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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.44 (1917) n.2269, 28 ottobre

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(1)

L’ ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE. INTERESSI PRIV ATI

M

I • HI. M I

Fitm-lw.

28

0

IHÊI

81117

H.

22

H

Per uniformarci alle prescrizioni sulla economia (iella carta, d’ora innanzi pubblicheremo soltanto una volta al mese i prospetti che si trovano alla fine del fascicolo e che includono variazioni men­ sili .

Il continuo accrescersi dei nostri lettori ci dà affidamento sicuro che, cessate le difficoltà mate­ riali in cui si trova la stampfl periodica, per effetto della guerra, potremo riportare ampliamenti e miglioramenti al nostro periodico, ai quali già da tempo stiamo attendendo.

II

prezzo d’abbonamento è di

L. 20

annue anti­

cipate, per l’Italia e Colonie. Perd’Estero (unione

postale)

L.

25. Per gl* altri paesi si aggiungono

le spese postali'. Un fascicolo separato"!,. 1.

S O M M A R IO : PARTE ECONOMICA.

La situazione.

Sul riordinamento delle imposte dirette (S. R.). Depositi e risparmi durante la guerra.

NO TE EC O N O M IC H E E F IN A N Z IA R IE .

Commercio dell’Inghilterra, con le sue Colonie — Esistenza, di bestiame in Francia — Rimesse degli e-' migranti nel1 1916.

L E G IS L A Z IO N E D I G U E R R A .

Regolamento per l ’ ordinamento, dei servizi alla Cor­

te dei conti. *

N O T IZ IE - C O M U N IC A T I . IN F O R M A Z IO N I.

Oostruzisni, marittime nel Giappone — Criteri per ,la smobilitazione in Inghilterra — Prodotti delle. So­ cietà inglesi,— Pi-oduzion© di combustibili in Spagna — Situazione economica, in Spagna, — I:) 'besti,ame in Russia — Italia: e Stati Uniti — Rincaro della vita in settembre —, I raccolti nel 1917 — Biglietti di Sta­ to — Commercio estero dell’ Italia, durante il primo se­ mestre del! 1917 — Istituto nazionale degli impiegati civili dello Stato — Militari .assicurati suBa vita. S O C IE T À ’ IT A L IA N A P E R LE S T R A D E F E R R A T E

M E R ID IO N A L I.

Situazione degli Is titu ti di Credito mobiliare, Situazio­ ne degli Is titu ti di emissione ita lia n i, Situazione de­ gli Is titu ti Nazionali Esteri, Circolazioni di Stato nel Regno Unito, Situazione del Tesoro italiano, Tas­ so dello sconto uffioiale, Debito Pubblico italiano, Riscossioni doganali, Riscossione dei trib u ti n ell’eser­ cizio 1914-15, Commercio coi principali Stati nel 1915, Esportazioni ed importazioni riu nite, Im por­ tazione (per categorie e per mesi), Esportazione (per categorie e per mesi).

Prodotti delle Ferrovie dello Stato, Quotazioni di valori di Stato ita lia n i, Stanze di compensazione, Borsa di Nuova York, Borsa di Parigi, Borsa di Londra, Tas­ so di cambio per le ferrovie Italiane, Prezzi dell’ar­ gento.

Cambi a ll’ Estero, Media ufficiale dei eambi agli effetti d ell’art. 39 del Cod. comm., Corso medio dei cambi accertato in Roma, Rivista dei cambi di Londra, R i­ vista dei cambi di Parigi.

Indici economici italiani. V alo ri industriali.

Credito dei principali Stati.

Numeri indici annuali di varie nazioni.

A V V I S O

In seguito ad accordi che la nostra Amministrazione ha potuto prendere siamo lieti di poter mettere a disposizione dei nostri sieg. A b ­ bonati gratuitamente alcune copie del RESOCONTO UFFICIALE D EL CO N VEG O INTERPARLAM ENTARE DI ROMA, il quale è in corso di stampa. Preghiamo quegli abbonati cui la pubblicazione fosse per interessare di inviarci con cortese sollecitudine la prenotazione.

L’AMMINISTRAZIONE.

P A R T E E C O N O M I C A

.* LA SITUAZIONE

Il fronte italiano è stato rotto e dalla larga falla

irrompono, a stento rallentate, le ondate dense e.

temibili delle orde barbariche.

Fuor di luogo sarebbe ora la ricerca delle re­

sponsabilità, e, a nostro, avviso, sarebbe stolido

tentare di ccpicentrarle in questo o quell’organo

direttivo^: le somme delle responsabilità si polve­

rizzano invece in! un numero infinito di fatti e

gravano su tutti quelli, di noi italiani, che pos­

sano onestamente confessare di non avene, anche

per un solo attimo, compiuto tutto il proprio do­

vere durante questo lungo e duro periodo ¿li

guerra, che apparirà per certo essere stato quasi

un carnevale di fronte alle ore tristi e penose e

strazianti che sono ad attenderci fino al giorno

della riscossa.

E «e pur anco la riscossa che auguriamo sarà

per essere pronta, energica ed efficace, non baste­

rà a lavare la macchia di coloro che non' compre­

sero — fin qui — , che la guerra rappresenta per

un popolo é suo sforzo più intenso e più sublime

e che, fìnch’essa dura, è colpa la piu grave il disto­

gliere. il privare, lo sminuire, l'insidiare ih qual­

siasi modo,, sotto qualsiasi forma, per qualsiasi

ragione, una energia anche minima, anche appa­

rentemente inefficiente, dallo sforzo costante e

completa e compatto che deve essere da tutti com­

piuto verso la vittoria o verso la resistenza !

Forse i sacrifici che fra. breve

saremo

co­

stretti a compiere, opereranno' quel ravvedimen­

to e qu'el ritorno ad una valutazione più realistica

di ciò che sia una guerra, che è doloroso siano

soltanto conseguenza di un pericolo sovrastante,

anziché di una coscienza precisa degli obbiettivi

cui miravamo e dei mezzi morali che occorrevano

per raggiungerla.

Ma, ripetiamo, oigni recriminazione si rende

vana, se il colpo che stiamo ricevendo opererà

di per sè l’effetto di un rinsavimento delle nostre

coscienze.

Ciò che miei triste, e speriamo 'momentaneo, spet­

tacolo che di noi stessi diamo a noi stessi ed al

mondo, ci sembra augurabile, si è che finalmente

si dia bando ai discorsi, alle chiacchiere, ai com­

menti, alle discussioni vacue e inconcludenti, alla

disparità di vedute, ai mezzi termini, alle compro­

missioni ¡politiche, alle concessioni di partito. Quan­

do un popolo è in guerra vi è

solo

la guerra, tutti

debbono: essere per la guerra, tutti debbono ope­

rare indistintamente per la guerra, cioè per la vi­

ta della nazione; e se non si raggiunge tale una-'

n'nirGtà assoluta e perfetta, o non si fa la guerra,

o si eliminano da qualsiasi azione attiva, gii ele­

menti che la guerra non approvano ; si immu­

nizza cioè la parte del paese che vuoile la guerra

dall’azione deleteria di coloro che o per corru­

zione, o ,per poca coscienza del proprio dovere,

non apportano verso quella finalità tutto il contri­

buto che ogni singolo elemento della nazione è

tenuto a portare !

(2)

L’ECONOMISTA 28 ottobre 1917 — N. 2269.

vano, sarebbe

anzi

'Colpa il sacrificare la parte

del­

la nazione ,che

'¿trite '«Meramente

l’assillo

del

pro­ prio dovere.

Sol riordinamento delle imposte dirette

Con Decreto Luogotenenziale 9.settembre 1917.*

o. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell

2 ottobre successivo, si sono apportate non lie­

vi modificazioni (nell’ordinamento organico d»l-

1 imposta d'i ricchezza mobile, oltre a quelle di

minore impor tali za ,riguardanti la 'imposta 'sui

terreni e suli 'fabbricati.

Quanto alla imposta sui terreni non ; si è fatto

in sostanza che confermare la progressività delle

tassazioni già stabilita Aollalìegato F del decreto

legislativo 9 novembre 1916, ai. 1525 e in merito

al quale già tenemmo parola; solo che con que­

sta (nttova provvidenza si, è leggermente .inaspri­

ta la tassazione dei redditi più elevati. Semplifi­

cando diremo che ii redditi imponiteli si dividono

in,-gruppi a seconda, de!lannmmtare dell’impo­

sta., _ calco latta con 3’aliquota clie, comprende il

ciointingente, l’ultra 00 rat ingente, Ila ireimposizio-

n.e, lo antico decimo di guerra e i quindici cente­

simi addizionali, stabiliti dal -decreto- legislativo

15 ottobre 1914, n. 1128.e dalla .legge 16 dicem­

bre 1914, n. 1354. se trattasi- di Provincie dove

vigono ancora i vecchi catasti, o calcolata que­

st'imposta con l’aliquota del io p'er '-cerato (che

comprende l’erariale principale, 8 %. il.decimo,

o;8o %, e i 15 ceratesimi addizionali, 1.20 %) se

trattasi di Provincie a ratto vo catasto. Per deter­

minare peraltro i r'edditi del primo gruppo soltan­

to •occorre applicare, in deroga a quanto abbia­

mo ora detto, l’aliquota che comprende solo il

eomt:in(gertte, l’ultra, pointtingenjte e la r-e'-im-posizio-

ne per le Provincie a ve

e l ’aliquota

dell’8 % petr le Provincie a nuovo catasto.

I gruppi sono- i seguenti:

Reciditi che damino ram’iim.p-O'Sta tnon isiup-eniloire a L. HO

■Redditi che danne un’imposta da

8,80 % 8.80 ¡L. 10.01 a L. 5o .

Redditi che 'datino- un’imposlia da

1 0 .- % ; 10.— L. 50.01 ia IL, 3Ò0

Redditi che danno un-’imposta d-a 12.— % 13 — IL. 300.01 a IL.. 500

Redditi , -che danno un’i-mposta da 13— % 14.— L. 500.01 im sopra 1 4 .- % 15.—

Come si vede dunque l'aumento è dell’ i p-er

cento -pei terrena appartenenti agli ultimi tre grup­

pi.

Quanto all’imposta sui fabbricati, attualmen­

te abbiamo l'aliquota generale di- L. 16,25 ’ per

tutti i redditi, più l'addizionale 15 per cento sul-

l'erariale principale (12.50); per -fredditi imponi­

bili superiori alile L. 120 e più su questi ultimi

redditi, ie.quando ine s.ia -ili caso, l'aliquota di li­

re 6,666 (per semplicità -escludiamo,gli opifici, per

i

quali l’aliquofa sarebbe di L. 7,50) per diritto

di guerra sulla risico ss ione -degli affitti. In base

al decreto in -esame la tassazione inve-ce avver­

rebbe -dome siisi seguente prospetto, nel quale

mettiamo d raffronto l’attuale tassazione :

Fino a L. 93.75 , 16.25 18.— — 0.25 D-a -L. 93.76 a IL. 120.— 16.25 18.— + 1.75 Da » -1,20.01 a » 166.67 124.791 18.— — 6.791 Da » 166.68 a » 1000 — 24.791 20.— — 4.791 Da » 1-000.01 ira sopra 24.791 22 — — g.791

_

Da questo prospetto apparirebbe i-n media una

diminuzione .sensibilissima delle aliquote, la qual

cosa Piale si- concilierebbe con lo scopo abba­

stanza elìlali-amenlte -espress-o. dal legislatore e

cioè di chiedere anche ai contribuenti diretti qual­

che nuovo sacrificio.

Ma, se -ben si giudichi, ! apparenza non corri-,

¡sp onderebbe alla realtà -e per due principalissime

ragióni- : La -prima per-ch-è Fattuale diritto di guer­

ra sudila, riscossione degli affitti non, colpisce, co­

me -o,gnun sa, tutti indistinta mente i fabbricati,

ma solo quelli dati, ,i-n affitto-. Per i fabbricati non

affittati 1 aliquota attuale di tassazione non è quin­

di di L. 24.791 per dento, m'a di L. 18.125 per

-cento, ini confronto della quale il terz’ultimo, grup­

po verrebbe a godere ima diminuzione di aliquo­

ta di appena L. 0,125 invece di L, 6.791 e gli

altri due gruppi verrebbero a essere gravati del-

laujnento di L . 1,875 e di L. 3.875 rispettivamen­

te, invece di godere, una- -diminuzione. Seconda­

riamente bisogna por ni,ente 'che col decreto at­

tuale, per determinare quale delle cinque aliquo­

te di tassazione occorre applicare, si deve bada­

re non alla cifra del singolo reddito, ma a quella

della somma dei redditi dei fabbricati esistenti

nello stésso disfretto di Agenzia. La qua!'cosa

fairà sì che molti redditi, -finora tassati con l’-a-

fiquota minima di L. 16.25 -e quegli altri, che

senza 11 cùmulo diei redditi del distretto verreb­

bero a far parte delle classi più modeste -di .tassar

zioine,_

riceverebbero* una spinta verso le classi di

maggiore tassazione, con no-n »piccolo beneficio

dello Stato.

La più profonda modificazione apportata da!

decreto ini esame è quella, come abbiamo in sui

principio, accennato, riguardante lo rd inaine rato

dell imposta mobiliare.

Il principio della discriminazwne dei ¡redditi, per

quanto 'fioss-e sei enti fica ni ebt-e esatto, pure nella

pratica applicazione dell’imposta inceppava la spe­

ditezza -delle ciperazioni e riusciva, ineonip-rensibile

alila classe niù modesta, dei contribuenti. Il le,gì

statore, epa felice intuizione, ha, lasciando inal­

terati i redditi netti, attuato la di scrini inazione

delle aliquote, raggiungendo cosi il medesimo ri­

sultato, con Iavvantaggiare l’opera degli agenti

fistiali e col rendere più chiare le tassazioni agli

occhi dei -co-nitfibuent.i.

Avremmo peraltro desiderato cjhe anche -nei ri­

guardi -delle tassazioni dei cu,midi di . redditi sog­

getti -a detrazione, si fosse seguito il medesimo

concetto, -stabilendo delle norme sulla base d'ei

redditi netti per il calcolo delle detrazioni. Invece,

nàtila essendosi détto nel decreto i-n esame in ma­

teria di cumuli con altri redditi, è a ritenersi che

detti cumuli, specie -n-ei riguardi -delle detrazioni

d-a consentire, vadano calcolati sempre coi vecchi

imponibili, per poi ragguagliare le cifre al netto. '

tanto più ,che non è possibile eseguire i calcoli, al­

lo stato attuale delle muove dispo-sizioni, sulle ci­

fre al mito. Infatti, supponiamo che uno stesso

.contribuente goda del reddito dii- calti B L. 400 -e

dtel reddito -d,i Cat. C di L. 500. L a somma dei

due redditi è ¡di L. 900 e, stando all’art. 7 del

decreto in ¡esame, le L. 900 ¡-'n cat. B' godrebbero

della detrazione di L. 200 e ih Cat. C. ¡di quella

di L ’. 320 : quale delle due detrazioni bisogna

conipntaUe ? Calcolando invece i vecchi imponi­

bili ¡di L. 300 di Cat. B e dii L. 312.50 di Cat. C,

avremo d ie al reddito cumulato di L. 612.50 spet­

ta la detrazione di L. i;o . che. in proporzione.

v& -divisa -per L. 73.47 alla cat. B e per L. 76.53

alla Cat. C. Tali cifre ¡di detrazione,. ragguagliate

a! netto, danno Pier la Cat. B t . 97,96 e per da

C-at. C L. 122.4; e quindi? la tassazione si opererà

sulle seguenti differenze :

Cat. B. L. 4Ó0 — L. 97.96 = I. 302.04 Cat. C. L. 500 — L. 122.45 = T„ 377.55

Come vedesi il calcolo è un [to’ noioso, e le nuo­

ve provvidènze -noti hanno cerda-to di. eliminarlo

in qualche modo.

(3)

genera-28 ottobre 1917 — N. 2269. L’ECONOMISTA

763

ì f “ " ^ev'e aumento,/dome appare dal seguente

pi ° spetto, dove mettiamo ¡a raffronto le'aliquote

attuali con quelle, nuove :

Catieig'. A-l per tutti i eontriibuieriti 20.40 20:40 — Gateg. A-g ,p6r tutti i eantolbuiewti 19.941 20.40 0.459 Oateg. B Ùriv. ,aoin.tr. fm,o .a L . 1500 10.20 10.20 —

Oa,teg. B prtvati aointriibueniti da

li-ire 1500.011 ,a IL. 3000 . . . # 11.73 11 73 _ Gateg.'B eint.i icoillet, fimo a I.. .1500 12.75 15 30 2 55 Categ. B privati contribuenti da Li-

’ re 3000-01 in sqpia e enti c.o,Mettivi

da L. 1500.01 in, sopra . . . . 14.0625 1 5.30 0.6376 Gateg. c per i cointriibuenti dünat,tal­

mente tassati, limo ,a L. 1667 . . 9.1g 9 Gateg. C per i contribuenti dii «etra-

mente tassati, da L. 1667.01 a J, 3000 ...

Gateg. c per i cbiitt'lbwnti dlroetta- imente tossati, da !.. 3000.01 in s o

raP:ra • • ■ • • ■ - • 13.4895 14.28 0.7905 i-diteg. (, per i c.oin.tribiuieint'i tassati

per rivalsa, fino 1667 . . . 9.1g Categ. c per i conu'iiwieiui tassati *

per rivalsa, da L. 1667.01 in isppia 10.557 10.71 0.153 Gateg. D fino a ,L. 2000 ... 7<65 7C5

Gateg. 1> da L. 2000.01 in sopra. . . 8.7975 8,823 0.0255

Da cui

10.557 10.71 0.153

10.7:1 1.53

sopra i rerÌfiiLde ^ ^ ma&giorie aggravio ricade sornassann COnin,erf.,a ' e «'^striali, die non tettivi^no. ¡a somma di L. 1500, degli enti col- 1 e itivi ,e sui redditi, per -stipendi, assegni ,e ne usto a n ' ^ T i r * L - *4 - taWàti f a ù S S ” freddi?; dì <--M V * ™ 1*- inoltre e h , ’Udranno ^ njon^.upenon alle L . 1000, non -, odi.anno ,piu la detrazione di L. 200 citte presen

temente godono. preseti

Cosicché quelli alte sopporteranno ¿¡1 m aW .iort t r l ^ e Z a l f r ™ ^ * ■ ***& U n irn e ! rative di ì da a v v e r a r s i «« piccole coope-

n e di campagna, i commessi di negozio ,e i, niù m' l f cbe nTlIt? gati dei Comuni e d ell! Provincie il che mette m cattiva luce le nuove p rovvid e^ queM ÌchldT'h faCendo passar'e in seconda linea s h m n S t dVbuM1° ai esse et sia : perchè noi pen-à n S r è hc o n L lm '€11r0re p0lidc° 'girave- quello di .Jnnenre contro ,sia pure una picdola parte dei meno abbienti, in momenti in -cu i si parla e sì nortmo ìfnl °'nere ddla FUerra debba essere sop­ portato dalle maggiori fortune.

_________ S. R.

Depositi e risparmi durante la guerra

Ned primo periodo della guerra i depositi in

a u m en tm fente * n'on ^ sono

ma SOino diminuiti: e più sarebbero diminuiti ¡se non ne restrittive nei rimborsi mon a- ve sisero consentito a Banche e C asse di limitare 1 ¡rimborsi stessi. Onesto 'periodo /per l’Italia è rappresentato dai mesi che vanno d a ll’inizio della conflagrazione nel 1914, ¡alla seconda metà del IPIS' * depositi presso .le m aggiori banche ordi­ narie (d o tale per la 'B. Comm erciale; Credito Italiano ; B. di Rom a — e fino al giugno 1915 Soc. di Credito Prov. ¡e S o c. Bancaria; da®’ ottobre I9 ^ 5 P*- Italiana di Sconto) andarono co’sì dimi­ nuiti (milioni)

Il movimento nelle Casse di risparmio ordinane

e postali in questo periodo è stato analogo

(mi-Gan italo

Luglio

Dicembre

Marzo

( b u g n o

Luglio

Ottobre ’

1 9 1 4 Casse Risparmio Depositi a Depositi risparmio conti corr. '2 . 6 0 9 . 7 7 5 - 4 )) 2 . 6 6 8 . 5 8 2 .2 )) 2-5 4 5 -1 9 0 , 1 9 1 5 2 . 4 1 8 . 2 9 7 , 4 )) 2 . 3 7 4 . 2 1 0 4 .9 )) 2-3 3 8 - 7 1 0 5 . i » . 2 .4 3 9 - I 3 ° - 4 C osse Postali ’ Tot. credito depos.

2,116.2

2-T39-3

2.004.4

I-9M-3

1.861.7

1.860.1

.. .„ .

1.888.4

. Appena nel settembre-ottobre 1915 si inizia la

ripresa dei risparmi. Di fronte a queste .progres­

sive diminuzioni, Tunico gruppo che è andato au­

mentando, è quello dei dapositi .presso gli Isti­

tuti di emissione, sia per la m aggior fiducia che

in quei periodo di più aleuta crisi ed incertezza

presentavano,¡sia per le maggiori facilitazioni ¡che

accordavano pei ¡rimborsi

Gennai o

Luglio

Dicembre

Marzo

Giugno ,

Luglio

Ottobre ,

_

Perù ¿1 risultato ¡genera'lè è stato una coimples-

s.iva e progressiva diminuzione dei risparmi ita­

liani depositati, fino al giugno 1915, come risulta

dal movimento del totale dei depositi OTciitiairi a

¡risparmio presso gli Istituti d ’entóaione, di ere-

d'i'to oirdimaino, B . popolari, ‘cooperativo Casse

Risparmio, C. Postali, Monti Pietà, Gasse Ru­

rali : ■

I9I4

Totale conti corr. fruttiferi

108.7

» • '

122.4

))

' 388.9

I9I5

424.98

))

649-5

))

554-5

»

567.2

31 Dicembre

30 Giugno

31 Dicembre

30 Giugno

1913

1914

»

1915 Totale Depositi 7 . 4 4 5 . 0 7 8 . 4 7 6 7 .5 9 5 - 3 8 ^ .6 6 8

7-417-394-5I9

7.056.259.026

Coil 'rist'abilir'si del nupvo equilcibùio d d l’ee,on,o-

m.ia bellica, sotto, ¡l’influenza crescènte del gran-

d:osio 'nioy.imieiito per i nforniipemti belln*ci, l’aio

correre dei risparmi ^ritorna e va progrès,sivamen-

te crescendo. Le ¡statistiche del mercato inglese

mi

die ano in modo limpido il movimento : i totali

dei depositi a fine esercizio delle « Joint-Stocks

Banks >1 e delle.« Private Banks » britanniche cre­

scevano così (milioni di sterline) :

Gennaio

Luglio

-Agosto

Dicembre

Marzo

Giugno

Î 9 I 4 Conti correnti

fruttiferi Depositi a risparmio 6 5 3 - 7 )) 2 0 3 .5 4 5 6 . 6 » 1 5 7 - 7 4 0 4 -5 )) 1 3 0 . 3 3 5 5 - 0 9 1 9 1 5 ■ 1 1 5 . 1 2 7 5 . 6 » 1 1 C 5 2 2 0 .1 Buoni fruttiferi

69.04

66.8

60

50.9

42.6

Joiài Stock Bank

Inghilterra Scozia Irlanda

1911

748.6

177.6

1912

773-9

185.8

1913

809.3

196.4

1914

895-5

207.0

1915

992-5

218.2

1916

j'

1.154-8

• 250.4

Il totalis? di' questi depositi alla- fine

Private Bank 2 7 .O9

26.75

27.08

32.87

32.89

39.18

-t

ui U.C bici ime ; a 2«o.3« milioni

¡nel 1914; raggiungeva 37.431-8 milioni a fine 1916

¡pai 1 ,a 43-335 milioni al cambio medio di ¡30

lire per sterlina. I depos,iti .presso la Banca di

ing-b¡il.terra d*a 7 I -343-555 sterline a fine 1913 sali­

vano a 154,987.891 st. a fine 1914; a 161,649,874

nel 1915; 178,843,038 nel 1916 ; a 170 milioni a

fine giugno, a 177*6 imilioni di sterline a fine giu­

gno, a 177-6 milioni di sterline, a fine agosto 1917

Le cifre indicano tin .intensificarsi del movimento

dal principio del 1916.

(4)

764 28 ottobre 1917 — N. 2269.

da 1,430 a 1,674,2. Complessi vanven te,

au­

mento da 4,914,2 milioni di corone .nel 1913 a

10,075,8 milioni nel 1916.

In Italia, i depositi e buoni fruttiferi dei 4 mag­

giori istituti privati di credito ordinario cresceva­

no secondo le segmenti cifre complessive (mi­

lioni)) :

Fine Totale

437-9

4«3-3

482.2

<66.7 '

656.6

765.6

762.7

824.7

906

947.6

In due anni sono cioè cresciuti di mezzo mi­

liardo all’incirca.

I depositi .a risparmio presso le Cai&se di Ri­

sparmio ordinarie e quelle postali dopo l’accen-

niato periodo di depressione, hanno ripneso ai

crescere (milioni) :

Ottobre

I9I5

Dicembre

))

Marzo

I916

Giiu’gino

))

Settembre

))

Dicembre

»

Febbraio

I9I7

Aprile

))

Giugno

»

Luglio

))

Casse Risparmio ordinarie

2-439-5

2.561.6

2- 574-1

2.678.08

2.853.02

2.976.3

3-

053-f»

2.990.7

2.984.8

3.041.2

Casse Posigli

i .888.4

i .968.01

1.968.8

1.982.8

2.060.3

2.167.9

2.214.9

Ottobre

1915

Dicembre

»

Aprile

1916

Giugno

»

Ottobre

»

Dicembre

»

Gennaio

1917

Febbraio

»

Marzo

»

Aprile

».

Il rallentamento nei primi mesi del 1917 è evi­

dentemente dovuto alle sottoscrizioni al quarto

prestito nazionale. I depositi delle bianche d'e­

missione invece si riduiceva.no’ in confronto delle

cifre toccate .sulla prima metà del 1915, ma si

conservavamo sempre lemiormemieplte .superiori a

quelli medi dell'ultimo periodo prebellico (milio­

ni) :

Fine Totuli depositi frutt.

rapido di quello del Regno Unito durante il periodo corrispondente.

La Gran Bretagna. fornì nel 1913 il 37.6 per cento del totale importato dalllle colonie, le quali acquistarono sulle importazioni il 4.4 per cento ; al 4.S per cento dal resto. dell’Impero e il 53 per cento dall’estero. D’altro canto esse esportarono il 58.9 per cento al Regno Unito il 4.1 per cento fra loro, il 3.3 per cento, al resto del­ l ’Impero e il 93,7 per cento aU’estero. Efes© vendono all’Inghilterra, piu di quanto vi acquistino. Però, non va. dimenticato che esse vi hanno collocato notevoli pre­ stiti.

I l commercio estero se rappresenta una cifra, di 33 sterline e 5 scellini per abitante in Inghilterra è valu­ tato a 35. sterline .a testa nelle colonie.

Riatta eccezione di Terra Nuova, i « Dominions » ac­ cordano uni trattamento privilegiato alile importazioni ¡britanniche che sono state beneficiate nel 1913 da sgravi che ammontarono a l.SVS.OCXy lire sterline nel Canadá,

1.244.000 in Australia, 760.000 nella Nuova Zelanda e 550.000 nel Sud-Africa.

A tale proposito è opportuno notare come nell’Africa' del Sud e in Australia vi sia una riduzione sui diritti di .tariffa; nella Nuova Zelapda una sopratassà sulle importazioni estere e nel Canada, esi stono tre tariffe, nelle quali la più lieve è esercitata in favore dellTnghil- terra ; una tariffa, intermedia e -una. terza, più gravosa che è quella generale.

Secondo recenti statistiche, le importazioni e le e- sportazioni coloniali si possono così suddividere :

a) Importazioni ai « Dominion« ».

Regno Unito ' Estero (in milioni)

Noviembre

I9I5

628,6

Dicembre

.))

558-4

Marzo

I916

455-4

Giugno

)>

504.6

Settembre

))

444.6

Dicembre

))

432-5

Marzo

T9I7

461.9

Aprile

))

399-6

M aggio

»

407

Giugno

))

412:81

Luglio (20)

))

433-4

Il totale dei v’ari grtfptpi di depositi a risparmio,

che giunge solo alla metà dèi 1916 rifletteva que­

sti burnenti :

Depositi Depositi Totale ordinari a risparmio generale

30 Giugno

-

1913

1.742.1 5.235.2 7.056.2

31 Dicembre

-

1915

1-774-8 5-772-2 7.646.9

30 Giugno

1916

1.808.7 5.981.3 7.902.4

N O T E E C O N O M I C H E E F I N A N Z I A R I E

Commercio d ell’ Inghilterra oon le sue Colonie. — La Commissione Reale, istituita in Inghilterra per riferire sulle risorse naturali sul lavoro e sulla legislazione del­ le Colonie britanniche, ha studiato il movimento degli scambi commerciali del Regno Unito oon le sue colo­ nie. Questi isc,ambi hanno di certo conseguito, specie dal 1901, uj» .sensibile sviluppo, però non così da non lasciare una larga parte ai paesi esteri.

Le importazioni delle Colonie sono ascese da 130 mi­ lioni a 284 milioni di lire sterline e le esportazioni da 120 a 271 milioni di lire sterline in isoli dodici anni. Lo sviluppo del commercio estero coloniale è stato più

Prodotti alimentari 8.5 22.6

Materie prime 4.5 35.9

Articoli manufatti 91.1 85.6

b) Esportazioni dei «, Dominions » :

Prodotti alimentari 58.3 17.3

Materie prime 52.1 45.8

Articoli manufatti: * 8.4 18.7

Direttamente le colonie comprano gli articoli manu­ fatti, in ©guai misura daUTnghilterra e dall’Ester© : ma se si consideri la, riesportazione d a ll’Inghilterra, risulterà che esse vendono un maggior numero di ma­ terie prime a ll’estero.

Il rapporto conclusivo della Commissione, Reale, ha segnalato tale fatto e ha chiesto se non sia il caso, a p ­ profittando1 dell’appoggio finanziario dato alle imprese coloniali, dall mercato di Londra, di procurare maggior numero di ordinazioni per l ’industria britannica, sen­ za arrivare alla forma del monopolio assoluto. Quei commissari fanno largo assegnamento sulla, « British Triade Bank » in via d i creazione, per poter agire con­ formemente a quest’ordine di idee. Essi domandami» che venga, iniziata una politica commerciale eh© impegna delle misure accettabili dalle due parti interessate, e fanno osservare, non .senza, malizia, che fino a. questo momento ci si è trovati in presenza di formule di una teoria specialmente fiscale.

Le colonie si-accordano,, tra loro, dei privilegi scam­ bievoli, alla stregua dei trattati reciproci1 tra l ’Africa del Sud e l ’ Australia, tra il Sud Africa e la Nuova Zelanda. Mia in generale — e ciò si applica, ai diritti differenziali accordati airinghilterra — non vi sono

trattati, bensì atti spontanei e consuetudini.

Il commercio imtercoloniiale ammonita a 12 milioni di lire sterline, annue, e il maggior traffico avviene fra i vicini, tra Canadá e Terranuova, tra, Australia e Nuova Zelanda. Il traffico a lunga distanza non sorpassa i 5 milioni di sterline : la sua maggiore attività si svolse durante la guerra, dei Boeri. Dei notevoli sforzi, com­ prendenti alcune sovvenzioni e alcuni contratti desti­ nati a stimolare gli scambi, sono stati compiuti. Qual­ che cosa, pertanto, resta a farsi sopra tutto per quel­ lo che concerne gli ,scambi del Canadá con la Nuova Zelanda e con l ’Australia, suscettibili ancora di mag­ gior sviluppo.

Il beneficio in favore delle colonie è di 52 milioni di sterline .nelle loro relazioni con l ’ Inghilterra che loro invia 107 milioni d i , merci comperandone 159 milioni ; mentre che Le colonie hanno fatto salire a 156 milioni gli acquisti all’estero contro 91 milioni di vendita.

Bisogna anche tener presento che l ’Inghilterra, da par­ te sua riesporta per 20 milioni di prodotti coloniali.

(5)

do-28 ottobre 1917 — N. 2269. L’ECONOMISTA 766

ve gli Stati Uniti esportano per 89 milioni di lire ster­ line, traendo solo 42 milioni di prodotti.

Ma il problema del commercio tra l ’ Inghilterra e le sue colonie non si esaurisce in una serie di dati sta­ tistici: una politica imperialista deve possedere alcuni aspetti che non hanno nulla di fiscale, sotto il punto di vista del protezionismo. Alcuni’ ritengono necessario quindi, sulla base delle condizioni esistenti avanzare delle proposte pratiche e definite per stabilire nel modo più equo e vantaggioso la miglior coóperazione che pos­ sa esistere tra la patria e le sue infinite ramificazioni coloniali.

Esistenza di bestiame in Francia. — L ’ « Economiste Européen » pubblica i risultati di un censimento com­ piuto a cura dai Ministro di Agricoltura per conoscere la quantità di bestiame esistente in Francia al 1. lu ­ glio 1917. E ’ interessante confrontare le cifre risultanti a tale data con quelle dei censimenti compiuti al 31 dicembre degli anni 1916, 1915, 1914 e 1913. Da questo confronto/ potrà rilevarsi la diminuzione progressiva della produzione, diminuzione dovuta' allo stato di guerra.

Animali esistenti al 31 dicembre degli anni 1913-14-15-16 e 1. luglio 1917.

1913 1914 1915 1916 1 luigi. 1917

Cavalli 3.222

(in migliaia di toste)

2.205 ' 2.209 2.246 2.283 Muli 188 152 145 148 150 Asini 356. 337 323 327 325 Buoi 14.788 12.668 12.520 12.342 12.443 Pecore 16.131 14.038 12.262 10.262 10.587 Suini 7.036 5.926 4.910 4.362 . 4.200 Capre 1.435 1.317 1.231 1.777

Da,l censimento del 1. lugl io 1917 si rilevano le

se-di Napoli, si nota un considerevole aumento se-di numero di quelle per piccole somme, speialmente dirette alle famiglie, e per depositi alle Casse di Risparmio, mia una diminuzione nell’ammontare complessivo delle som­ me. L ’ insieme delle rimesse risulta in numero di 422.121 per uni ammontare di L. 158 milioni, 510 mila 817,60 cui vanno aggiunte L, 5.499.758.62 spedite e non per­ venute, di fronte alle 357.634 per un ammontare di 178.293.404.30 pervenute nel 1915. Ne risulta dunque, nei due anni, considerati, un aumento riguardo all nu­ mero, di 65.233 e una diminuzione, nell’importo, di

L. 14 milioni 352 mila 828.06.

I l miaig,giOrl mumtelroi détte Rimesse si. {• .avuto dagli Stati Uniti, m.a anche importante è l’ aumento del nu­ mero di.Quelle pervenute' dall’ Argentina^e dal Canadà ; piccolo, invece, quello, delle rimesse dal Venezuela e diaH’Uruguay.

Si nota, inoltre un certo aumento nel numero di quel­ le pervenute a mezzo di telegrafo, specialmente dalla America del Nord.

Aumenti considerévoli nel numero presentano, infine, .anche i depositi nelle Casse di Risparmio che furono, nel 1915, 635 per L. 8.814.428 e nel 1916, risultano 7082 per I.. 8.845.175.21.

I depositi raccolti furono cosi distinti : alla. Gàssa di Risparmio del) Banco di Napoli numero 635 per Lire 987.024.62 ; alle Casse di Risparmio Postali n. 6447 per L. 7.858.150,59.

guenti variazioni su quello del 31 dicembre 1916 :

cavalli-» — 37.000 muli + 2.000

.asini — 2.000 bovini + 101.000

pècore — 258.000 suini — 162.000

Le misure restrittive imposte alla consumazione della carne da macello avrebbero avuto* urna felice ripercus­ sione sulla specie bovina ; ina le nostre mandre di ovini e di suini hanno diminuito in forti* proporzioni.

Fino al primo luglio Ila specie ovina pèrdeva capi 2.836.000, ovvero il 40.3 %. in rapporto alla fine 1913, e la specie ovina 6.544.000 capi ossia il 34.3 %.

La situazione— iscrive 1’ « Economiste Europeen » molto seria ; si* può' sperare che il censimento del 31 dicembre prossimo permetta di constatare un miglio­ ramento su queste due specie, poiché, grazie alle misu­ re governative gli agnelli inferiori a un anno. " - ’v' 0’ ° 1' inferiori a 6 mesi non sono stati macellati.

La mattazione per i bisogni d ell’ alimentazione hia gravato soltanto sugli animali adulti, come si rileva dal seguente quadro :

Specie bovina Tori, buoi, vacche Vitelli di un anno

Vitelli di età inferiore è un anno L E G I S L A Z I O N E D I G U E R R A die. 916 31 luigi. 917 7.733 7.748 2.659 2.678 dite + 15 + 19 1.950 2.017 + 67 12.342 12.443 • + 101 8.190 7.792 — 398 2.655 2.735’ + 140 10.845 10.587 — 258 666 1.594 2.102 654 1.301 2.245 — 12 — 293 + 143 4.352 4.200 — 162 Totale Specie ovina Pecore e montoni

animali «di età inferiore, a u: anno

Totale Specie porcina Animali riproduttori

Id. da più di 6 mesi Id. da meno di 6 mesi

Totale

Rimesse degli em igranti nel 1916. — L ’aumento della nostra emigrazione transoceanica nel 1916, di fronte a quella del 1915 non ha prodotto aumento nella somma complessiva delle rimesse. Ciò per ragioni facilmente comprensibili, le più importanti delle quali sono : 1 au­ mentato costo della vita nelle Americhe, la diminu­ zione dei rimpatri e il fatto che il maggior nùmero dei partenti era costituito da donne e bambini, che anda­ vano a raggiungere parenti, i quali vivono lontani dal­ la Patria da lungo tempo e quasi non hanno con essa più alcun

rapporto.-Pertanto, nelle, rimesse, pervenute a mezzo del Banco

Regolamento per l’ordinamento dei servizi alla Corte dei conti

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE. Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;*

Vista Ila legge 9 luglio 1905, .n. 361;

Visto* l’ar.t. 28 delia legge 25 giugno* 1908, n. 29Ò; Vista la legge 22 giugno 1913, w. 664;

Vieto il decreto Luogotenenziale 24 m aggio 1917, n. 839 ;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto* 1917, nfl

1266 ; •

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. delta Corte dei conti approvato 11 2 luglio 1913 colle

successive modiflicaz.;o*ni; DELIBERA

Temporaneamente e fino .a che perdurerà l’ecceziona­ le lavoro pe.r fé ¡pensioni di guerra,, le ¡attribuzioni, del­ le sóngO'ie seziona della Corte dei cónti* sono modifi­ cate e stabilite come appresso :

1. — il, servigio di risconto a .controllilo degli, atti ni guardanti tutti i Ministeri è demandato alla sezione 1. •2. — Alla sezione 2 saranno assegnati gli affari con­ cernente le domande .dii pensioni', dovute ai imi,latori par le infermità, ferite e invalidità prove*nienti dalla guerra e sono ’altresì di .sua competenza le decisioni net casi di cui nell’ultimo capo verso dollari. 1 del .decreto. Luogotenenziale 5: agosto ’ 1917, n. 1266.

3. J- Alla 'sezione 3, oltre le -attuali sue a,ttribuzio-ili vengono assegnate’ quelle concernenti ii-1 giudizio in priuna istanza sui conti dei tesorieri provinciali e suite responsaibiSiiità degli’ amministratori, delle Provincie, e il g'i'Uditzf.o sui conti del B. poLtecuieo di Torino.

A questa sezione sono normalmente applicati siedi ci referendari, per 'le funzioni toro attribuì:te dalle leg­

gi e dai regio lamenti.

A _ La sezione 4 miantiein'e .le attuati siine at,tribù aio ni giusta Lari. 5 del regolamento 2 Insito 1913, salvo quanto si dispone col precedente n. 3 per i coniti pro­ vinciali, e peir quanto riguarda Ite -pensioni di guerra, le attribuzioni! delfla' seziona stessa ¡rasi-ano tenitate agili affari .cornee,mentii domanfde dii genitori e eoMatfe- r.ali di militari ¡morti.

5. — Le due ¡sezioni 2 e 4 hanno una unica -segrete ria, comune a tutte e due, é ¡così pure un unico archi vip e servizio d’ordine.

Nelle adunanze delle sezioni, le im m ani d i .segreta rio saranno, esercitate da un direttore- super toro o da un capo divistone, o in toro assenza ita capi, sezione

6. — L’oirdin-amento dei servizi giusta la presento de liberazione sarà attuato col 1. novembre 1917.

Ove occorra, più divisioni potranno essere riunite sot lo un isolo capo divisione.

(6)

L’ECONOMISTA 28 ottobre 1917 — N. 2269.

7. — E’ data, facoltà alila presidenza di coordinarne in ium testo .univo le dispoisiaiani del regoilametìto 2 lu­ glio 1913, colite modificazioni ¡apportate vi ili 25 gnigno 1915, le presenti © le ¡altre vigenti in malteria.

CORTE DEI CONTI IL PRESIDENTE

Viiista la deliberazione ,31 agosto 1917 della Corte dei conti a ¡sezioni rimmi'te ;

Visiti i decreti Luoigioteneamalii 5 agosto 1917, n I2t>b- e 2 settembre 1917, n. 1884;

.Sentito il Consiglio <j,l presidenza;

Decreta: E’ appriviato' iti seguente testo unico del re­ golarne,mto provvisorio isuilcViordlinamiento dei k i'vvj

della Corte dei canili, e sulle fórme con He quali sta deve ¡procedere neH” e.serci,zio déilte sue attriouzio n,i non contenziose.

CAPO I.

Tìel modo in evi he attribuzioni della Corte timrtite. tra le sàzioni e gli uffici.

Art. T. — Le quattro sezioni di cui la Corte si uim pane hanno le attribuzioni ripartite nel modo determi­ nato dagli! 'articolili ¡seguenti.

Amt. 2. —• La sezione I. ha ftl riscontro degli atti ri­ guardanti tutti ii Ministeri comprese le Amministra ztamii, del fondo per ii] culto, dei! fondo di beneficenza e religiio,ne meli,a città di Roma e 1gli eccnoma.fi* gene­ rali dei benefizi vacanti.

Essa ha 'imioiltre fra ile sue attribuzioni il riscontro effettivo sul magazzini dello (Sitato,; ;la vigilanza sulla riscossione .delle pubbliche entriate, ed i(l riscontro de­ gni atti relativi:

a) .alte entrate;

b) al Debilito pubblico-; 1 c) laillta Gassa dei depositi e prestiti ; d) agli Istituti di previdenza;

e) alila contabilità del portafoglio; / ' t) al fondo per Temiigmziioine ;

a) lai buoni del ifasoro; h) allTofltctiina dette carte valor,i\.

i) alla cassa spediate del tesoro ipeir i ,biglietti a debiito dello Stato;

l) alile spese fisse e débito vitalizio;

. ni) ¡all’ammini'ftrazione dedite 'fefcrovte esercitate; dallo Sitato. Provvede infime airecoiniomia, al servizio itnitermio della Corte, alla biblioteca ed agli .archivii.

Art. *3. — La sezione 2 h,a competenza per tutti, gin affari concernenti ile domande di pensioni dovute «> mi,litomi per le infermità, ferite e (invalidità, provenien­ ti dalla (guerra, o in occasione di servizio e per' le de­ cisioni nei oasi ,di cui. adl’ulitimo capoverso deffl’art. 1 del decreto ILuoigoitenenziiate 5" agósto 1917, m. 12,66.

Ari. 4. Ita isiezi’ione 3 ha. le seguenti attribuzioni;: a) il giudiiziiioi 'siili comitii ¡dei .contabili ¡dolio Stato è sulla responsabilità dei funzionari dello Stato, ¡a sen­ so della tegg.e ¡e dei regolamenti': ;

b) ¡ili igiudiziió sui 'conti riguardanti ¡il servizio in­ terno della Conte;

c) lift giudìzio su appesili renativi -ai conti dei teso­ rieri dei Comuni, degli enti assùmiteti e dette istiitu- ziiorni pniibbiiùche di beneficenza ,ed alla resporasabrutà 'do! loro ammjlni,strafori!;

>d) la vigiUiaiiiza sturila prestazione deilfte icauZiionil cuti sono tenuti gli, «gemili contabili ed altri funzionari deft- lo Stato ed ni rii-:contro dei decreti di approvazione, riduzione svincolo delle, mediesime;

e) ,i,l grudizio in prima .istanza sui conti dei teso- ■rierii provinciali ¡e ,sin,’ile responsabilità degli amimmii- stratomi delle Provine,ite (nonché fi giudizio sui carati' d*eil R. ¡pofljìieciTii'c'o di Torta)..

A questa sezioneranno inpmna,Irniente lapplicati' sedica referendari per le franaiiomi lotp attribuite dante lee-gi e dai regolamentt.

Ari. 5. (La sezione ,IV ha le seguenti altribvz.ioiii : а) 'ift riscontro isfuit ilec reti1 ed altri aitti qualsia/nsi thè importino coll colamento 1 a nipioso, o ¡cessazione, di perviziib di impiegati vivi'« o miilitalri d,i, torma ,e di ma­ re, a quaftiinque categoria e a qualunque Ammimiistm- zione dlelllo Sitate, aippartanigono' ;

б) la liquidazione delle pensilo.», assegni1 o inden­ nità che in tatto o in parte siano la carico del bilancilo dolilo Sfiato, salvo quanto ai fermimi dei precedente amt. 3 è devoluto a.,lfta ’competenza della sezione II, rimanendo, quanto alle pensioni ¡di guerra, nella com­ petenza delia ¡sezione IV ,la ili qui dazione delle

peusiilo-mii ¡dovute ai genitori ed ai oallatenailii di militari mor­ ti ,in guerra, o in ¡occasione di serviate;

c) Pesame dei ipirovvediinientì in ordine alle pen­ sioni a carta» degli. Istituiti di previdenza- e del decre­ ti IM in iiste riali per come assieme .di ¡pensioni! a carico dette Amministraziona! del fondo per *• culto, d’eJ fon­ do di beneficenza e reWgfcine inietta città d i Roma e de­ s ìi Eeomiomaiti genera.!; dei benefìzi va,camiti.

Art. 6. —• Un presidente di seziono ha fta sopraintan- de,n,z,a degli uffici della Corte dei coniti, del Ministero della ¡guerra dell iMlmièCemo del tesoro riiuiniit'ì per il servizio dette pensioni di ¡guerra .¡e ma sorveglila e di­ rige il funziona,mento, g,insta le norme emaniate dal presidente della Oonte del conti.

Il detto presiklenité di sezione, nei casi di assenza o impedimento, è supplito da rum locinisn.gliiene ed è coa­ diuvato da un ne fendano defilai Corte dei con ti; ha i- nioiltire facoltà di scegliere nei! personale addetto, agli ‘Uffici riuniti, uno o più segretari.

Il presi,dento dii,,sezione •nlfertsoe a l presidente della .Corte dei conti su'liramda.memto dei lavori con rappor­

ti, menisiai o agni 'quali Volta occorra.

Art. 7. — A’ term.in'i dell decreto, Luogotenenziale 8 agosto 1917, n, 1260 i,l presidente dalla Carte deii 'coniti delega unto io ipiù eoinsiglferi,, peircihè emettano 4 decre­ ti di 'assegnazione! della ipeimsione alle vedove ed agli, orlami dei miiVitairi morti in guerra.

Art. 8. — All’,ufficio dell procuratore generate sono addétti, oltre .1,1 vice procuratore generale, tre (referen­ dari con ile flunz,itomi di sostituto.

Airt. 9. —■ I referendari applicati 'alla TII sezione pos­ sono avere a ¡collaborazione alcun# impiegati, 1 quali dipendono interamente da essi per quanto riguarda il disimpegno degli dineair'iichi loro attribuiti, ¡pur restan­ do i referendari stessi .responsabili deHilaccuratezza delle verifioaiziioinii, dei rapporti e delle proposte eh e presentiamo alila Corte.

I referendari possono essere incaricati dalla, presi­ denza dii altre funzioni ottre quelle normali.

Art. 10. — Gli ¡uffici della* Qorte del borati sono fissa­ ti mal ¡modo seguente:

.4) segretaria lo generate; B) isedtCii d-iivi*stomi delle quali:

1. 'Una per la segreteria detta sezione ÌIII.

2. —-, Una per la segreti ..ria, della ¡sezione IV e per 1 progetti di pensione e Tesarne d,eii de enti di cessa­ zione dal servizio del personale dett’Amministrazione civile.

3. — Una per i progetti di pensione e Tesarne dei de­ creti dì cessazione dall servizio del personale* delle Am- miniiis,trazioni militari ed assimilato, escluso ¡però quanto jcomceiue .le pensioni dovute ai militari, loro vedente ed orfani, gemitomi e cóttateratt 'in dipendenza dell’attuate guerra e di cui ¡negali arti coli 6 e 12.

Dodici divistemi ¡per il! riscontro -degli atti dei Mini- . steri e cioè :

4. — Una per i ¡¡Ministeri degli ¡affari 'esteri e delle *co-,

tenie.-5- — Una per il Ministero, dell'inferno.

6. —- Una per il Ministero dì grazia e igiustizia e dei cultti.

7. — Una per le Amministrazioni del Fondo per il culto, dal Fondo di beneficenza e religione nella cit­ tà di Roma e per gli Economati generati dqi* benefizi

vacanti*. v

8. — lina per il 'Miiniistero delle finanze.

9- — Una per ift Ministero del tesoro*, per la vigilan­ za suila riscossione dette entrate, iper i tonerai e vaglia dell ¡tesoro, per Loffie ima .delle carte-valori, per la cas­ sa spartana del tesoro,per i toigliietti a debito, dello « r o ­ to, e (per ¡la contabiflàià generiala.

10. — Una per i Ministeri della guerra e delle armi e munizioni. ■

IL — Una per i Ministeri della marina e die.i traspor­ ti roariitttimi *e ferroadiatrà (parto marittima).

12. — Una p er *W Miiraistero della pubblica*, .itetrozioine. 13. — Una per ift Ministero dei lavori pubblici. 14. — Una per i (Ministeri dalVagriooltupa e -dell’nn- dustria, comm ercio ¡e lavoro.

15. — Urna per fi Ministero' delle ¡poste, telegrafi e ‘te­ lile foni.

Una divione (XVI) per ift riscontro e la contabilità delle spese fisse e dal debito vitalizio.

(7)

28 ottobre 1917 — N. 2269. L’ECONOMISTA 767

b) .presso la Direzione generale .della Cassa dei de­ positi e prestiti;

c) presso la Direzione generale degli Istituti di pre­ videnza ;

d) presso la. Direzione .generale delle ferrovie deMo Stato..

D) Una delegazione presso la Gassa speciale del teso- ro In Riama peir i Migli etti a debito dello Stato.

Art. 11. — Temporaneamente e fino a muova disposi­ zione, il servizio del mseointro effettivo mi magazzini dello Stato viene «fisegiiato bUrf divisioni per la guer­ ra, par la marina, per l.e finanze e .per ristorazione pub­ blica, ciascuna per la parte dii sita competenza.

Art. 12. — .Uno ¡speciale .ufficio ¡(che è-¡riunito a quelli' analoghi dei Ministeri della guerra e del tesòro, e ài», ha, cogli stéssi', .sede in a p p ostò locale) si occupa 'del ricevimento' e della, n,sfamatone delle domande di pen­ sioni dovute al militari, loro vedove ed orfani, geni­ tori e .collaterali .in dipendenza dèli’¡aitili ale guerra e della oompilozinne dei progetti di làqtìMazliéfne.

Questo uff!ciò è. sotto ,1’ail.tia direzione di un presiden­ te di sezione, come è detto à.lil’art. 8.

Art. 13. — ¡Le divisioni dalla IV alla XVI dipendono dalla sezione I. le ilìvìsòcìtii ti e III .dalle sezioni il e IV, secondò la rispettiva competenza, e .la divisione I dalla sezione III.

Art. 14. — Ciascuna divisione è retta da un dii rettore caip.o divisione orini caso di assenza o di Impedimento:, da un capo sezione.

A capo, di ciascuno degli .uffici, speciali di riscontro istituiti o da istituirsi, piossiono essere preposti diiretto- ri superiori, referendari o direttori capi d.i divistone, secondo .che de necessità die! servizio oonsiglltno.

Affla Vigilanza e superiore direzione dei detti uffici provvede 11 Presidente della Conte.

Alla delegazione presso la cassa speciale del tesoro par tì biglietti a débito defilo. Stato è preposto un. capo­ sezione.

¡L’,ufficio del doippio del Orara libro tiene pure il du­ plicato dei registri d’iiserlizifcme idei titoli dii credito comiumaile e provinciale, ed- è poeto sotto .la diretta • di­ pendenza .del segretario generate.

Art. 15. — iLe atltriibuzioini dei predetti direttori supe­ riori, referendari e capii di 'divisione posti a capo de­ gli uffici

«sterni

scino deterrnimaie con istruzioni ap­ proviate dalia Corta.

CAPO TI.

§ I. — Segretario generale.

Art. 16. — Il segretario gemerete riceve direttaimenite dal presidente « li ondimi è le .istruzioni Concernenti: ■11 servizio di segreteria della Corte, T,orario degli uffici, il carteggio riservato ailla firma del presidente, la ,di- stuibuiziiome ¡degli affari alte ¡sezioni., e tutti i provvedi­ menti che occorrono riguardo al personale dei sud­ detti uffici interni- ed .esterni.

Ant. 17. — Il segretario generate ha cura speciale de­ gli affari comoecnenti tutto il personale degli uffici sì .interni che est ermi, propone' «il .pnesideint'e la più con- ven,iemte de,stimazione dei capi d’ufficiio e ,degli altri, impiegati, ¡e fornisce alia Corte le notizie QioeoTremti per deliberazioni e proposte relative al personale,.

Presso il Segretairiiato generale è la segreteria delle ,seziona riunite agli effètti di legge iper i proce,diim,enti contenziosi.

Art. 18. — Il Segretario generale deve inoltre curare che sia regolarmente eseguita la trasmtìissi-ome delle de­ liberazioni e degli elenchi relativi alle raglisi,razioni con .riserva, che ógni! quindici giorni la Corte deve comn- mioare diirettaime.nte agli .uffici, di presidenza del Sena­ to è della Carniera dei deputati, .secondo ,il disposto ‘della legge 15 agosto 1867, in. 3853; irtonchè dai mandali contemplati all'art, 58 .della ,lie,gge di contabilità e 327 del regoflaimemto relativo ; e così pure deirelemco dei aoinitratti sui quali til Consiglilo di Stato ha dato il suo parere, ai termini deir-art. 10 della legge di contabilità.

§ IT. — direttori superiori.

Art, 19. — Quando i direttori superiori non siano- po­ eti a capo dii offici esterni , do vranno principalmente ;

a) curare ila raccolta delle deliberazioni di massi­ ma. adottate dalia Corte in, sede di riscontro e, nel ga­ so dii diversità di iirderpretaiziome di leggi o regolamen­ ti, renderne avvisata la presidenza a mezzo del segre­ tario generale :

b) vigilare il personale degli raffici interni ed ester­ ni della Corte per quanto riguarda l’oisservainza deH’o- rariio e la dilsciplima e ¡riferirne al presidente ed al

se-greitiairliio generale ; ferirne restando la super iore sorve- gliiainzia da parte del segretario generale stesso e la re- isponisabiiillità dei capii di divisione, di. cui a ll’a-rt. 36 dell regolaménto per iil personale:

c) vigilare e riferire al presidente ed al segretario generale sui navoni «uretrati e ¡suite cause che li han­ no determinati ;

à ) vigilare ¡sulla temuto, del conto .impegni;

e) .proporre opr orinine ed eveniteteli modifico zi orni e semplliificaziooii dei servizi,;

f) presile,deire le speciali Commissioni, che potranno essere inomiinate ¡dal presidente per Tesarne d i regofci- ,menti atitinen.tii ai semviai sotrt-apcistt a.l controllo di più 'divisioni.

Art, 20. — Oltre alle" lait.tirihuziiiom t stabulile dal prece- ,dente articolo «il a quelle derivanti da eventuali in­ carichi della presidenza, e salvo il caso dii destinazio­ ni iad uffici speciailli di risearatro, i direttori .superiori ipoisisono ¡essere desti nati o ni Segretariato generale, per ,coadiuvare ed eveintuiaidmcnte ¡sostltuiiire il segretario generale, oppure olila segreteria .delle .sezioni TI e IV.

CAPO III.

Del modo, come le sezioni debbono procedere nell'esercizio ¡delle loro attribuzioni.

§ I. — Monne generali.

Art. 21. — Il p,residente della Corte presiede la se­ zione I.

LTo&segmazinne de: presidenti dii sezione, dei coiqisi- glteri e dei «¡efcreiiidiairi delle singole sezioni1 ed uffici, é fatta con ordinanza ¡del presidente dolila Corte, in­ teso ,il Comisiiglio d.i presidenza.

Nello isiteisso m odo per esigenze di servizio, .potrà va­ riarsi il nuimero dei referendari, nqinmalmenitie assegnati alla sezione III, an ter,mimi del precedente articolo 4.

Airi. 22. — ¡.Oiasc-un .presidente convoca e presiede la propria sezione.

Nel caso, d’oes,etnèa. o drimpeditaentio del presidente, quésti iè e.ositìitmit.o, dai consigliere più anziano dolile sezioni.

Durante ¡1 pieni,odo, feriale le sezioni sono presiediutìe dal ipresMenitie di sezione designalo dal presidente del­ la Corte.

Art. 23. — Le relazioni dei. consiglieri alile sezioni possono essiepe orali o scritte.

¡De deliberazioni con, le inecessariie motivazioni, deb­ bano sempre iriisiultare dial verbale di .ciascuna seduta. '

Art. 24. — , Nelle delliiberaziioinà tìolllegi'aii, quaìndo vi. sia parità di numero, ¡si astile,ne iil meno anziano, che honi sia di ¡relatore.

•Art. 25. — Ciascuna sezione ha u-no speciale ufficio di segreteria per ricevere e distribuire lo carte, per la coimpilaziionie .dei verbali delie sedute, per il carteggio « per quanto sii riferisce alle particolarità degli affari trattati dalla seziono.

Alla direzione d.i) ¡detti uffici sono preposti i .funzio­ nari iriicaitlicató delle funzioni di segretarir. .dieililta se- zitone.

Il segretario gemerale esercito ile fumatomi di segre­ tario della I ¡sezione.

ILe due sézioini II ¡e ¡IV, .hanno per tutto ciò .che con- ceirme le pensilomiir dovute ai. miilitiairi, loro vedove ed orfani, genitori e collaterali sin dipendenza dell l’attuale guerra, ¡una unica segreteria, comunie a tutte e due e così, pure un untelo archivio e servizio d'andine.

Questa segreteria è retta da un direttore ¡superiore o d a un ¡capo diiviiisiiioine; rijCiev.e ,i progetti di iliquidazlo- ■ pie delle pensioni compilarti dall’ufficio sp ed a to di cui nell’ariti., 12 e, sotto gli ordini del presaideinitii delle ¡se­ zioni II e IV, secondo la rispettiva, competenza, adem­ pie a quanto è prescritto ¡perchè i progetti .siano sot­ toposti alle delitoiei; azioni delle sezioni stesse. Dopo icjh» te ,deliberazioni saranno emesse, jurovveate che siano immediata,mente comunicato all'ufficio dlel Mi­ nistero del tesoro incaricato .dii darvi esecuzione.

Quandlo l.e funzioni di) segretario non soino esercitate da « n direttorie superiore o. da un dliirettoire capo di divisione possono , essere affidate ¡anche ad un capo, sezione.

Per il,a sezione HI te funzioni di segretario sono eser­ citate dal capo, della divisione di segreteria della •sezione stèssa.

(8)

Art. 2-6. — Per ciascuna ,sezione è tenuto un -registro- protoc oddio, nel filiate sano iisorititi tutti -gli affari che le pervie-ngono a misura del toro arrivo; la data dì que­ sto. « »1 siticceissivo corso degli affari debbono risultare dal protocollilo.

Art. 27. — Oltre gli altri registri che sono prescritti, oiiasemin a sezione tien i e un repert orio delle massime tratte dalle .proprie deliberazioni a decisióni.

Art. 28. — Le lettere e le -delibeirazi-anli detHe sessioni' sonio firmate dai rispettivi presidenti e in loro assenza o. altro ¿impedimento, dal consigliere anziano della se­

zione. *

■La corrispondenza coi mtaéstni è tenuta dal presiden­ te delia. Corte, il quale provvede pure alla coimuni,ra­ zione delle deliberazioni delle .singole sezioni.

Art. i29. — In-caso, di assenza o d’impedimento ne. ,presidente dalla Cotte lo sostituisce il 'presidente dii ■sezione anziano, ¿1 quale, ine assume la firma, tranne per gli affari che il presidente riserva, personalmente a .sè.

§ II. — Norme speciali per la sezione 1. Art. 30. — Il presidente della Coatte, presidente della I sezione, assegna a oiascun consegni,er-e-della sezione .stessa la .speciale vigilanza, sopra un,a o due 'diviato- ni di riscontro, affinché- ne abbia la superi-ore direzto- ne ed Uippoings la sua firma alle occorrenti vidimazio- nli ,e regiiistro.ziioinii.

Art, 31. — (Le -divisioni di riscontro della Corte esa- miin.anó 1 decreti Reali, Ministeriali o di altre arrotiv- tà, i mandati e .glii ailt.ni, atti .emessi a duna dél'ie am- miiinrétmaz-pnii .iti cui controllo è loro affidato,- ed, ove li riconoscano regolari, li sotto,pongo,no ai ’ consigliare cioimpeteinte.

Quando ra-v-vteamo nel decreto, mandato od atto in esame qualche irregolarità o qualche- infrazione alle vigenti norme, legislative o regolamentari, fanno op­ portuni ridiavi ufficiosi che, previo i-1 visto del consi­ gliere, sono trasmessi ai Ministeri o agli uffici dipen­ denti.

Qualora, le Amministrazioni non provvedano ad e- m-endare, ma si limitino a giustifica,re o a dare, spie­ gazioni sugli,i atti pei emani, furono fatte osservazioni, il consigliere o li ammette alla registrazione, o ne ri- feiriifipe alia .sezione. Possono essere ammessi & regi­ strazione parziale i decreti oo-l,letti,vi, .riguardo a quei provvedimeli!i, che la. sezione ¡rieoinioisc.a regolari.

Il conisi gli,iene riferieee ,¡„".oltre alla .sezione quegli, al­ iami che stima opportuno, e p u ò . anche sottoporle r- osservazioni) uffleltase prima di darvi corso.

Quando -la sezione creda doversi negare la registra- ¡storie-, e .sospenderla per avene più ampie iinformazòo ni, ne espone le Taglioni con motivata deli-bei-azione. L-a deliberazione della sezione è trasmessa- al Màmii- ,stero -da. c,uii emanò l’atto o decreto, e qualora il mi­ nistro, per risoluzione dei Gqmsjg.]*o dei ministri tosi sta perchè esso- debba aver corso ai teumimi detrai!-. 14 della legge 14. agosto 1862, ,n. 800, -e la .sezione non trovi di mutare avviso, la Corte, iin adunanza gene­ rane, deformala, se ¿1 .«feto pe,r ila"<réigfet,razione snlPatto o sul decreto ai debbia apporre con. riserva.

Art. 30l — Quando un decreto o {regolamento, insie­ me ad .altre disposizióni, ne contenga qualcuna taguan- dairitte la resa o la forma dai ,conti igiudi-zialii' e le cauzioni, prima della sua iregiistiretóiomie è dalle com­ petenti sfiatami di cdnitraKd 'comunicato alla III per il suo avviso. *

Sono parimenti comunicati .prie venti vantante alla se- atorfe TV, pei issarne di- compiétenza e il oomsegueinte parere, i .decreti e regolamenti concernenti pèn-sioni o cioillocamentii a .riposo.

§ III. — Nonne >speciali per ha sezione I l i .

Art. 33. — Spetta alta TU sezione l'esame dei' decreti o ibegioiameniti riguardanti esclùsiram-ente la resa o la fanma dei conti., e, -le spetta pure dii dare 11 proprio avviso sugli atti il cui, esame sia di competenza di elitre sezioni e che i>e vengano com-unDcati ai sensi dal- l ’a'rt. 32.

Art 34. — Ad uno (lei consiglieri- della III sezione è speiQialmen'te affidata te smperiòrie direzione sopra ili servizio delle cauzioni.

Art. 35. — E’ affidata ad un - consigliere della. Corte la sopiainteinrìenza all servizio ,interino, agl» archivi, alla biBÌèoteica, ie,d alle spese della Corte.

'Nel primo mese dii ciascun trimestre egli riferisce alla sezione III sul contò, presentato dailt’eciomomo e relativo alle spese pagate .nel triritésfee precedente sui fondi 'Somministrati aM'ecomomo. stesso.

Nel primo mese di ciascun esercizio .finanziario egli i!ifieir,iisc.e alla stessa eiezione, e poi alla Coite in adu­ nanza gè,ne,rade, per la definitiva approvazione, sul conto delle .spese fatte dadreicomofho nello- esercizio scaduto.

§ IV. — Norme speciali per le sezioni il e IV. Alt. 36. — Il .ri,scontro e la registrazione dei decreti o altri attii labe lmporlii.no coiffoiefamenito ai riposo o cessazione di -servieào» -degli impiegati civili e dei mili­ tari di terra é di .mare dipendenti dallo Stato, (sono fatiti dalla seiziicmie IV a m ezzo delle divisi-oini dipen­ denti, con le norme indicate nell’art. 31,

H riscontro e la regi ìs trazione dei 'decreti o ad tri atti contemplati datt-Ta lettera c) dell’iart. 5 sono esercitata a mezzo delle divisioni ed uffici dipendenti con le stesse norme sopra Indicate.

Analogamente ai paioe-ede .per Tesarne- degl-i atti as­ segnati .o comunicati alla sezione IV, ai termi,nii del -se­ condo capoverso dell’art. 32.

A-rt. (37. — I presidenti delle sezioni li e IV riparti­ scano fra i coinsiigli^ri di -esse l’esame dei progetti di liquidazione delle pan,stoni, nonché gli .altri affari di epa aliarti,oolb precf-dente e nelle sedute, attl’/Uopio designiate, .i .oonségilteri ,ne riferiscono alila rispettiva sezione per Ile opportune deliberazioni, conformemen­ te -a quanto -dispone il regolamento approvato con R. decreto 5 isettemb.re 1895, n. 603.

CAPO IV. ,

Adunanze generali.

Art. f?8. — (La Corte è convocata .in adunanza, gene­ rale a 'sezioni riunite dal presidente della Corte, o dal presidente di -sezione iche ilo rappresenta, ai termini deffl’art. 7 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. (39. — Il procuratore igen-erale interviene alle adunanze della Corte a sezioni riunite, semprechè si trattino affar-i sui quali1 il pubblico ministero debba essere sentito, ovvero, egli stesso debba fare rappre­ sentare, comunicazioni o richieste alia Corte; nel qual .caso ,»1 prooura<to'rie egineraSe può chièderne al presi­ dente lia convocazione.

Art. 40. — TI segretario generale, campite, il verbale delle adunanze della Corte a sezioni riunite.

CAPO V. Consiglio di presidenza.

Art.' 41. — Iti presidente della Corte convoca a Con­ siglio i presidenti di sezione quando lo creda o-pito-r- turno.

Secondo le materie che si abbiano a trattare, il pno- curatore generale .può essere invitato ad intervenirvi.

il segretario .generale -assiste alle adunanze del Con­ siglilo 'e me -redige i verbali1..

lin .assenza di q-uaOnuno -dei presi denti, d del seigre- tiairiiio generale, suppliscano i loro -rappresentanti secon­ do ile disposizioni d-el presente regolamento.

Art. 42. — E' provveduto nel Consiglio del presidenti epr le .proposte- relative a l -bilancio dette Corte.

Sono stafoiiliite dal Coinsiiglio stesso le retribuzioni da concedersi agii ¡impiegò® per lavori straordinari, co ­ me -pure Ite sovvenzioni per malattie,, o altri- straordi­ nari bisogni, s-alvo al presidente la 'facoltà di provve­ dere d inettamente nei eaisii di .urgenza.

Norme penerà li.

Art. 43. — La Corte potrà .fare alle disposizioni del presente regolamento quelle variazioni -che s'i ravvi­ sassero -opportune.

Art. 44. — ¡Sono abrogate tutte -le disposizioni con ­ trarie al presente regotamemito.

Art. 45. — Il presente regolamento andrà in vigore col giorno -1. novembre 1917 è sarà ,pubblicato netta Gazzetta ufficiale del Regno.

R-om-a, 15 ottobre 1917.

Il presidente: A. TAMi. . Norme per gli uffici riuniti per le pensioni di gfuerra:

TI presidente della Corte dei, conti visto, rarticolo 2 del dieicineto Luogotenenziale 2 .settembre 1917, n. 1384 ; Decreta: Sono approvate le .Seguenti norme per gli uffici per le pensioni (l,i guerra.

Art. A — Giti uffici riluniltìi per de pensioni di guerra hanno le attiribuz,ioni indicate nell’tirt. ,1 del decreto Luogoftenenz,tote 2 settembre 1917, n. 1384.

Art. 2. — Il irefenendario -della Corte dei cónti, cui spetta ili com pito -di coadiuvare il .presidente di- sezione neiM’eserciiaio (delle sue attribuzioni, è preposto aU’ufu- cio -dei,la Pnesi-denza, che iha ii seguenti linearichi :

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