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Parere sul disegno di legge recente:

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Academic year: 2022

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Parere sul disegno di legge recente:

“Norme per l'accelerazione delle procedure relative al concorso per l'accesso alla magistratura”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 maggio 1995, ha deliberato di approvare il seguente parere:

“1. In data 4 gennaio 1995 il Ministro di Grazia e Giustizia trasmetteva al CSM, ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958 n. 195, il testo di disegno di legge recante "Norme per l'accelerazione delle procedure relative al concorso per l'accesso alla magistratura".

Il testo proposto tende ad abbreviare la durata della procedura concorsuale di accesso alla magistratura mediante una serie di interventi normativi.

Un primo tipo di intervento attiene all'impegno con cui le commissioni di concorso lavorano, incrementando il ritmo dei lavori e portando il numero di sedute della commissione a 10 sedute settimanali sia per la valutazione delle prove scritte che per le prove orali (art. 9).

Altri interventi incidono sulla struttura della Commissione, modificandone il quorum funzionale. Mentre infatti attualmente, per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno due docenti universitari e di 7 magistrati, compreso il presidente, con la nuova normativa, si richiede, per la validità delle sedute, la presenza di nove commissari, dei quali uno soltanto sia docente universitario;

tale innovazione consentirebbe di ovviare a taluni inconvenienti

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pratici che in taluni casi avevano imposto di rinviare le sedute, anche per prove orali.

Ad aumentare la flessibilità dei lavori della commissione, è previsto anche un aumento (da dodici a quattordici) del numero di magistrati componenti della commissione.

Viene inoltre modificato il sistema di funzionamento della commissione: si è stabilito infatti che, qualora la stessa si articoli in sottocommissioni, il lavoro venga suddiviso assegnando ad ogni sottocommissione la valutazione di tutte le prove di ciascun candidato e non solo di quelle in un'unica materia. In tal modo, sarà possibile, secondo la relazione allegata al DdL, far lavorar contemporaneamente sette sottocommissioni, impegnando tutti i componenti (con la ripartizione del lavoro per materia, invece, si può variare esclusivamente il numero dei componenti della sottocommissione ma non il numero delle sottocommissioni).

A garanzia della collegialità è stato comunque previsto che, nell'ipotesi in cui il giudizio di idoneità del candidato sia formulato a maggioranza all'interno della sottocommissione, il componente dissenziente possa richiedere la remissione della decisione alla commissione nella composizione integrale.

Sempre al fine di rendere più spediti i lavori della commissione, si è ritenuto di generalizzare l'esonero dal lavoro giudiziario dei magistrati chiamati a farne parte, prevedendo che il Consiglio Superiore della Magistratura scelga i componenti tra i magistrati che abbiano già prestato il loro consenso all'esonero stesso; analogo esonero non viene previsto per i docenti universitari.

E' stata, comunque, prevista una clausola di salvaguardia intesa a consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di

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provvedere alla nomina di componenti anche tra i magistrati che non abbiano prestato il consenso all'esonero nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di quattordici componenti magistrati.

La durata della procedura concorsuale, dalla richiesta di bando al decreto di nomina, dovrebbe risultare ridotta di circa un anno e quattro mesi, e cioè da due anni a quattro mesi a circa un anno complessivamente, ivi compresi i tempi tecnici ineliminabili (termine di 30 giorni per l proposizione della domanda).

Per la fase successiva all'espletamento del concorso ,si è preventivato un ulteriore risparmio di tempo, svincolando la procedura di pubblicazione della graduatoria degli idonei nel Bollettino Ufficiale del Ministero dalla approvazione della graduatoria stessa da parte del CSM.

2. Se l'intento di accelerazione delle procedure concorsuali perseguito dal Ddl in esame è pienamente condivisibile, non altrettanto può dirsi per alcune delle modalità concrete con le quali si persegue tale obiettivo. La normativa in esame si muove infatti all'interno di un'ottica che appare non adeguata alle reali esigenze, mantenendo quasi integralmente ferma la struttura dell'attuale concorso, come previsto dagli art. 123 e segg. RD 30 Gennaio 1941 n. 12. Appare invece necessaria una radicale revisione dell'attuale impianto normativo, e tale revisione dovrebbe essenzialmente consistere nell'introduzione nella struttura del concorso di una prova avente funzione di preselezione. Tale innovazione consentirebbe non solo di accelerare i tempi di lavoro della Commissione esaminatrice, ma anche di raggiungere almeno due altri risultati di essenziale importanza. Il primo di essi è quello di ovviare ai gravissimi

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inconvenienti che l'attuale elevatissimo numero di partecipanti alle prove scritte vere e proprie determina sotto il profilo sia della garanzia di serietà e di genuinità delle prove stesse, sia della idoneità delle condizioni ambientali in cui esse si svolgono a consentire a ciascun candidato di rendere al meglio. Il secondo risultato è quello di permettere che la correzione delle prove scritte, una volta che non debba più affrontare l'attuale numero abnorme di elaborati, possa svolgersi con maggiore attenzione, precisione e garanzia. E' chiaro infatti, che di fronte all'attuale numero di "compiti" da correggere - e a fronte delle giustificate sollecitazioni a far presto - la qualità delle operazioni volte alla valutazione degli scritti - che costituisce la fase più importante della procedura concorsuale - non può che ridursi drasticamente, essendo inevitabili, in tali condizioni, fenomeni di

"saturazione", con conseguente rischio di atteggiamenti mentali di frettolosità e di disattenzione nei componenti della commissione. Ma anche la Commissione più vigile su se stessa non potrebbe evitare almeno un inconveniente - gravissimo sul piano della parità di trattamento tra i candidati: non è infatti ragionevole considerare possibile che, allorquando le operazioni di correzione - per l'eccessivo numero degli elaborati da valutare - si protraggono per moltissimi mesi, i parametri reali di valutazione rimangano gli stessi per i candidati che hanno avuto la sorte di essere scrutinati per primi e quelli che la stessa sorte ha invece destinato agli ultimi giorni di questa operazione.

Il disegno di legge in esame non fa menzione di questa innovazione, che è invece prevista e disciplinata dallo "schema di regolamento previsto dall'articolo 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 concernente la preselezione informatica per l'accesso alla

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magistratura ordinaria e al personale del Ministero di grazia e giustizia", inviato anch'esso al Consiglio superiore della magistratura dal Ministro della giustizia con richiesta di parere.

Al riguardo vi è da osservare, in via preliminare, che la materia non può essere disciplinata da un regolamento.

Il concorso di ammissione in magistratura rientra certamente, infatti, nella materia dell'ordinamento giudiziario (come è dimostrato, se non da altro, dal fatto che esso è attualmente regolato dalla legge sull'ordinamento giudiziario) e cioè in materia coperta da riserva di legge ai sensi dell'articolo 108, primo comma Cost. Anche a voler ritenere che si tratti di riserva relativa, lo schema di regolamento in esame non trova alcuna base legislativa, non potendosi considerare tale l'articolo 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che è anch'esso norma regolamentare. Nè può ritenersi che sia richiamabile l'articolo 276, terzo comma, ord. giud., posto che, a tacer d'altro, deve ritenersi che tale norma faccia riferimento soltanto alle norme legislative e non anche alle discipline regolamentari.

Il problema assume poi particolare delicatezza in questo caso, posto che lo schema di regolamento in esame configura il superamento delle prove pre-selettive quale requisito di ammissione al concorso (anzichè quale segmento della procedura concorsuale, come è invece necessario che sia, anche per garantirne la gestione da parte del CSM). Ora, appare di intuitiva evidenza che la disciplina dei requisiti di ammissione al concorso per l'accesso in magistratura rappresenta uno dei punti più sensibili con riferimento alle esigenze di garanzia generale sottese alla riserva di legge, sicchè la disciplinabilità di essi per regolamento dell'esecutivo costituirebbe una lesione di estrema gravità al principio di autonomia dell'ordine

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giudiziario dal potere di condizionamento dell'esecutivo. Al riguardo appare decisiva la considerazione che la materia delle assunzioni in magistratura è tra quelle riservate dall'articolo 105 Cost all'esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura, sicchè riguardo ad essa nessun filtro precettivo del potere esecutivo è ammissibile.

3. Passando a considerare taluni punti specifici del Ddl in esame, se risulta particolarmente apprezzabile l'introduzione fra le prove d'esame orale il diritto comunitario, suscita invece notevoli perplessità l'abolizione fra le materie d'esame del diritto del lavoro e della previdenza sociale, introdotta con l'art.23 L.11 agosto 1973 n.533 e correlata al peculiare risalto attribuito alla materia ed alla riforma del processo del lavoro.

Particolari critiche ha poi sollevato l'introduzione, fra le materie d'esame orale, degli "elementi di informatica", per la genericità dell'indicazione e di conseguenza per l'impossibilità di dare un contenuto più specifico all'oggetto dell'esame. Perplessità poi suscita il secondo comma dell'art. 1 Ddl, in quanto si ritiene che il candidato debba preventivamente sapere quale sia l'ambito delle materie su cui concentrare la propria preparazione per le prove scritte, mentre la norma in esame introduce un margine di incertezza sulla necessità di preparare anche il diritto romano; l'abolizione poi dei riferimenti di diritto romano fra le prove scritte sembra rispondere alla necessità di consentire alla commissione una scelta dei temi di diritto civile più aderente all'attualità.

Appare opportuno poi sostituire come prova orale al diritto ecclesiastico, la cui conoscenza è gia compresa nel diritto

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costituzionale, nel diritto amministrativo e nel diritto civile, la materia "ordinamento giudiziario", la cui conoscenza di base appare di notevole importanza per favorire il successivo apprendimento della "cultura del ruolo" da parte del magistrato.

Particolari problemi poi sembra porre la scelta, fatta con il Ddl in esame, di creare sottocommissioni "per candidati" e non "per materie"; se certamente un simile metodo consente un''accelerazione dei lavori, la molteplicità di sottocommissioni rischia di moltiplicare anche i parametri di valutazione e di creare evidenti disparità di trattamento all'interno di un'unica commissione.

Per quanto attiene ai docenti universitari, appare innanzi tutto necessario precisare il tenore dei termini usati, in quanto, se non vi è dubbio che con tale dizione si intenda riferirsi ai professori ordinari ed associati, è invece dubbio, per effetto della normativa oggi vigente, se nella categoria dei "docenti universitari" possano rientrare anche i ricercatori universitari.

Appare poi opportuno estendere anche ai docenti universitari, chiamati a far parte delle commissioni d'esame, l'istituto dell'esonero dalla normale attività ,così come previsto per i magistrati:

l'estensione dell'esonero risolverebbe in gran parte i problemi pratici che oggi si pongono e consentirebbe di ampliare in modo consistente l'ambito di scelta dei commissari appartenenti a tale categoria."

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