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QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

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(1)

CIRCOLARI, RISOLUZIONI E DELIBERE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(aggiornamento dall’ottobre 2000 al settembre 2001)

a cura dell’Ufficio Studi e Documentazione

QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

(2)

QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2002, Numero 121

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

(3)

PRESENTAZIONE

Il presente volume contiene le circolari, risoluzioni e delibere del C.S.M. di maggiore rilievo, emesse nel periodo dall’ottobre 2000 al set- tembre 2001, e si ricollega per continuità a quelle contenute nei nume- ri precedenti.

Appare opportuno evidenziare che alcune delle presenti circolari o deliberazioni superano il contenuto delle precedenti, relative alla medesima materia, mentre altre affrontano questioni nuove, in prece- denza non trattate.

Anche in questo volume sono stati predisposti due indici, il primo ripartito in base alle competenze delle Commissioni consiliari, il secondo a carattere sistematico-analitico.

Per completezza è stata inserita un’appendice con due indici gene- rali, uno per commissioni, l’altro sistematico-analitico, di tutte le cir- colari, risoluzioni e delibere di maggiore rilievo.

L’Ufficio Studi del C.S.M.

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INDICI

(6)
(7)

INDICE PER COMMISSIONI

(1° ottobre 2000-30 settembre 2001)

PRIMA COMMISSIONE

****

SECONDA COMMISSIONE

****

TERZA COMMISSIONE

– Ricollocamento in ruolo dei magistrati con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia

(Deliberazione del 19 ottobre 2000) . . . . Pag. 35 – Applicazione dell’art. 2 comma 4 R.D. L.vo n. 511/46

(Risposta a quesito del 7 febbraio 2001) . . . . » 37 – Quesito in ordine all’individuazione dei destinatari dei

benefici di cui alla legge n. 133 del 1998

(Risposta a quesito del 18 aprile 2001) . . . . » 47 – Criteri per la formazione della graduatoria relativa al

conferimento delle funzioni giurisdizionali e alla desti- nazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 6 marzo 2000 (Provincia autonoma di Bolzano)

(Circolare n. P-8409/2001 del 19 aprile 2001 - Deliberazio-

ne del 18 aprile 2001) . . . . » 48 – Criteri generali da adottare nella copertura dei posti spe-

cializzati di giudice del lavoro negli uffici di primo grado

(8)

a seguito dell’entrata in vigore della riforma del giudice unico e della delibera consiliare 12 luglio 2000

(Circolare n. P-8473/2001 del 20 aprile 2001 - Deliberazio-

ne del 18 aprile 2001) . . . . » 53 – Applicazione ai magistrati dei benefici previsti dalla l. n.

100/87

(Deliberazione del 23 maggio 2001) . . . . » 58 – Modifica della circolare n. 15098 del 30 novembre 1993

contenente disposizioni in tema di tramutamento e di assegnazione di sede. Presupposti e modalità della desti- nazione di magistrati alle sedi giudiziarie dislocate nella provincia autonoma di Bolzano

(Circolare n. P-17048/2001 del 14 settembre 2001 - Delibe-

razione del 12 settembre 2001) . . . . » 64 QUARTA COMMISSIONE

– Assenze per maternità: modifiche conseguenti alla legge n. 53/2000

(Circolare n. P-24568/2000 del 4 dicembre 2000 - Delibe-

razione del 22 novembre 2000) . . . . » 75 – Formulazione dei pareri per la progressione in carriera

dei magistrati

(Risposta a quesito del 15 febbraio 2001) . . . . » 78 – Quesito in ordine alle modalità di espletamento del

periodo di dottorato di ricerca

(Risposta a quesito del 17 maggio 2001) . . . . » 79 – Valutazione del servizio prestato presso l’Avvocatura

dello Stato ai fini della progressione in carriera

(Deliberazione del 18 luglio 2001) . . . . » 90 QUINTA COMMISSIONE

– Modifica della circolare n. 13000 dell’8 luglio 1999 in tema di conferimento di uffici direttivi con particolare riferimento alla procedura di nomina degli uffici apicali della Corte di cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Circolare n. P-5766/2001 del 14 marzo 2001 - Delibera-

zione del 7 marzo 2001) . . . . » 103

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– Giudizio di ottemperanza. Limiti e modalità di esecuzio- ne nella rinnovazione della procedura concorsuale

(Deliberazione del 23 maggio 2001) . . . . » 112 SESTA COMMISSIONE

– Modalità di applicazione della normativa sui congedi parentali ex l. 8 marzo 2000, n. 53 e incidenza sul lavoro d’ufficio

(Risposta a quesito dell’8 novembre 2000) . . . . » 119 – Problematiche derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del

d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80 in tema di autorizzazione ad incarichi extragiudiziari ed anagrafe delle prestazioni patrimoniali

(Risoluzione dell’8 novembre 2000) . . . . » 129 – Parere richiesto dal Ministro della Giustizia sullo sche-

ma di decreto del Presidente della Repubblica del 4 ago- sto 2000 recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”

(Deliberazione del 16 novembre 2000) . . . . » 142 – Collocamento a riposo del Presidente della Corte d’ap-

pello - Titolarità della sostituzione

(Risposta a quesito del 6 dicembre 2000) . . . . » 158 – Modalità di redazione dei pareri da parte del Consiglio

giudiziario

(Risposta a quesito del 22 febbraio 2001) . . . . » 159 – Eventuale proroga dei componenti dei consigli giudiziari

attualmente in carica al fine di consentire agli stessi di portare a termine il lavoro già avviato sull’attività di refe- renti per la formazione decentrata, nonché quello in tema di predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari

(Risoluzione del 15 marzo 2001) . . . . » 161 – Quesito concernente la partecipazione alla commissione

esaminatrice del concorso ad uditore giudiziario. Pro- blematiche annesse all’esonero dal lavoro giudiziario

(Risposta a quesito del 18 aprile 2001) . . . . » 163 – Eventuale integrazione dell’art. 16 dell’ordinamento giu-

diziario che potrebbe comprendere, tra le altre, le incom- patibilità riguardanti la partecipazione di magistrati a

(10)

commissioni o collegi dotati di competenza in materia di appalti pubblici, di collaudo di opere pubbliche ecc.

(Deliberazione del 18 aprile 2001) . . . . » 164 – Parere richiesto in data 3 ottobre 2000 dal Capo dell’Uf-

ficio Legislativo del Ministero della Giustizia in merito all’oggetto: “Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al brevetto comunitario”

(Deliberazione del 17 maggio 2001) . . . . » 174 – Quesito in tema di effetti delle dimissioni dall’Ordine

giudiziario sull’obbligo della motivazione della sentenza pronunciata anticipatamente

(Risposta a quesito del 23 maggio 2001) . . . . » 193 – Rapporti fra sezioni di polizia giudiziaria ed uffici giudi-

ziari diversi dalla Procura della Repubblica di pertinenza

(Risposta a quesito del 24 maggio 2001) . . . . » 204 – Parere del C.S.M. sul testo dell’art. 13 del d.l. 12 giugno

2001, n. 217 recante: “Modificazioni al d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo”

(Risoluzione del 19 luglio 2001) . . . . » 205 – Rapporti tra il Presidente di sezione, il Dirigente dell’uf-

ficio e il Dirigente di cancelleria in ordine all’adozione di provvedimenti concernenti il personale amministrativo

(Risposta a quesito del 12 settembre 2001) . . . . » 211 – Quesiti in ordine all’applicabilità ai magistrati ordinari

dell’istituto dell’opzione di cui alla normativa contenuta nel D.M. Finanze n. 301 del 28 settembre 2000, modifi- cato dal D.M. n. 359 del 22 novembre 2000, con riferi- mento al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287

(Deliberazione del 26 settembre 2001) . . . . » 213 – Parere sul disegno di legge n. 1507/C in materia di “Rati-

fica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudizia- ria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’appli- cazione, fatto a Roma il 10.9.1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”

(Risoluzione del 27 settembre 2001) . . . . » 224

(11)

SETTIMA COMMISSIONE

– Designazione di uditori giudiziari con funzioni di p.m. in udienze dibattimentali concernenti reati di cui all’art. 51, 3° comma bis c.p.p.

(Risposta a quesiti del 16 novembre 2000) . . . . » 231 – Limiti di permanenza nella D.D.A.

(Risposta a quesito del 16 novembre 2000) . . . . » 233 – Rispetto delle direttive del C.S.M. in tema di assegnazio-

ne tabellare degli uditori giudiziari

(Deliberazione del 6 dicembre 2000) . . . . » 235 – Titolarità dell’esercizio di funzioni amministrative pres-

so la sezione distaccata

(Risposta a quesito del 25 gennaio 2001) . . . . » 236 – Circolare sull’applicazione della procedura informatica

nelle proposte di variazione tabellare

(Circolare n. P-7459/2001 del 6 aprile 2001 - Deliberazione

dell’8 marzo 2001) . . . . » 243 – Diritto di scelta con priorità assoluta ex art. 33, 5°

comma l. 104/92

(Risposta a quesito del 21 marzo 2001) . . . . » 250 – Quesito sull’utilizzo di sostituti nella trattazione di pro-

cedimenti ex art. 51, 3° comma c.p.p., ai sensi dell’art. 70 bis, 3° comma O.G.

(Risposta a quesito dell’11 aprile 2001) . . . . » 252 – Problematiche organizzative e adempimenti tabellari

conseguenti all’entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89. Integrazione alla circolare n. P-99-24076 del 24.12.1999, e successive modifiche, in tema di formazio- ne delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001

(Deliberazione del 26 aprile 2001) . . . . » 254 - Criteri per la designazione del giudice dell’istruttoria

prefallimentare e del giudice delegato ai fallimenti

(Risposta a quesiti del 23 maggio 2001) . . . . » 256 – Mancata approvazione della revoca di assegnazione di

procedimenti. Effetti

(Risposta a quesito del 6 giugno 2001) . . . . » 265

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– Criteri di assegnazione del posto di presidente di sezione a seguito della riforma del “Giudice unico”

(Risposta a quesito del 6 giugno 2001) . . . . » 266 – Incarico di coordinamento dei servizi e di ogni altra atti-

vità collaborativa ai fini organizzativi

(Deliberazione del 20 giugno 2001) . . . . » 277 – Applicazioni extradistrettuali - Criteri

(Circolare n. P-12998/2001 del 22.6.2001 - Risoluzione del

20 giugno 2001) . . . . » 278 – Statistiche giudiziarie - Tabella delle categorie di reati

individuate dal Gruppo di lavoro costituito dal C.S.M.

(Risoluzione del 4 luglio 2001) . . . . » 282 – Organizzazione degli uffici giudiziari - Relazione del

gruppo di lavoro

(Deliberazione del 18 luglio 2001) . . . . » 296 – Commissione competente a pronunciarsi sulle domande

di ammissione al gratuito patrocinio

(Risposta a quesito del 18 luglio 2001) . . . . » 324 – Permanenza ultradecennale nell’incarico di giudice dele-

gato alle procedure concorsuali

(Risposta a quesito del 19 settembre 2001) . . . . » 336 – Modalità di applicazione della legge 104/92

(Risposta a quesito del 19 settembre 2001) . . . . » 339 OTTAVA COMMISSIONE

– Circolare relativa al tirocinio penale dei giudici di pace:

disposizioni particolari in vista dell’entrata in vigore del d. lgs. 274/2000. Modifiche alla disciplina generale del tirocinio di cui alla circolare n. 16167 del 24 luglio 2000 (Circolare n. P-1207 /2001 del 18 gennaio 2001 - Delibera-

zione del 17 gennaio 2001) . . . . » 343 – Criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minori-

li, per il triennio 2002-2004

(Circolare n. P-3468/2001 del 16 febbraio 2001 - Delibera- zione del 14 febbraio 2001; modificata con circolare n. P- 6347/2001 del 21 marzo 2001 - Deliberazione del 14 marzo

2001) . . . . » 351

(13)

– Integrazione della circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2000-2001, a seguito delle innovazio- ni introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 (Circolare n. P-3467/2001 del 16 febbraio 2001 - Delibera-

zione del 14 febbraio 2001) . . . . » 362 – Quesiti in ordine all’applicazione dei giudici di pace

(Risposta a quesito del 14 febbraio 2001) . . . . » 372 – Nomina dei Giudici onorari dei Tribunali - Candidatura

in circondario diverso da quello di appartenenza

(Risposta a quesito del 22 febbraio 2001) . . . . » 373 – Giudici onorari dei Tribunali: istanza di riconferma. Pro-

roga nell’esercizio delle funzioni

(Risposta a quesito del 22 febbraio 2001) . . . . » 374 – Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribu-

nali di sorveglianza per il triennio 2002-2004

(Circolare n. P-5500/2001 del 12 marzo 2001 - Deliberazione del 7 marzo 2001; modificata con circolare n. P-6346/2001

del 21 marzo 2001 - Deliberazione del 14 marzo 2001) . . . . » 375 - Integrazione della circolare consiliare n. P-1207/2001 del

18 gennaio 2001 (delibera 17 gennaio 2001) concernen- te: “Tirocinio penale dei giudici di pace: disposizioni par- ticolari in vista dell’entrata in vigore del d.lgs. 274/2000.

Modifiche alla disciplina generale del tirocinio di cui alla circolare n. 16167 del 24 luglio 2000”

(Circolare n. P-7525/2001 del 9 aprile 2001 - Deliberazione

del 4 aprile 2001) . . . . » 382 – Quesiti posti dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di

Pace di Civitavecchia relativi alle controversie rientranti nella competenza territoriale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Fiumicino, sede distaccata di Civitavecchia

(Risposta a quesiti dell’11 aprile 2001) . . . . » 384 – Quesito in ordine a condizioni di incompatibilità con le

funzioni di giudice onorario di tribunale

(Risposta a quesito del 26 aprile 2001) . . . . » 393 – Criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minori-

li per il triennio 2002/2004

(Risposta a quesito del 24 maggio 2001) . . . . » 393

(14)

– Sulla possibilità di utilizzare gli istituti dell’applicazione e della supplenza per i componenti esperti della Sezione agraria

(Risposta a quesito del 6 giugno 2001) . . . . » 397 – Quesito in ordine alla decadenza del vice procuratore

onorario

(Risposta a quesito del 24 luglio 2001) . . . . » 406 NONA COMMISSIONE

– Istanza di ricusazione dei componenti della Commissio- ne esaminatrice del concorso a trecento posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 30.12.1991

(Deliberazione del 7 dicembre 2000) . . . . » 411 – Referente distrettuale per la formazione e componente

del Consiglio giudiziario - Criteri di valutazione dell’in- compatibilità

(Risposta a quesito del 14 marzo 2001) . . . . » 425 – Quesito in ordine all’interpretazione dell’art. 125 ter n. 6

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall’art. 9 D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398

(Risposta a quesito del 9 maggio 2001) . . . . » 426 – Richiesta di trasferimento di un dipendente dell’Ammi-

nistrazione della Pubblica sicurezza con qualifica diret- tiva in qualità di Commissario della Polizia di Stato nel- l’Ordine giudiziario

(Deliberazione del 23 maggio 2001) . . . . » 428 – Formazione decentrata

(Circolare n. P-13372/2001 del 25 giugno 2001 - Risolu-

zione del 21 giugno 2001) . . . . » 435 - Eventuale valutazione del periodo di attività trascorso

presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ai fini della durata del tirocinio per gli uditori giudiziari

(Risposta a quesito del 18 luglio 2001) . . . . » 455 – Differimento dell’applicazione della disciplina di cui alla

l. 13 febbraio 2001, n. 48, ai concorsi successivi a quelli previsti dall’art. 18, comma 1° della legge citata

(Deliberazione del 24 luglio 2001) . . . . » 470

(15)

DECIMA COMMISSIONE

– Relazione sui problemi posti all’Amministrazione della Giustizia dalla criminalità organizzata in Milano

(Risoluzione del 22 febbraio 2001) . . . . » 475 – Verifica della evoluzione delle forme organizzativo - diri-

genziali di Cosa nostra al fine di un’eventuale elabora- zione di proposte per attuare strategie di contrasto

(Risoluzione del 7 giugno 2001) . . . . » 524 UNDICESIMA COMMISSIONE

****

DODICESIMA COMMISSIONE

– Modifica dell’art. 45, comma 4, lett. h) del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura

(Deliberazione del 20 settembre 2001) . . . . » 561 VARIE

– Risoluzione a tutela della dignità personale e professio- nale dei magistrati colpiti a causa dello svolgimento delle loro funzioni

(Risoluzione del 24 luglio 2001) . . . . » 565

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TERZA COMMISSIONE

(17)

Ricollocamento in ruolo dei magistrati con funzioni amministra- tive presso il Ministero della Giustizia.

(Deliberazione del 19 ottobre 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 otto- bre 2000,

– visto il D.Lvo. 30 luglio 1999 n. 300 che ha riformato, tra l’altro, l’organizzazione del Ministero della Giustizia;

– vista la circolare C.S.M. n. 15972 del 20 luglio 2000 ed in parti- colare il punto in cui “in via transitoria, sino al raggiungimento del numero di 50 unità fissato “a regime” dal D.Lvo 30.7.99 n. 300, i magi- strati fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia che chiedono di essere ricollocati in ruolo vengono equiparati a tale fine, a coloro che vengono messi disposizione”;

– rilevato che anche a seguito di tali previsioni normative e para- normative è già pervenuto alla Terza Commissione un notevole numero di domande di ricollocamento in ruolo da parte di magi- strati che svolgono funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia;

– rilevato che a tali fini appare oltremodo utile concentrare nel tempo la trattazione di queste domande anche per realizzare esigenze di trasparenza ed equità;

ha deliberato i seguenti criteri:

1) le domande di ricollocamento in ruolo dei magistrati che svol- gono funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, fino- ra pervenute e che perverranno fino al 30 novembre 2000, saranno valutate a partire dal 1° dicembre 2000, salva la trattazione ordinaria per le domande di coloro che si trovano nella situazione disciplinata dal par. XXVII della circolare sui trasferimenti al seguente punto: “il magistrato dovrà essere destinato con precedenza assoluta, al posto in precedenza ricoperto, purché vacante, previo annullamento, se neces- sario, della pubblicazione della relativa vacanza eventualmente inter- venuta; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato con precedenza ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore;”

(18)

– la trattazione delle domande pervenute successivamente a tale data avverrà con criteri analoghi;

2) la data delle domande verrà presa in considerazione esclusiva- mente come dies a quo ai fini del calcolo del punteggio per il concor- so virtuale previsto dal par. V, punto n. 28 circolare n. 15098 del 30.11.1993.

(19)

Applicazione dell’art. 2 comma 4 R.D.L.vo n. 511/46.

(Risposta a quesito del 7 febbraio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 feb- braio 2001, ha deliberato di rispondere nei termini indicati nell’alle- gato parere dell’Ufficio Studi n. 105/00 al quesito posto dal dott.

..., presidente di sezione del Tribunale di Reggio Emilia, relativo all’applicazione dell’art. 2 R.D. L.vo n. 511/46.

ALLEGATO

Parere n. 105/00 dell’Ufficio Studi e Documentazione

1. Il quesito

Nella seduta del 7 febbraio 2000 la Terza Commissione referen- te ha investito questo Ufficio Studi del compito di redigere un pare- re sul quesito sollevato dal dott. ..., presidente di sezione del Tribunale di Reggio Emilia, con missiva pervenuta il 22 gennaio 2000.

In questa nota il magistrato rappresenta che la recente revisione delle piante organiche del proprio Tribunale ha ridotto da due ad uno i posti di presidente di sezione, per la cui copertura egli si trova oggi a concorrere con il dott. ..., più anziano di lui in ruolo ma meno anziano rispetto alla sede e, soprattutto, all’esercizio delle funzioni semidirettive. Ora, poiché l’art. 2, comma 4, del R.D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511 prevede che in caso di riduzione dell’organico di un uffi- cio giudiziario debbano considerarsi in soprannumero i magistrati

“meno anziani”, il dott. ... chiede quale significato debba attribuirsi a questa espressione, rilevando che nel caso da lui prospettato il mero dato formale dell’anzianità di ruolo rispetto all’anzianità nel concreto esercizio di determinate funzioni potrebbe apparire incongruo in ragione della peculiarità delle funzioni semidirettive e che siffatta interpretazione, proprio perché privilegia il solo dato formale, potreb- be far sospettare di incostituzionalità la norma di legge citata rispetto all’art. 3 della Costituzione, assoggettando ad una medesima discipli- na situazioni tra loro non omogenee.

(20)

2. Parere dell’Ufficio Studi

2.1. La disciplina della circolare dell’8 aprile 1999 sul giudice unico e sezioni stralcio: il criterio della anzianità nelle funzioni

Nel cercare di dare una soluzione al quesito proposto dal dott.

..., deve innanzitutto osservarsi che la situazione da questi prospet- tata, vale a dire la riduzione dei posti di presidente di sezione presso il Tribunale di Reggio Emilia, è riconducibile alla introduzione della riforma sul giudice unico di primo grado, in attuazione della quale il Ministro della giustizia con decreto del 1E giugno 1999 ha ridefinito le nuove piante organiche degli uffici giudiziari.

Ciò premesso, va precisato che il tema proposto risulta affrontato e disciplinato dalla circolare approvata dal C.S.M. in data 8 aprile 1999, sul giudice unico di primo grado e sezioni stralcio, nella parte in cui essa detta i criteri per la copertura dei posti di presidente di sezio- ne e contempla l’ipotesi di una loro riduzione numerica. In particola- re, al punto 4, b. IV, si prevede che “nel caso in cui i posti di presiden- te di sezione previsti dalle nuove piante organiche siano inferiori a quel- li preesistenti, la copertura dei posti avverrà mediante concorso interno limitato ai presidenti con maggiore anzianità nelle funzioni in numero corrispondente a quello delle sezioni il cui posto di presidente sia da rico- prire, tenendo conto dei criteri previsti dalla circolare sulle tabelle di composizione degli uffici per il biennio 1998/99, ed attribuendo partico- lare rilievo al criterio attitudinale in relazione alle materie devolute alle sezioni”.

Il riportato passo della circolare a ben vedere contiene la discipli- na di due situazioni diverse: la prima relativa alla individuazione dei presidenti di sezione che, nell’ipotesi di riduzione dei posti corrispon- denti, mantengono le loro funzioni e la seconda, ad essa successiva, della assegnazione ad essi dei posti disponibili.

In ordine alla prima situazione, che è quella che qui interessa, la menzionata circolare adotta come criterio selettivo quello della anzia- nità nelle funzioni. In altre parole viene dato rilievo, ai fini della scel- ta, esclusivamente al criterio del pregresso esercizio di funzioni semi- direttive.

Nel recente parere collegiale n. 420 del 22 novembre 1999 questo Ufficio, nel commentare questo passo della circolare, si è espresso in questo senso, osservando che “poiché il criterio della anzianità delle funzioni viene indicato ai fini della individuazione dei partecipanti al concorso interno per l’assegnazione delle sezioni, ne deriva che a tale cri-

(21)

terio occorre far riferimento anche per individuare i presidenti di sezione che non sono confermati nel loro incarico. Tale conclusione non è espressa nel passo della circolare sopra riportato, ma ne costituisce una implicita conseguenza. Il criterio della anzianità delle funzioni afferma- to in positivo ai fini della individuazione dei presidenti di sezione che continuano ad esercitare la loro funzione non può non valere infatti anche per l’identificazione dei perdenti posto, apparendo le due opera- zioni conclusioni opposte ma simmetriche scaturenti da un medesimo presupposto, vale a dire dall’applicazione del criterio dell’anzianità delle funzioni”.

Che questa sia l’effettiva determinazione del C.S.M. emerge, oltre che da una interpretazione letterale del passo sopra riportato, anche dall’esame della discussione svoltasi in sede di approvazione della cir- colare, di cui si dirà più diffusamente oltre, ove risulta specificamente affrontato proprio il tema dei criteri utilizzabili ai fini della individua- zione dei presidenti di sezioni che, in caso di riduzione dei posti cor- rispondenti, avrebbero mantenuto le loro pregresse funzioni. Ciò è confermato del resto dal raffronto tra il testo proposto e quello appro- vato, tenuto conto che il primo faceva riferimento al criterio della mera anzianità e che la versione attuale costituisce il prodotto di una apposita modifica apportata nel corso della discussione.

Non sembra pertanto esserci alcun dubbio nel ritenere che, in base alla circolare del 1999 sopra richiamata, la situazione prospetta- ta nel quesito proposto dal dott. ... vada risolta in forza del criterio della anzianità nelle funzioni semidirettive, a scapito dell’altro criterio della anzianità di ruolo.

2.2. L’art. 2, comma 4, del D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511: il criterio della anzianità come anzianità nel ruolo

Un’adeguata formulazione del parere richiesto impone tuttavia un approfondimento dell’indagine in relazione all’art. 2 della c.d. legge sulle guarentigie dei magistrati, espressamente richiamato nella richiesta, laddove esso, nel disciplinare il principio della inamovibilità della sede, stabilisce al comma 4 che “ Qualora venga ridotto l’organi- co di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vaganti del loro grado in altra sede”.

Il richiamo di questa disposizione introduce infatti un problema di coordinamento o anche di compatibilità tra il criterio in essa previsto e quello adottato dalla circolare sul giudice unico.

(22)

La prima questione che va affrontata al riguardo è quella relativa al significato da attribuire alla espressione “meno anziano” usata dalla legge sulle guarentigie.

In astratto, la formula impiegata dal legislatore, non essendo accompagnata da alcuna precisazione, potrebbe venire interpretata tanto come anzianità nel ruolo quanto come anzianità nelle funzioni.

A ben vedere tuttavia quest’ultima nozione presuppone qualcosa di più rispetto alla prima, ha cioè un contenuto più ristretto, arric- chendosi di un connotato specifico che difetta nell’altra, l’esercizio per l’appunto di determinate funzioni. Anche qualora non si voglia coglie- re tra le due nozioni un rapporto da genere a specie, è indubbio tutta- via che l’espressione “anzianità nelle funzioni” ha un significato ed una valenza più precisi e quindi più limitati rispetto alla mera anzianità di servizio, la quale indica, più semplicemente, il periodo di permanenza in magistratura.

Per tale motivo deve ritenersi che laddove la legge parli di anzia- nità, senza ulteriori specificazioni, intenda riferirsi al dato più gene- rale della anzianità di ruolo.

In tal senso del resto la norma è stata interpretata dallo stesso organo di autogoverno nei casi in cui esso si è trovato ad applicare l’art. 2, comma 4, della legge sulle guarentigie (1), nonostante che le varie circolari che si sono occupate di tale disposizione non abbiano specificato, evidentemente ritenendo la cosa non necessaria, il signifi- cato da attribuire alla nozione in esame (2).

A sostegno di tale soluzione può anche richiamarsi l’art. 4 della L.

16 ottobre 1991 321 che disciplina il caso dei trasferimenti di ufficio per i posti rimasti vacanti e di cui è ritenuta urgente la copertura, situazione diversa ma in qualche modo speculare a quella del trasferi- mento di ufficio per riduzione di organico. Orbene tale norma, dopo avere indicato complessi parametri per l’individuazione dell’ufficio in cui va scelto il magistrato da trasferire, dispone che tale scelta debba cadere sul magistrato meno anziano di ruolo.

V’è da aggiungere che la conclusione accolta non implica tuttavia di per sé automaticamente la soluzione del problema proposto, doven- dosi dar conto anche della possibile opinione, in qualche modo pro- spettata nella richiesta di quesito avanzata dal dott. ... ed ivi alimen-

(1) Deliberazioni del 10 marzo, del 14 luglio e del 21 luglio 1993.

(2) Circolari n. 20271 del 1988, capo V lett. B), e n. 15098 del 30 novembre 1993, par. XXII, punti 2 e 3, entrambe in materia di tramutamenti ed assegnazione di sede.

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tata mediante un espresso richiamo all’art. 3 della Costituzione, secon- do cui proprio la genericità della formula usata dal cit. art. 2 lascereb- be aperta comunque la strada ad una opzione interpretativa diversa, laddove prevalgano o comunque si vogliano privilegiare esigenze spe- cifiche, legate alla peculiarità del posto oggetto della riduzione ed alla necessità di tutelare la professionalità raggiunta nell’esercizio di deter- minate funzioni. In tali casi il ricorso al criterio della anzianità nelle funzioni sarebbe giustificato con riferimento ai posti semidirettivi, caratterizzati da una specifica professionalità. In proposito potrebbero essere richiamate sia la circolare che fissa i criteri valutativi per la loro assegnazione (n. 15098 del 30 novembre 1993, par. XIX), che l’art. 47 quater dell’Ordinamento giudiziario, come modificato dall’art. 13 D.L.vo n. 51 del 1998, che ha arricchito tale funzione di particolari con- tenuti, che, infine, la circolare sulla formazione delle tabelle di recente approvazione, laddove essa, prevedendo che i presidenti di sezione del tribunale dovranno avere un carico di lavoro non inferiore alla misura di un terzo degli affari assegnati ai magistrati della sezione (punto 33.4), riconosce espressamente l’importanza e la peculiarità delle fun- zioni organizzative e di coordinamento di cui sono investiti.

Deve dirsi però che tale interpretazione, proprio per la particola- rità della impostazione da cui muove, non appare convincente, finen- do in definitiva per arricchire la disposizione dell’art. 2 della legge sulle guarentigie di contenuti certamente ad essa estranei. Il criterio della anzianità nel ruolo perderebbe infatti qualsiasi reale consisten- za, potendosi ben sostenere, nella prospettiva qui criticata, che ogni funzione giudiziaria ha la sua specificità, in passato quella di pretore rispetto a quella di giudice di tribunale, quella requirente rispetto a quella giudicante, e così via. In tal modo il criterio della anzianità nel ruolo non sarebbe mai applicabile, ma verrebbe sostituito con quello della anzianità delle funzioni, disattendendo una interpretazione della norma che, per le ragioni sopra esposte, sembra invece la più corret- ta. Non si può poi non rilevare che tale opinione finirebbe anche per indebolire l’oggettività e la certezza del criterio indicato dalla legge, introducendo elementi di valutazione certamente discrezionali.

Tale considerazione va tenuta presente anche a proposito dell’ar- gomento fondato sul rilievo che l’utilizzazione uniforme ed automatica del criterio della anzianità nel ruolo potrebbe comportare una viola- zione del principio di uguaglianza, assoggettando ad un uguale tratta- mento situazioni tra loro non omogenee. Tale argomentazione non sembra invero cogliere nel segno, in quanto l’applicazione di un crite- rio uniforme di per sé necessariamente sacrifica delle peculiarità, men-

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tre ciò che diventa rilevante è valutare se tali particolarità assumono una consistenza tale da richiedere una disciplina distinta o derogato- ria. Con riferimento a tale aspetto però il richiamo al principio di ugua- glianza, in relazione alla disposizione in esame, appare inconferente, atteso che l’opinione qui criticata, come si è visto, finisce non già per creare una regola diversa per determinate situazioni, ma per obliterare del tutto il criterio della anzianità nel ruolo, sostituendolo con quello della anzianità nelle funzioni. Il parametro costituzionale cui fare rife- rimento non andrebbe pertanto individuato nel principio di uguaglian- za, quanto in quello della ragionevolezza e della buona amministrazio- ne e sotto tale profilo la norma in questione sembra sottrarsi ad ogni censura, atteso che essa privilegia un criterio obiettivo e reale, fondato sull’esperienza complessiva nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

2.3. Il rapporto tra la circolare sul giudice unico e l’art. 2, comma 4, del R.D.L.vo n. 511 del 1946

La diversità del criterio adottato dalla circolare sul giudice unico – anzianità nelle funzioni – rispetto alla regola dettata dall’art. 2 della legge sulle guarentigie – anzianità nel ruolo – non appare di per sé suf- ficiente a formulare un giudizio di incompatibilità, dovendo l’inter- prete porsi l’ulteriore problema se la situazione disciplinata dalla cir- colare sia assimilabile e quindi identificabile con la fattispecie di ridu- zione dell’organico contemplata dalla legge sopra menzionata e da essa diversamente regolata. L’accertamento di tale identità appare infatti l’ulteriore presupposto indispensabile per trarre dalla accertata diversità di disciplina le conseguenze derivanti dal contrasto della norma secondaria con la norma primaria.

Ciò premesso, deve osservarsi che proprio la questione della appli- cabilità dell’art. 2 della legge sulle guarentigie alla fattispecie in esame ha costituito il tema centrale della discussione che ha accompagnato l’approvazione della disposizione della circolare sul punto.

L’orientamento poi prevalso si è espresso infatti nel senso di rite- nere che l’impatto della normativa sul giudice unico comporti nel caso in questione non una riduzione degli organici, ma una riduzione delle funzioni (3). Ciò – se si è ben interpretato il significato di questi inter- venti, necessariamente sintetici sulla base del resoconto sommario a

(3) Si veda il verbale della seduta pomeridiana dell’8 aprile 1999, pagg. 45, 50 e 51. Per gli interventi di segno contrario: vanno richiamati invece i verbali della seduta antimeridiana dell’8 aprile, pag. 42, e di quella pomeridiana, pagg. 43 e 44.

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disposizione – in forza della considerazione che la riforma del giudice unico di primo grado, in ragione dei nuovi criteri dettati per l’artico- lazione interna dell’ufficio, incide, per quanto qui interessa, sulle fun- zioni semidirettive, non sull’organico, atteso che i titolari dei posti soppressi possono rimanere a far parte dell’organico del medesimo ufficio. Si è sostenuto, in altre parole, che la riforma sul giudice unico, determinando dei nuovi criteri per la configurazione dei posti semidi- rettivi e fornendo ad essi dei contenuti più precisi, si è mossa nella logica di una ridefinizione di tali funzioni, la quale si presenta assor- bente rispetto alla conseguenza consistente nella mera riduzione del- l’organico, tenuto conto anche della circostanza che l’eventuale ridu- zione dei posti di presidente di sezione non comporta necessariamen- te il trasferimento del magistrato titolare del posto soppresso ad altro ufficio. Seppure non richiamato espressamente, vi è qui un chiaro rife- rimento all’art. 37 del D.L.vo n. 51 del 1998, il quale prevede che i “tito- lari dei posti di presidente di sezione eventualmente soppressi continua- no ad esercitare transitoriamente tali funzioni” (comma 1) e che, nel caso in cui non si avvalgono dell’ampia facoltà di tramutamento loro concessa, essi rimangono presso l’ufficio originario per esercitarvi le funzioni di giudice (comma 4).

L’orientamento emerso dalla circolare è quindi nel senso che tali disposizioni sono ritenute elementi qualificanti della fattispecie in esame, la cui peculiarità impedisce di ricomprendere l’ipotesi consi- derata nell’ambito della mera categoria di riduzione di organico, di cui si occupa l’art. 2 della legge sulle guarentigie, e ciò nonostante che i provvedimenti ministeriali che definiscono le piante organiche degli uffici giudicanti contengano l’indicazione separata del numero dei presidenti di sezione per ciascun ufficio (si richiama in proposito la nuova e già citata pianta organica del personale conseguente alla rifor- ma, approvata con d.m. 1° giugno 1999).

Dalla considerazione secondo cui l’incidenza della riforma si dispiega nell’ambito di una ridefinizione delle funzioni semidirettive è fatta discendere la conseguenza che, nel caso della riduzione numeri- ca di tali funzioni, il criterio più consono ai fini della individuazione dei presidenti di sezione che mantengono il loro posto va individuato nell’anzianità delle funzioni, rappresentando esso, evidentemente, quello più adeguato a garantire la funzionalità del loro esercizio.

A sostegno dell’orientamento consiliare potrebbe anche osservarsi che la riforma del giudice unico di primo grado, comportando la sop- pressione degli uffici di pretura ed il trasferimento dei magistrati ad essi addetti ai tribunali, ha determinato una complessiva risistema-

(26)

zione degli organici di questi ultimi ed una loro articolazione interna in base a criteri nuovi. Il risultato che ne è scaturito presenta dei con- notati di tale novità rispetto agli assetti precedenti da cui consegui- rebbe che l’ipotesi considerata, di un ridimensionamento dei posti di presidente di sezione, non può essere ricompresa nella ipotesi di una mera riduzione di organico. La disposizione della legge sulle guaren- tigie contempla invero una ipotesi particolare e ben definita, la quale rimarrebbe completamente assorbita dalla portata generale di un provvedimento che coinvolge l’intero assetto degli uffici giudiziari.

Sotto altro aspetto merita inoltre sottolineare la differente disci- plina dettata dal D.L.vo n. 51 del 1998 rispetto a quella contenuta nella legge sulle guarentigie, dovendosi rilevare che la prima, a differenza della seconda, non prevede alcun trasferimento di ufficio del magi- strato perdente posto, anzi si preoccupa di precisare che per i magi- strati perdenti posto le “eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti” (art. 37, comma 5).

Nella disciplina dettata dalla legge del 1998 manca in sostanza la pre- visione di quella situazione che costituisce il tema centrale della pre- visione della legge del 1946, rilevabile nella circostanza che alla sop- pressione del posto consegue il trasferimento forzoso del magistrato in un altro ufficio. Proprio per tale motivo essa non si muove nell’otti- ca della salvaguardia del principio della inamovibilità della sede, che invece costituisce la preoccupazione principale della disposizione della legge sulle guarentigie. Il che sembra spiegare perché l’art. 37 della riforma sul giudice unico contiene una espressa deroga al comma 3 dell’art. 2 del D.L.vo del 1946, che prevede la diversa fatti- specie della soppressione di un ufficio giudiziario, non anche una deroga al successivo comma 4, atteso che per l’evenienza in esso con- siderata detta una disciplina che consente la permanenza del magi- strato titolare del posto soppresso presso il medesimo ufficio.

2.4. Problemi interpretativi nell’applicazione del criterio della anzianità nelle funzioni

La soluzione adottata dalla circolare dell’8 aprile 1999 per la situa- zione in esame pone alcuni problemi interpretativi sulla nozione di

“funzioni” da essa utilizzata, di cui a titolo di completezza occorre dar conto.

Una prima questione concerne il tema se l’anzianità nell’esercizio delle funzioni semidirettive debba venire calcolata con riferimento esclusivo alle funzioni di presidente di sezione esercitate nell’ufficio di

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attuale appartenenza ovvero anche ad altre funzioni omologhe svolte in precedenti sedi giudiziarie.

Muovendo dalle prospettive e dalle direttrici tracciate dalla rifor- ma sul giudice unico non sembra esservi dubbio che quest’ultima sia la soluzione da accogliere. Ciò in quanto la riforma in materia si muove chiaramente nella direzione di una rivalutazione dell’impor- tanza delle funzioni semidirettive, sacrificando per tale via le posizio- ni pregresse. La stessa previsione della eventuale soppressione dei posti semidirettivi sembra implicare in sostanza la prevalenza del cri- terio oggettivo dell’esercizio delle funzioni sull’interesse alla stabilità ed alla permanenza nel posto da parte di chi ne è titolare. In questa direzione sembra muoversi anche l’orientamento consiliare emerso nella circolare sul giudice unico, il quale pone l’accento sull’esercizio delle funzioni semidirettive senza fare alcun riferimento ad un deter- minato ufficio, precisazione che non sarebbe mancata laddove si fosse voluto privilegiare tale dato.

In favore di questa conclusione va anche richiamato il parere di questo Ufficio n. 420 del 1999, ove si sottolinea che una diversa solu- zione sarebbe contraria a criteri logici e di parità di trattamento.

Ciò precisato, una ulteriore questione riguarda il contenuto concre- to da attribuire al parametro introdotto dalla circolare, potendo esso venire riferito al solo esercizio delle funzioni di presidente di sezione ovvero anche alla pregressa esperienza maturata nell’esercizio di altre funzioni semidirettive, quali ad esempio quelle di consigliere pretore.

Questo tema è stato affrontato nel citato parere collegiale n. 420 del 1999, in cui si è risposto che “a favore della prima soluzione milita certamente il rilievo della identità delle funzioni pregresse rispetto al posto da ricoprire. Tale affermazione però, a ben vedere, si stempera alla luce proprio delle innovazioni introdotte dalla riforma sul giudice unico di primo grado, che ha indubbiamente ridisegnato il ruolo e le compe- tenze dell’ufficio semidirettivo in esame, prima fortemente caratterizzato dall’attività collegiale. Proprio partendo da tale considerazione non può poi non rilevarsi allora che l’attività di coordinamento di una sezione della pretura, attesa la monocraticità delle funzioni giudiziarie che in essa venivano espletate, appare più affine alle nuove attribuzioni del pre- sidente di sezione. Tale considerazione porterebbe pertanto a dare rile- vanza, ai fini del criterio dell’anzianità nell’espletamento del concorso interno, anche alle pregresse funzioni omologhe esercitate negli uffici di pretura. Tale giudizio naturalmente dipende a sua volta dalla importan- za che si assegni, nel nuovo tribunale, al giudizio monocratico rispetto a quello collegiale.

(28)

Resta aperta invece la questione se ai fini dell’anzianità delle funzio- ni possa valere l’esercizio di un ufficio semidirettivo presso la procura, risposta che in definitiva discende dallo stesso contenuto da attribuire alla nozione in esame, a seconda che si intenda sovrapporla al concetto di funzioni omologhe, estendendola a tutti gli uffici semidirettivi, ovvero che la si voglia arricchire della peculiarità propria degli uffici giudicanti di primo grado”.

3. Conclusioni

Il quesito proposto dal dott. ... trova soluzione nel disposto della recente circolare dell’8 aprile 1999 sul giudice unico, nella parte in cui essa, ai fini della individuazione dei presidenti di sezione che, in caso di riduzione dei posti semidirettivi, mantengono le loro funzioni, fa riferimento al criterio della anzianità nelle funzioni, escludendo il cri- terio della anzianità nel ruolo.

Tale conclusione non sembra in contrasto con l’art. 2, comma 4, della legge sulle guarentigie, che invece, per il caso di riduzione del- l’organico di un ufficio giudiziario, detta il diverso criterio della anzia- nità nel ruolo, in quanto, per le ragioni meglio articolate nel testo, la situazione presa in considerazione dalla circolare non appare identifi- cabile con quella disciplinata da questa disposizione di legge.

(29)

Quesito in ordine all’individuazione dei destinatari dei benefici di cui alla legge 133 del 1998.

(Risposta a quesito del 18 aprile 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 apri- le 2001,

– visti i quesiti posti dagli uditori giudiziari nominati con D.M. 12 luglio 1999 e relativi all’estensione ai medesimi dei benefici economi- ci e non di cui alla legge 133/98, qualora le sedi alle quali sono stati assegnati nel 2000 siano divenute disagiate nel 2001;

osservato che

– la circolare C.S.M. dell’11 giugno 1999 riassume tutta la disci- plina di competenza del Consiglio in materia di applicazione dei bene- fici relativi agli incentivi per magistrati destinati a sedi disagiate;

– al punto 6 della suindicata circolare vengono identificati i desti- natari dei nuovi benefici ex L. 133/98 ed in particolare si disciplina l’applicabilità dei benefici non economici ai magistrati che si trovino a svolgere le funzioni in sedi dichiarate disagiate indipendentemente dal momento della loro assegnazione e con decorrenza dal momento in cui la sede è stata inserita nell’elenco;

– il punto M della circolare stabilisce poi che il momento di indi- viduazione della sede disagiata ai fini del riconoscimento del diritto a conseguire i benefici previsti dalla legge è quello della delibera di asse- gnazione o di trasferimento e non quello della effettiva presa di pos- sesso;

– va pertanto affermato che (fermo restando il principio che per l’applicazione dei benefici economici il C.S.M. non ha alcun potere decisionale e la legge ne fissa i requisiti presupposti) per l’estensione dei benefici non economici si applica la disciplina transitoria sopra individuata

delibera

di rispondere ai quesiti come da parte motiva.

(30)

Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferi- mento delle funzioni giurisdizionali e alla destinazione degli udi- tori giudiziari nominati con D.M. 6 marzo 2000 (Provincia auto- noma di Bolzano).

(Circolare n. P-8409/2001 del 19 aprile 2001 - Deliberazione del 18 apri- le 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 apri- le 2001, ha deliberato l’approvazione dei seguenti criteri che si appli- cheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudi- ziari nominati con D.M. 6 marzo 2000 (Allegato “A” - omissis):

1. – Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.

2. – Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:

a) per il coniuge non separato punti 0,50

b) per il convivente purché dai conviventi sia

nata prole da entrambi riconosciuta punti 0,50 c) per il coniuge o il convivente che si trovi nella

condizione sub b) che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di con-

tinuità nella Provincia di Bolzano punti 1 d) per ogni figlio, anche naturale, purché rico-

nosciuto e per ogni minore adottato o affida-

to in preadozione punti 1

e) per ciascun genitore a carico ed effettivamen-

te convivente da almeno un anno punti 0,50 f) per ciascun fratello minore ed orfano di

entrambi i genitori a carico ed effettivamente

convivente punti 0,50

g) in caso di accertata gravidanza dell’uditrice

giudiziaria punti 3

h) in caso di accertata gravidanza della moglie

dell’uditore giudiziario punti 1

(31)

Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferi- mento delle funzioni giurisdizionali e alla destinazione degli udi- tori giudiziari nominati con D.M. 6 marzo 2000 (Provincia auto- noma di Bolzano).

(Circolare n. P-8409/2001 del 19 aprile 2001 - Deliberazione del 18 apri- le 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 apri- le 2001, ha deliberato l’approvazione dei seguenti criteri che si appli- cheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudi- ziari nominati con D.M. 6 marzo 2000 (Allegato “A” - omissis):

1. – Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.

2. – Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:

a) per il coniuge non separato punti 0,50

b) per il convivente purché dai conviventi sia

nata prole da entrambi riconosciuta punti 0,50 c) per il coniuge o il convivente che si trovi nella

condizione sub b) che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di con-

tinuità nella Provincia di Bolzano punti 1 d) per ogni figlio, anche naturale, purché rico-

nosciuto e per ogni minore adottato o affida-

to in preadozione punti 1

e) per ciascun genitore a carico ed effettivamen-

te convivente da almeno un anno punti 0,50 f) per ciascun fratello minore ed orfano di

entrambi i genitori a carico ed effettivamente

convivente punti 0,50

g) in caso di accertata gravidanza dell’uditrice

giudiziaria punti 3

h) in caso di accertata gravidanza della moglie

dell’uditore giudiziario punti 1

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I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due.

I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferio- re ai sei anni sono raddoppiati per i magistrati di sesso femminile e per quelli di sesso maschile che accudiscano direttamente i figli per man- canza o impedimento non temporaneo della madre; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.

Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.

Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data dell’approvazione della presente proposta di deliberazione.

Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a lire un milione per persona al netto di ritenute previdenziali.

In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.

3. – A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occu- pate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina ad udito- re giudiziario.

4. – Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all’udi- tore portatore di grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nel- l’attribuzione del posto.

Analogamente, quando il portatore di handicap grave sia un parente o un affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà riconosciu- ta solo se il portatore di handicap sia effettivamente convivente, confor- memente a quanto previsto dai co. 5 e 7 dell’art. 33 della Legge 104/92.

Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconosci- mento in questione dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l’effettività della convivenza nonché l’attualità e con- tinuità dell’assistenza alla persona handicappata. Inoltre, in tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio Supe- riore della Magistratura si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell’handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.

La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall’art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

(33)

5. – Ai fini della formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare alla Corte d’Appello di Bolzano o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine improrogabile del 23 apri- le 2001, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando i seguenti documenti:

a) stato di famiglia;

b) atto di notorietà attestante la condizione di convivenza;

c) un certificato anagrafico da cui risulti che l’uditore coabiti effet- tivamente con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a 1.000.000 per persona) dei redditi dei congiunti indicati nel certificato stesso;

d) documentazione idonea a comprovare l’attività del coniuge o del convivente, e precisamente:

– certificazione dell’amministrazione di appartenenza per i dipen- denti da aziende o enti pubblici;

– attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione pre- videnziale per i dipendenti da aziende private;

– posizione previdenziale ed iscrizione all’albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l’esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.

e) certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.

f) documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazio- ne dell’handicap grave, nonché certificato storico di famiglia attestan- te lo stato di convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.

Gli uditori dovranno presentare alla Corte d’Appello di Bolzano o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del 23 aprile 2001, una dichiarazione contenente l’indicazione delle associa- zioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall’ingresso in magistra- tura.

7. – La Corte d’Appello di Bolzano curerà l’inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 30 aprile 2001 a mezzo posta celere.

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a cia- scun uditore il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà – come

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già detto – a quello corrispondente alla votazione complessiva riporta- ta nel concorso per uditore.

Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria prov- visoria così formata dal 10 maggio 2001 nella segreteria della Presi- denza della Corte d’Appello di Bolzano presso la quale presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 15 maggio 2001.

La Corte d’Appello di Bolzano farà pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax entro il 21 maggio 2001. Comu- nicherà con telefax l’eventuale mancanza di osservazioni.

L’elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convo- cati a Roma per la indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, sarà comunicata alla Presidenza della Corte d’Appello di Bolzano a mezzo fax.

All’atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiara- zione di cui alla circolare n. 1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, la entità dell’attività eventualmente svolta presso l’ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circonda- rio diverso.

Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il 30 dicembre 2001 sotto- scritta dal professionista in relazione al quale risulta l’incompatibilità.

Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la richiesta dichia- razione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.

L’assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell’ambito delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una “preindicazione” subordinata al con- creto conferimento delle funzioni giurisdizionali.

La Terza Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni preferenziali dei singoli uditori; formu- lerà d’ufficio le proposte di destinazione degli uditori che, non presen- tatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all’esercizio della facoltà di scelta.

(35)

Il Consiglio si riserva, nell’adottare le decisioni definitive in ordi- ne alla assegnazione dell’ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell’indicazione del candidato qualora essa collida con un giu- dizio di non idoneità all’immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.

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Criteri generali da adottare nella copertura dei posti specializza- ti di giudice del lavoro negli uffici di primo grado a seguito del- l’entrata in vigore della riforma del giudice unico e della delibe- ra consiliare 12 luglio 2000.

(Circolare n. P-8473/2001 del 20 aprile 2001 - Deliberazione del 18 apri- le 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 apri- le 2001,

– viste le diverse note pervenute a seguito del bando di concorso pubblicato l’11.1.2001 contenente numerosi posti specializzati di giu- dice del lavoro in uffici di primo grado, che hanno posto il problema dell’applicabilità dell’art. 38, 5° comma d.lgs. n. 51/98 nella copertura di detti posti;

– premesso che l’interpretazione data dal Consiglio di detta norma in tutti i concorsi banditi per la copertura dei posti di Lavoro specia- lizzati di prima istituzione nelle Corti d’Appello è stata nel senso di considerarla norma di favore per i candidati specializzati nel settore ritenendo le parole usate dalla legge “è data preferenza” criterio selet- tivo iniziale e non finale (a parità degli altri punteggi), al fine di sal- vaguardare le esigenze di specializzazione dei giudici destinati a trat- tare le controversie di lavoro negli uffici di nuova costituzione;

– che inoltre si è ritenuto di attribuire alla nozione di “addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro per almeno due anni nell’ultimo quinquennio” un significato sostan- ziale e non formale nel senso di ricomprendervi sia coloro che avesse- ro già operato come giudici specializzati di Lavoro in posti o sezioni appositamente istituiti nelle piante organiche degli uffici, sia coloro che fossero adibiti in via tabellare a trattare esclusivamente con sedi di lavoro e nessun altro tipo di affare;

– che, infine, per ragioni sistematiche e logiche l’art. 38 5° comma è stato considerato norma eccezionale e transitoria essendo inserita tra le disposizioni del decreto 51 di coordinamento e transitorie rela- tive alla costituzione dei nuovi uffici, e prevedendo una forte deroga ai criteri ordinari di copertura dei posti in sede di concorsi per trasferi- mento, giustificata dal fine contingente di evitare una destinazione casuale con soggetti eventualmente non specializzati; il che spinge verso un’interpretazione applicativa della norma circoscritta alla copertura iniziale della provvista assicurata ai nuovi uffici, vale a dire

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limitata all’organico stabilito per le Corti dal Ministro della Giustizia con il D.M. 11 maggio 1999 e dal Consiglio Superiore nelle delibere istitutive delle sezioni o posti specializzati lavoro nelle diverse Corti di Appello, con la conseguenza che ritorneranno ad operare i criteri ordi- nari nella copertura dei futuri e ulteriori posti d’organico che venisse- ro istituiti nelle sezioni lavoro delle Corti a cominciare da quelli pre- visti dalla recente legge sull’aumento dell’organico della Magistratura;

– rilevato che, per quanto concerne i posti specializzati di lavoro negli uffici di primo grado, l’art. 39 d.lgs. 51/98 fa riferimento alle due distinte fasi procedimentali/organizzatorie concernenti l’attribuzione dei posti di organico e la loro copertura, limitandosi ad affermare che a tali fasi si applicano le disposizioni del precedente articolo 38 “in quanto compatibili”;

– che, pertanto, il problema ermeneutico principale consiste nello stabilire se la norma dell’art. 38 5° comma sia o meno “compatibile”

con le esigenze sottese alla copertura dei posti lavoro anche di primo grado e, in caso positivo, se la sua applicabilità sia circoscritta ovvero riguardi indistintamente tutti gli uffici lavoro dei Tribunali;

– ritenuto che, sotto il primo profilo, il testo dell’art. 39 appare ine- quivoco nello stabilire che tutte le disposizioni dell’art. 38 si osservano (pur con il correttivo della “compatibilità”) anche nella fase della coper- tura dei posti di organico di primo grado, riferendosi la norma da un lato genericamente alle diverse disposizioni dell’articolo precedente e, dall’altro, alla fase organizzatoria dell’attribuzione dei posti e a quella della loro copertura: il che non consente, pena lo svuotamento di ogni significato della norma, di ritenere che l’art. 38 5° comma sia del tutto inapplicabile nella copertura dei posti lavoro di 1° grado perché appli- cabile solo alle Corti di Appello (abrogandosi di fatto, in tal modo, il precetto “si osservano” contenuto nell’art. 39 e sicuramente riferito anche al 5° comma dell’art. 38), così come non consente, all’opposto, di ritenere la disposizione applicabile sempre, vale a dire ad ogni posto specializzato di lavoro di 1° grado, (abrogandosi in tal modo il precet- to “in quanto compatibili” sempre contenuto nell’art. 39);

– che dovendosi, allora, individuare con esattezza l’area di com- patibilità in cui il principio dell’art. 38 5° comma può trovare ragione- vole applicazione anche nella copertura dei posti specializzati di Tri- bunale, non può che farsi riferimento a quella costituita da tutti i posti istituiti per la prima volta nei Tribunali in cui, prima della unificazione con le Preture, per le minori dimensioni delle stesse, non

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erano mai stati costituiti specifici posti (o sezioni) specializzati d’or- ganico, in quanto solo in relazione a questi posti di nuova istituzione a seguito dell’unificazione, ed in sede di prima loro copertura, si indi- viduano le identiche esigenze sottese alla norma speciale introdotta per le Corti d’Appello, di destinare in via preferenziale nella loro copertura giudici specializzati;

– che questa interpretazione si pone in logica e concreta prosecuzio- ne rispetto alle scelte effettuate con la delibera consiliare 14.7.2000, col- legata all’entrata in vigore del d.lgs. 51/98, con cui si ritenne necessario rivisitare gli organici destinati alla trattazione delle controversie di lavo- ro e si ritenne opportuno istituire posti d’organico ove non già previsti, proprio a seguito dell’unificazione, aumentando in tal modo “il presidio di specializzazione e quindi di professionalizzazione dei giudici destinati a trattare tali controversie presso i nuovi uffici unificati”;

– che detta manovra deliberata dal Consiglio ha comportato, tut- tavia, l’adozione di due soluzioni organizzative diverse, istituendosi da una parte nuovi posti d’organico specializzati in uffici prima della riforma sprovvisti dei medesimi e, dall’altra parte, aumentando il numero dei posti già precedentemente esistenti negli uffici più grandi, dal che emerge proprio l’esigenza di delimitare il campo di operatività dell’art. 38 5° comma in ossequio alla scelta legislativa di applicarlo agli uffici di 1° grado “in quanto compatibile”;

– che, di conseguenza, l’unica interpretazione ragionevole e rispet- tosa della ratio sottesa alla scelta legislativa, appare proprio quella di limitarne l’applicazione alla prima ipotesi, in quanto se così non fosse si determinerebbe un evidente rischio di vanificare una parte significativa della manovra adottata, destinando giudici non specializzati a posti appositamente istituiti come specializzati, laddove la stessa esigenza pregnante non ricorre nella seconda ipotesi ove tale eventualità sarebbe in concreto meno grave in quanto un presidio specializzato comunque preesiste nell’ufficio e non appare, quindi, razionale, destinare allo stes- so i nuovi giudici frutto dell’aumento dell’organico con criteri diversi rispetto a quelli che hanno presieduto alle precedenti destinazioni, avve- nute sempre sulla base dell’art. 21 l. 533/73 e della normativa seconda- ria consiliare basata unicamente su punteggi aggiuntivi in relazione alle eventuali coperture specialistiche possedute dal candidato;

– ritenuto, per tutto quanto precede e conclusivamente che una ragionevole interpretazione degli artt. 38 e 39 tra loro combinata debba condurre ad applicare la prima parte del 5° comma della prima norma

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nei concorsi per la copertura dei soli posti specializzati di nuova istitu- zione negli uffici di primo grado sprovvisti dei medesimi prima dell’uni- ficazione, e della seconda parte della norma laddove i concorrenti non posseggono il requisito preferenziale del biennio di specializzazione nel- l’ultimo quinquennio, non emergendo al contempo l’esigenza di adotta- re provvedimenti di autotutela in relazione ai pochi posti di nuova isti- tuzione già coperti con i bandi pubblicati il 27.7.2000 e 11.1.2001 trat- tandosi o di posti assegnati agli uditori giudiziari o di posti alla cui coper- tura non hanno partecipato giudici dotati di tale requisito preferenziale

ha deliberato

l’approvazione dei seguenti criteri generali da osservarsi nella coper- tura dei posti di organico di primo grado destinati alla trattazione esclusiva delle controversie di lavoro istituiti con la delibera consilia- re 12.7.2000:

a) l’art. 38 5° comma D.lgs. n. 51/98 si osserva, in quanto compa- tibile, nella copertura di tutti i nuovi posti specializzati costituiti negli uffici privi dei medesimi anteriormente all’unificazione degli uffici, individuati nei seguenti (ancora da coprire e solo in parte contenuti nel bando dell’11.1.2001)

SEDE ORGANICO DA COPRIRE FAX 11-01.2001

Macerata 1

Forlì 1 1

Reggio E. 1

Bolzano 1 1

Caltanissetta 1

Vibo Valentia 1

Prato 1

Savona 1 1

L’Aquila 1 1

Brindisi 2 2

Siracusa 3

Busto Arsizio 1 1

Monza 4 2

Avellino 1 1

Benevento 4 4

Nola 4 1

S. Maria C.V. 6 1

Torre Annunziata 4

Agrigento 1 1

Frosinone 1

Latina 2

Trento 1

Belluno 1 1

Tot. 44 Tot. 18

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b) per tutti gli altri posti istituiti in aumento, rispetto agli organi- ci preesistenti, dalla delibera consiliare 12.7.2001 e parte dei quali già coperti a seguito del bando del 27.7.2000 continuano ad applicarsi, nelle procedure di copertura, i criteri previsti dal par. XVIII lett. b) Tit.

III circolare n. 15098 del 30.11.1993 per posti ordinari e dal par. XIX Tit. IV stessa circolare per i posti semidirettivi;

c) il criterio preferenziale di cui all’art. 38 5° comma D.lgs. n.

51/98 sarà applicato per tutti i posti d’organico di cui al precedente punto a) con le stesse modalità attuate per la copertura delle sezioni lavoro delle Corti d’Appello, indipendentemente dal bando di pubbli- cazione dei posti medesimi;

d) in particolare, il biennio di specializzazione nell’ultimo quin- quennio può desumersi:

1) dall’esercizio esclusivo di funzioni lavoristiche in un posto o sezione specializzata;

2) dall’esclusivo esercizio delle stesse funzioni derivante da asse- gnazione tabellare adeguatamente documentata.

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