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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.44 (1917) n.2265, 30 settembre

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L ’ ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FEBBOTIE. INTERESSI PR IT A TI

Urne ILIV ■ Voi. I L I

Firesze-Ronia. 30 Settembre 1917

\ ROMA: 56 Via G regoriana( FIRENZE: 31 Via della P ergola

B. 2265

Per uniformarci alle prescrizioni sulla economia

della carta, d’ ora innanzi pubblicheremo soltanto una volta al mese i prospetti che si trovano alla fine del fascicolo e che includono variazioni men­

sili.

Il continuo accrescersi dei nostri lettori ci dà affidamento sicuro che, cessate le difficoltà mate­ riali in cui si trova la stampa periodica, per effetto della guerra, potrem o riportare ampliamenti e miglioramenti al nostro periodico, ai quali già da tempo stiamo attendendo.

Il prezzo d ’ abbonamento è di L. 20 annue anti­

cipate, per l’ Italia e Colonie. Per l ’Estero (unione postale) L.

25

, Per gl' altri paesi si aggiungono le spese postali. Un fascicolo separato L .

1

.

SOMMARIO : PARTE ECONOMICA.

Il sistema.

Di una tassazione dei terreni incolti (S. R.). Due Concorsi (E. Z.). .

Vita milanese.

LECISLAZIONE DI GUERRA.

Assieui'jfion'e degli infortuni agricoli. NOTIZIE -COM UNICATI - INFORMAZIONI.

Servizio « chèques » postali — Accordo economico tra Francia e Svizzera —. Cattolici del Bresciano — Imposta sui profitti di guerra -— Le Mutue bestiame — Le Finanze russe — Lo stok d ’argento in Fran­ cia — Situazione finanziaria del Brasile — Il « de­ ficit » del bilancio, dell’industria — Trasformazione di raffici postali — Economia dell’Europa fra tre anni —1 Per l ’industria mineraria — Rincaro dei vi­ veri Luglio e Agosto —, Rimborsi per mancato riscal­ damento a Milano — Limitazione sul1 consumo del carbone in Inghilterra.

SOCIETÀ’ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI.

Srtuazioit« degli Istituti di Credito mobiliare, Situazio­ ne degli Istituti di emissione italiani, Situazione de­ gli Istituti Nazionali Esteri, Circolazione di Stato nel Regno Unito, Situazione del Tesoro italiano, Tas­ so dello sconto ufficiai*, Debito Pubblico italiano, Riscossioni doganali, Riscossione dei tributi nell’ oser- eizie 1914-15, Commercio eoi principali Stati nel 1915, Esportazioni ed importazioni riunite, Impor­ tazione (per categorie e por mesi), Esportazione (per ■ categorie e per mesi).

Prodetti delle Ferrovie dello Stato, Quotazioni di valori di Stato italiani, Stanze di compensazione, Borea di Nuova York, Borea di Parigi, Borsa di Londra, Tas­ so di cambio per le ferrovie Italiane, Prezzi del l’ ar­ gento.

•ambi all’ Estero, Media ufficiala dei cambi agli effetti dell’ art. 19 del Ood. comm., Oorso medio dei oambi accertato in Rema, Rivista dei cambi di Londra, Ri­ vieta dei cambi di Parigi.

Indie) teonemici ftelfani. Valeri industriali,

eredito dei principali Stati.

Numeri indici annuali di varie Raeienl. A V V I S O

In senuito ad accordi che le nostre Amminietreeione he potute prendere iismo lieti di poter mettere e disposinosi dei aoetrì lifg . Ab- boesti fretuitemente elcune copie del RESOCONTO UFFICIALE DEL CONVEGO INTERPARLAMENTARE DI ROMA, il quel« è in corse di steinpa. Preghiamo quegli abbonati cui le pubblicazione Io6se per atcreesare di inviarci cen cortese »ollecitudine le prenetenone.

L’AMMINISTRAZIONE.

_______PARTE ECONOMICA _________

IL S I S T E M A ^

Il paese nostro si trova dinanzi ad un problema alimentare che va facendosi, per naturale evol­ versi degli eventi, sempre più grave e delicato, meritevole quindi della più attenta cura e della premura più assidua e più illuminata dei fun­

zionari che sono chiamati a risolverne i continui, assillanti e talvolta diffìcili problemi.

La questione quindi dovrebbe incontrare, in ultima analisi, degli uomini competenti, adatti per cultura e per qualità di organizzazione a svol­ gere una azione continuatamente efficace, sicché il paese senta ed abbia la convinzione, ohe nei li­ miti del possibile, tutto è stato fatto, a tutto è stato provveduto al fin* di rendere meno grave la crisi.

E poiché il problema è complesso e multiforme non un uom o solo può bastare alla vasta biso­ gna, ma più funzionari, fra loro affiatati, fra loro capaci di* una giusta ripartizione delle mol­ te responsabilità.

La questione dei consumi invece in Italia_ c o ­ me .altrove è divenuta una questione politica : sfugge, si può-dire, il bisogno e l’interesse del paese di fronte all’ inesplicabile problema, se l ’en­ te che deve provvedere alla distribuzione dei ge­ neri alimentari nel paese, rientra _o meno, nell’ or­ bita delle responsabilità del ministro dell’ Inter­ no, o *se il preposto a queU’ organismo possa o meno assurgere al grado di ministro ecc. ecc.

E tutto ciò avviene, giova ripeterlo nel nostro paese ed altrove in pieno anno 1917, al terzo o quarto anno di guerra. Questa che tutto ha sa­ puto sconvolgere, che è penetrata coi suoi effetti in ogni più pìccolo ambito della vita ¡sociale, non ha saputo però dar di crollo al sistema, al sistema burocratico, ed alla sua politica-, che formano il danno più noderoso e più impellente .anche del nostro paese e che ne arresterà sempiternamente il suo sviluppo se a tempo e con efficace* misura non sia.rà provveduto a sradicarlo ed a sovvertir­ lo.

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francese,e la perfezione del suo bilancio. In ogni caso_, diffida di un bene che va unito a tanti mali e mi consolo facilmente di un male che è com ­ pensato da tanto bene ».

E Tocqueville sintetizza in poche parole il gra­ ve malanno della burocrazia con queste parole: « Sovente 1 Kuropfeo non vede nel funzionario che la forza, r Americano ci vede il diritto ».

Ora, se la burocrazia ha preso nei paesi la­ tini tanta preponderanza si è perchè le nostre po­ polazioni, abituate a vedere nel funzionario la forza _ irresponsabile contro cui è vano dottare non si sono mai presa la cura di analizzarne i di­ fetti, e pur sentendo come essa prema continua- mente e tutto paralizzi, non misurano in tutta la stia estensione ,il suo m odo di agire, le moltepli­ ci forme con cui-si sviluppa, gli infiniti ingranaggi con cui intralcia ogni più semplice azione, lo sper- pero enorme che per opera sua sì va facendo, co- .si dt riicchezz« materiali come di forze morali e intellettuali.

Dare al paese la coscienza di questa malattia da cui e afflitto, può voler dire suscitare le forze per curarla, può voler dire avviare a quella ri­ forma completa del .nostro sistema burocratico dalla quale abbiamo diritto di sperare immensi benefizi.

Il senso assoluto della irresponsabilità, la ne­ cessità di creare sempre nuovi posti, il malcon­ tento sempre crescente degli impiegati per i"li­ mitati loro guadagni in confronto delle carriere libere, malcontento accresciuto dal confronto che giovani fanne} del oroprio lavoro con quello deh loro _ cani, saliti in. alto solo per anzianità, him­ nos,sibilità in ognuno che senta in sè capacità e forza per fare qualcosa di utile di ooter eserci­ tare queste sue qualità oer gli infiniti vincoli e per le (numerose pastoie che il regime crea, fanno si che il funzionario si atrofizzi rapidamente e che. soppressa ogni distinzione e caratteristica indi­ viduale, esso si pieghi ad usi la cui osservanza diventa un bisogno e faccia macchinalmente un lavoro senza iniziativa, dove l’abitudine è più che sufficiente.

« Perchè po.i il funzionario, è sempre irritato contro un m odo di esistenza che pure dovrebbe essere consacrato a occupazioni fertili, in cui si concorre al bene generale, dove si raccoglie pro­ fitto e 'sopratutto considerazione ?

« Si è perchè ogni funzione, oer quanto nobile, per quanto alta, diventa facilmente un mestiere dopo qualche anno di esercizio ed il mestiere è antipatico alle anime elevate. Essere costretto' ad un lavoro sempre somigliante, ripetere paro­ le sempre identiche, trovarsi in presenza di cir­ costanze sempre analoghe, ricominciare ogni gior­ n o ciò che s.i è fatto la vigilia, ciò che si farà l’ indomani, è girare nel medesimo circolo, come un cavallo di giostra, ma non avendo oom’esso una benda sugli occhi non si crede di camminare e ci si a ccorge presto che si gira su un perno, che Cosa vi ha dunque di strano1 ohe si resti stor­ dito e nauseato? Eppure questa è la vita del fun­ zionario pubblico., dallo spedizioniere di pratiche al Ministro, dallo scriba del cancelliere al Presi­ dente della Corte Suprema. Ed ecco perchè la burocrazia è diventata, una piaga ».

Snodate i servizi e rendeteli intelligenti, sem­ plificate le pratiche, lasciate libere le iniziative, contentatevi di punire gli errori, fate che ogni impiegato possa agire col suo cervello e non su moduli di cui riconosce l’assurdità, ed avrete un carpo di funzionari che non saranno più auto­ mi. ma uomini.

ftla com e è possibile che ciò avvenga quando si pensi che ogni più .semplice atto che il cittadino abbia a compiere deve passare .attraverso ad una

lunga trafila di pratiche, ognuna delle quali poi si svolge attraverso ad un numero ancora più numeroso di impiegati; come impedire che l’ ope­ ra di ciascuno di questi impiegati non sia un atto puramente meccanico, anzi la parte di un atto la cui portata, per quanto meschina, sfugge forza­ tamente a_chi la compie ? P.er il più piccolo affaire di villaggio, per chiudere ,un campo sulla strada o per cambiare la targhetta indicatrice di un tram in una strada provinciale, ci vuole l’ approvazione delta Stato. E naturalmente non potendo i mi­ nistri intervenire in queste innumerevoli opera­ zioni, si è creata la macchina amministrativa, e- norme e .spaventoso ingranaggio, da cui' il cit­ tadino esce stritolato.. Lysi's, l’autore di un libro che solleva larga discussione in questi giorni in Francia (Vers la Démocratie nouvelle) cita que­ sti particolari : P.er ottenere l’autorizzazione di costruire_ una capanna >su un terreno abbando­ nato^ (diritti a pagare 0.35) si devono compiere ventiquattro formalità, per lasciare un battello a remi su una riva sedici formalità, per chiudere un campo sulla strada, diciannove formalità, ner costruire un padiglione su u,n viale, due anni di formalità, cita un documento da cui risulta che per stipulare a Te tracina il 3. gennaio. 1917 un atto di enfiteusi per Un annuo canone di io lire, sono state necessarie lire 63,25 di spese, che han­ no dunque assorbito oltre il quarto del valore del terreno alienato^ ma hanno fatto lavorare notai, sarivani archivisti, conservatori di ipoteche, tra­ scrittori etc., mentre nelle casse dello Stato non è entrata che , una minima parte, dj ciò senza contare che i disgraziatissimi contqpenti hanno dovuto perdere poi un tempo prezioso che pro­ babilmente equivaleva alla spesa sopportata.

Con là metà di spesa, a dir molto, e pagando gli .impiegati assai più di quanto lo siano ora, si potrebbe avere una organizzazione amministra­ tiva, non diremo perfetta, che la perfezione .non è di questo mondo, ma semplice rapida e conse­

guentemente capace di ¡rendere veramente dei servizi. O ggi invece siamo giunti a tanto che. non appena si sente dire che un servizio è posto in mano del Governo, il che vuol dire della buj rocca zia, questo diventa immediatamente un dis­ servizio. Si statizza un servizio coll’ idea di far profittane la popolazione degli utili -che esso pri­ ma dava alla industria privata, ed ecco che in breve tempo, esso non dà più utili, ma per conto esso' funziona infinitamente peggio di prima. L ’ e­ sempio del m onopolio dei telefoni-ne è tipico,, al­ tro esempio ne abbiamo avuto nella statizzazione delle ferrovie, nè mancherebbero altri esempi an­ cora. V ogliam o dire con ciò che sia un male aver le ferrovie dello Stato, i telefoni delta Stato? No, ma puossi affermane che quando questi servizi pubblici, posi importanti, sono geriti coi criteri Con cui purtroppo in Italia si geriscono tutte le faccende che dipendono dai Ministeri, cioè quan­ do ogni libera iniziativa è,soppressa, quando ogni intelligenza è mummificata nei regolamenti, quan­ do per togliere un abuso4 correggere un errore, bisogna passare attraverso ad una intera gerar­ chia che va dal protocollista al (capodivisione-, non vi è da stupirsi se tutt.o va alla deriva e vi è piuttosto da meravigliarsi che non accada di peg­ g i». ,

E così è per i consumi. Chi dei nostri lettori non è convinto che la distribuzione degli alimen­ ti è andata di grado in grado peggiorando, quan­ to più il rispettivo- Commissariato diventava un ministero ? !

L ’ Economista pubblica ogni anno iutegralmen-

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D i una tassazione dei terreni incolti

In un articolo precedente abbiamo ricordato che il prodotto fondiario in' genere si distingue in prodotto naturale e in prodotto industriale e ’ che l’avvenire dell’agricoltura dipende dal raffor­

zarsi e dallo svilupparsi di tutti quei mezzi in ca­ pitali mobili e in .lavoro rivolti al conseguimento

di uri sempre m aggiore prodotto industriale. Abbiamo però fatto rilevare la .necessità di al­ leggerire la pressione fiscale sull’ industria della terra, ini m odo da facilitarvi l ’ affliti re dei capitali e del lavoro.

Abbiamo’ inoltre rilevato che, secondo l’ attuale ordinamento tributario, il prodotto naturale del­ la terra è colpito dalla imposta fondiaria, nel Mentre il prodotto industriale è colpito dalla im­ posta di ricchezza mobile soltanto quando esso sia il profitto di persone estranee alla proprietà del fondo e siccome nell’economia agricola vi so­ no tre gruppi dominanti, e cioè:

1. Proprietari intelligènti, appassionati colti­ vatori della terra;

2. Affittuari o coltivatori non proprietari; 3. Proprietari neghittosi o incapaci nell’ indu­ stria agraria, dicevamo che un coiai modo di applicazione dell’ imposta di ricchezza mobile por ta un aggravamento ingiusto a danno del II grup­ po, con pregiudizio evidente dell’agricoltura e che quindi occorrerebbe, quanto meno, porre sul­ lo'stésso piede'di eguaglianza tributaria i due pri mi gruppi.

Terminavamo accennando che nello sviluppo del­ l’ industria agraria il III gruppo- rappresenta un peso morto che occorrerebbe eliminare, col far­ lo assorbire a poco a -poco dagli altri due gruppi e :a ciò gioverebbe lo accentuare su questo IIT gruppo la pressione fiscale.

Poniamo che tutti i terreni, così com e sono censiti al catasto, siano assoggettati, come infatti lo sono, al tributo fondiario: ecco che intanto ab­ biamo un’ uniforme pressione fiscale sul I e sul III gruppo.

Poniamo inoltre che il prodotto industríale d-el- !a terra, e cioè quello ricavato dal capitale d’eser­ cizio impiegato nella terra insieme col lavoro, sia assoggettabile in ogni caso all’ imposta mobilia­ re e non soltanto quando- sia il profitto del -colti vatore -non proprietario-.

Cosi abbiamo la seguente pressione tributaria sui terreni .appartenenti ai tre gruppi :

I gruppo : imposta fondiaria e imposta mo­ biliare, sopportate dal proprietario coltivatore l i gruppo: imposta fondiaria sopportata dal proprietario locatore a imposta mobiliare soppor­ tata dall’affittuario..

III gruppo : imposta fondiaria sopportata dal proprietario inetto o neghittoso.

I terreni del I e II gruppo sarebbero dunque soggetti a -due tributi, quello fondiario -e quello mobiliare; -nel mentre i terreni del III gruppo, alla sola imposta fondiaria. Ciò sarebbe confor­ me alla logica tributaria; perchè, nel mentre dai terreni dei primi due gruppi si ottengono tutti_ e due i-prodotti, quello naturate e quello industriar­

le. dai terreni invece dell’ultimo gruppo quest’ ul­

timo prodotto viene a mancare.

Ma questa logica tributaria scaturisce dal pre­ supposto essenziale che le nostre argomentazio­ ni,-si aggirino sulla tassazione del prodotto ed e-

s-ciusivamente del prodotto. O ccorre invec-e al­ largare la cerchia delle nostre idee ed entrare in un campo più vasto di studio.

Nell’ordine econom ico vi sono energie in po­ tenza ed energie in moto. Una macchina a vapo­ re spenta, una nave bloccata in un porto-, una ca­ duta d ’acqua inutilizzata, ed altre simili cose ci

danno l ’ idea dell’ energia in .potenza; nel mentre la macchina a vapore in moto, la nave che solfa i mari, la caduta -d’acqua utilizzata da una turbi­ na -ci danno l ’ idea dell’ energia in moto. La quale, sempre sotto l ’aspetto economico, non è soltanto il fatto fisico o meccanico della dinamica delle forze, ma è qualche cosa di più, e cioè l’utilizza­

zione sociale di una ricchezza, .o meglio di un ca­

pitale.

Perchè questa utilizzazione possa effettuarsi, o c ­ corrono due elementi: uno soggettivo, che con­ siste nella volontà del produttore, e un altro o g ­ gettivo, che consiste nelii’attitudine di una data ricchezza o capitale a produrre. E diciamo utiliz­

zazione sodiate in contrapposto -dell’utilità propria

del singolo produttore, nel senso che tale utiliz­ zazione soddisfi1 un bisogno collettivo. Egli è certo infatti che una nave che corra, i mari è di grande vantaggio econom ico deH’armatore ; ma apporta anche un vantaggio sociale alla colletti­ vità, che con questa nave debba ricevere le mate­ rie prime perule industrie o qualche necessario genere alimentare.

Laddove si vede -che l’utilizzazione sociale di una ricchezza, posta o non posta in atto, fa na­ scere l’idea di relazione tra certi bisogni sociali e determinate volontà dei singoli produttori; re­ lazione, che si manifesta co-n rapporti che colli­ mano o con rapporti che si collidono, tra la so­ cietà e i detentori di ,ricchezze atte a soddisfare bisogni sociali. Poniamo, a m o’ d ’ esempio, e l’argomento' è d’attualità-, il caso di un incettato­ re di metalli -che abbia un forte deposito di merce e la Nazione che, dato lo stato di guerra, abbia un urgente bisogno di- metalli per la fabbricazio­ ne, di materiale bellico-: e c c o un rapporto diver­ gente tra .il primo, che cerca di accaparrare me­ talli per poi venderli a un prezzo più alto, e l’al­ tra che di questi metalli ha bisogno. _ ^ A seconda dell’intensità e dell’ u,rgen.za del bi­ sogno sociale, ecco- che si manifesta un diremo quasi dovere sociale da parte dei detentori delle ricchezze al soddisfacimento del suddetto biso­ gno. Dovere, che data appunto la intensità e l’ ur­ genza del -bisogno, ¡può essere passibile di coa­ zione, anche sotto forma violenta, quale sarebbe il caso della requisizione.

Ma- le requisizioni e tutte le altre forme più o meno larvate di espropriazioni forzate per utilità sociale sono mezzi eccezionali, giustificabili solo da gravi- -circostanze; in-quantochè se esse hanno il loro fondamento in .ragioni superiori di convi­ venza e di difesa comune, pure arrecano un non trascura,bile turbamento nell’ e cono mia dei singo­ li e di rimbalzo nell’economia pubblica.

Peraltro se la necessità dell’ azione coattiva vio­ lenta viene a mancare, non è detto che siano ve­ nute meno quelle ragioni di ordine sociale che giustificano il sodd.isfacimentb del comune biso­ gno. Questo bisogno non sarà più allo stato a- cuto, sarà m olto più attenualo, come succede ge­ neralmente quando il bisogno entra in uno stato cronico, ma vi sarà. Ora se c ’è un rimedio per

1

? malattie acute, la medicina c’ insegna che vi sono rimedi anche per quelle croniche.

Ond’è che negli ordinamenti sociali, e parliamo del periodo normale dell’esistenza delle nazioni, vi ha traccia di provvidenze rivolte al fine dell’ u- tilitezazione sociale delle ricchezze, anche se vi collide la volontà o il capriccio del detentore di esse.

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osta-L’ECONOMISTA 30 settem bre 1917 — N. 2265

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colare .Lai utilizzazione di altre ricchezze. Su que­ sti principi si adagia, tutto ^organamento dei dazi doganali e più specialmente di quei dazi che i teo­ rici definiscono aazi economici.

ideile provvidenze tributarie del primo ordine senza dubbio il prim o posto è occupato, data la sua natura e il suo carattere, dalla tassazione sul­ le aree fabbricabili, il line fiscale di tale imposi­ zione passa in seconda linea, essendo esso' sopraf­ fatto e quasi obliterato dallo scopo eminentemen­ te sociale, qual’-è quello di risolvere il grave pro­ blema della scarsezza delle case d’abitazione, col ^sospingere i detentori di aree fabbricabili a oo- 'struire.

Un simile scopo sociale avrebbe quella qualun­ que tassazione che dovesse colpire i proprietari uei terreni incolti e siamia convinti che quella le­ gislazione tributaria sui fondi rustici (che ¡non sorvolasse su questo scopo sociale, porterebbe a poco a poco- al risultato di far passare le terre incolte nelle mani dei coltivatori, siamo questi ac­ quirenti (proprietàri o semplici affittuari. E non sarebbe il caso di parlare di espropriazione for­ zata, della quale idea tanto spreco si è fatto in questi ultimi tempi; perchè il rimedio fiscale por­ terebbe, escludendo l ’ipotesi dell’affittanza, a una pacifica, quanto volontaria espropriazione, a tut­ to giovamento dell’agricoltura.

Il III gruppo delTeconomia agricola dovrebbe, per effetto fiscale, trovarsi, in confronto degli al­ tri due gruppi, in una situazione economica inso­ stenibile e tale da essere da questi ultimi a poco a poco assorbito.

Il proprietario inetto o neghittoso dovrebbe tro­ varsi dinanzi a quest’alternativa :

O dedicarsi personalmente o per mezzo di suoi dipendenti alla coltivazione del fondo;

O vendere il fondo- per liberarsi da gn inutile ■peso fiscale e il compratore sarà, nella m aggio ranza dei casi, un coltivatore;

O concedere in affitto iil fondo.

E1’ evidente che nei primi due casi il III grurgio viene assorbito dal I gruppo e nel terzo caso dal II gruppo. In tutti e tre i casi la energia in .poten­ za entra nel giu.oc.o- della produzione; la econo­ mia agricola si libera dal peso morto.

_ Ma vi può essere un quarto e ultimo caso e cioè_ quando il proprietario non si dedica nè a coltivare, nè a vendere e nè ad affittare il fondo.

In questo caso- il detentore dei terreni pregiu­ dica le condizioni di esistenza dei consociati, me-, diante la i-nutilizzazi-one di una ricchezza, che s) risolve quindi in uno spreco di energie, o meglio nella manifestazione di un’azione voluttuaria.

Secondo la più razionale concezione delle impo­ ste sui consumi, l’ oggetto imponibile sarebbe il reddito, il quale verrebbe colpito a traverso le sue manifestazioni mediate e cioè la spesa. In tanto isi colpiscono le spese di lusso in quanto si presume che chi le compie abbia tanta capacità economica da potere permettersi queste .spese.

Ora come noi abbiamo il fatto positivo di una spesa voluttuaria, possiamo anche avere il fatto negativo di una mancata entrata a scopo volut­ tuario; in quanto è un lusso quello di ¡possedere un bene e non giovarsene. Sia dunque positiva o negativa la manifestazione dello spreco, è sempre la stessa ragione che ci sorregge.

La ragione quindi di una tassazione speciale dei terreni incolti riposa su di un ordine di idee tutt’ affatto differenti da quello che giustifica la imposizione sulle aree fabbricabili; perchè que- st’ultima imposta si adagia sul presupposto essen­ ziale dell’aumentato valore dell’ area in relazione diretta con la sua positura e con la richiesta di a- bitazioni. Questo non si avvera nei terreni incoi­ ti, a meno che non si voglia tener conto del

feno-meno ¡più generale ie più complesso dell’ aumentato

valore so,chabe delle terre; fenomeno che del resto,

riguardando La generalità delle terre, non può giu­ stificare la tassazione .dei terreni incólti soltanto. Ma la tassazione sui consumi se ini definitiva si risolve in una imposizione sulle entrate, pure ha una base di applicazione concreta e non ipotetica, nel valore spe\so o consumato. Nella tassazione dei.terreni incolti invece questo* valore non appa­ re e non esiste se non in senso negativo, nel senso cioè del valore del prodotto non valuto

realizzare; il quale valore è direttamente propor­

zionale alla capacità produttiva di questo* o di quel terreno, ossia al valore capitale della terra.

Ecco quindi che il ragionamento ci riporta, per altre vie, .alla stessa base di tassazione delle aree fabbricabili e cioè colpire con una aliquota percen­ tuale il valore corrente del terreno.

Questa speciale tassazione, saggiamente appli­ cata, sarebbe maggiormente bene accetta qualora dovesse concorrere a formare un fondo destina­ to al miglioramento dell’ agricoltura, con lo svi­ luppare le istituzioni di credito agrario le di sov­ venzioni in capitale e in natura agli agricoltori poveri. _ .

E quando questa tassa, con l’andare degli an­ ni, dovesse estinguersi -per_ mancanza di materia imponibile, allora si potrebbe veramente dire di avere la nazione felicemente risolto il grave pro­ blema delle terre incolte.

S. R.

DUE CONCORSI

L'Associazione fra Ile Società per .azioni è un or ganismo potente, non sorto da ieri, ma del quale è piuttosto recente la nuovia e molteplice attività, Oltre alla difesa di legittimi comuni interessi, ha per programma di dare, fino da adesso-, ma più dopo la guerra, un grande impulso al .lavoro pro­ duttivo del- paese. Visti i cospicui elementi di cui si compone, non è strano che possa disporre di larghi mezzi pecuniari; ma è pur sempre lodevole l’uso che ne fa, come quando assegna premi rag­ guardevoli ai vincitori dei due concorsi che siamo per menzionare.

Il primo è per una monografia sui servizio- te­ lefonico italiano. Il tema è il seguente.

« Esaminare lo stato della telefonia in Italia ; ri­ cercare le cause complesse del -suo deficiente svi­ luppo-; considerare particolarmente l’ Azienda sta­ tale dal punto di vista industriale e proporre quei rimedi che si ritengano necessari e sufficienti ad assicurare nel più breve tempo possibile la rior­ ganizzazione e lo sviluppo della .telefonia i-n Ita­ lia ». Tempo utile per la presentazione dei lavori, fino al 28 febbraio 1918. Ai tre migliori spetteran­ no, per ordine d-i merito, i tre premi di L. 5000. L. 2500, L. 1000. Le altre norme sono le consuete.

Il secondo concorso ha un -oggetto assai più ampio, cioè una radicale riforma dell’ amministra­ zione pubblica in Italia-. Eccone testualmente il tema :

« Difetti e inconvenienti del regime burocratico « attuale. Riform a dei congegni amministrativi e « di contro-ilo statali, diretta specialmente : a di- « s-centrare e semplificare i servizi nel senso di « abolire gli organi, le funzioni e gli atti inutili ed « ingombranti, rendendo i servizi stessi il più pos­ eí sibile agili, spediti e rispondenti ai veri bisogni

« del Paese ed alle necessità dello Stato ; a ricon-

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30 settem bre 1917 — N. 2265 L ’ECONOMISTA 717

« A llo studio dovrà far seguito un disegno rias- « suntivo delle riforme progettate ».

Qui il tempo utile per presentare i lavori è sol­ tanto un poco più lungo, cioè fino al- 31 marzo 1918; e pei tre migliori sono stabiliti i grossi pre­ mi di lire dodicimila, lire cinquemila e lire tre­ mila.

Per la questione che è oggetto- del primo con ­ corso, non si poteva scegliere miglior momento. Ad accurati studi e a proposte ragionevoli e pra­ tiche non riesce affatto d’ ostacolo1 il presente stato di guerra. Questo avrà soltanto peggiorato un altro poco il servizio, che però in Italia era gene­ ralmente cattivo o mediocre anche prima. Avrà anche aggiunto, inevitabilmente, uin nuovo in­ ciampo al progressivo incremento- della telefonia, il quale però anche prima della guerra veniva ri­ conosciuto scarso di fronte al bisogno e nel con- fronto con altri paesi civili. La materia è dunque conosciuta : non presenta incognite. D ’ altra parte il momiento è buono per investigare e additare il da farsi, perchè dopo la guerra sarà necessario e già è previsto un rigoglio largo -e multiforme di attività italiane antiche e nuove, per le quali il telefono, e urbano- e interurbano e internazionale, è uno tra gli indispensabili strumenti.

Il tema dell’altro concorso, invece, ci suggeri­ sce considerazioni assai diverse. N on ci fermiamo a notare -che la materia è ardua, m olto copiosa, molto complessa; poiché questa non sarebbe buio ira ragione per non affrontarne loi studio. Il male è che no-n si sa precisamente quale e quanta sia oggi, .quale e quanta potrà essere -domani. Que­ sta può parere un’affermazion-e dal contenuto po co chiaro. Cercheremo di spiegarci subito.

Decentrare e semplificare i servizi. Ma quali? Quelli passati, quelli d’ ora, o quelli futuri? Ciac chè, si osservi bene, essi sono molto- diversi tra loro com e numero, come varietà, com e -estensio­ ne. Avevamo una volta undici ministri; ora ne abbiamo diciannove; quanti ne avremo dopo la pace? Nel periodo eccezionale che corre, l’attività Statale si è estesa a cento e cento cose -su cui pri­ ma si esercitava quella privata. L o Stato si inge liste, e ógni giorno un po-’ più, di quasi tutto-. 'E una necessità : nessuno lo contrasta. Non sarà sempre*così : la predizione è facile. M a in qual misura sarà -esso per rinunziare alle tante attribu­ zioni che si è assunta ? Delle nuove, ne conserverà alcune, o anche parecchie ? O tornerà semplice- mente allo statu q m ante f O perfino abbandonerà agli Enti minori alcune di quelle -che -esercitava prima? Nessuno oggi, seriamente, -può dirlo. Non v’è finora, ci sembra, una corrente ¿ ’ opinione pub­ blica che abbia, su questo proposito, prevalenza su altre. Da una parte infatti la multiforme inge­ renza dello Stato -è oppressiva per tutìi, ma dal­ l’ altra, in pari tempo, quasi da tutti si chiede qual­ cosa allo Stato, o anche molto-, _e si seguiterà a chiedere. E coi pareri, anche gli interessi sono di­ versi, spesso -opposti. Q-uàle indirizzo ani-ministra tivo avrà per sé favorevole la scienza, o i ceti in­ fluenti, o la stampa -periodica, o il Governo, o il Parlamento? E finché duri questa incognita, su quali basi possono appoggiansi proposte, anche ben motivate, di riforme -larghe -e radicali? Si tratta infatti -di riforme da presentare armonizzia­ te in un piano completo-, come viene a chiedere colle ultime sue parole il testo del tema -poc’ anzi riferito.

Resti-amo dunque, -benché nostro malgrado, un po’ dubbio-si sulla probabile efficacia pratica -del secondo concorso-. Ma l ’ intento -che lo_ ha deter­ minato è nobilissimo. E anche i risultati... chi sa? Potrebbero essere, in seguito, magari indiretta mente, ottimi e veramente utili, più di quanti

adesso -cii riesca prevedere. Augurarlo .si -può, e lo auguriamo.

E. Z.

V I T A . M I L A N E S E

Da-1 Bollettino m ensile del Comune di M ilano si rilevano interessanti dati -statistici sulla vita m ila- nese.

La popolazione presente alla fine del mese di giugno, esclusa la guarnigione, erai di 684.502 abi­ tanti; nuzialità 177; natalità 718; im m igrazione net­ ta 509; m ortalità in generale 910; m orti a m eno di un anno 122; m orti per m alattie infettive dei bam ­ bini 8: m orti per malattie infettive diverse 38; morti per malattie tubercolari 134; morti per polm onite cruposa 52; — proventi dazio sulle bevande, lire 750.863; proventi sulle derrate alim entari L. 233.676; proventi dazio sui m ateriali da costruzione lire 38.065; — biglietti tramvie (m edia giornaliera) nu ­ mero 540.257.

Il mese d i lu glio, confrontato nei suoi caratteri essenziali con qu elli della mediai dei corrispondenti mesi, nel triennio 1914-1915-1916, presenta, rispetto al giugno, una accentuazione dei fenom eni accre­ scitivi della pop olazion e: natalità e im m igrazione netta, e, invece, unal contrazione dei consum i ali­ mentari, eccettuate le bevande, e ¡dell’ attività edi­ lizia e tram viaria.

Dem ografia - Morbilità - Consumi. — In -confron­

to al luglio 1916, si ebbero 38 m atrim oni, 108 nati 30 m orti di meno.

Continuano a dim inuire i m atrim oni e le nascite e ad aum entare le morti. ",

P er ferite riportate in guerra morirono- 69 m ilita­ ri. P er suicidio cinque p erson e soltanto, sopra 28 che tentarono di togliersi la vita. Nel luglio 1916, si erano avuti 51 tentativi di suicidio con 18 casi letali. Invece m entre un anno fa gli infortuni per caìise accidentali furono- 48, con 13 m orti, quest’an­ no furono ben 152 con 23 morti.

Tra essi gli accidenti stradali entrano n e l , n u ­ m ero di 119 -con 10 m orti, co sì ripartibi-li : tramvie urbane, 69 casi; tramvie suburbane 7, di cui -due m orti; tramvie a vapore 1; autom obili, cam ions, cicli e m otocicli, 22 casi e 3 m orti; vetture 1; carri 13 casi e 4 m orti; -altri, 6 ca si e un morto.

A Mombello, a fine mese, erano ospitati 3125 pazzi, cioè 153 più che nel giugno 1916, e negli Ospe­ dali 219 m alati in più.

I bagnanti, nei bagni pubblici, aum entarono di oltre 12 m ila sull’ anno scorso, toccando la cifra di 83.976.

II dazio consum o ha reso 56.176 lire m eno che in giugno e lire 296.662 più che nel luglio 1916.

Ai-la dim inuzione hanno contribuito specialm en­ te le carni, i comm estibili e i m ateriali da costru­ zione.

Nel m acello furono abbattuti 8825 capi di bestia­ me (1708 m eno che nel 1916), ne fu ron o introdotti per ferrovia 573, e ne furono abbattuti, per conto dell’ autorità m ilitare 5068.

Traffici - Lavoro. — Le tram vie hanno subito un

arresto rispetto- al giu gn o, con circa 300.006 b ig liet­ ti in meno, m a il num ero dei passeggeri tra sp o r­ tati segna -sempre un increm ento notévole sul lu­ glio 1916, n ella proporzione del 14.10 per cento in più sulla: m edia giornaliera.

I biglietti venduti -dalle F errovie di Stato sono saliti dia 233.562 nel luglio 1916, a 33.082, ed i fore­ stieri arrivati d a 16.885 a 43.150.

Sono discesi invece da 54.365 a 39.082 i fogli af fissi d a ll’ agenzial delle affissioni; e le abitazioni d i­ sponibili da 2866 con 16.392 -locali a 1882 con 9153 locali.

Nei m agazzini generali, a fine m ese giacevano ch ilogram m i 3.284.419 di m erce (chilogram m i 4.090 mila! e 600 a fine lu g lio 1916).

A i 280 spettacoli pubblici accorsero 66.530 spetta­ tori, ed ai -cinematografi 606. 813 con tro 503.250 nei- ra n n o scorso.

Stazionario si tenne il num ero delle dom ande di lavoro (850); -sempre alto quello -degli infortuni (2861) e -dei libretti di lavoro rilascialti (1282).

(6)

718 L’BCONOMISrPA 30 settem bre 1917 — N. 2266

centesimi sul pane, di 8 centesimi sulla farina, di un centesimo sul riso, di 10 centesimi sull’olio di olivo.

Nei quattro anni di guerra i numeri indisi hanno segnato questa progressione, posti i prezzi del 1912 uguali a 100:

1914 . . . 91.20 0/0

1915 . . . 103.52 0/0

+

12.32 1916 . . . 128.37 0/0

+

24.85 1917 . . . 185.85 0/0

+

57.48

Così mentre nel 1912 bastavano 100 lire, nell’ago­ sto di quesi’anno occorrevano lire 185,85, cioè 57,48 più dell’anno scorso.

11 calcolo del rincaro sul bilancio di una famiglia operaia porta Finimento, in confronto ai primo se­ mestre 1914, al 114 per cento, cioè ai più del doppio.

LEGISLAZIONE DI GUERRA

Assicurazione degli infortuni agricoli, — La « Gaz­ zetta Ufficiale » pubblica ¡il seguente Decreto N. 1450 in data 23 agosto 1917 ; In virtù dell’autorità a Noi dele­ gata, ; ^ sentito il Consiglio dei ministri ; sulla proposta del ministro segretario di Stato per l ’ industria, il com­ mercio e ili lavoro, di concerto' coi ministri delll’interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell agricoltura ; abbiamo decreto e decretiamo :

TITOLO I.

Assicurazione.

Art. 1. —- In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo d all’età di nove anni ai settantadinque com­ piuti:^.

a) - i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, .addetti ad 'aziende agricole o forestali ;

b) E proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abi­ tuali© nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli' gli esposti Tegplarmente affi- d ati;

c) i sovrastanti 'ai lavori di aziende agricole e fore­ stali qualora abbiano una rimunerazione media giorna­ liera, compresi i compensi in natura, non .superiore a lire dieci, calcolando li’anno per 300 giorni lavorativi

Art. 2. — A i fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complemen­ tari od accessorie, quali la cura delle piante, la irriga­ zione, la custodia, F,allevamento ed il governo degli a- nimali, La preparazione, la conservazione, la trasforma- zionte ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie d i addetti ai lavori .agricoli o foresta­ li contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1914, n. 51, restano ferme le disposizioni della (legge stessa.

Art. 3. —■ L ’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dal­ la quale sia derivata la morte o la inabilità permanen­ te, assoluta o parziale, ovvero l,a inabilità temporanea assoluto che importi l ’ astensione dal lavoro per più di

dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al Comma precedente, si intende quella che riduce di più del quindici1 per cento l ’ attitudine ad lavoro in confor­ mità della, tabella che sarà compilata, a termini del- i ’art. 27 lettera a).

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelli© fissate dalla tabella annessa al .presento decreto.

La tabella è soggetta e revisione ad intervalli non in­ feriori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i cin­ goli compartimenti di’ assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto Reale promosso dal Ministro dell’industria, com­ mercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, -sentito ffl parere dell Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sb- ciali.

L a ’ indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerato come provvisionali sulle indennità spettanti p $ casi di inabilità 'perma­ nente.

Art. 4. — La gestione dell’,assicurazione contro gli in­ fortuni del Lavoro agricolo è affidata temporaneamente, e fino a nuova disposizione, alla Cassa nazionale di as­ sicurazione per gli infortuni degli operai sul (lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distin­ ta, da quella per l ’assicurazione contro g li infortuni de­ gli altri operai e da qualsiasi altro compito della Cassa nazionale.

Non oltre cinque anni dalla entrata in vigore del pre­ sente decreto sarà presentata, al Parlamento a cura del ministro dell’industria, commercio e lavoro una relazio­ ne sui risultati dell’ applicazione del decreto stesso, col­ le eventuali proposte di nuove disposizioni.

Art. 5. — Le Mutue,, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti primla del 26 marzo 1917, .in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro ,glì infor­ tuni sul lavoro in 'agricoltura, potranno essere ricono­ sciuti con decreto Reale ed ammassi a proseguire tempo­ raneamente la loro azione nei limiti e 'alile condizioni ohe saranno stabilite nel regolamento, il quale può an­ che .prescrivere l ’obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella, zona di ope­ razione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesi­ stenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del ¡Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

In catso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell’amministrazione, agli enti assicuratori potrà estere revocata l ’autorizzazione all’esercizio, con R. decreto re­ cante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso defila gestione .alla Cassa nazionale infortuni.

Con decreto Reale promosso dal ministro dell’indu­ stria, commercio e lavoro, di concerto» col ministro d ’ a­ gricoltura, sentito il Comitato tecnico dell’agricoltura e il Consiglilo di Sfato, può essere dichiarata obbligatoria La costituzione di casse mutue fra le .aziende di determi­ niate zone agricole e forestali, quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia ricono­ sciuta la necessità o la convenienza.

ri regollameto stabilite le norme per la costituzione ideile Casse mutue obbligatorie e per il loro funzáona- ‘mento.

E’ esteso agli Istituti contemplati nel presente artico­ lo (l’obbligo della relazione prescritta dall’ ultimo' com­ ma dell’artìcolo precedente.

Art. 6. — I l territorio del Regno verrà ripartito i* compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente unía o più Provincie, verrà determi­ nata con R. decreto, promosso dal ministlro deli’indu- sferiia, commercio e (lavoro, di concerto cóli ministro di agricoltura.

La Cassa nazionale provvedete alla gestione per ogni compartimento di assicurazione sepahatamentq.

Art. 7. — A l fabbisogno di ciascun esercizio è .prov­ veduto' .mediante contributi costituenti quote addizio­ nali della impostai erariale sui fondi rustici, corrisposti, ini ogni caso, dai- censiti, indipendentemente dalle con­ venzioni e dai rapporti contrattulalli intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

ì contributi saranno' determinati per ogni comparti­ mento di assicurazione in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d ’opera medila necessaria alla (lavorazione ed anche eventuaknenr te del rischio di infortunio, a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di L. 1.75 per ettaro, stabilite da Commissioni costituite nei ¡singoli compartimenti ed approvate con decreto 4 ^ ministro dell’industlria, com­ mercio e Lavoro, di concèrto cdl ministro di agricoltura, sentito ilC'onsiglio della previdenza e delle .assicurazio­ ni sociali, coni le norme che saranno determinate dal ¡regolamento.

I molli per la riscossione dei contributi sono compila­ ti per ogni compartimento dal locale ufficio d ell’Istituto dii assicurazione e sono resi esecutivi dal prefetto.

Per determinati compartimenti di assicurazione o per singole patti di ciascun compartimento o per le aziende agrarie e forestali di limitata estensione, i prefati con­ tributi potranno essere commisurati alila imposta fon­ diaria sui fondi rustici1 dovuta aH’erario, secondo le nor­ me che saranno, determinate dal regolamento.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale di­ sposte col' presente articolo non consentono .sovrimpo­

ste provinciali, nè comunali.

(7)

epe-30 settem bre 1917 — N . 2266 L’ECONOMISTA 719 ci*lli disposizioni di (Legge o di regolamento, che assicu­

rino uh trattamento non inferiore a quello stabilito dal ipresente decreto.

Art. 8. — I ricorsi 'riguardanti La formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione ,sono decisi con decreto- Reale, promosso dal ministro dell’industria, com­ mercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previ­ denza e delio.© assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimejjtali de­ bitamente approvate sono decisi d a ll’ intendente di fi­ nanza.

Art. 9 .,— Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi- annuali debba essere accantonata per la costi­ tuzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo .stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicu­ razione ¡sarà ridotto ‘all limite del necessario all’esefci- zio annuale.

TITOLO II.

Liquidazione e pagam ento delle indennità.

Art. 10. — Le indennità per inabilità .temporanea so­ no liquidate dagli uffici di oiascun Istituto assicuratore, con le norme che saranno stabilite dagli Istituti stessi ed approvate dal ministro dell’ industria, commercio e (lavoro.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabi­ lite nel regolamento, da Comitati a ll’ uopo istituiti pres­ so le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli uffici di ciascun Istituto assicuratore, che sa­ ranno determinati con decreto dell ministro dell’indu­ stria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di (agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto d i un pre­ sidente, nominato dallTstituto assicuratore, di un rapi- ip'resentante delle aziende e di un rappresentante dei 'lavoratori, l ’ uno e F altro nominati di comune accordo dai ministri predetti, scegliendo il rappresentante del­ le aziende in una lista proposta, con le norme stabilite

nel regolamento, dalle- organizzazioni padronali agrarie, e l ’ altro rappresentante in una lista.proposta dalle or­ ganizzazioni operaie agricole.

In base alile stesse liste, oltre al rappresentante effetti­ vo, sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano of|ranizz.azioni padronali ed operaie, ovvero queste, per giudizio dei ministri dell’indiustria, commercio e lavoro e di agricoltura, non rappresentino ih modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la .scelta di questi s^arà fatta dai due ministri, .sentiti i delegati delle organiz­ zazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentate nel Consiglio .superiore del lavoro.

I membri d el Comitato di liquidazione durano in ca­ rica pel periodo di tempo che verrà stabilito nel rego­ lamento.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento peT la liquidazione delle indennità da par­ te del /Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all’art. 14.

Art. 11. •— Alle indennità previste dall presente de­ creto si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 61.

Nel termine di due .anni dàl giorno d ell’infortunio, l ’ assicurato e l’Istituto assicuratore avranno facoltà di ¡chiedere la recisione dell’indennità, per errore incorso nell’assegnamento o per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate d all’infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa isoltanto quando l ’ indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

L a revisione per modificazioni intervenute nelle con­ dizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione deill’indenni- tà, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell’infortunio, nel quale caso la re­ visione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni pre­ cedenti la ecadehza del biennio di cui al secondo

com-Qu,allc»ra sopravvenga dopo la liquidazione dell’inlden- nità la morte del lavoratore, la domanda, di revisione deve essere fatta, a pena di (decadenza, eùitro due mesi dalla data della morte, e .sempre entro il termine di due anni dal giorno delil’infortunio. In seguito alla revisio­ ne, gli aventi diritto non potranno ripetere che la even­ tuale differenza fra l ’indennità già pagata, e quella ad essi dovuta ad termini del presente decreto.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal igiohno Iddìi’ infortunio e definito il giudizio di revisione, ì ’Istit'uto assicuratore ha facoltà di depositare la metà 'dell’indennità, versando l ’altra, metà al colpito da in­ fortunio o .suoi aventi causa.

Art. 12. — G l’Istituti di patronato e d i assistenza co- istituiti con lo .scopo dà prestare Ila loro opera ai lavo­ ratori colpiti, da infortuni, sul lavoro e ai loro aventi causa, possono chiedere l ’ approvazione del ministro del­ l’industria, commercio e lavoro, presentando il doro atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei .compen­ di -per. le loto prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità.

Il ministro pronuncia Sulla domanda con decisione in­ sindacabile dopo sentito il Comitato permanente del la-

iro.

G l’Istituti di patronato e d i assistenza approvati, han­ no la capacità giuridica per compiere tutti gii atti ne­ cessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tuteSa dei diritti e per la difesa dei la­ voratori colpiti da infortuhio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di li all’ articolo 14, manchino g l’istituti di patronato e di assistenza, il ministro dell’industria, commercio e lavo­ ro ne promuoverà la .costituzione con le norme che sa­ ranno dettate d.ail regolamento.

11 ministro d ell’industria, commebcio e lavoro ha fa­ coltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente dell lavoro,, il decreto Idi approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro .ragione di essere o contrav­ vengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è (rihnitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

Art. 13. — Sono .nulle di diritto le obbligazioni con­ tratte per .rimunerazione dei loro servigi verso gli inter­ mediari, che, mediante compensi, abbiano preso interes­ se alila liquidazione o al pagamento delle indennità fis­ sate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di pa­ tronato e di assistenza approvati a norma d ell’ articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità, non possono esse­ re rilasciate che nei casi e con le norme stabilite ned re­ golamento.

E nul'lo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a Scemarne la misura­

l a caso, di contestazione .siti diritto a ll’ indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione della Commissione arbi­ trale di cui a ll’ art. 14 del presente decreto.

Art. 14. — Tutte le controversie sud diritto alle in ­ dennità e sulla liquidazione di esse, anche in .sere d i re­ visione, nonché quelle euU’attrib'uzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni ¡dell’ agricoltura, instituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione, con sede presso il tribunale o, in mancanza, presso la. pre­ tura.

'Con decreto Reale potranno essere costituite più Com­ missioni arbitrali, per lo stesso compartimento di assicu­ razione quando questo comprenda più Provincie o quan­ do per speciali condizioni di luogo o per altre circostan­ ze ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri : a) un giudice di tribunale, designato annualmente rial primo presidente della Corte di appello, presiden­ t e ; ove il capelliogo del compartimento di assicurazione o l ’ altra città, dove la Commissione è instituita non sia sede di tribunale, la Commissione è presieduta dal pre­ tore Idei mandamento dove essa ha sede :

b) > due sanitari non .stipendiati dagli .Istituti assi- curatori ;

c) un Tappresentlante delle persone soggette a ll’ ob- bligo d ell’ assicurazione e un rappresentante delle per­ sone assicurate ai termini del presente decreto.

(8)

720 L ’ECONOMISTA 30 settem bre 1917 — N. 2265 effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo

presidente della Corte d ’appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica pel periodo di tempo d ie verrà stabilito nel regolamento stesso e possono es- tsere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera c) .saranno inoltre sentite, ¡d°ve esistano, le principali Associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

•Chi nominato arbitro, senza giustificato motivo', da ap­ prezzarsi dal presidente del tribunale, nella cui circo- .scrizione ha .sede la Commissione, .si rifiuti di assumere ll’ ufficio o non interi'enga alle sedute, è punito con una

ammenda da 25 a 250 lire.

L ’ammenda è applicata con decreto del presidente del tribunale, il quale potrà, nel caso che l ’assenza in­

giustificata si cerifichi per più di tre udienze, dichiara­ re l ’arbitro decaduto e provvedere .alla sua sostituzione.

Un ‘funzionario di cancelleria avrà l ’ ufficio di segre­ tario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimenta­ li arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai nume­ ri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 517 del Codice di .procedura civile, e del .ricorso giudica lià Commissone centrale di cui a ll’art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecu­ tive anche nel caso d i ricorso, salvo che La Commissio­ ne centrale, a richiesta 'della parte, ordini preliminar­ mente la sospensione dall’esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali rela­ tive ad indennità per inabilità .temporanee, non è am­ messo ricorso.

Art. 15. — E’ istituita in Roma, presso il Ministero dell’industria, commercio e lavoro, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del .terzultimo caipoverso dell’ art. 14.

La Commissione è composta :

1° di un consigliere d i cassazione, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che la presiede ;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell’ industria commercio e lavoro, e uno del Ministero di agricoltura;

3° di due .sanitari che abbiano speciali competenze scientifica e professionale nelle materie attinenti ^ agli infortuni sul ¡lavoro, non stipendiati dagli Istituti as­ sicuratori ;

4° di un rappresentante delle .persone (Soggette al- l’ obbligo della assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma del presente decreto.

I componenti della Commissione indicati ai nn. 2 a 5 sono nominati dal ministro dell’industria, commercio © lavoro, di concerto col ministro d i /agricoltura. Quella di cui a i’ nn. 4 e 5, sono «celti,il primo su una terna pro­ posta dai Comitato permanente del lavoro. I due compo­ nenti le terne predette, sui quali non cada la scelta, hanno le funzioni di membri .supplenti. .

Anche pei componenti di cui ai nn. a e 3, u ministro delTindustria, commercio e lavoro, d ’accordo poi mini­ stro di agricoltura, nomina due supplenti.

L ’ ufficio di segreteria è .tenuto da un funzionario dei Ministero dell’industria, commercio e lavoro designato

dal ministro. .

La Commi,ssione dura in carica pel periodo di tempo che .verrà stabilito dal regolamento, e i suor componen­ ti possono essere confermati. ^ . .

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito ; qualora però richiddansi accertamen­ ti sul luogo, .sulle circostanze dell’infortunio o sulla na­ tura ed entità dèlie .sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione com­

partimentale arbitrale. ,

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso. .

1 6. __Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio ,può essere affidato solamente agli Istituti d i patronato e di assistenza di cui a ll’,art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse, stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa*

Per il profcediniento si osserveranno le disposizioni dèlia legge 15 giugno 1898, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi di .probiviri, in quanto

siano .applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno .stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Com­ missioni stessè emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure ©senti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro .natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti .seguenti : se il va­ lóre delle controversie non supera le L. 100, una lira, e per ogni cento lire ila più due lire. Essi sono, ri­ scossi Icon le norme e le modalità stabilite (dall*1 logge sul registro. .

Tutte le controversie sul diritto alle indennità,-, an­ che in sede di revisione, nonché quelle sull’ attribuzione delle indennità stesse che sorgano cogli enti assicura­ tori privati saranno sempre risolute colle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

TITOLO III.

Disposizioni generali e, penali.

Art. 17. — Si applicano anche agli infortuni ai quali provvede il presente decreto, le disposizioni degli artico­ li 32, 33 o 34 della legge testo unico) 31 gennaio 1904, n. 5.1.

Fermo restando il disposto dell’ articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dal­ le tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli •atti riferentisi ai pagamenti di Contributi e di indenni­ tà, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di. no­ torietà e quanti altri documenti occorranno per l’ appli­ cazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale .gestione della Cassa nazionale e quelli degli Istituti assicuratori di bui a ll’ art. 5 del .presente decreto sono esenti daH’imposta di ricchezza mobile, ‘sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzio­ ne dei contributi di cui nell’ art. 7 del presente decreto. Art. 18. — Chiunque mediante ritenute sui salari, ‘dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostene­ re le spese delllassicurazione, è punito con multa e- sten&ibile fino a L. 4000.

Il lavoratore non può, .senza giustificato, motivo, rifiu­ tarsi, dietro richiesta ed a spese d ell’Istituto assicura­ tore, di sottostare alle cure che l ’Istituto stesso ritenga necessarie, o di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall’ Isti­ tuto assicuratore. Fra tali cure non si intendono com­ prese le operazioni chirurgiche, salvo, i minori atti ope­ rativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere nega­ ta in tutto' o in parte l ’ indennità, salvo, in caso di con­ testazione, il giudizio arbitrale.

I l lavoratore, il quale abbia simulato l ’ infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed ò sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 412 e 414 del Codice penale.

Art. 19. — La spesa della assicurazione è intieramente a carico del proprietario, dell’enfiteuta o dell’ usufrut­ tuario del terreno.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria, o colonia parziaria, la spesa, rimane a carico del proprietario, del- l’enfiteuta o délTusufruttario quando l ’affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale abituale nella coltivazione del fondo,

Quando non ricorra questa condizione, il proprietario, l’enfiteuta o Tusufruttuario avrà diritto di ripetere dal- l’affittuario l ’intiero ammontare del contributo di assi­ curazione e dal mezzadro o dal.colono parziario una quo­ ta del contributo proporzionale alla parte di reddito del fondò 'ad essi rispettivamente assegnato in base al con­ tratto di mezzadria o di colonia.

L ’ affittuario o il mezzadro che ai termini del presente articolo abbia rimborsato il contributo di assicurazione, ha alla sua volta o alle .stesse condizioni il diritto di ri­ valersene verso il .subaffittuario purché questo non sia coltivatore diretto.

Art. 20. — I contratti per l ’assicurazione contro gli infortuni- sul lavoro, icon scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anterior­ mente a questa data siano stati stipulati per l ’ assicura­ zione facoltativa di addetti ad aziende agricole o fore­ stali, saranno risoluti o modificati entro il termine, nel­ le forme e per gli effetti che saranno, stabiliti nelle di­ sposizioni tì.i cui' all’ art. 27.

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