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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.44 (1917) n.2264, 23 settembre

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(1)

L’ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERRO YIE. IN TERESSI PRIYA TI

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Finale-Ima,

23

Settembri

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2284

P er uniformarci alle prescrizioni sulla economia

della carta, d’ora innanzi pubblicheremo soltanto una volta al mese i prospetti che si trovano alla fine del fascicolo e che includono variazioni men­

sili ■ *

Il continuo accrescersi dei nostri lettori ci dà affidamento sicuro che, cessate le difficoltà mate­ riati in cui si trova la stampfl periodica, per effetto della guerra, potremo riportare ampliamenti e miglioramenti al nostro periodico, ai quali già da tempo stiamo attendendo.

Il prezzo d’abbonamento è di L. 20 annue anti­

cipate, per l’Italia e Colonie. Per l’Estero (unione

postale) L. 25. Per gli altri paesi si aggiungono

le spese postali. Un fascicolo separato L . 1.

SO M M AR IO : PARTE ECONOMICA.

La industria dei trasporti dopo la guerra. Ili cambio e la guerra.

Il debito vitalizio e la liquidazione delle pensioni di guerra.

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE.

Piccola proprietà e riforme agrarie - Società com­ merciali tedesche nel primo semestre 1917 - Germania e cereali - Mano d’opera in1 Germania - Costo della vita in Inghilterra - I l cambio in Austri,a-Ungheria, - Costo della vita in Russia.

L E O SLAZI ONE DI GUERRA.

Circolazione di automobili - Bollo sui conti di eser­ cizi di commestibili - Contratto d’impiego e caro viveri - Assegni postali.

NOTIZIE • COMUNICATI - INFORMAZIONI.

Comitato centrale per gli agrumi - Mercato auto­ mobilistici» in Egitto - La, telefonia italiana - Casse di risparmio postali - La coopcrazione operaia e la rivoluzione in Russia - Per gli approvvigionamenti. SOCIETÀ’ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE

MERIDIONALI.

Situazione degli Istituti di Credito mobiliare, Situazio­ ne degli Istituti di emissione italiani, Situazione de­ gli Istituti Nazionali Esteri, Circolaziora di Stata nel Regno Unito, Situazione del Tesoro italiano, Tas-ao dello sconto ufficiale, Debito Pubblico italiano, Riscossioni doganali, Riscossione dei tributi nell’eser­ cizio 1914-15, Commercio coi principali Stati nel 1915, Esportazioni ed importazioni riunite, Impor­ tazione (per categorie e per mesi), Esportazione (per oategorie e per mesi).

Prodotti delle Ferrovie dello Stato, Quotazioni di valori di Stato italiani, Stanze di compensazione, Borsa di Nuova York, Borsa di Parigi, Borsa di Londra, Tas­ so di cambio per le ferrovie Italiane, Prezzi dell’ar­ gento.

Cambi all’Estero, Media ufficiale dei cambi agli effetti dell’art. S9 del Cod. comm.. Corso medio dei cambi accertato in Roma, Rivista dei cambi di Londra, Ri­ vieta dei cambi di Parigi.

Indiai economici italiani. Valeri indeetriali.

Creditn dei prineipali Stati.

Numeri indici annuali di varie nazioni.

A V V I S O

In legnilo ad accòrdi che la nostra Amrainistrasione ha potute prendere siamo lieti di poter mettere a disposizione dei nostri sisrsr- Ab­ bonati gratuitamente alcune copie del RESOCONTO UFFICIALE D EL CONVEGO INTERPARLAMENTARE DI ROMA, il liliale è in corse di stampa. Preghiamo quegli abbonati cui la pubblicazione fosse per interessare di inviarci con cortese sollecitudine la prenotazione.

- L’AMMINISTRAZIONE.

PARTE ECONOMICA

LA INDUSTRIA DEI TRASPORTI

dopo la guerra

Il Governo con Decreto del .giugno decorso

intervenne in v,ia eccezionale e di urgenza, dan­

do facoltà alle Società esercenti l’industria, dei

trasporti, con trazione meccanica, ferrovie, tram-

vie, e servizi pubblici, e consimili, di sospende­

re per un certo periodo dii tempo il pagamento

dei loro debiti ammortizzabili a rate periodiche o

con rimborso graduale, qualora non avessero di­

stribuiti dividendi agli azionisti nel 1915 e 1916;

intervenne dunque per impedire, nella più parte

dei casi, lo sfacelo di una industria, le cui condi­

zioni, se furono peggiorate dallo stato di guerra,

non erano per questo migliori prima d.i questa.

E ’ un problema di notevole importanza quello

che involge tutta la nostra politica dei trasporti ;

è niello stessio tempo un problema che ne può ri­

solvere un numero considerevole d’altri, connessi

tutti alla economia nazionale.

Se si pone mente che la intera rete delle Ferro­

vie, dello Stht'o ha una lunghezza di 14 mila chi­

lometri, e che invece i servizi di trasporto appar­

tenenti all’,industria privata — linee ferroviarie,

linee tramviarie a trazione meccanica, e linee au­

tomobilistiche sovvenzionate — hanno- una lun­

ghezza di 24 mila chilometri, si può avere idea

del:1 ’importanza che questi minori strumenti del

traffico presentano per la vita economica della

nazione: sono essi, infatti, che prolungano e vi­

vificano lo stesso sistema ferroviario statale, col­

legandolo, a borghi, a villaggi, a casolari, anche

se inerpicati su vasti pianòri, anche se conficca­

ti nelle fonde vallate.

L a distribuzione geografica dei servizi di tra­

sporto appartenente alle industrie private, se pro­

va che queste molto lian fatto, prova pure

palesemente^ essere addirittura incommensurabile

ciò che rimane da fare. Si prenda un esempio

solo: guardando le tramvie a trazione meccani­

ca, .esse presentavano al 30 giugno 1916 una km-

•gh.ezza di 5676 chilometri, dei quali ancora 3153

per tramvie a vapore e 2323 per tramvie elettri­

che: ebbene, la distribuzione

locale di questo

sviluppo chilomletricio manifesta una sperequazio­

ne assoluta tra regione e regione e dimostra che

ci sono delle immense estensioni territoriali an­

cora dimenticate : ecco, infatti, che mentre alla

Lombardia appartengono 1602 chilometri, e

tt

2

z

chilometri appartengono al Piemonte, sicché in­

sieme Lombardia e Piemonte dispongono da sole

di quasi la metà del totale, invece la Basilicata

non -no,ssiede nemmeno un metro, e gli Abruzzi

’ Molise hanno in tutto 2 chilometri, e le Cà la­

bri» non arrivano a 6. e la Sardegna non ra g ­

giunge-! 16, come non toccano! 25 nè le Marche

rA l ’TTrphria.

(2)

lar-702 L’ECONOMISTA 23 settembre 1917 — N. 2264 I

go sviluppo, ad un suo incoraggiamento costan­

te ed, oculato bisogna che attendano i reggitori

della cosa pubblica, s:e essi ' vogliono realmente

che si renda più facile la soluzione di altre nu­

merose difficoltà che ostacoleranno il riprendere

della vita economica del dopo-guerra.

IL C fln B IO E L fl G U E R R A ’

■ L a questione tanto dibattuta, intorno alla qua­

le si sbizzarriscono le opinioni più disparate e si

moltiplicano le ricerche più svariate per stabilire

le determinanti dei fenomeni di oscillazione dei

cambi, è anche trattata dal doti. Filippo Carli,

che ne ha formato oggetto dii memoria per la

Camera di Commercio di Brescia.

Unitamente però a quanti negano al peggiora­

mento del nostro cambio una corrispondente od

equivalente causa, il Carli afferma che l’altezza del

cambio non è proporzionata all’ampiezza dello

squilibrio fra il portafoglio nazionale ed il reddi­

to reale, e che il deprezzamento della merce de­

rivata sul mercato internazionale è molto' maggio-

1 re di quello che dovrebbe essere in ragione della

obiettiva dipendenza tra il nostro portafoglio na­

zionale e il nostro reddito reale.

Per tale convincimento il Carli deduce che al­

cune cause della sproporzione si possano elimi­

nare, ed anzi sopprimere qualora aH’imtesa poli­

tica seguisse un’analoga intesa finanziaria.

Pur non condividendo pienamente nè le dedu­

zioni, nè le conclusioni dello scrittore lo seguire­

mo brevemente nel riconoscimento delle cause

che egli così espone:

1) F attori psicologici. — Che sull’altezza del

cambio influiscano' notevolmente fattori sogget­

tivi, i quali costituiscono una importante causa

di deviazione, è provato ad esempio dal fatto che,

quando gli Stati Uniti si disposero al entrare in

guerra a fianco degli Alleati (marzo 1917), il no­

stro cambio su Parigi e sul Londra ebbe un sen­

sibile ribasso': Questo ribasso dipese senza dub­

bio dal fatto che l ’entrata in guerra degli1 Stati

Unifi significava un ampliamento

della nostra

base finanziaria, ma in parte altresì dal fatto che

essa si traduceva in una maggior fede nella vit­

toria e quindi nella possibilità di una più rapida

e completa reintegrazione del nostro equilibrio

economico-finanziario. Ora, la fede nella vitto­

ria è un dato che non può subire oscillazioni en­

tro l’orbita dell’Intesa, e ¿he pertanto non deve

costituire un fattore dell’oscillazione dei nostri

valori economici. Esso deve quindi essere com­

pletamente eliminato.

2) O rganiszazione del m ercato dei valori. —

L ’altezza del cambio dipende in parte dall’altez­

za degli arbitraggi che si devono' pagare1 ai ban­

chieri per l’acquisto della divisa estera; la doman­

da di divisa in sostanza avviene in maniera tu­

multuaria ed inorganica, il che innalza artificial­

mente il suo valore di mercato. Ecco perchè per

esempio il Governo francese

ha recentemente

diramato una circolare ai banchieri invitandoli ad

astenersi il più possibile da acquisti di divise e-

stere. Ma su questo punto è già stato scritto ab­

bastanza e molte proposte sono state avanzate

per sopprimere questo fattore di deviazione; co­

sicché noi ci dispensiamo dall’insistervi, per ve­

nire invece al terzo e al quarto punto, che noi

consideriamo come fondamentali.

3) Inesatto apprezzam ento all’estero

della,

nostra potenzialità econom ica rispetto allo sfor­

zo finanziario s)ostenuto dall’Italia per la guerra.

— Dobbiamo ricordare quanto abbiamo detto da

principio sulle cause economiche del cambio per

convincerci di questa errata valutazione. Poiché

il reddito delle nazioni si proporziona normal­

mente al capitale nazionale, noi possiamo impo- 1

stare i nostri ragionamenti anziché sul reddito,

come facemmo da principio, sul capitale. L a ric­

chezza dell'Italia era valutata per il periodo di

tempo immediatamente anteriore alla guerra in

80-85 miliardi; ed ora il Colajanni fa una valu­

tazione di 100 miliardi in cifra tonda. Se le spe­

se di guerra fino ai primi di settembre 1917 si I

aggirano intorno ai 23 miliardi, ciò vuol dire che I

l’Italia non aveva speso neppure un quarto della ,

sua ricchezza nazionale. Se si facesse pertanto la

svalutazione di un quarto del patrimonio nazio­

nale, si avrebbe- che la lira dovrebbe perdere il

25 per cento del suo valore; ma in questo caso

saremmo ben lontani dal 39-40 per cento che essa

perde di fronte alla sterlina. Il vero è che non si

può neppure fare questo calcolo, perchè bisogna

tener conto non tanto del costo monetario, quan- j

to del costo reale della guerra : e qui veniamo al j

quarto punto e cioè :

;

4) In esatto apprezzam ento del costo effetti­

vo della guerra. — Quando noi diciamo che la

guerra è costata all’Italia, smo ai primi di settem­

bre 1916, 23 miliardi, intendiamo di dire che lo

Stato italiano per far fronte alle snese di guerra

ha contratto fino a quella data un debito di 23 mi­

liardi; ma questo non è il costo econom ico della

guerra. Tutte quelle somme difatti sono andate

in gran parte per l’acquisto di prodotti destinati

alla distruzione, ma in buona parte anche per

l’acquisto di beni che sono rimasti a ll’economia

nazionale, acquisto di macchinario' per .l’amplia­

mento degli stabilimenti, finanziamento di im­

prese, ecc. L a determinazione del costo econ o­

mico^ della guerra non si può’ fare così se non

considerando! il sistema economico nazionale co­

me un’unica azienda : bisogna cioè

esaminare

quale era il valore dii quest’azienda sul principio

del 1915, tenuto conto di quello che avrebbe a-

vuto attualmente se non fosse

intervenuta Ila

guerra, e vedere quale è .invece il suo' valore at­

tuale. La marte industriale di questa grande a-,

zienda ha senzq dubbio un valore maggiore di

quello che aveva in principio

del 1915, poiché

noi sappiamo che per ampiezza e potenza di or­

ganizzazione, pqr erado di efficienza, per quanti­

tà di capitale impiegato e di lavoro, essa è di

molto superiore a quello che rappresentava sui

primi del 1915. Invece la parte agricola di que­

sta grande azienda nazionale ha subito un depe­

rimento nella sua organizzazione, una diminu­

zione di rendimento, e quindi ha subito una con­

trazione di valore, malgrado che i redditi netti

dei singoli agricoltori possano essere aumentati a

cagione dell’aumento dei prezzi delle

derrate.

Poiché la ricchezza dell’ Italia si compone per due

terzi, in media, di capitale rurale, è probabile che

la svalutazione subita da questo non sia compen­

sata dall’aumento di valore verificatosi nella par­

te industriale dell’azienda nazionale. Questa dif­

ferenza è uno degli elementi essenziali del costo

econom ico della nostra guerra, anzi il principalis­

(3)

23 settembre 1917 — N. 2264 L’ECONOMISTA 703

Giacché — ed è questa la conclusione a cui vo­

levamo arrivare — il cambio è un fenomeno eco-

Il debito vitalizio e la liquidazione

delle pensioni di guerra

fattori soggettivi, i quali di loro natura sono va­

riabilissimi ed inafferrabili, non deve essere espo­

sto all’ influenza di organizzazioni bancarie pri­

vate, ma deve essere controllato, dominato e di­

retto in modo^ sperimentale dall’azione statale.

Naturalmente è necessario che questa azione sia

compiuta con obbiettività assolutamente scien­

tifica dagli

Stati dell’Intesa, massime dall’In­

ghilterra, che e lo Stato1 che dall’altezza del cam­

bio guadagna.

Un accordo dei Governi, con l’ausilio dei ri­

spettivi uomini di scienza, è quanto noi perciò

propugniamo. Ed è da far voto che il nostro Go­

verno si faccia iniziatore . di questa più intima

intesa finanziaria con l’Inghilterra e la Franerà,

affinchè —L eliminata la presenza di ogni fattore

soggettivo e di ogni deficienza di organizzazione

— si possa giungere da parte degli amici ad un

più esatto apprezzamento della notenzMità eco­

nomica dell’ Italia e da parte di tutti ad una ob­

biettiva vlalutazione del costo

econom ico della

guerra, ej e meriti positivi questi per la, determi­

nazione sperimentale dei cambi.

Q,uleste note, aggiunge il Carli,

erano già

stampate quando è giunta la Gazzetta ' Ufficiale

portante il Decreto Luogotenenziale

N. 1346

sulla disciplina dei cambi. Con esso viene fatto

obbligo, .a partire dal 1. ottobre p. v., alle Ban­

che, Ditte bancarie, in .generale a tutti coloro ch'e

esercitano il commercio delle divise ed operano

in cambi sull’estero, di registrare in apposito li­

bro tutte le operazioni

che compiono,

pena

un’ammenda da 200 a 2000 Lire ; ed è data facol­

tà al Ministero di fare eseguire ispezioni per ac­

certare la regolare tenuta del registro.

Ora,

questo provvedimento ha il difetto di andare ol­

tre il' segno perchè istituisce una specie di cen­

sura bancaria la quale — pure con le migliori in­

tenzioni^ di frenare la speculazione sulle divise —

non può riuscire che gravemente inceppante e

gravosa; sta. molto al di qua perchè, come ha

scritto' benissimo il prof. Einaudi, non si vede

come si possa esercitare una qualunque disci­

plina sui cambi con delle registrazioni del genere

di quelle stabilite dal Decreto. Il nostro Governo

si è modellato su quanto ha fatto in proposito il

Governo francese. Con la circolare ai banchieri

a cui abbiamo alluso, il Ministero delle Finanze

della Repubblica scriveva : « Est actuellement

contraire à l’intérêt de la France toute spécula­

tion sur le change, c ’est à dire tout

achat de

monnaies ou devises étrangères qui ne corre­

spond pas à un payement réel et prochain, mais

qui constitue provision en vue d’une revente a-

vec bénéfice; les banques doivent s ’en abstenir

elles mêmes et en détourner leurs clients ». In

seguito il Governo istituì uno speciale R ep erto­

rio per le operazioni dei cambi, analogo appunto

al registro istituito col Decreto Luogotenenzia­

le N. 1346. Ma con ciò si potrà tutt’al più lieve­

mente correggere la meccanica dei cambi,

non

disciplinare, il che è ben più importante, le cau­

se che li determinano. In sostanza si perde di vi­

sta la parte essenziale del fenomeno per curarne

le manifestazioni forse più appariscenti ma me­

no importanti. Quello che appunto è fondamen­

tale è la disciplina delle cause ; ma a raggiungere

questo fine sono necessari mezzi mollo diversi da

quelli ora adottati, mezzi analoghi a quelli che

più sopra ci siamo permessi di suggerire.

L ’Economista

pubblica ogni anno integralmen­ te le relazioni degli Istituti di Emissione delle maggiori Banche di eredito Mobiliare.

Nell’esercizio finanziario 1915-1916 si cominciano a sentire gli effetti, per quanto lim itati, dell’incre­ mento del debito vitalizio che lo Stato va assumendo per effetto della guerra. Esaminiamo brevemente questo argomento importante, seguendo la relazione della Direzione Generale del Tesoro per l’esercizio predetto.

Per quanto gli effetti finanziari delle nuove prov­ videnze, applicate dal giugno 1915 in poi, vengano a ripercuotersi nell’esercizio corrente e più in quelli futuri, pure è da segnalare un non lieve aumento della spesa per le pensioni nell’esercizio scorso.

Infatti, l ’onere complessivo delle pensioni ordina­ rie e straordinarie ammonta a lire 126.341.132,08 in confronto di lire 123.241.361,41 dell’esercizio prece­ dente, con un aumento di lire 3.099.770,67.

Furono iscritte 8746 nuove partite di pensione per un im porto di lire 10.942.047,15, e ne furono elimi­ nate per morte, nrescrizione, condanna penale, e per altra causa ben 13620, per un impo.rto di lire 7.842.276,48.

Nelle pensioni ordinarie sono compresi gli asse­ gni di ricompensa nazionale a favore dei veterani delle guerre per l ’indipendenza e l’unità dell’Italia, di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 486.

Nello scorso esercizio, furono deliberate dalla com­ petente Commissione n. 1095 nuove concessioni di assegni a veterani delle diverse campagne, che ta r­ divamente ne fecero domanda ed il Tesoro provvide alla loro iscrizione ed al rilascio dei documenti oc­ correnti al pagamento.

Si hanno così in complesso, alla fine dell’esercizio 1915-916, n. 103354 D.artite di assegni di ricompensa nazionale, con ui> onere di lire 18.452.337,42.

In tale esercizio si provvide inoltre ad aumentare, da lire 200 a lire 360 annue, gli assegni agli ultimi veterani della cam pagna del 1860-61, che non potero­ no conseguire l ’aumento nell’esercizio anteriore, e iniziarono gli aumenti da lire 120 a 200 in favore di circa 16000 veterani della campagna del 1866, nati anteriormente al novembre 1840, nei lim iti delle di­ sponibilità conseguite nell’esercizio precedente.

Essendo stati, per tal modo, condotti a termine gli aumenti da. lire 200 a lire 360 per i veterani del 9 “ del 1860-61, non rimane che ultimare gli au­ menti a favore dei veterani del 1866 e del 1867 gra­ dualmente per ordine di età, con le economie che si ■otterranno negli esercizi successivi, per potere indi iniziare le concessioni a favore dei veterani del 1870; con che si darà adempimento a ll’ultima parte della legge sopracitata.

X X X

Nel decorso esercizio furono concessi 1593 acconti diretti sulle pensioni ordinarie, civili e m ilitari.

Dopo l’emanazione del regio decreto 5 febbraio 1914, n. 107, che consentì al Tesoro di concedere tali acconti in base al decreto di collocamento a riposo, controfirmato da S. E. il Ministro e prima delia re­ gistrazione di essi da parte della Corte dei Conti, tale servizio procedette con grande speditezza, in modo che tutti i richiedenti poterono usufruire subito qiell’acconto durante il periodo, spesso non breve, che intercede tra il provvedimento di quiescenza e quello per la liquidazione ed il pagamento della pen­ sione.

X X X

Con decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103, gli acconti di pensione furono estesi alle ve­ dove ed agli orfani degli scomparsi nella guerra Ita- lo-austriaca, e dei m ilitari morti in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate.

Non furono allora compresi in tale provvedimento le vedove e gli orfani dei m ilitari morti per m alattia, nè i genitori, nè i germani, giacché per essi il diritto a pensione è subordinato ad alcune condizioni, la cui valutazione precisa richiede u na complessa e non breve istruttoria, che si riteneva avrebbe resa tardi­ va e quindi frustranea la concessione dell’acconto da parte del Tesoro.

(4)

704 L’ECONOMISTA 23 settembre 1917 — N. 2264 12 mesi, termine che allora venne reputato sufficiente

per la liquidazione della pensione definitiva da parte della Corte dei Conti.

Con lo stesso decreto luogotenenziale furono sta­ bilite le modalità per la presentazione degli atti, in base ai quali doveva decretarsi la concessione dei- fi acconto, richiedendosi la domanda in carta libera diretta al Ministero del Tesoro, corredata dei seguen­ ti documenti:

1) Atto di morte del m ilitare rilasciato in carta libera dai Sindaco, accompagnato dalla partecipa^

m e di decesso dell’autorità militare, in originale od in copia autentica, ovvero dalla dichiarazione di irreperibilità rilasciata dall’autorità stessa, non ap­ pena fossero trascorsi due mesi dalla scomparsa del m ilitare, quando trattasi di m ilitari divenuti irrepe­ ribili.

2) Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco secon­ do le risultanze dei registri di Stato Civile e di ana­ grafe e sull’attestazione di tre testimoni, da cui ri­ saltino il- guido e la qualità rivestita dal defunto, la circostanza della morte o della scomparsa, lo stato di fam iglia compresi i figli di precedente ma­ trimonio, lo stato dei figli legittim i o legittim ati per gli orfani, e p e rle vedove lo stato di legittimo m atri­ monio e convivenza col defunto.

R iscontrati regolari tali documenti, l’acconto viene concesso con decreto ministeriale e pagato a mezzo delle Sezioni di R. Tesoreria nei capiluoghi di P ro­ vincia, e dee-li Uffici postali negli altri Comuni.

Allo scopo di semplificare la documentazione dello domande e di rendere più agevole e sollecito il conse.

[ ¡rilento degli acconti stessi, con decreto luogotenen­ ziale del 22 agosto 1915, n, 1324, venne disposto che le originali partecipazioni di morte dei m ilitari, ri­ lasciate dalle competenti autorità, o le copie autenti­ che di esse potessero tener luogo dell’atto di morte nei casi in cui tille atto non sia stato ancora tra- , . ne; registri di Stato Civile del Comune d’ulti­ mo domicilio del defunto, essendo tali partecipazio­ ni sufficienti a comprovare la morte dei m ilitari,, ca­ duti sul campo dell’onore o periti in conseguenza delle ferite.

Si stabilì, inoltre, che negli atti di notorietà possa­ no essere omesse tanto per le vedove, quanto per gli orfani, le indicazioni riguardanti il grado e la quali­ tà rivestiti dal defunto e le circostanze della morte o della scomparsa giacché esse vengono a risul­ tare in modo autentico dagli stessi certificati rila­ sciati dalle -competenti autorità m ilitari.

P er effetto di tali modificazioni, il Tesoro potè dar -corso, pell’esercizio passato, a ben 5940 decreti di ac­

conto a favore di vedove ed orfani di m ilitari morti in guerra o dichiarati irreperibili.

Dopo i primi mesi di guerra, si avvertì la necessi­ tà di estendere la concessione degli acconti anche ai m ilitari feriti od inabilitati a causa di servizio, al fine di fornire loro i mezzi di sostentamento du­ rante le more della liquidazione della pensione.

A ciò si provvide con decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1916, n. 161, il quale diede facoltà al Te­ soro di concedere acconti, nella misura di due terzi della pensione presunta, e per la durata non supe riore ai dodici mesi, ai m ilitari del R. Esercito e del­ la R. M arina ed agli appartenenti al Corpo della R. Guardia di Finanza collocate a riposo per ferite od inferm ità contratte in servizio di guerra, purché dalle dichiarazioni delle autorità sanitarie, messe a corredo dei decreti di cessazione di servizio, risulti comprovato il diretto rapporto tra le ferite o le infer­ m ità ed il servizio stesso.

L a differente, quota adottata per gli acconti diret­ ti (due terzi) in-confronto di quella per gli acconti di riversibflità (quattro quinti), fu consigliata per 11 fatto che, mentre agli orfani ed alle vedove la pen­ sione viene liquidata in m isura fissa, corrisponden­ te al grado del rispettivo padre e marito, ai m ilitari feriti od inabilitati, invece, la m isura della pensione, oltre che dal grado, è regolata principalmente dalla entità delle ferite o delle inferm ità e dalla categoria in cui esse sono ascritte; il che richiede accertamenti sanitari minuziosi, che talvolta possono formare ob- bietto di contestazioni mediche tra i vari organi col­ legiali sanitari.

Anche per gli acconti diretti si avvisò la necessità di semplificare là documentazione delle domande. Ed infatti, con decreto luogotenenziale del 2 apri­

le 1916, n. 186, venne disposto che per gli ufficiali di complemento e di m ilizia territoriale e per tutti i m ilitari di truppa, di terra e di m are, e della R. Guardia di Finanza che in seguito ad inferm ità, le­ sioni o ferite divengono permanentemente inabili al servizio, la sem plice d ich iara zio n e d i con gedo a s ­ soluto rilasciata dall’Amministrazione competente, possa tener-luogo del decreto di collocamento a ripo­ so, agli effetti dell'art. 174 del testo unico, 21 feb­ braio 1895, n. 70.

Con tale importante modificazione si ottenne il vantaggio di eliminare il non breve procedimento per la compilazione e l’invio al Tesoro dei decreti di collocamento a riposo, e conseguentemente la for­ m alità della controfirma da parte di S. E. il Mini­ stro, cui prima erano soggetti tali decreti per poter far luogo alla concessione dell’acconto.

Questo procedimento, però, rimane in vigore per gii ufficiali di carriera, anche se divenuti permanen­ temente inabili al servizio, occorrendo necessaria­ mente per essi il decreto di collocamento a riposo

juuie titolo, che legittim i il passaggio dalla posizio­ ne di attività a ouella di riposo.

La maggiore estensione assunta dal servizio degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra rese ne­ cessari alcuni importanti provvedimenti sia in ordi­ ne all’organizzazione degli Uffici incaricati della concessione degli acconti e sia in riguardo alla pro­ cedura per la liquidazione delle pensioni stesse.

P er quanto concerne l’organizzazione di tali ser­ vizi, la Presidenza del Consiglio dei M inistri, con deliberazione del 17 aprile 1916, decretò la riunione, presso il Ministero della Guerra, degli Uffici per gli acconti che in questo Ministero e nella Corte dei Con- ii trattavano delle pensioni privilegiate di guerra e degli acconti relativi, ciò allo scopo di ottenere che il lavoro per la concessione degli acconti e per la liquidazione delle pensioni procedesse con speditez­ za e con la maggior economia di tempo.

L a riunione di tali uffici venne effettuata nel m ag­ gio 1916, adibendovi il personale rispettivo dei Mi­ nisteri del Tesoro, della Guerra e della Corte dei Conti, in modo che essi poterono avere a propria disposizione i documenti di Stato Civile e gli atti m atricolari conservati presso il Ministero della Guerra, sopprimendo ogni corrispondenza.

Le attribuzioni proprie di ciascuno dei suddetti Uffici sono le seguenti:

1) per il Ministero della Guerra, disporre il con­ gedamento assoluto o il collocamento a riposo dei m ilitari e degli ufficiali divenuti inabili al servizio per fatti di guerra;

2) per il Ministero del Tesoro, concedere acconti di pensione a vedove, orfani e m ilitari che si trovino nelle condizioni di essere %mmessi a tale beneficio;

3) per la Corte dei Conti, liquidare le pensioni. In conseguenza, l’Ufficio del Ministero della Guer­ ra ha conservato il compito dell’istruttoria delle pra­ tiche riguardanti i m ilitari inabili alla guerra, le quali pratiche, dopo emesso l’atto di cessazione dal servizio, passano al Tesoro per la concessione dell’ac­ conto ed infine alla Corte dei Conti per la liquidazio­ ne della pensione.

A sua volta, l’Ufficio del Tesoro, oltre alla conces­ sione degli acconti diretti e di riversibilità, provvede anche a ll’istruttoria preliminare delle domande di vedove e d’orfani concedendo gli acconti, anche se non richiesti dagli interessati, quando sussistano i requisiti di legge. Tali domande passano poi all’Uf­ ficio della Corte dei Conti per i provvedimenti defini­ tivi.

Da parte sua l’Ufficio della Corte dei Conti attende a integrare l ’istruttoria degli affari attinenti ai mi­ litari, alle vedove ed agli orfani, ed esegue comple­ tamente quella per le istanze dei genitori o dei ger­ m ani di m ilitari per le quali non potevasi fino ad o- ra far luogo alla concessione dell’acconto. nè richie­ dendoci speciali provvedimenti dell’Amministrazio­ ne deffa guerra, non era necessario sin qui l’inter- vento aegli altri due Uffici.

In tutti i casi, la Corte stabilisce e delibera in me­ rito alle pensioni definitive, come di suo istituto.

(5)

23 settembre 1917 — N. 2264 L’ECONOMISTA 705 sono poi classificati in base ad uno schedario e co­

municati agli uffici competenti.

Dei notevoli risultati ottenuti con la unificazione di tali servizi s i tratterà nella relazione dell’eserci­ zio Í3T6-917 in cui essi cominciarono a svolgersi.

P er quanto poi riguarda la procedura per la li­ quidazione delle nensioni privilegiate di guerra, im­ portanti innovazioni furono apportate col decreto luogotenenziale del primo maggio 1916, n. 497, di cui le principali sono le seguenti :

11 P er le p en sion i dirette si stabilì che il procedi­ mento per accertare le ferite, lesioni ed infermità, «ri­ portate da un m ilitare per causa di servizio, e quello per la liquidazione della pensione debbono eseguirsi d’ufficio, e cioè indipendentemente dalla domanda dell’interessato, e che, accertata la causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità, il Consiglio d’am­ ministrazione e l ’Autorità ciré ne fa le veci possa e- mettere, senz’altro, il parere sulla realtà del fatto da cui furono originate © sulla dipendenza di esse da causa di servizio.

S i stabilì, inoltre, che il verbale di visita medica, accettato dall’interessato, sia definitivo, quando trattasi dell’amputazione di una o piùrmembri, o della perdita intera ed incurabile della vista o della funzionalità di un organo, e venga senz’altro tra­ smesso al Ministero della Guerra per il provvedimen­ to di quiescenza.

Negli a ltri casi, soltanto, il verbale d iv isita medi­ ca viene trasmesso al Direttore di San ità del Corpo trattasi dell’amputazione di uno o più membri, o vi sia discordanza di pareri, viene inoltrato a ll’Isp et­ torato di Sanità.

In sostituzione, poi, dello stato di servizio di cia ­ scun m ilitare, fu ammesso un semplice estratto au­ tentico, di esso, con le indicazioni circa le generalità, la data ed il luogo di nascita del m ilitare, la profes­ sione esercitata come privato, la qualità, la durata e le, interruzioni dei servizi prestati, nonché gli' sti­ pendi goduti nell’ultimo triennio, se trattasi di uffi­ ciali.

Con ciò è stata semplificata ed abbreviata la pro­ cedura per gli accertamenti san itari ed am m inistra­ tivi agli effetti della liquidazione delle pensioni pri­ vilegiate di guerra a favore dei m ilitari feriti o ina­ bilitati, in confronto di quello stabilito per le pensio­ ni privilegiate ordinarie, di cui agli articoli 48 e se­ guenti del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Al fine, poi, di non lasciare per lungo tempo sospe­ si i provvedimenti di quiescenza nei casi in cui i pa­ reri emessi dissentano nella classifica delle inferm i­ tà, pur ritenendo il m ilitare permanentemente ina­ bile al servizio, si ammise che egli possa essere con­ gedalo e possa liquidare la pensione di minore im­ porto, salvo a fa r valere i suoi diritti alla maggiore pensione definitiva, quando si è pronunciato l ’Ispet­ torato di Sanità.

2) P er la liquidazione delle pensioni a favore del­ le vedove e degli orfani, si ritennero sufficienti a comprovare la morte dei m ilitari avvenuta in se­ guito a ferite, lesioni, congelamento o m alattie in- fettivo-epidemiche, i certificati degli ufficiali medici che accertarono la morte, quando assi ne contengano la esplicita dichiarazione, e p u rchè'la Corte dei Con­ ti non ritenga necessario il parere di altre Autorità sanitarie superiori.

3) Circa poi la liquidazione della pensione a fa ­ vore del padre non quinquagenario del m ilitare mor­ to a causa di servizio, quando questi ne fosse l ’uniQO sostegno, ed egli cieco o assolutamente incapace a qualsiasi proficuo lavoro per causa d’inferm ità, si ammise che tali inferm ità potessero essere compro­ vate mediante certificato medico, rilasciato da un sanitario designato dal Comune ove risiede l’interes­ sato e munito del parere conforme del medico pro­ vinciale.

Con tali disposizioni innovative è stato semplifica to anche il provvedimento per la formazione degli atti sanitari ed amm inistrativi richiesti per la liqui­ dazione delle pensioni privilegiate di guerra a favore delle vedove ed orfani e del genitore superstite

Altri provvedimenti luogotenenziali e m inisteriali sono stati successivamente em anati e altri sono in corso di studio, sia per regolare nuovi aspetti che la

presente conflagrazione ha messo in luce in m ateria di pensione di guerra, sia per attenuare il rigore di alcune disposizioni preesistenti, come ad esempio quelle concernenti la validità del matrimonio dei mi­ litari in zona di guerra e il diritto a pensione degli ascendenti.

Tutte queste disposizioni, insieme alla legge rego­ latrice del 23 giugno 1912, n. 667, formano una spe­ ciale legislazione in m ateria,e di esse si tratterà nella relazione dell’esercizio 1916-917, in cui hanno avuto esplicazione, con l ’accenno all’importante pro­ blema del yebito vitaliziò, nel triplice aspetto delle pensioni civili, latenti e future, delle pensioni di guerra, e delle pensioni dei paesi per sempre riuniti al Regno d’Italia.

P er far fronte al servizio delle pensioni civili e m i­ litari a carico dello Stato anteriori al primo luglio 1893, la Cassa dei Depositi e Prestiti, autorizzata dalla legge 15 giugno 1893, n. 279, anticipò al Teso­ ro varie somme che, coi relativi interessi del 4 ‘per cento, raggiunsero al primo luglio 1897 la somma di lire 107.396.981,09.

Giusta l’art. 3 dell’allegato M alla legge 22 luglio 7894, n. 399, il pagamento di detto debito è da fare in tante annualità fisse di L. 5.000.000, comprensive d’interessi 4 per cento netto e della quota d’ammorta­ mento a rate semestrali posticipate, a decorrere dal­ l’esercizio 1897-98.

Come negli esercizi passati, così anche nell’eserci- zio 1915-916, alle singole scadenze semestrali, venne­ ro pagate le due rate di L. 2.500.000, ciascuna distin­ tamente :

per interessi per capitale L. 1.781.836,49 L. 718.163,51

» 1,767.473,22 » 732.526,78 al 31 die. 1915

al 30 giugno 1916

d’onde le somme a carico del Capito­ lo 223 del bilancio della spesa del Te­ soro.

Il credito della Cassa dei Depositi e Prestiti al 30 giugno 1915 essendo di L. diminuito dell’anzidetto importo di quote d’estinzione scadute n ell’eser­

cizio per »

si è ridotto al 30 giugno 1916 alla m i­

nor somma di L.

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE

89.641.824,39 1.450.690,29 87.641.134,10

Piccoia proprietà e riforme agrarie. — I l convegno re­ gionale valsesiano dei1 piccoli proprietari agricoli, pro­ mosso dall’Ufficio del lavoro per la provincia di Novara, è riuscito di notevole importanza.

Prese la parola per il discorso ufficiale il dott. Remo Vigorelli, segretario della Federazione Italiana dei pic­ coli proprietari :

Esaminate diffusamente le condizioni della piccola ■poprietà prima defila guerra, l ’oratore passa a tracciare il programma della Federazione dei piccoli proprietari in ordine all© riforme agrarie del dopo guerra. E anzi­ tutto rileva la necessità di un’incfiiesta nazionale sulle condizioni della piccola proprietà, sul tipo di quella che valse nel 1908 .ad illuminare la. Francia, circa i provve­ dimenti richiesti per soddisfarne i bisogni.

(6)

706 L’ECONOMISTA 23 settembre 1917 — N. 2264 moltissimo invece pei* chi nutre per la piccola proprie­

tà una stima verace, radicata nelle antiche e immutate condizioni sociali.

La federazione dei piccoli proprietari plaude a ll’im­ posta progressiva che peserà sui grandie sarà lieve sui piccoli, nia la invoca anche nei campo dei tributi indi­ retti che colpiscono i trasferimenti: occorre sostituire ai diritti fissi, .alle spese di bollo, alle tasse proporzio­ nali e graduali, dei limiti di esenzione e di imposizione minime e delle progressioni che tolgano, verso de piccole proprietà, un trattamento rovinoso ed eccezionale j non dunque privilegi si domandano, ina un diritto comune sinceramente democratico! Una giusta riforma dei tri­ buti locali, coordinata! a speciali provvedimenti per i piccoli comuni di montagna, dovrà consentire una effi­ cace limitazione delle soviraimposte a salvaguardia della piccola proprietà rurale.

La conservazione delie unità culturali esige inoltre provvedimenti d’indole giuridica : trattasi di agevolare le permute per riparare alla dispersione parcellare dei possessi fondiari, incoraggiando associazioni e comuni a farsene promotori; favorire la trasmissione integrale dei piccoli predi, pur senza innovare profondamente il nostro Codice successorio, 'accordando diritti di prelazió­ ne a ll’erede che offra, in pagamento Le quote spettanti a- gli altri, o istituendo una specie di « Àuerbenrecht » vo­ lontario, facoltativo con determinate agevolezze inteso a renderlo non solo accettabile, ma desiderabile. Ma so­ pratutto la Federazione reclama l ’insequestrabilità del­ le piccole proprietà coltivatrici (anche, senza gli altri vincoli contenuti nella legge francese sul « bene di fa­ miglia » e nel progetto L uzza ti) a. tutela del campo é del focolare contro i rischi economici1 e la rapacità dei oreditori.

Altra guarentigia da sviluppare nel dopo guerra a fa­ vole della piccola proprietà è il credito personale, che l ’oratore illustra.

La Federazione Italiana attribuisce grande importan­ za allo sviluppo dell’istruzione agraria popolare : essa reclama l ’istituzione dell’« insegnamento agrario ele­ mentare » con campi sperimentali in ogni comune ru­ rale, una. maggiore e migliore dotazione di prezzi e di persone per le Cattedre, ambulanti d’agricoltura ; l ’aiuto dello Stato per concorsi e premi d’incoraggianient© alla produzione,, una riforma dell’attuale legge forestale.

L’oratore è convinto che senza dar mano contempora­ neamente a tutti i provvedimenti sopra enunciati nón si recherà sensibile ed efficace beneficio alla piccola pro­ prietà, .e che le nuove proprietà che si vogliono creare per legge, prive delle necessari© garanzie giuridiche, economiche e tecniche, finiranno miseramente.

Con questo, però, la Federazione Italiana non intende che il compito di rilevare e difendere la 'piccola pro­ prietà spetti unicamente allo Stato: l ’organizzazione ha un compito altrettanto importante ed efficace, che egli esamina ed illustra diffusamente.

I l dottor Vigorelli chiude inneggiando alla « pace giusta e durevole », serenamente invocata sui popoli dall’augusto Padre comune, afflitto dai dolori stessi del­ l’umanità in guerra ed augura che « presto rifiorisca sui campi aviti" ed al riparo dei focolari inviolabili quella civiltà cristiana che sola può rendere felici gli umili figli del lavoro ».

Utilizzabile per *

l ’esport. " 0,584 — 0,155 — — ria. colmare con

P import. — 2,005 — 3,232 4,493

Se, dalla base dei dettagli indicati più sopra, si trac­ cia. un diagramma, suddividendo l’estero ih alleato e neu­ trale, si giunge alla seguente conclusione :

La zona alleata riempie quasi tutto il diagramma e ia zona neutrale non rappresenta che una quantità infini­ tesima, anche se il diagramma lo si estende in modo da comprendervi i due alimenti, non contemplati dalla ta­ bella. suddetta, per cui la Germania attingeva più larga- mente ai neutradì : granturco e riso.

Anche se fosse tolto il blocco marittimo alla Germa­ nia, e gli attuali nemici dell’Impero tedesco si limitasse­ ro a mettere un un semplice «embargo» alle esportazioni di genei:i alimentari verso la Germania, questa non po­ trebbe ricevere una sola, tonnellata, dei 4.498.000 ton-, nellate dei due cereali base, della alimentazione (granò ed orzo). E cosi, estendendoci anche al riso ed al gran­ turco, se l ’Intesa tutto ad un tratto, sostituisse al bloc­ co un semplice embargo, permettendo cioè alle navi mer­ cantili tedesche di rifornire La Germania, attingendo a- gli attuali neutri, su 5.893.600 tonnellate a ll’anno di ce­ reali alimentari (grano, orzo, riso e granturco) che la Germania doveva rendere all’estero, non le giungereb­ bero che 300.000 tonnellate di granturco dall’Argentina ! Mano d’opera in Germania. — Secondo Le statistiche delle Lasse di soccorso tedesche (Krankenkassen) la ma­ no d opera maschile tedesca, è costantemente diminuita dopo il 1915 ; invece la mano d’opera femminile è au­ mentata.

-Ecco il numero di operai e di operaie addetti alle in­ dustri© durante i tre ultimi anni fino al 31 giugno del corrente anno : 1915 1916 1917 Uomini 4.137.898 3.802.930 3.655.508 Donne 3.074.537 3.354.121 3.754.121 Totale 7.212.435 7.157.051 7.409.629 I l totale del 1917 come si rileva facilmente, è di 200.000 circa più elevato di quello del 1915.

Costo della vita in Inghilterra. — Secondo il numero indice che pubblica lo « Statisi » di Londra, ecco il mo­ vimento dei prezzi durante il mese di agosto scorso pa- ragpnato con quelli del 31 luglio 1917, del 31 agosto

30 giugno 31 agosto 31 luglio 31 agosto

1914 1916 1917 1917 Legumi 66.5 129.9 174.1 160.6 Carne 97.5 154.7 201.6 193.7 Zuochero, caffè e thè 51.8 85.6 107.9 115.6 Prod. alimentari 74.8 129.7 170.6 166.4 Minerali 96.7 154.8 169.9 168.6 Materie tessili 80.6 128.9 201.2 199.4 Prodotti diversi 82.5 133.8 175.2 179.0 Prod. industr. 85.7 137.9 181.8 182.4

Società commerciali tedesche nel 1. semestre 1917. — Furono fondate (secondo la « Nuova Gazzetta di Zurigo ») 73 società per azioni con un capitale di 87 milioni di marchi contro 30 con 43.8 milioni di marchi fondate nel 1916. Inoltre 873 società in accomandita con un capitale complessivo di 117 milioni di marchi contro 700 società simili con 55,6 milioni di marchi istituite nel periodo corrispondente del* 1916.

Nel 1917 hanno aumentato il loro capitale 112 società per azioni di 214.8 miL marchi contro 67 delle Società con 80 milioni di marchi nel 1916 ; inoltre fecero lo stes­ so 218 società in accomandita con 57 mil. di marchi nel 1917 contro 170 nel 1916 con un capitale di 27,5 milioni. I fallimenti furono 730 nel 1917 contro 1343 nel 1916. Germania e cereali. — Ecco la situazione di dipenden­ za cerealica dalle importazioni in cui veniva a trovarsi la Germania alla vigilia della guerra (in milioni di ton­ nellate) :

Segale Grano Avena Orzo Tot. cereali

Produzione 12,222 4,650 9,714 3.673 30.265 Importazione 0,350 2,540 0,505 3.238 6,265 Esportazione 0,930 0,530 0,660 0,006 2,136

Totale 81.2 134.5 176.9 175.7

In relazione alle cifre del 30 giugno 1914, quelle del 31 agosto scorso dimostrano, per ciò che concerne i pro­ dotti alimentari, un maggior valore del 122.3 % ; i pro­ dotti industriali hanno un aumento del 112.7 % e costi­ tuiscono un aumento medio del 116 1/2 %.

E ’ tuttavia molto interessante rilevare, che parago­ nate con quelle della fine luglio 1917, le cifre al 31 a- gosto scorso danno una diminuzione, che, quantunque leggiera, deve essere nondimeno apprezzata.

Il cambio in Austrin-Ungheria. — I l sig. Wekerle, nei primi giorni dopo la sua nomina a presidente del Consi­ glio ungherese, dichiarò ad un redattore della «Neue Freje Presse » che egli considerava come suo primo do­ vere l ’attenuare il rialzo del cambio della monarchia, senza, tuttavia, precisare le misure che intendeva pren­ dere.

(7)

23 settembre 1917 — N, 2264 L’ECONOMISTA 707 di poter ristabilire la « valuta » austro-ungarica, inten­

sificando « immediatamente. » la politica di esportazione e sostituendo dei titoli di prestito al contante in tutti i pagamenti dei governo. Egli si mostra altresì persua­ so die 1 Austria-Ungheria aobia fissato a suo danno ì rapporti dei cambio coi territori conquistati (Romania I e ¡seiDia) e S1 stupisce vivamente che Stati più piccoli della duplice monarchia abbiano un cambio più 'favo-

I revole. x

In una serie di conferenze coi ministri suoi colleglli . iatto compilare una lista di 50 articoli che l ’Ungile- ria si crede in grado di esportare immediatamente in quantità abbastanza considerevoli da rimediare alla, pas­ sivila della sua bilancia commerciale. Si tratterebbe in prima linea di vino, legname, cuoio e cemento. « Riguar­ do al nostro, cambio — egli dice — dobbiamo fare anche i impossibile per sviluppare le esportazioni». Ciò però non potrà evidentemente aver luogo che a spese dolila p- provvigiona,mento dello stesso paese. I l dubbio dell’ec­ cellenza di questo sistema è giustificato giacche l ’emi- mente uomo di Sitato, mentre parla di sollevare il mer­ cato dei capitali, vuol sottrarre tutto il danaro liquidò. Il problema -consiste. da una parte, nel ridurre, per quanto è possibile, 1’emissicme cartacea, d’altra parte nel sottrarre alla circolazione somme importanti, cioè ricorrendo o meglio, imponendo « nuovi prestiti ». Tale grande riforma (.già preconizzata daH’ex-mini.stro delle finanze signor Gratz) consisterebbe « nel pagare i, forni­ tori di guerra non più con danaro, ma con buoni di cas­ sa » troncando loro il credito anticipato da,l ministro della guerra, e che l ’autore valuta .a. circa due miliardi di corone. Un rimedio non meno efficace sarebbe l ’uti­ lizzazione, « in favore dell’economia nazionale » di mol­ ti stocks di merci di cui il governo sembra ancora di-, sporre. Il sig. Wekerle parla di molte centinaia di milio­ ni ( !) 'di merci inutilizzate e cita come esempio uno stock di 300.000 cavalli che sarebbero stati inutilmente mantenuti dai suoi predecessori al Governo.

Costo della vita in Russia. — La Russia è tra i paesi dove il costo dalla vita è salito ad una grande altezza. Pero le notizie diffuse su questo conto sono in malti ■casi esagerate. Per precisare le cose riproduciamo il calmiate di Pietrogrado :

Carne bovina (1. q u a lità )...L. 5 al K>. » » (2. qualità) ...» 4 al » Zucchero raffinato * ... » 2.20 » Zucchero «...» 1.60 » Uova ( 1 0 ) ... ... 2,20 » Avena •...» 53 Ql. Orzo ...» 48 »

Nelle provinole i .prèzzi sono molto inferiori.

LEGISLAZIONE

DI

GUERRA

C incoi azi one automobili. — La « Gazzetta Ufficiale » il seguente decréto N. 1452 in data 9 settembre 1917.

Art. 1. — Durante La guerra è vietata la. circolazione delle automobili, delle motociclette ed in genere di tutti gli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone.

Art. 2. — Dal suddetto divieto sono eccettuate : A) gli autoveicoli appartenenti alle persone della Reale Famiglia ;

B ) gli autoveicoli appartenenti ai Grandi ufficiali dello Stato di cu ia ll’art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e alle persone indicate peli’art. 2 dello stesso decreto, nonché gli autoveicoli del R. - esercito e della R. Marina ;

C) gli autoveicoli delle Associazioni sanitarie, adi­ biti esclusivamente al trasporto dei malati o dei feriti, e del personale in servizio ;

D) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti di­ plomatici degli Stati esteri, ed a:l personale delle Lega­ zioni accreditate presso il Governo del Re o presso la Santa Sede muniti della targa C. D. ;

E) gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici inte­ rurbani ;

P) gli autoveicoli addetti ai corpi dei pompieri, quando circolano per ragioni di servizio;

G )’gli Autoveicoli che il ministro p er le armi e mu­ nizioni riterrà opportuno autorizzare alla circolazione per .ragioni speciali e di icarattdhe assolutamente ecce­ zionale.

Art. 2. — Gli autoveicoli di cui al precedente articolo saranno muniti di uno speciale permesso che, a cura

de-gli interessati," dovrà essere, richiesto al Ministero anni e munizicrjr^Ufficio automobilistico) e nel quale saranno indicate, oltre al numero, la marca e la pouunzialilà de.ha vettura con riferimento alia licenza di circolazione di cui all’art. 2 della lègge 30 giugno 1912, numero 739 sulla circolazione degli automobili la .categoria cui appartiene l’autoveicolo a nonna del precedente artieoio. Gii auto­ veicoli adibiti ai servizi pubblici interurbani di cui alla i-^ueia E) potranno percorrere soltanto le vie staoilite, con la .concessione dei servizio pubblico e limitatamente all'orario .approvato dalie competenti autorità.

Art. 4. — L ’autoveicolo trovato in circolazione, per qualunque motiva; contrariamente alle disposizioai pre­ cedenti, .sarà confiscato, e tanto il proprietario che il con­ duttore di esso saranno passibili deli’ammenda da L. 500 a L. 2000, oltre a ll’arresto fino ad un mese in caso di recidiva.

Art, 5. — L’accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni dei presente decreto spetta ai funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie ed a quelli' del genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale dipen­ denti dallo Stato e dagli enti locali, ed a tutti gii a- genti della, fprza pubblica.

L ’ammontare dell© pene pecuniarie, previste dal pre­ cedente art. 4, .sarà devoluto, per una. metà, a titolo di premio, agli agenti che avranno accertato la contrav­ venzione, e per il resto allo Stato.

Art. 6. — Alle condanne emaniate in base al presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli arti­

coli 423 © seguenti del Codice di. procedura penale. Art. 7 . __l i presente decreto andrà in vigore il gior­ no 20 settembre 1917.

Bollo sui conti di esercizi.di commestibili. — La « Gaz­ zetta Ufficiale » pubblica il seguente Decreto N. 1460 in data 2 settembre 1917.

Art. 1. — A principiare dal 1. gennaio 1918 e fino al 31 dicembre dell’anno in cui sarà pubblicata la pace, ogni nota o conto di importo non inferiore .a lire una par vivande consumate nei caffè e in qualsiasi altro pubbli­ co esercizio, nonché nei. circoli o clubs che somministra­ no ai soci vivande da- consumare nella sede o in locali annessi, è assoggettato, sotto la responsabilità degli e- sercenfci e a carico degli avventori, ad una tassa fissa di bollo di centesimi cinque.

Tale tassa fissa, rispetto esclusivamente alle predette note o conti di esercizi o circoli presso i quali si consu­ mano vivande, sostituisce ad ogni effetto quella graduale di cui al n. 2 dell’art. 3 dell’allegato O a:l R . decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

La' tassa, graduale di cui alla disposizione ora. citata deve essere applicata sulle note o conti di albergo, lo­ canda o pensione, anche se d’importo non superiore a lire cinque, sia che si riferiscano a solo alloggio sia che comprendano alloggio e vivande assieme ; tale tassa graduale resta pure in vigore per i saldi periodici sui

libretti dei dozzinanti.

Art. 2. — Agli esercenti ed ai loro dipendenti è fatto obbligo assoluto di redigere le note o conti per iscritto, usando esclusivamente foglietti di carta preventivamen­ te bollati iin conformità agli articoli 3 e 6 e di effet­ tuarne la consegna agli avventori.

E ’ quindi vietato agli esercenti o loro dipendenti di renderò il conto a voce e di scrivere le note o conti su lavagne, su tavole, su piatti o in altro modo e con altro mezzo che permetta comunque di evitare l’impiego del toglietto bollato. E ’ inoltre vietato ad essi di adoperare foglietti ohe siano bollati diversamente dai modi stabi­ liti col presente decreto e di usare foglietti che portino traccia di uso precedente.

Gli esercenti sono tenuti ad ^esporre nei locali di e- serdizio, in luogo visibile agli’ avventori, una tabella con la leggenda « Su ogni canto d’importo non inferiore ad una lira è dovuta la tassa di bollo di centesimi 5 ». Lo stesso obbligo è fatto ai presidienti o direttori dei cir­ coli o clubs di cui all’art. 1.

(8)

708 L ’ECONOMISTA 23 settembre 1917 — N. 2264

l!

per gli esercenti iscritti sui ruoli della predetta im­ posta, per uu reddito :

lino .a lire 1000, foglietti 800 ;

superiore a lire 100Q ma non a lire 3000, foglietti 1600;

superiore a lire 3000 ma non a lire 6000, foglietti 2400;

superiore a lire 6000, foglietti 4000.

Quando nel corso del quadrimestre la scorta dei fo­ glietti preventivamente bollati sia ridotta, ad un decimo delle quantità rispettivamente sopra indicate, l ’esercen­ te è tenuta a far ballare, altri foglietti.

Quando la prima bollazione preventiva venga legittima- mente richiesta a quadrimestre già incominciato, il nu­ mero minimo di foglietti viene ridetto "per una volta tanto in proporzione ai giorni che ancor restano a tra­ scorrere fino al terinine del quadrimestre.

In caso di ¡inadempimento .all’obbligo della minima bollazione preventiva quadrimestrale, il ricevitore in scrive d’iufficio allo spirare del primo mese del quadri­ mestre l ’importo corrispondente sul libro debitori a ti­ tolo di penale, ne manda avviso a ll’esercente e procede, dopo dieci giorni dall’avviso, alla riscossione coattiva della penale stessa.

I l pagamento di detta penale non preserva l ’esercente dalle pene pecuniarie di cui all’art. 7 per note o conti rilasciati senza l ’uso dei foglietti bollati, nè gli confe­ risce alcun diritto ad ottenere la bollazione di un cor­ rispondente numero di foglietti predisposti per note o conti.

Art. 4. — In caso di mancanza momentanea dei fo­ glietti di cui al primo comma dell’art. 3 possono gli e- sercenti fare uso di fogli di carta filigranata bollata, a tassa fissa da centesimi cinque.

Art. 5. —. E ’ concesso, a tutto vantaggio degli eser­ centi i quali abbiano provveduto alla bollazione preven­ tiva prescritta dall’art. 3, l ’abbuono del venti per cento sull’importo della tassa dii bollo per i foglietti sottopo­ sti a bollazione.

Quando la bollazione viene richiesta per un importo di tassa, di lire mille o più, in una volta, l ’abbuono è del trenta ¡percento.

Art. 6. —• La bollazione preventiva si fa mediante punzone o con applicazione di marche da bollo,.

Quando avvenga con marche da bollo queste devono essere acquistate direttamente presso l’ufficio del regi­ stro dei distretto ed annullate esclusivamente dall’uffi­ cio medesima col bollo a calendario.

Tanto per la bollazione con punzone, come per la bol- *Lzione con marche, l ’abbuono viene liquidato su appo­

sito modulo di richiesta distribuito dagli uffici di re­ gistro.

Art. 7. — Salvo il disposto, dell’art. 3 (penultimo com­ ma), .per' ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto e per ogni nota o conto rilasciato senza 1 impie­ go del prescritto foglietto bollato, gli esercenti incorrono nelle seguenti „¡pane pec/uniarie: ’ _

Esercenti al1 cui nome è stato accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile iun reddito inferio­ re al minimo tassabile, L. 10.

Esercenti al cui nome è stato accertato agli^ effetti del­ la imposta sulla ricchezza mobile un reddito inferiore al minimo tassabile, L. 10.

fino a L. 1000, L. 30 ; ,

superiore ea» L». 1000 ina non L. «3000, 1/. oO ; superiore a L. 3000 ma non a L. 6000, Il 80 ;

superiore a L. 6000 e per i circoli o clubs, Li. 100. Indipendentemente dall’applicazione delle pene anzi­ detto nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via ammini­ strativa, una precedente contravvenzione alle disposizio­ ni stabilite col presente decreto, l ’intendente di finanza, in base al solo verbale di accertamento' della nuova, con- travivenzione, di cui egli riconosca la regolarità, può pro­ muovere dall’autorità competente la chiusura del locale ■per ¡un' periodo da tre a trenta giorni.

1 Eguale ¡provvedimento può l ’intendente promuovere nei casi gravi.

•Sono competenti aE’accertamento delle contravven­ zioni tu tti i funzionari ed agenti indicati all art- a decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, e qual­

siasi altro funzionario, agente o guardia dello Stato e dei Comuni. A tutti spetta la metà delle pene

pecunia-rie n&co&se. . _.

*Tt_ s. __ Per la riscossione delle somme in dipen­ denza’ delle contravvenzioni previste dagli articoli pre­

cedenti sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 63 del testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ric­ chezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del ces­ sionario o del successore.

Nei casi di chiusura del locale promosso dall’inten­ dente di finanza a termini del precedente articolo, nes­ suno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per alcuno degli esercizi menzionati nell’art. 1 se prima non ¡sia. stato versato a ll’ufficio del registro l ’importo delle pene pecu- niarie liquidate .in base al verbale di contravvenzione.

Art. 9. —i Per le forme di accertamento delle contrav­ venzioni, per La procedura, di riscossione e per i privi­ legi relativi, e per quant’altro non' è preveduto dal ,pre- ,sente decreto, sono da, osservarsi le disposizioni vigenti in'materie di tasse di bollo © di registro.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del­ le finanze sarà iscritto, con decreto del ministro del tesoro, lo stanziamento, necessario per le spese inerenti alla esecuzione del presente decreto. Sul capitolo rela­ tivo devono gravare anche 1© spese ed i ¡compensi per la formazione degli elenchi e per il primo impianto dei registri.

Contratto d’impiego e caro-viveri. — La * Gazzetta ufficiale > pubblica il seguente Decreto N. 1448 in data 2 settembre 1917 :

In virtù delTautorità ¡a, Noi delegata ;

In forza dei ofteri conferiti al Governo' del Re colla legge 22 maggio 1916, n. 671 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato ,per L’industri a, il commercio © il lavoro, di concerto coi ministri deH’interno e di gravia e giustizia e dei cu lti;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Dalla data di entrata in vigore del presen­ te decreto fino a sei mesi dopo la conclusione della pa­ ce si osserveranno' nei rapporti fra, le aziende private e i loro impiegati le disposizioni seguenti.

Art. 2. — ¡Le aziende private, che già non1 abbiano mediante aumento dello stiepndio o sotto qualsiasi altra forma, concesso al loro personale un compenso per il •caro-viveri, sono obbligate a corrispondere a, questo ti­ tolo una indennità ai loro impiegati il cui stipendio mensile, o ragguagliato a mese, non ecceda le 200 lire ned Comuni la cui popolazione non superi i 40.000 abi­ tanti ; le 300 lire nei Comuni da 40.001 a 90.000 abitan­ ti o L. 375 nei Comuni con' più di 90.000 abitanti.

L ’indennità caro-viveri è commisurata allo stipendio mensile nelle proporzioni seguenti : il 25 per cento sulle prime 100 lire ; il IO.per cento sulla, aprte di. stipendi) superiore alle 100 lire fino, alle 150. La. parte di stipen­ dio .superiore alle 150' lire non è computata- all effetto della determinazione della indennità.

Qualora fra. stipendio e indennità si raggiunga un ammontare superiore al limite d'i stipendio oltre il qua­ le l ’impiegato, ai termini del primo comma del presente articolo, non avrebbe diritto ¡all’indennità, questa do­ vrà essere ridotta della parte eccedenze quel limite.

Agli effetti del presente articolo sono1 equiparate a stipendio, e devono egualmente computarsi, _ le provvi­ gioni spettanti a ll’ inip iegnto e la partecipazione ai be­ nefici alla quale egli avesse contrattualmente diritto. Se l ’impiegato è remunerato esclusivamente con tali provvigioni e partecipazioni queste sono commisurate sulla media deH’u'ltinio quinquennio e, se l’impiegato non compì cinque anni di servizio, ¡sulla media degli ■anni da lui passati in servizio. Se l ’impiegato percepisce anche uno stipendio le predette medie vengono ridette

•alla metà. . . . . .

Qualora ¡però le provvigioni e la partecipazione ai be­ nefici, per la loro natura incerta e aleatoria, e per le ©seguità del loro ammontare, manchino dei caratteri di equiparazione a stipendio, spetterà alla, competente Commissione arbitrale di decidere, su ricorso della par­ te interessata, «e debbano essere escluse dal computo ai fini del presente articolo.

Art. 3. __ Se un impiegato sia, contemporaneamente addetto a diverse aziende, nel computo dello stipendio per gli effetti dell’art. 2 sarà tenuto conto di quanto gli è da esse complessivamente corrisposto per retribuzio­ ne del suo lavoro, e l’indennità caro-viveri, che risul­ terà dovuta, gli sarà pagata dalle dette aziende in pto- iporzione alla retribuzione corrisposta da ciascuna di

S’S£.

Il" presente decreto non si,, applica alle aziende che

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