio (informazioni al cliente, gestione dei conflitti di interesse, best execution), nel momento dell’erogazione del servizio, mediante comportamenti tesi sistematicamente a verificare che il cliente ne tragga un effettivo vantaggio, e infine, ex post, mediante un controllo della qualità del servizio prestato (compliance). Il rischio che si potrebbe venire a creare, tuttavia, è quello di una sorta di ribaltamento della situazione, il cliente a seguito dell’innovazione normativa volta a tutelarlo maggiormente si trova senza dubbio in una posizione di forza, ne deriva un atteggiamento negativo nei confronti della nuova normativa da parte del soggetto che presta il servizio, che potrebbe reagire ponendo in essere una serie di accorgimenti necessari a ridurre le probabilità e le concrete possibilità di contenzioso; in altre parole il rischio è quello che si verifichi un’interpretazione della MiFID tesa a proteggere gli intermediari dai clienti e non più i clienti dagli intermediari.
2. LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: PROFILI GIURIDICI.
Tra le innumerevoli novità introdotte dal nuovo testo del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) novellato dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 che ha recepito la direttiva n.
2004/39/CE del 21 aprile 2004 (Market in Financial Instruments Directive, c.d. MiFID) e la direttiva di secondo livello n. 2006/73/CE del 10 agosto 2006 vi è sicuramente quella concernente il nuovo servizio di investimento denominato “consulenza in materia di investimenti”.
La novità fondamentale sta nel fatto che la consulenza, che già figurava tra i servizi accessori previsti dal TUF, acquista ora un rango superiore, diventando un servizio di investimento principale, in tal senso era stato davvero esplicito il considerando 3 della Direttiva I “per via della sempre maggior dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un’autorizzazione” questo porta
notevoli variazioni anche per quel che riguarda il profilo della fattispecie e della disciplina applicabile.
L’evoluzione della normativa può essere colta attraverso il confronto tra il previgente quadro normativo nazionale e quello nuovo, appunto, derivante dalla MiFID a seguito del suo recepimento mediante i provvedimenti sopra menzionati, proprio in tal senso è opportuno effettuare alcune riflessioni sulla situazione pre e post MiFID nel contesto specifico della consulenza in materia di investimenti.
Per quanto riguarda la consulenza finanziaria quindi, nell’ambiente ante MiFID, era annoverata tra i servizi accessori, per questo motivo si trattava di un’attività totalmente libera, ma inoltre risultava negato un principio di omogeneità di trattamento in ordine allo svolgimento della stessa attività da parte di soggetti diversi, poiché, qualora l’attività fosse stata svolta da intermediari autorizzati e disciplinati, ai sensi del TUF, in relazione all’esercizio di attività di intermediazione finanziaria sottoposte a riserva di legge, essa sarebbe stata assoggettata alle stesse regole di condotta previste per questi ultimi, in altre parole la consulenza era regolamentata in modo distinto a seconda che a prestare il servizio fosse un intermediario autorizzato piuttosto che qualsiasi altro soggetto.
Nel primo caso il servizio era disciplinato dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi, nel secondo caso invece il servizio era assoggettato alle regole del diritto comune con un’evidente disparità di trattamento.
Un’ulteriore rilevante novità oltre a quella sottolineata in precedenza (cioè il passaggio della consulenza tra i servizi di investimento) è rappresentata dal fatto che per la prima volta il legislatore da una definizione puntuale di consulenza in materia di investimenti.
A tale lacuna, precederemente, aveva sopperito la CONSOB mediante proprie comunicazioni, dalle quali era scaturito un perimetro potenziale dell’attività piuttosto ampio che comprendeva verosimilmente tutta l’attività di financial planning, inoltre era messa in evidenza la distinzione tra due tipologie di consulenza, la consulenza strumentale e la consulenza oggettiva.
La consulenza strumentale era rappresentata da una serie di consigli e analisi prestate da un intermediario per mezzo della propria rete di distribuzione, atte ad “accompagnare” il cliente ad eseguire un’operazione di vendita ma più spesso di acquisto di un prodotto/strumento finanziario, si può facilmente comprendere che, avendo l’intermediario interesse all’effettuazione di quell’operazione, questo tipo di consulenza era da considerarsi puramente di carattere ausiliario rispetto alla prestazione di un servizio di
investimento principale, in genere quello del collocamento, e proprio per tale motivo la consulenza strumentale non era nemmeno accolta tra i servizi accessori.
Diverso è il discorso per quel che riguarda la consulenza oggettiva che invece era compresa tra i servizi accessori poiché con tale accezione si intendeva la consulenza pura, quella cosiddetta “in senso proprio” perché priva di conflitti di interessi.
Dopo aver sottolineato queste fondamentali differenze tra il contesto pre e post MiFID è proprio dalla nuova definizione di consulenza che partiremo per definire il perimetro oggettivo dell’attività.
2.1 I tratti costitutivi del servizio di consulenza in materia di investimenti
In questo paragrafo cercheremo di analizzare in cosa consiste il “nuovo” servizio di consulenza, la direttiva MiFiD, nel collocare la consulenza in materia di investimenti fra i servizi di investimento principali, ne ha anche dettato una nozione differente da quella prevista sino ad oggi dall’ordinamento giuridico italiano, assoggettandola a una disciplina peculiare, distinta da quella a cui sono sottoposti tutti gli altri servizi di investimento orientati alla distribuzione.
Si ritiene quindi opportuno partire dalla definizione che viene proposta dall’art.1 comma 5 septies del TUF che afferma: “per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.
In precedenza non era presente nel nostro ordinamento nessuna definizione del servizio di consulenza, tuttavia, le comunicazioni della CONSOB (pre MiFID) avevano cercato di supplire a tale mancanza, ciò nonostante, tali comunicazioni avevano condotto ad una diversa nozione con evidenti punti di discordanza da quella odierna “l’attività di consulenza consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso”, veniva inoltre precisato che
“l’attività suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di consulenza […] non è solo
quella che si risolve nell’indicazione di specifiche scelte di investimento, ma anche quella che si concretizza in una pianificazione sistematica del portafoglio finanziario del cliente”.
Da un primo confronto è molto semplice osservare notevoli differenze tra la definizione data dalla CONSOB nel contesto antecedente al recepimento della normativa comunitaria e il contesto post MiFID, la prima, forse la più visibile consiste nel riconoscere che con l’avvento del nuovo impianto normativo l’attività di consulenza assume un contenuto meno ampio ed è palese l’enfasi posta esclusivamente sulla caratteristica della personalizzazione della raccomandazione.
Analizzando la definizione vincolante proposta dal TUF si può affermare che per parlare di servizio di consulenza si deve verificare la presenza simultanea di una serie di caratteri costitutivi che cercheremo ora di esaminare.
In primo luogo si deve trattare di raccomandazioni personalizzate, cioè dirette a un destinatario ben preciso, è innegabile l’influsso esercitato dalla MiFID II che aveva provveduto a fornire il seguente chiarimento “tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un’operazione appartenente a una delle seguenti categorie:
a. comperare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento;
b. esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comperare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario”.
La prestazione della raccomandazione tuttavia deve essere bilaterale, quindi è di fondamentale importanza che sussista una relazione diretta tra il consulente e il cliente, indipendentemente da quale dei due soggetti abbia preso l’iniziativa.
Ma affinché questa sia personalizzata, deve anche essere adatta al soggetto cui si rivolge, riprendendo le parole del legislatore8, il consulente, ”Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
8Art. 40 REGOLAMENTO INTERMEDIARI n.16190 del 29/10/2007 (Valutazione dell’adeguatezza)
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
In tal senso è evidente come la valutazione di adeguatezza rappresenta il momento centrale della disciplina della nuova consulenza come si evince dalla lettura del testo dell’art. 39 del regolamento intermediari9, le raccomandazioni personalizzate, chiaramente, si distinguono dalle raccomandazioni generali, le quali non sono presentate come adatte al singolo cliente, bensì sono indirizzate al pubblico e non tengono conto del profilo del singolo investitore, il carattere generale della raccomandazione si presume nel caso in cui sia utilizzato per la sua diffusione un canale distributivo destinato alla generalità dei clienti o dei potenziali clienti, come, ad esempio, un quotidiano, un giornale, una rivista o una trasmissione televisiva o radiofonica o un sito internet.
Altro elemento costitutivo della fattispecie in esame attiene all’oggetto della raccomandazione personalizzata, che, come illustrato in precedenza deve condurre alla realizzazione di un’operazione appartenente a precise categorie (comprare, vendere, etc.) e deve far riferimento ad un determinato strumento finanziario, questa nuova fattispecie
9 Art. 39 REGOLAMENTO INTERMEDIARI n.16190 del 29/10/2007 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.
5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.
7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
produce uno scostamento concettuale non indifferente rispetto a quella che era l’idea del servizio di consulenza, consolidatasi nel previgente ordinamento.
Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il servizio di consulenza si configurava in un’attività notevolmente più ampia che prevedeva l’acquisizione di informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, nonché riguardo ai suoi obbiettivi di investimento per fornire raccomandazioni sulla migliore allocazione del suo patrimonio secondo una precisa pianificazione; si trattava decisamente di un’attività che non poteva essere ridotta solamente a singoli consigli o suggerimenti, riguardanti specifiche scelte di investimento, ma era un’attività piuttosto estesa che si concretizzava in una pianificazione del portafoglio finanziario del cliente.
Leggendo le disposizioni sopra riportate, nella nuova definizione, si percepisce una significativa limitazione dell’oggetto diretto della consulenza e sembra scomparire la distinzione tra consulenza oggettiva e consulenza strumentale, anzi, sembra essere giustificata la sensazione di una consulenza intesa solamente in senso strumentale poiché scompare all’interno della definizione il riferimento alla pianificazione sistematica del portafoglio finanziario del cliente e quindi non si considerano più all’interno dell’attività di consulenza le attività di asset allocation e financial planning (che rientrano nella cosiddetta consulenza generica) e diventano così attività non più soggette a riserva di legge, e come tali potranno essere esercitate liberamente.
Questa situazione pone un problema da non sottovalutare riguardo l’applicabilità delle regole di comportamento di settore solo quando a svolgere tali attività sia un intermediario abilitato e rimane un grosso punto interrogativo per il resto dei casi anche se, qualora la consulenza non si riferisca ad un determinato strumento finanziario ma ad un “tipo” di strumenti finanziari si configura un’attività che il legislatore comunitario qualifica come
“consulenza generica”.
L’attività di consulenza “generica” consiste nella prestazione di raccomandazioni relative a tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento. In concreto, essa si estrinseca in un’attività di pianificazione ideale del portafoglio della clientela, distinguendosi, così, dal servizio di consulenza in materia di investimenti che, invece, si estrinseca nella prestazione di raccomandazioni personalizzate relative ad uno specifico strumento o prodotto finanziario o ad uno specifico servizio di investimento. Per la sua natura generica l’attività in oggetto, pur potendo avere una sua autonomia causale ed essere perciò prestata in via autonoma e a fronte anche di una autonoma remunerazione
diretta da parte del cliente, assolve, di norma, ad una funzione preparatoria di altri servizi, compresi quelli sopra descritti di consulenza, di collocamento e di ricezione e trasmissione di ordini.
Nella prestazione del servizio di consulenza generica l’intermediario deve agire nell’interesse del cliente e, a tal fine, si impegna, in particolare, a fornire consigli generici coerenti con le informazioni relative al cliente stesso di cui sia comunque in possesso.
La consulenza generica è disciplinata in via indiretta dalla MiFID, là dove nei considerando della direttiva di secondo livello il legislatore comunitario prefigura la possibilità per cui, qualora tale attività sia preparatoria e strumentale alla prestazione del servizio di consulenza, essa deve essere considerata parte integrante di tale servizio di investimento e dunque la relativa disciplina verrebbe attratta da quella dell’adeguatezza prevista per le raccomandazioni aventi ad oggetto specifici strumenti finanziari10.
Un aspetto che fa quantomeno riflettere osservando il nuovo quadro normativo è che in nessun luogo viene specificato che la consulenza deve essere fondata su un’analisi imparziale, questa situazione fa sorgere più di un dubbio poiché non si comprendono bene le ragioni per cui il legislatore comunitario escluda dalla riserva di legge questa attività cosiddetta di “consulenza generica” che come evidenziato in precedenza ha sicuramente un confine operativo molto più ampio della “nuova consulenza” e comprende anche le attività di asset allocation e financial planning che oltre ad essere sicuramente complementari alla prestazione di tale servizio, per il cliente risultano essere anche le attività a maggior valore aggiunto.
2.2 I player dell’attività di consulenza
Dopo aver analizzato il perimetro oggettivo dell’attività di consulenza, sembra opportuno analizzare anche il perimetro soggettivo dell’attività e cioè, andare ad osservare quali sono i principali player operanti mercato italiano.
Il punto di partenza per tale analisi, come in precedenza è il riferimento alla normativa e più precisamente agli art. 18, 18-bis e 18-ter del TUF.
Come evidenziato dalla Tabella 1 è possibile individuare le categorie di soggetti abilitati alla prestazione del servizio di consulenza e più precisamente:
10Considerando 81° e 82° della direttiva 2006/73/CE.
a) Persona giuridica (intermediario) autorizzata al servizio di consulenza e altri servizi di investimento; rappresenta la tipologia più diffusa nel mercato al momento attuale (Banche, Sim, SGR,agenti di cambio e Poste Itliane);
b) Persona giuridica (intermediario) autorizzata al solo servizio di consulenza: le cosiddette Sim di pura consulenza;
c) Consulente finanziario persona fisica;
d) Spa e Srl in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze (A decorrere del 1 ottobre 2009);
La vera novità sta proprio negli art. 18 bis e 18-ter del TUF; il primo, che riguarda i consulenti finanziari persone fisiche, afferma “La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’Albo, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative”; in altre parole non sono solo le persone giuridiche (Sim, banche, SGR etc.) ma anche persone fisiche, dotate di precisi requisiti, a poter offrire il servizio di consulenza in materia di investimenti.
È doveroso fare alcune precisazioni, il consulente persona fisica indipendente è remunerato esclusivamente dal cliente attraverso la parcella richiesta per il servizio prestato, non è interessato alla raccolta dei mezzi di pagamento in quanto la sua attività professionale si concretizza esclusivamente nell’indicazione operativa che il cliente metterà in atto presso la propria banca di fiducia oppure direttamente attraverso l’utilizzo di qualche piattaforma on line, inoltre, un altro elemento che potrebbe sembrare a sfavore di questa figura professionale è rappresentato dal fatto che questi soggetti non sono abilitati alla prestazione del servizio di collocamento e, per questo motivo, non possono far beneficiare il cliente dei ristorni commissionari.
Il cliente quindi paga la parcella per il servizio di consulenza puro, poi è egli stesso che deve acquistare i titoli da solo o attraverso un intermediario tuttavia questo comporta il pagamento di commissioni più elevate, per questi motivi si possono muovere alcune
critiche; questa potrebbe essere considerata una soluzione debole dal punto di vista operativo poiché in questo modo non si riesce ad intercettare le retrocessioni e i clienti non sono seguiti fino al momento dell’execution, si potrebbe optare, tuttavia, per la creazione di Sim di sola consulenza, ma così si risolverebbero solamente alcuni dei problemi, tuttavia avremo modo di approfondire questo ragionamento in seguito.
2.2.1 Persone fisiche
La normativa primaria rivolta alle persone fisiche consulenti finanziari è rintracciabile nell’art. 18-bis del TUF11 , come visto in precedenza, e nel regolamento recante norme di
11 Art. 18-bis(Consulenti finanziari)
1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
2. E’ istituito l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell’organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I membri dell’organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.
3. L’organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
4. L’organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull’assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell’economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e pubblicazione.
5. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione nell’albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all’accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l’organismo dispone la cancellazione dall’albo del soggetto inadempiente.
6. L’organismo di cui al comma 2;
a) provvede all’iscrizione nell’albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l’attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell’infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo;
e) può richiedere agli iscritti nell’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;
f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell’albo e alle relative forme di pubblicità;
b) alla iscrizione nell’albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell’albo;
c) alle cause di incompatibilità;
attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di consulenti finanziari recentemente approvato dalla CONSOB.
Partendo dalla lettura delle norme possiamo fare una serie di considerazioni; per questa nuova categoria di professionisti non è stata prevista l’iscrizione nell’Albo delle Sim neppure in una sezione dedicata e tantomeno in un elenco allegato, bensì il legislatore ha previsto l’istituzione di un nuovo Albo denominato “Albo delle persone fisiche consulenti finanziari” alla cui tenuta provvede un Organismo, i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la CONSOB e la Banca d’Italia.
Tale organismo che ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, otre a provvedere alla tenuta dell’Albo è impegnato ad esercitare vere e proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti, per verificare il rispetto delle regole di condotta previste, con la possibilità di comminare sanzioni o prendere provvedimenti nei confronti di tali soggetti.
Il Decreto 206 del 28/12/2008 determina i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, è stato stabilito che per l'iscrizione all'Albo e' necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, occorre, altresì, possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio, la conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo. È prevista tuttavia la possibilità per alcuni soggetti di essere esonerati da tale prova valutativa precisamente:
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti nell’albo;
f) all’attività dell’organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all’aggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell’interessato dinnanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 195.
10. La Consob può richiedere all’organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell’organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell’organismo e la nomina di un commissario.
a. i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo Albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;
b. i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;
c. gli agenti di cambio.
Da sottolineare inoltre il fatto che viene ribadito con forza ancora una volta il requisito di indipendenza “Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti […] per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio”.
Il legislatore ha infine stabilito che l'iscrizione all'Albo è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. In questo senso NAFOP, la maggiore associazione nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente in un’ottica di miglioramento e di garanzia dell’integrità professionale ha siglato con Marsh Spa, società leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, l’accordo per offrire una polizza di Responsabilità Civile professionale ai propri associati a condizioni economiche vantaggiose.