L’ECONOMISTA
GAZZETTA SETTIMANALE
SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI
Direttore:
M. J. DE
JOHANNIS.Unno U N - Voi. XLVIII
Firenze-Rema, 23 Dicembre 1817 j
y ^ G 4 '. " L pr !o1*
«• 2277
I l prezzo d’ abbonamento è di L. 20 annue,
anticipate
per l’Italia e Colonie. Per l ’Estero
(Unione postale) l’abbona
mento è di L. 25 annue anticipate. Per gli altri paesi si ag
giungono le spese postali. Un fascicolo separato L. 1.
S i prega di dirigere lo rimesse e le corrispondenze all’ Ileo-
nomista, 56, via Gregoriana - Roma.
Tornerebbe sommamente gradito alla Direzione de\V Economistadi poter completare ad alcuni vecchi e fedeli abbonati, che ne hanno fatto richiesta, le loro collezioni, alle quali non si è potuto provvedere perchè esauriti presso T Amministrazione i fascicoli mancanti.
Si fa perciò cortese preghiera a coloro che possedessero i fascicoli sotto segnati, e che non volessero conservare la intera collezione di inviarli a Questa Amministrazione : faranno cosi opera gradita agli abbonati predetti.
E cco l’elenco dei fascicoli che sì ricercano:
N . 275 del IO agosto 1879 N. 2071 del 11 gennaio 1914
» 338 „ » 26 ottobre 1880 » 2072 » 18 » » » 818 » 5 gennaio 1890 » 2076 » 15 febbraio » » 822 » 2febbraio » » 2079 » 8 marzo » » 825 » 23 » » » 2080 » 15 » » » 829 » 23 m arzo » » 2083 » 5 aprile » » 860 » 26 ottobre » » 2109 » 4 ottobre » » 862 » 9 novem bre » » 2110 » 11 » » » 864 » 23 » » » 2118 » 6 dicem b. » » 869 » 28dicem bre » » 2227 » 7 gennaio 1915
» 883 » 5 aprile 1891 » 2228 » 14 » » » 835 » 19 » » » 2240 » 8 aprile » » 915 » 15 novem bre » » 2227 » 7 gennaio 1917
» 2046 » 20 luglio 1913 » 2228 » 14 » » » 2058 » 12 ottobre » » 2234 » 25 febbraio1 » » 2060 » 26 » » » 2235 » 4 marzo » » 2063 » 11 novem . 1913 » 2238 » 25 » » » 2064 » 23 » » . » 2240 » 8 aprile » » 2068 » 21 dicem b. » » 2248 » 3 giugno » » 2070 » 4 gennaio 1914 » 2255 » 22 luglio »
SOMMARIO:
PARTE ECONOMICA.Sulla Esposizione Finanziaria. Sul nuovo regime dei cambi. I tribunali stranieri e la legge italiana. Assicurazione dei combattenti. NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE.
Demografia agricola. — Ue assicurazioni sociali obbligatorie. — M ovim ento professionale in Russia.
FINANZE DI STATO.
Spese d i guerra. — D ebito p ubblico Russo. - - Prestiti degli Stati Uniti.
RIVISTA BIBLIOGRAFICA. LEGISLAZIONE DI GUERRA.
Assicurazione di com battenti. — A bbonam ento ai dazi di consumo. — Istituto N azionale dei cam bi. — T itoli esteri. — Anticipazioni straordinarie. — Professori universitari esteri. — Pagam ento di tributi. — Biglietti del Banco di Napoli. NOTIZIE - - COMUNICATI — INFORMAZIONI.
Dazi di consum o. — Uà m obilitazione agraria. — Banca del l’ Italia Meridionale. — Istitu to pei- i cam bi. — Pei rischi ma rittimi. — Sospensione d i imposte nel Veneto. — Uffici provin ciali per la liquidazione pensioni di guerra. — Uè nuove sedi degli istitu ti profughi. — Come si tutelano gli interessi gene
rali e particolari in altri paesi.
Situazione degli Istituti di Credito mobiliare — Situazione degli Istituti di emis sione italiani — Situazione degli Istituti Nazionali Esteri.
Quotazioni di valori di Stato italiani — Valori bancari — Valori industriali — Borsa di Parigi — Borsa di Londra — Borsa di Nuova York — Stanze di compensazione.
Cambi all’ Estero — Media ufficiale dei cambi agli effetti dell’ art. 39 del Codice commerciale — Corso medio dei cambi accertato in Roma — Rivista dei cambi di Londra — Rivista dei cambi di Parigi.
PARTE ECONOMICA
Sulla Esposizione Finanziaria.
Carcano e Nitti rappresentano indubbiamente l’espo
nente di direttive diverse, se non totalmente opposte ;
sebbene sia da credersi che il secondo non mancherà di
mantenere, come il primo seppe fare, nell’ambito della
più assoluta e stretta sincerità la esposizione delle reali
condizioni della nostra finanza. Diciamo ciò risovvenen
doci del disgraziato periodo della gestione dell’ on. Te
desco, durante il quale si compirono operazioni e si com
pilarono bilanci che deploratamente deviarono dalle
tradizioni di una onesta amministrazione. Carcano e
Nitti rispecchiano sicuramente nei metodi amministra
tivi e l’età loro e la scuola dalla quale trassero gli inse
gnamenti, e l’epoca politica e nazionale nella quale for
marono i loro convincimenti.
Da più scrupolosa ed oculata prudenza, la più misu
rata e limitata tendenza a deroghe dalle classiche norme
amministrative, la premurosa propensione a prevedere,
prevenire e riparare le difficoltà future, formano le ca
ratteristiche principali della gestione Carcano, il quale
ha saputo conseguire, nel lungo e scabroso periodo della
guerra, il vanto di portare la finanza italiana a superare
tenacemente e validamente quotidiane assillanti esigenze,
con fermezza, con metodo retto, con opera modesta e de
vota, dedita tutta a mantenere sana e salda la compa
gine dell’Erario.
Amministratore rigido e stretto fu il Carcano, seguace
quasi del motto : chi va piano, va sano ecc. e perciò
alieno dagli slanci e dagli ardimenti, dai tentativi inno
vatori, che male avrebbero potuto compenetrarsi al
l’abito del classicismo economico che informava il suo
agire.
E nelle mani del suo successore egli ha potuto conse
gnare una situazione di tesoro che nelle attuali contin
genze e nel raffronto con quelle di paesi ben più ricchi
del nostro, eccelle per robustezza, per struttura equili
brata e previggente, ancorché gravosa in rapporto alla
ricchezza della nazione. Grato al suo precedessore dovrà
essere il Nitti che, portando nell’amministrazione della
finanza italiana il soffio di idee nuove, di iniziative m o
derne, di tendenze democratiche, trova a base sicura
dei provvedimenti ideati dalla sua ardita baldanza
un edificio che non tentenna, una costruzione che non dà
serie preoccupazioni di stabilità. Il Nitti si annuncia già
nei suoi primi atti e nella esposizione presentatali 20 cor
rente alla Camera, di cui nel prossimo fascicolo riporteremo
un esteso riassunto, l’apportatore di una nuova politica
dell’erario. E infatti l’elemento politico che prevale sul
l’elemento amministrativo nel suo programma, mentre
per il passato prevaleva su qualunque esigenza politica
il precipuo obiettivo del pareggio e dell’equilibrio finan
ziario. De prime manifestazioni tangibili dell’orientamento
che si vuol dare dal nuovo Ministro del Tesoro alla
finanza italiana, si materiano nell’assicurazione dei
combattenti e nella creazione dell’Istituto dei cambi.
Mentre ci riserbiamo di discutere partitamente e dell’uno
e dell’altro dei prodotti derivati dalla intelligente e ar
dimentosa mentalità dell’on. Nitti e dal suo sincero feti
cismo per l’intervento dello Stato sia nella distribuzione
della ricchezza, sia nella regolarizzazione di fenomeni
economici, siamo lieti di poter dedurre dalle parole che egli
ha pronunciate alla Camera, come tanto dall’uno che dal
l’altro provvedimento egli si riprometta risultati consi
derevoli.
882
L 'E C O N O M IS T A
23 dicembre 1917 — N . 2277
organismo economico che va irrobustendosi attraverso
le difficoltà».
Vi ha chi non è perfettamente convinto che tale
enunciazione sia assiomatica, e l’on. Nitti non farà male,
a tener conto anche delle opinioni non completamente
conformi alle sue.
Se non andiamo errati, nella Esposizione finanziaria
dell’on. Nitti vi è un accenno alla emissione di un nuovo
prestito. Non esitiamo ad affermare che già matura il
tempo nel quale risulterà conveniente di riassorbire
dal mercato i Buoni del tesoro, col collocamento dei quali
si fa fronte alle necessità del momento, e che, se le nostre
vicende militari si consolideranno in modo da non dare
la immediata preoccupazione di abbandono di territori,
non sarà difficile chiamare il paese alla sottoscrizione di
un nuovo titolo allettante, purché ci si accontenti di trarne
un ammontare corrispondente nella misura a quello sot
toscritto nei prestiti precedenti. In tal caso il Ministro
del Tesoro dovrà proporsi lo studio della opportunità che il
nuovo titolo sia anche o meno assunto da alcuni Stati alleati.
Ma di questo ed altri problemi non vogliamo che tutto
ad un tratto si affolli la mente dell’on. Nitti, il quale ha
già dinanzi a sé questioni di non dubbia mole, che non
sarebbe capace, noi crediamo, di studiare e risolvere
senza la dovuta ponderazione.
Sul nuovo regime dei cambi.
Il provvedimento fatto prevedere dal Decreto luogo
tenenziale 25 novembre u. s. (n. 1900) in quella parte che
conferiva al Tesoro la facoltà di riservare a se stesso, o
a un ente da esso indicato, la cessione del prodotto, in
valuta estera, delle private esportazioni, è ormai un fatto
compiuto: il Decreto 11 corr. (n. 1956) crea, infatti,
l’Istituto nazionale dei cambi, cui viene attribuito ii
monopolio del commercio delle divise.
Senza analizzare le disposizioni di tale decreto — che
i lettori troveranno riprodotto più avanti(1) — notiamo,
intanto, che il nuovo ente viene a costituire il regolatore
della liquidazione delle partite di debito e di credito del
mercato verso l’estero, come quello al quale dovranno
affluire le disponibilità in cambi risultanti sia da transa
zioni commerciali (tratte, chèques, ecc.) sia da crediti per
preesistenti impieghi di capitale (titoli stranieri e loro
cedole), e dal quale, d ’altro lato, dovranno essere distri
buiti i mezzi di pagamento a coloro che, per legittimi mo
tivi, abbiano ad effettuare versamenti fuori del Regno
— vale a dire, per importazioni di merci autorizzate,
per precedenti impegni giustificati verso l’estero e per
soddisfare i bisogni elementari di persone che, posse
dendo beni in Italia, risiedono in altri paesi.
E
evidente il principio su cui s’impernia il funziona
mento del nuovo regime. Convogliata la divisa estera
via via esistente sul mercato verso l’Istituto, al quale
spetta di raccogliere e vagliare le richieste di cambi,
si viene a precisare a volta a volta la eccedenza o il de
ficit del disponibile rispetto alla domanda, donde la pos
sibilità di accantonare la prima per successivi bisogni,
ovvero rimediare, nei limiti del possibile, al secondo —
determinato, come esso è, a seguito di una rigorosa sele
zione delle richieste — con la cessione in prò del mercato,
da parte del Tesoro, di una porzione della disponibilità
che questo possegga all’estero. L’equilibrio fra la domanda
e l’offerta sarà, quindi, raggiunto ogniqualvolta il Governo
abbia modo di commisurare i crediti da procurarsi su
piazze straniere, non soltanto al bisogno proprio di mezzi
di pagamento, ma anche alle legittime esigenze del mer
cato : la determinazione del fabbisogno dovrebbe riu
scire, per così dire, automatica, in quanto l’Istituto na
zionale verrà ad essere costantemente edotto di come si
stabilisce il bilancio fra il disponibile e le richieste in
cambi del mercato, e, d’altra parte, il Tesoro, per le di
sposizioni di legge vigenti, è via via informato degli im
pegni delle varie amministrazioni dello Stato che impli
cano versamenti di somme all’estero.
Ma anche nella ipotesi che questo equilibrio ideale —
col quale sarebbe eliminata ogni ragione di eccedenza
anormale del corso del cambio —• non si verifichi com
piutamente in modo costante, come quello che dipende
dalla possibilità per lo Stato di crearsi all’estero dispo
nibilità sempre adeguate ai mutevoli, o, più esattamente,
crescenti, bisogni propri e del paese, riescono evidenti
i vantaggi del nuovo ordinamento in confronto all’or
dinario regime di libertà, che contrasta con la odierna ec
cezionalità della situazione prodotta dalla guerra così
fra noi come presso tutte le nazioni belligeranti.
(1) Vedi pag. 889.
Esso viene a escludere, infatti, che nella determina
zione del corso delle divise prevalgano gli opposti inte
ressi del richiedente e del privato possessore di cambi,
la cui azione — naturale e lecita in periodo normale,
anche perchè allora costretta entro certi limiti — si esplica
oggi in forma anormale e dannosa ai supremi interessi
del paese. Mentre questi esigerebbèro che il cambio con
tinuasse a rappresentare, come generalmente avviene in
tempo di pace, l’esponente del credito della nazione al
l’estero, esso trovasi invece — data la ristrettezza del
mercato delle divise, caratteristica della guerra attuale
— sotto l’influenza preponderante delle irregolari vicende
della domanda e dell’offerta al pari di una merce qual
siasi. In regime di libertà, quale quello sin qui in vigore,
avviene in pratica che il venditore di cambi profitti
della scarsezza di divise esistente — reale o dovuta al
l’accaparramento— per elevarè eccessivamente le pro
prie esigenze sapendo che l ’acquirente è naturalmente
indotto a consentire alle sue esagerate pretese. L ’im
portatore, invero, non trova, come in tempi ordinari,
nell’alto prezzo delle divise un freno a provvedersi volta
per volta dei cambi occorrentigli giacché non può più
fare assegnamento su periodiche o prevedibili détentes
delle quotazioni, ed ha, per contro, modo di rivalersi
della maggior somma sborsata mercè il margine consen
titogli sia dalla ascesa generale dei prezzi delle merci
che egli rivende sul mercato, sia dalle condizioni alle quali
provvede i suoi prodotti allo Stato, se egli è fornitore
del Governo.
In realtà, nella nuova situazione originata dalla guerra
in materia di cambi, emerge il fenomeno, inteso nel senso
più generale, dell’anormalità dell’azione dei fattori che,
in tempo di pace, concorrono a determinare le quotazioni!
Entità del debito pubblico, condizioni di bilancio, vo
lume e qualità della circolazione cartacea delle singole
nazioni belligeranti, sembrano passare il più spesso in
seconda linea, nei riguardi di cui si tratta, di fronte alla
situazione nella quale ciascuna di queste si trova sotto
l’aspetto del
d a ree
d e l l ’a v e r everso l’estero, e, conseguen
temente, della effettiva disponibilità, in pratica, di mezzi
di pagamento su piazze straniere:
Valga l’esempio dellTnghilterra.
Tipica rappresentante _ delle nazioni esportatrici di
capitali e, quindi, meglio in grado di compensare l’im
pulso dato dalla guerra alla eccedenza delle sue importa
zioni dall’estero, essa vede cadere il corso della sterlina
a New York da 4,87 (luglio 1914) a 4,69 (fine 1915) quando,
tale eccedenza va assumendo cifre più che anormali
poco in rapporto con la probabilità del paese di contrar
prestiti agli Stati Uniti in misura pari al bisogno. Ma
col 1916 il mercato nord-americano si mostra disposto
ad accogliere titoli governativi inglesi in larga copia
purché garantiti dal deposito di valori americani e di al
tre nazioni neutrali ; nuove disponibilità sono per tal
modo costituite a New York a credito dell’Inghilterra ;
la bilancia dei pagamenti inglesi con gli Stati Uniti ri
trova il suo equilibrio e il cambio risale a 4,76. Di poi,
mercè le anticipazioni concesse dal governo nord-ame
ricano, divenuto belligerante, a quello inglese, con tutto
il progredire dello sbilancio commerciale, il prezzo della
sterlina si stabilizza sul 4.7645.
E pure, da fine 1915 a oggi, il debito pubblico inglese
è aumentato da 1650 a 5200 milioni di sterline, che è
quanto dire da 1/3 a V9 circa della ricchezza nazionale ;
la circolazione dei biglietti è contemporaneamente sa
lita, nel suo insieme, in Inghilterra, da 138,4 a 241,5 mi
lioni di sterline (+ 74 %) e la sua copertura metallica
è discesa da 57,7 a 35,6 per cento ; il rapporto delle en
trate governative ordinarie alla spesa totale dello Stato
è declinata da 21*5 % (esercizio 19x5-16) a 19,8 % (primi
nove mesi dell’esercizio 1917-18).
23 dicembre 1917 — N. 2277
L ’ ECO N O M ISTA
883
nord-americano e, di conseguenza, l’anzidetta richiesta
di divisa inglese, con che il corso della sterlina cadeva
rapidamente a 18,87 ad Amsterdam e a 20,50 a Ba
silea (1).
Per l’Italia non si notano oscillazioni analoghe alle
precedenti e la curva dei cambi durante il conflitto
europeo può considerarsi come uniformemente ascen
dente. Egli è che — non occorre rammentarlo — a dif
ferenza di quanto avvenne per le altre nazioni belligeranti
— quasi tutte , in tempo di pace, forti esportatrici di
capitali — la guerra trovava il nostro paese già gravato
da un debito ragguardevole verso l’estero rappresentato
da titoli nazionali quivi collocati, di Stato e non, e da
capitali stranieri investiti in imprese indigene, i cui soli
interessi costituivano normalmente una partita passiva
non indifferente della sua bilancia dei pagamenti con l’e
stero. Nello straordinario impulso impresso alle im
portazioni dei belligeranti, sopratutto a quelle governa
t i v e — fenomeno totalmente nuovo, questo, e speciale
al conflitto odierno — l’Italia risultò in condizioni d ’in
feriorità di fronte agli altri Stati per la quasi assoluta
mancanza di crediti all’estero da devolvere a parziale
pareggio fosse pure del solo deficit mercantile, al quale,
peraltro, venivano a sovrapporsi notevoli pagamenti a
fronte dei ritiri di capitale straniero e del riafflusso di
titoli nazionali, derivati dalla tendenza generale dei paesi
in guerra a realizzare le attività possedute su altri mercati.
Di contro all’aumentato fabbisogno non si aveva, fra
noi, da porre in linea che risorse assai esigue, anche per
la declinante azione compensatrice di elementi speciali
al tempo di pace e per loro natura instabili.
Nella varietà di mezzi adottati dagli altri Stati per
pareggiare le crescenti passività verso l’estero quali,
all’inizio, la spendita di attività liquide quivi possedute,
l’esportazione di specie metalliche ; successivamente,
il realizzo di titoli stranieri, l’apertura di crediti commer
ciali, e il collocamento di prestiti governativi fuori del
paese, si può dire che l’Italia sia stata in grado di valersi
in modo efficace soltanto di quest’ultimo.
In realtà il Tesoro italiano, a tutto il settembre scorso,
aveva ottenuto in prestito all’estero la ragguardevole
somma di 7094,6 milioni di lire alla pari, che crediamo
corrispondere, approssimativamente, a L- 9300 milioni
al cambio (2) : essi si contrappongono a un deficit commer
ciale complessivo (i° agosto 1914-30 settembre 1917)
che riteniamo non inferiore ai 13 miliardi di lire (3), donde,
grosso modo uno scoperto, nei 38 mesi, di 3700 milioni
di lire. Una tale cifra ci rende dubbiosi circa la possi
bilità, affermata recentemente dal Prof. Einaudi (4),
che il deficit mercantile incontrato dall’Italia durante la
guerra sia stato pareggiato mercè le partite compensatrici
venute ad aggiungersi ai prestiti governativi all’estero,
quali i guadagni della marina mercantile nazionale, le
rimesse degli emigrati, ecc., con che il deficit stesso non
avrebbe avuto parte nel rialzo del nostro cambio perchè
(1) Notiamo qui che, parallelamente, in coincidenza con la riduzione delle esportazioni nord-americane verso i mercati neutrali europei — e quindi, è a presumersi, dei pagamenti a questi effettuati dagli Imperi centrali per la ottenuta cessione di merci — si verificava un miglioramento del cambio del marco e della corona sui mercati stessi. In Olanda la perdita sulla pari del primo passava da 45,1 0a 41,30 percento ; in Svizzera essa variava da 48,20 a 43,15 % pel marco e da 58,50 a 54,50 % per la corona, anche in relazione coi crediti che la Germania si è recentemente procurati in quest’ultimo paese.
(2) ^ ’ ammontare dei buoni del Tesoro collocati all’estero fu, alla pari, di Iy. 1040,2 milioni nel secondo semestre del 19 15, di 2486,4 milioni nell’anno 1916 e di 2247,1 milioni nei primi nove mesi del corrente anno : applicando a ciascun importo la media del cambio su Londra del periodo relativo (20 ; 24 e 38% rispettivamente) si ha una somma complessiva di 7432,3 milioni di lire-carta : a completare la cifra approssimativa adottata in 9300 milioni concorrono i crediti concessi all’ Italia dal Governo degli Stati Uniti (Bire-oro 518,0 mi lioni in maggio, 310,8 milioni in luglio, e 492,1 milioni in settembre) calcolati al corso medio del dollaro per il mese in cui furono ottenuti (7,02 ; 7,23 e 7,705
rispettivamente). . . ...
(3) I*a eccedenza delle nostre importazioni sulle esportazioni ragguagliò (valori ai prezzi effettivi di ciascun anno), a U. 37,7 milioni negli ultimi cinque mesi del 19 1 4, a 2170,2 milioni nell’anno 19 15 e a 51 2 3 499 milioni nel 19 16 : pei primi nove mesi del 19 17 la eccedenza registrata dalle statistiche doganali (in base ai prezzi del 19 16) è di I<. 4.208,6 milioni, con che otteniamo 1 1.715,5 milioni. Uà differenza in più che si riscontra nella cifra da noi adottata di 13 miliardi, sta a rappresentare l’aumento di valore prevedibile della eccedenza dei primi nove mesi del 19 17 quando la si calcoli, come di dovere, ai prezzi dell’anno corrente, ipotesi per cui il rialzo dal 19 16 al 19 17 supererebbe di
poco il 30 % . . „ 0
(4) Corriere della Sera, 15 die. 19 17. H Prof. Einaudi calcolai in 8500 mi lioni lo sbilancio commerciale italiano a tutto luglio scorso, iscrivendo eviden temente il valore di quello del 1916 ai prezzi del i9 i5 ( in 3091 milioni in luogo dei 5299 milioni che esso ha effettivamente raggiunto) e il deficit dei primi sette mesi del 19 17 ai prezzi del 19 16 — donde la notevole differenza in meno rispetto alla nostra cifra, che comprende soli due mesi in più. Egli indica in 6500 milioni di lire-oro il ricavato dei prestiti e crediti ottenuti dal l’Italia all’estero a tutto luglio, sebbene essi non debbano forse superare 6075 milioni lordi (5303,2 milioni a fine giugno e non più di 772 milioni durante il luglio).
inesistente. Pur ammesso e non concesso che il pareggio
contabile si constatasse alla data cui giunge il calcolo,
resterebbe a dimostrare — cosa assai difficile — che
l’equilibrio fu costante nei 38 mesi del periodo trascorso
dall’inizio della guerra europea : senza di ciò sarà pur
sempre vero che ogni volta si produsse una momentanea
deficienza, la condizione della bilancia commerciale ag
giunse la propria azione a quella degli altri elementi
gravanti sul cambio contribuendo ad un aumento che I
rimase, più o meno completamente, acquisito alle quo
tazioni.
Ma ciò che importa notare si è che la bilancia commer
ciale s’identifica con quella dei pagamenti verso l’estero
unicamente per le nazioni esportatrici di capitali e sol
tanto nel tempo di pace. Da stessa Inghilterra, data la
situazione derivata dalla guerra, una volta che abbia
pagato o compensato l’eccedenza delle sue importazioni
registrata dalle statistiche, non ha saldato il suo debito
con l’estero : essa dovrà poter disporre di mezzi di paga
mento per soddisfare, ad esempio, gl’interessi sui propri
prestiti governativi di guerra collocati in altri paesi ; il
prezzo delle merci sbarcate fuori del Regno Unito, che essa
introdusse per uso delle proprie truppe operanti all’estero
e che non figurano nelle sue pubblicazioni doganali, ecc.
A più forte ragione per l’Italia non basterebbe che la
bilancia mercantile potesse chiudersi, come suppone
il Prof. Einaudi, in pareggio perchè sia eliminata ogni
azione delle ragioni di debito e di credito del paese verso
l’estero sul corso dei cambi. Permane, infatti, quella del
residuo debito da compensare, costituito non solo dagli
interessi maturati sui prestiti contratti all’estero dallo
Stato per la guerra, ma, ciò che più monta, dal valore
dei titoli indigeni riaffluiti, durante essa, sul mercato
interno e dall’importo dei capitali stranieri che ne usci
rono per rimpatriare, di cui si è già fatto cenno, e che deb
bono essere ammontati a varie centinaia di milioni (1).
In tale stato di cose è da ammettersi che all’ altezza
raggiunta dai nostri cambi, oltre all’azione, per quanto
in parte difforme che in tempo di pace, di fattori che,
in vario grado, si manifestarono ugualmente sul nostro
e sul mercato degli altri belligeranti, abbia concorso
efficacemente l’esistenza di un ragguardevole deficit fra
le partite di dare e di avere del paese verso l’estero, da
pareggiare in più di quello puramente mercantile, cioè
un elemento particolare, non fosse altro per l’entità
sua, all’Italia, la cui ripercussione sulle quotazioni si
ricollega direttamente col funzionamento pratico del
mercato interno delle divise. Né deriva che l’erigendo
Istituto nazionale dei cambi, dirimendo finché possibile
lo squilibrio — naturale o procurato — già esistito fra
le apparenti disponibilità di mezzi di pagamento e le
partite passive eia liquidare effettivamente con l’estero,
sia destinato a conferire regolarità e sincerità all’anda
mento ulteriore del corso dei cambi all’interno, ancor
ché non possa magicamente ricondur quésti a mitezza
ideale. Con che si potrà, per contraccolpo, giovare alle
quotazioni della nostra valuta, certo nei paesi alleati,
forse in quelli neutrali ; sui quali ultimi sarebbe, devesi
ritenere, quanto mai opportuno che l’Istituto avesse
modo di esercitare un’assidua vigilanza per riconoscere,
se non combattere, gli svariati maneggi — sommamente
agevoli, in periodo di mercato ristretto quale è ovunque
l’ attuale — cui sono esposti, col nostro, i cambi degli
alleati presso i neutri per opera dei nemici o di non
disinteressati agenti.
(1) Basti riflettere che dall’esercizio 19 13-14 al 19 14 -15 l’ importo dei pa gamenti di debito pubblico all’estero per cedole in scadenza ribassò da 57.4 a 20,5 milioni di lire, regresso assai significativo quando l’ascensione del cam bio incoraggiava l’incasso all’estero degli interessi di titoli posseduti all’interno. Si può ritenere che qualche centinaio di milioni di lire di obbligazioni gover native da sole sieno state riassorbite dal nostro mercato. Si noti che le restri zioni imposte alla esportazione all’estero delle cedole per la riscossione dalle norme del giugno 19 15 si limitarono a far discendere, dal 19 14 -15 al 1 9 1 5-16, i pagamenti in questione da 20,5 a 9,8 milioni di lire. Quale parte, poi, rim patriò, con la guerra, dei 750 milioni di lire di titoli italiani non di Stato già esistenti all’estero e quale emigrò degli 850-900 milioni di capitale straniero già impiegato in Italia ?
I tribunali stranieri e la legge italiana.
II nostro vecchio e fedele collaboratore E. Z . sostiene in questo arti colo riassuntivo della Relazione senatoriale per le modificazioni al Co dice di procedura civile, una necessità ed una urgenza che non condivi diamo. Tuttavia l'articolo espone chiaramente uno stato di fatto che è bene sia noto.D’E CO N O M ISTA
23 dicembre 1917 — N. 2277
udire due anni fa, come rilevammo a suo tempo (1),
una specie di grido d’allarme contro il perdurare d’uu
inconveniente giuridico, a cui dànno luogo le disposizioni
della legge vigente relativa all’esecuzione in Italia
delle sentenze pronunziate in paesi stranieri. A tutt’oggi
l’Italia è il solo Stato che ammetta l’esecutorietà dei
giudicati stranieri, purché non privi d’alcuni requisiti
puramente estrinseci, senza nessun riesame del merito,
e senza che altrove sia usata in proposito reciprocità
pei giudicati italiani. Tale situazione, tale andamento
di cose, offendono l’equità, offendono la nostra dignità
nazionale, mettono facilmente in pericolo legittimi
interessi dei nostri concittadini.
Per portarvi rimedio, mediante modificazioni da
introdurre nel! art:
9 4 1del
Codice di procedura
civile fu presentata al Senato una proposta d’iniziativa
parlamentare, che il 7 aprile 1916 venne svolta e presa
in considerazione ; e il successivo 24 luglio la Commis
sione senatoria, nominata per studiare e riferire, fu in
grado di presentare la propria Relazione, dovuta alla
penna dell’on. Garofalo, dove l’illustre giurista tratta
la questione da ogni lato con diligenza di studio, acutezza
di ragionamento, forma limpida e efficace. Rendiamone
conto alla meglio, così come ce lo consente la tirannia
dello spazio.
Era sembrato da principio, che, a correggere il difetto
della legge italiana, potesse bastare lo stabilire la condi
zione della reciprocità. Ma quando la questione fu ap
profondita, apparve la insufficienza di cotesto rimedio
e la necessità di modificare piuttosto le disposizioni
del giudizio di delibazione. E prima di tutto la recipro
cità non sarebbe facile ottenerla. Ogni Stato ha su questo
punto principii diversi. In Inghilterra i giudici, prima
di dichiarare esecutivi i giudizi esteri, possono procedere
a una revisione della causa. Ro stesso è negli Stati Uniti
d’America e nel Belgio. In Grecia, sempre che una delle
parti abbia cittadinanza greca, si procede alla revisione
in merito. Ra Svezia, la Norvegia e i Paesi Bassi non ri
conoscono alcun valore a una sentenza straniera. Ra
Germania sì ; ma vuole che i suoi giudici verifichino
se il giudice straniero sia competente secondo la legisla
zione germanica, e vuole anche che il convenuto tedesco
abbia ricevuto l’atto di citazione in persona propria
e che a lui inoltre non sia mancata la difesa ; con che
restano escluse la più parte delle sentenze contumaciali.
In Francia la giurisprudenza è un po’ oscillante. Quello
Stato ha col nostro un vecchio trattato che stabilisce
la reciprocità, ma le distinzioni e le restrizioni son tante,
che in pratica, malgrado il trattato, accade di rado
che una sentenza italiana possa essere eseguita in Francia.
Ra Spagna e l’Argentina negano senz’altro l’esecutorietà
alle sentenze straniere pronunziate in contumacia della
parte soccombente. In quanto all’Austria e alla Russia,
esse la concedono quando abbiano speciali convenzioni
con altre Potenze ; ma_ con noi non hanno mai voluto
trattare, non trovandovi interesse di sorta. Re convenzioni
sono un do ut des. In cambio delle concessioni che avessero
fatte, che cosa poteva loro offrire l’Italia, che ha già
tutto concesso e a tutti indistintamente ? Il nostro Co
dice di Proc. Civ. ha con prodigalità largito Vexequátur
al mondo intero, per dare agli altri un esempio che ai
nostri giureconsulti idealisti del 1865 parve nobile e
grande. Ma l’esempio non fu seguito, restammo soli
e soli, a tutto nostro danno, resteremo sempre, se
non affrettiamo a mutar cammino.
Ma supponiamo pure, così per ipotesi, che la reci
procità potesse agevolmente pattuirsi con tutti gli Stati
del mondo a parità formale di condizioni. Non per
questo la parità sarebbe sempre effettiva, nè sempre
sarebbero abbastanza bene tutelati i diritti dei nostri
connazionali. Ra cosa riuscrà possibile quando si tratti di
quegli Stati, che per il livello della loro civiltà e per
affinità di ordinamenti giudiziari con i nostri, diano
bastevole affidamento
di retta e imparziale ammini
strazione della giustizia. Ma quando invece si tratti
di paesi semibastardi, o d’inferiore cultura ? Non vi
potrebbe mai essere parità effettiva nè garenzia
sufficiente nella reciprocità che l’Italia pattuisse con
l’Etiopia,, puta, o con la Cina, o con l’Arabia. E oltre
a ciò, vi sono nel mondo numerosissimi Stati secondari,
di livello civile anche non spregevole, delle cni condizioni
interne, sotto certi rispetti, non abbiano però sufficiente
notizia. Si può avere sempre fiducia nei loro magistrati ?
Son essi, intelligenti e imparziali ? Nelle leggi di laggiù
sono ammessi mezzi per impugnare sentenze erronee
(1) Economista del 12 dicem bre 1915.
o ingiuste ? Dato che vi siano, conosciamo bene i termini
stabiliti per usarne ? E le spese di giustizia sono acces
sibili _ anche ai non facoltosi ? Ed esistono istituzioni
simili al gratuito patrocinio ?
Un altro caso in cui l’eguaglianza di vantaggi,
che sembra deva nascer sempre dalla reciprocità, si risolve
in una pura illusione, si riscontra in quei paesi dove
la nostra emigrazione affluisce copiosa. Quanti sono i
peruviani, gli argentini, i messicani, i brasiliani stabiliti
in Italia? Il loro numero è minimo, mentre nei loro
paesi _ vivono molti milioni d’italiani. Sarebbe perciò
rarissimo il caso di Sentenze italiane da eseguirsi colà,
frequentissimo invece l’altro, di sentenze di quei magi
strati da eseguire a casa nostra.
Certo, la reciprocità, riguardo all’esecuzione delle
sentenze, potrà sempre pattuirsi con questo o quello
Stato, separatamente, volta per volta, quando risulti
ch’essa verrà a risultare effettiva pienissima epperò
giovevole. Resta di fatti sempre in vigore l’articolo
950 del Cod. Civ. che dice : « Re disposizioni di questo
titolo sono subordinate a quella delle
c o n v e n z io n i in te r n a z io n a l i odelle leggi speciali ». Ma intanto urge
modificare l’art. 941, che per l’esecutorietà delle sentenze
straniere si accontenta di troppo poco.
Il nuovo testo approvato dal Senato vuole prima
di tutto che la sentenza straniera « sia stata resa dall’au
torità giudiziaria di uno Stato alla cui giurisdizione
la controversia doveva ritenersi deferita secondo i
principii generali del diritto internazionale, ovvero
sia stata demandata per espressa o tacita accettazione
delle parti ». Ra legge a tutt’oggi in vigore parla soltanto,
in modo troppo generico, di autorità giudiziaria « com
petente ». Il nuovo testo aggiunge poi la condizione
« che il giudice da cui la sentenza fu pronunciata sia
competente secondo la legge del luogo in cui seguì il
giudizio ».
Di grande importanza pratica è la condizione che
segue, cioè : « che la citazione sia stata notificata in
conformità della legge del luogo ove venne eseguita,
e che il termine assegnato per comparire in giudizio si
possa reputare sufficiente». Nel giudizio di delibazione
potrà dunque esaminarsi se la distanza o lo stato delle
communicazioni non abbiano reso impossibile al con
venuto di presentarsi nel termine assegnatogli. Nè
questa nuova norma vale solo per i giudizi in contumacia.
Anche in quelli in contradittorio il termine, per la cir
costanza medesima reputato troppo breve, può avere
impedito al convenuto di preparare la proria difesa. Sarà
questo un esame di fatto, diverso secondo i casi, diverso
per esempio se il giudice sia quello di Madrid o di Rio
Janeiro, di Parigi o di S. Francisco, di Copenhagen o
di Melbourne, e diverso pure se il giudizio all’estero
sia seguito in piena pace come nel 1913, o in piena con
flagrazione universale come nel 1915.
È richiesto altresì « che le parti siano state legalmente
costituite in giudizio, o che legalmente ne sia stata di
chiarata la contumacia, secondo la legge del luogo nel
quale la sentenza fu pronunciata ». Può accadere per al
tro questo caso : che il convenuto per forza maggiore
non abbia potuto presentarsi in giudizio. Ed allora
viene stabilito che la Corte d ’Appello nel giudizio di deli
bazione, abbia facoltà di procedere al riesame della
causa.
Di procedere a tale riesame, essa poi avrà non facoltà
ma obbligo nei casi già previsti dal Cod. di Prov. Civ.
per la rivocazione delle sentenze ; e cioè se la sentenza
estera sia stata l’effetto del dolo d’una delle parti, o di
un errore di fatto che risulti dagli atti della causa, op
pure se siasi giudicato sopra documenti stati rionosciuti
falsi dopo la sentenza, o anche se dopo la sentenza siasi
ricuperato un documento decisivo che prima [non si
era potuto produrre. Ma a questi quattro casi ne viene
aggiunto un quinto, nuovo e caratteristico : quello di
ingiustizia. E su questo proposito, il Relatore tra l’al
tro scrive : « Non è contrario alla natura del giudizio di
delibazione che questa si estenda anche al merito della
causa.^ Non è detto che possa esserne oggetto soltanto
la verificazione d ’alcuni requisiti esterni. Dovrà sempre
il giudice italiano, come è oggi costretto a fare, aderire
ciecamente alla decisione di una autorità straniera?
Non dovrà avere alcun potere di riesaminare unasentenza
nella quale furono manifestamente violati principii su
premi di giustizia ? ».
23 dicembre 1917 — N . 2277
I/E C O N O M IS T A
885
ad altra sentenza irrevocabile pronunziata nel Regno.
Quella poi che la sentenza estera non contenga disposi
zioni contrarie all’ordine pubblico, o al diritto pubblico
interno del Regno, era già ammessa dall’art. 941 che
ora si tratta di riformare, e, come è naturale, viene
testualmente mantenuta.
Per ultimo, il progetto senatorio stabilisce che se
nella stessa controversia sulla quale intervenne la sen
tenza straniera, o in altra che vi è connessa, sia pen
dente un giudizio avanti il magistrato italiano, la deci
sione sulla domanda di esecutorietà può essere sospesa
fino all’esito del giudizio in corso.
Come si vede, la materia è trattata con sottile accu
ratezza e vengono aumentate, o meglio per la prima volta
stabilite, ragionevoli garanzie a favore _ degli italiani
convenuti dinanzi a un magistrato straniero e rimasti
soccombenti. Inoltre è data così una giusta estensione
di poteri alla magistratura nostra, che ne è meritevole
quanto ogni altra, e nell’amministrazione della giustizia
si toglie l’Italia da uno stato d’inferiorità in cui a torto
ma da se stessa si era posta. Quest’ultimo fatto parti
colarmente urge che abbia luogo nei tempi che corrono.
Epperò si deve desiderare che anche la Canrera_dei depu
tati esamini e approvi il progetto di legge già approvato
dal Senato : o tale e quale, o ritoccandolo se le par ne
cessario, ma senza molto indugio.
E - Li.
Assicurazione dei combattenti.
L ’ interesse suscitato dalla concessione gratuita di
due polizze di assicurazione ai combattenti, eccita la
curiosità dei soldati, ancora generalmente ignari delle
precise disposizioni del decreto, alquanto neglette dalla
stampa, tratta ad illustrare, il valore morale ed econo
mico del provvedimento.
Per riparare' la negligenza, causa specialmente in
zona di guerra di talune sfaverovoli interpretazioni che
un comunicato del Ministero del Tesoro si affrettò ieri
a deplorare, il prof. Plora redige le seguenti note
espli-C3/tlV0A tutti i militari e graduati di truppe combattenti
l ’I s ti tu t o N a z io n a le d elle A s s i c u r a z i o n i, rimetterà gra
tuitamente a cominciare dal i.° gennaio p. v., due po
lizze di assicurazione riguardanti la prima il caso di morte
e la seconda il caso di morte e di vita insieme.
Sono due polizze, che per evitare ogni confusione con
viene esaminare a parte.
P o l i z z a iri c a s o d i m o rte .
— La prima polizza con
cerne gli assicurati morti sul campo o per ferite riportate
combattendo od a causa di malattia dovuta al servizio
di guerra. Agli eredi od alle persone da essi indicate
nella polizza" saranno immediatamente _ pagate, senza
formalità e indagine alcuna L. 500 abbiano o non ab
biano le persone designate diritto alla pensione di guerra.
Gli assicurati possono però stabilire nella polizza che
il pagamento delle cinquecento lire alle persone da essi
indicate nella polizza avvenga, anziché immediatamente,
in capo a 15 o 20 anni dalla data della loro morte. In
tal caso l’Istituto Nazionale pagherà rispettivamente
ai beneficiari non più 500 lire, ma L. 1000 al termine dei
15 anni e :.L 1325 al termine di venti.
Sono disposizioni lodevoli che integrano la pensione
privilegiata di guerra concessa alle famiglie dei combat
tenti morti alla fronte e attenuano i danni della sua lenta
liquidazione. La polizza' di assicurazione
c o m p le ta ,non
modifica i diritti degli eredi dei combattenti morti-per
causa della guerra alla pensione relativa.
Nessuno lo dimentichi.
P o liz z a m is ta .
— La seconda polizza contempla la
eventualità della morte e della sopravvivenza dei ti
tolari onde due casi distinti che danno pero diritto
alla riscossione di un capitale eguale.
Il primo ca»so è quello dei combattenti non aventi
diritto a pensione privilegiata di guerra morti durante
il conflitto per cause estranee al servizio militare, op
pure entro trenta anni dalla data della polizza ad essi
individualmente rilasciata dall’Istituto assicurante.
Il capitale che sarà pagato subito dopo la loro morte
alle persone, parenti od estranei, designate nella polizza,
ammonta a mille lire, pagabili ai beneficiari — qualora
i combattenti assicurati lo vogliano — anche m capo
a 15 od a 20 anni. Allora, invece delle mille lire i bene-
ficiari riscuoteranno Iy. 2000 se la scadenza della polizza
venne differita dal titolare di 15 anni e L. 2650 se pa
gabile dopo venti. I combattenti che. hanno dei bambini
preferiranno sicuramente questa ultima forma.
2.0 II secondo caso, invece, riguarda i militari e gra
duati •di truppa
v iv e n tialla estinzione _ della polizza di
assicurazione valida per trenta anni. Ai superstiti tutti
saranno allora a cominciare dal 1° gennaio 1948 ver
sate lire mille che si possono però esigere anche .a guerra
cessata non appena trascorsi tre mesi dalla data della
smobilitazione, purché, con opportune garanzie da sta
bilirsi, le mille lire siano dagli assicurati impiegate ad
acquistare terreni, case coloniche, bestiame, strumenti
di lavoro, macchine, che possano concorrere a miglio
rare ed a intensificare la loro opera produttiva a vantaggio
proprio e della collettività.
.
.
Il capitale pagato anticipatamente ai reduci dalla
guerra è sempre di mille lire : sebbene il valore
a ttu a ledi queste sia di gran lunga inferiore, anche ammesso un
saggio di capitalizzazione pari al tre per cento, al valore
futuro di mille lire esigibili ira trenta anni. Le finalità
del decreto miranti con il pagamento anticipato a fa
vorire, dopo la guerra, il risveglio dell’economia nazio
nale, non ammettono dubbi a questo riguardo.
Eguali condizioni sono fatte ai sottufficiali con la
sola differenza che in caso di morte sul campo il capitale
di L- 500 pagato alle persone designate nella polizza
è raddoppiato.
.
,
-Quanto agli ufficiali il progetto relativo non e stato
ancora ultimato.
,
Son queste le disposizioni essenziali del decreto che
ai soldati, ai caporali maggiori, ai sottufficiali combat
tenti più importa conoscere.
I vantaggi economici e morali da esse consentite,
agli assicurati eguagliano i benefici che ne deriveranno
alla nazione per effetto della anticipata liquidazione con
cessa ai superstiti. Migliaia di contadini, di artigiani,
di salariati potranno, associando i capitali singolar
mente riscossi, elevare la loro condizione materiale ac
crescendo contemporaneamente la ricliezza della na
zione falcidiata dalla guerra.
Soltanto sarebbe equo che le 500 lire della prima po
lizza fossero pagate anche agli eredi dei soldati caduti
dall’inizio del conflitto alla fine dell’anno in corso. A
sacrifici eguali devono corrispondere compensi uniformi.
Certo la spesa complessiva già rilevante — è questione
di circa tre miliardi — afferma il prof, hlora, aumente
rebbe Ma che sarebbe mai questa addizionale in confronto
ai miiiardi che dovremo ulteriormente spendere per ri
cacciare gli invasori donde sono scesi e ancora più oltre ?
Il Consiglio dei Ministri, nella sua tornata di sabato
8 die., ha approvato, su proposta dell’ on. Nitti, Mi
nistro del Tesoro, alcuni provvedimenti a favore dei sol
dati e graduati delle truppe combattenti, provvedimenti
che sono stati subito sottoposti alla firma del
Luogote-nente.
.
. . .
. ,,
Senza pregiudizio alcuno alla liquidazione della pen
sione privilegiata di guerra, che, secondo la nostra le
gislazione spetta a coloro che danno la vita per la libertà
e la grandezza della Patria, il Consiglio dei Ministri ha
voluto conferire gratuitamente a ciascun combattente una
polizza del nostro Istituto Nazionale delle Assicurazioni
per il capitale di L. 500, pagabile immediatamente dopo
la morte, e senza bisogno di indagini o formalità qualsiasi.
Così, all’iniuori della pensione, vi è la libera immediata
disponibilità delle lire 500.
Il combattente ha diritto di beneficare con la polizza
ora indicata, qualunque persona alla quale si senta le
gato da vincoli di affetto o di gratitudine, e anche parenti
a favore dei quali la legge non consenta diritto a pensione
privilegiata per causa di guerra.
Come si vede, questo provvedimento è diretto a ren
dere sollecita e immediata la manifestazione di solida
rietà e di gratitudine della Nazione verso gli eredi, per
sangue e per affetto, di coloro che sacrificano l’esistenza
nelfinteresse della Patria ; riparando al disagio che de
riva dagli inevitabili indugi alla liquidazione della pen
sione privilegiata di guerra.
Il nuovo Decreto Luogotenenziale provvede altresì
a rendere meno dure le sorti degli eredi dei combattenti
che non incontrarono la morte sul campo dell onore, nè
hanno titolo per invocare la liquidazione della pensione
privilegiata di guerra. Infatti, con un altra polizza di
assicurazione, offerta pure gratuitamente a tutti i com
battenti, si provvede all’assicurazione della somma di
L. 1000 pagabile alle persone designate in polizza quando
la morte del combattente avvenga per causa che non dà
diritto a pensione privilegiata.
886
1/ ECO N O M ISTA
23 dicembre 1917 — N. 2277
premi, che accompagna durante trent’anni la vita del co-
battente superstite, quando egli sia tornato ad essere
forza produttiva per la economia della Nazione.
Invero, la nuova polizza di assicurazione, approvata
dal Consiglio dei Ministri, garantisce agli attuali com
battenti la somma di lire 1000 pagabile in caso di morte,
qualora questa avvenga nel periodo di trent’anni dalla
data di emissione della polizza, e stabilisce che ad ogni
modo la somma sarà pagata al termine di tale periodo,
all’assicurato sopravvivente.
Molto importante è pure la facoltà concessa ai combat
tenti di poter stabilire in polizza che la somma dovuta, in
caso di morte, ai beneficiari sia pagata, anziché immedia
tamente, al termine di 15 o di 20 anni. Se l’assicurato
stabilisce un differimento nel pagamento fino al termine
di 15 anni dalla data della sua morte, l’Istituto Nazio
nale delle Assicurazioni pagherà ai beneficiari rispetti
vamente in luogo di L. 500, lire 1000 ; e in luogo di lire
1000,1,. 2000. Se 1’assicurato stabilisse poi che la somma sia
pagata ai beneficiari al termine di 20 anni, dalla data della
sua morte, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni pa
gherà in luogo di li. 500, Iv. 1 425, e, in luogo di h. 1000,
li .2,650. Così, per esempio, il soldato che lasci una sola
bambina, può all’infuori dei diritti sulla pensione, lasciare
la polizza all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e
costituire, dopo 20 anni, una somma di L. 1 325 cnfa
liquidar subito lire cinquecento.
Un’ultima parte del provvedimento è preordinata a
promuovere le condizioni necessarie per irrobustire nel
dopo guerra la economia nazionale con nuove forze pro
duttive. Si stabilisce infatti con le disposizioni del prov
vedimento governativo in parola che i combattenti su
perstiti, dopo tre mesi dalla data di smobilitazione,
hanno facoltà di richiedere la liquidazione anticipata
della loro polizza di assicurazione mista, per il capitale
di lire 1000 a condizione che, con opportune garenzie,
essi investano il valore della polizza in uno strumento di
produzione o di lavoro, o in acquisto di terre, e sono
quindi liberi di disporne isolatamente o possono, asso
ciandosi, dar grande sviluppo alla cooperazione.
Per agevolare la produttività di queste valide forze
di lavoro che giova legare all’economia del Paese, il
provvedimento ministeriale istituisce un’Opera Nazio
nale, cui è demandata l’assistenza economica, tecnica,
finanziaria e morale dei combattenti superstiti.
Tutti gli oneri relativi a tali nuove polizze di assicu
razione fanno carico ah Bilancio dello Stato.
E'ora allo studio un provvedimento per atti di previ
denza a favore degli ufficiali combattenti.
Le nuove polizze avranno decorrenza dal 1° gennaio
1918 e la loro stampa è già in corso.
Te polizze sono emesse dall’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, e portano la firma del Presidente, comm.
Bonaldo Stringlier, del consigliere delegato prof. Alberto
Beneduce e la garanzia del Ministro del Tesoro on. Nitti.
Il Governo con questa novissima forma di assicura
zione ha inteso non solo di mandare dovunque combattono
i soldati d’Italia l’augurio del nuovo anno con il senso
della più grande solidarietà nazionale, ma anche di co
stituire, dopo la guerra, una delle più grandi forze di
progresso e di previdenza sociale.
Il De c r e t o.
E cco il d ecreto N. 197 ) relativo alle assicurazioni gratuite a favore dei com battenti.
Tom aso di Savoia D u ca di Genova, b u ogoten en te Generale di Sua Maestà V ittorio Em anuele I I I , per grazia di D io e per v olontà della N azione R e d ’Italia.
In virtù d e ll’autorità a N oi delegata ;
Vista la legge 22 m aggio I9r5, num ero 671 sul conferim ento al G overno per i poteri eccezionali per la guerra ;
Vista la legge 4 aprile 1912 n. 305 costitutiva dell’Istitu to N a zionale d elle Assicurazioni ;
Sentito il Consiglio dei M inistri ;
Su prop osta dei'M inistri Segretari d i S tato del T esoro, d ell’ In dustria e Com m ercio, della Guerra e della M anna e per l ’Assistenza m ilitare e per le pensioni d i guerra;
A bbiam o d ecretato e decretiam o :
A rt. 1. — I ,’Istitu to N azionale delle Assicurazioni è autorizzato ad em ettere le seguenti p olizze d i assicurazione, com pletam ente li berate da ogni ob b lig o di pagam ento di prem io, a fa vore di militari e graduati di tru ppe com b atten ti ;
a) per un capitale di b - 500 a favore d i soldati e per un capitale d i
b-
1000 a fa vore di sottufficiali, pagabile im mediatamente dopo la m orte degli assicurati, qualora questa avvenga in com battim ento, per ferite riportate om batten do o a causa d i m alattia d ovu ta al servizio di guerra.b a som m a sopra indicata sarà corrisponta alle persone designate
in p olizza senza pregiudizio del diritto alla liquidazione della p en sione privilegiata d i guerra ;
b) per un cap itale di b- 1000 a favore di tu tti i militari e graduati
d elle truppe com battenti p agabile im m ediatam ente d op o la m orte d egli assicurati ;
qualora questa avvenga durante la guerra e sia d ovu ta a causa che non dia d iritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra ;
qualora la m orte avvenga entro trent’ anni dalla data della p olizza ;
ad ogni m o d o , al termine del periodo sopraindicato, a ll’assicu rato stesso superstite.
E data fa co ltà a ll’assicurato di stabilire in p olizza che il p aga m ento della som m a assicurata per il caso di m orte, durante l o stato di guerra, sia corrisposto ai benéficiarii designati soltanto a l termine d i 15 o di 20 anni. In tal caso in lu og o di b - 500 saranno corrisposte ai beneficiari designati, rispettivam ente al term ine di 15 a n n ib- 1000
e al term ine d i 20 anni lire 1325 ; e p roporzionalm ente per le p o lizze portanti un capitale assicurato di lire 1000.
Art. 2. — R a ssicu ra to p u ò dsignare com e beneficiario della p o lizza di cui a ll’articolo precedente anche persone che non abbiano diritto a liqu idazione di pensione privilegiata a causa di guèrra.
Art. 3. — T u tti gli oneri relativi alle p olizze di assicurazione di cui al presente d ecreto faranno carico al bilancio d ello Stato.
A rt. 4. — Cessata la guerra e d op o tre mesi dalla data della sm o bilitazione gli assicurati avranno fa coltà di chiedere l ’anticipata liquidazione della p olizza di assicurazione m ista p er un capitale di b - 1000 a condizione che il valore di essa sia rinvestito in strum enti di produzione e di la v oro e che siano prestate le opportune garanzie.
Art. 5. — Per i fini di cui a ll’a rticolo precedente e per p r o v v e dere a ll’assistenza econom ica finanziaria, tecn ica e m orale dei c o m battenti superstiti è istituita u n ’ Opera N azionale, ente m orale, avente propria personalità giuridica.
Art. 6. —-b e norm e, condizion i e m odalità relative alla emissione d elle p olizze, a ll’attribuzione d el beneficio di esse, appagam ento dei cap itali assicurati, a ll’anticipata liquidazione della polizze di assi curazione g iu sta l’ art. 4, a llefa coltà , ai com p iti, ai m ezzi e al fu n zio nam ento d e ll’Opera Naziona.e di cui all’art. 5 e in genere a ll’esecu zione dei presente D ecreto saranno stabilite con D ecreti dei Ministri del Tesoro, d ell’ Industria e Com m ercio, della Guerra, della Marina, e per l ’Assistenza m ilitare e le pensioni di guerra. .
A rt. 7. -— Il presente d ecreto andrà in vigore c o l 1° gennaio T918. Ordiniam o, che il presente d ecreto m unito del sigillo d ello S tato, sia inserto nella ra ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del R eg n o d ’ Italia, m andan do a chiunque spetti di osservarlo e d i farlo osservare.
D ato a R om a , addi i o dicem bre 19 17. F irm a to : TOM ASO D I S A V O IA .
Controfirmati : Or l a n d o — Ni t t i •— Ci u f f e l l i — Al f i e r i — De l Bono
— Bis s o l a t i.
NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Demografia agricola.
— ■ G li agricoltori costituiscon o il 34per cento della popolazione italiana, con oscillazioni considerevoli da regione a regione, p er cui da un m inim o del 21 per cen to n ella big u ria, si v a al 49 per cento nella Basilicata. Ma il M ezzogiorno p re senta un’altra caratteristica di gran peso : la m inima partecipazione d elle donne ai lavori cam pestri. In Piem onte, lavoran o in cam pagna il 57,5o per cen to d i uom ini e il 52,5 per cen to di donne ; la p ercen tuale d ell’elem ento fem m inile scende invece al 10,4 in Sicilia al 3,4
in Sardegna. D i qu i la conclusion e, che i richiam i di contadini sotto le armi produssero effetti assai più seri nel M ezzogiorno e nelle Isole, che non nel resto d ’ Italia e specialm ente nel Settentrione.
Che i contadini abbiano d ato largo Contributo a ll’esercito è d i m ostrato d alle cifre seguenti, che vanno a tu tto il 1916 :
Popolazione Numero dei chiamati superiore ai io anni alle armi Categorie cifre
perceu-cifre percen-assolute tuali assolute tuali A g r ic o lt u r a ... 9.085.597 34.18 2.053.714 47.87
I n d u s t r ia ... 4-945-994 18.61 1.493.056 34.80
C o m m e r c io ... Amm inistrazioni e
921.578 3-47 286.371 6.67
professioni lib e r a li. Condizioni non
prò-1-417-345 5,33 249.716 5,82
fessionali . . . . 10.177.798 38.29 204.004 4-75 N on specificati. . . . 3I-736 O.I2 3.910 0.09