1.4 L E C ONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTO D ’ AUTORE
1.4.4 L’Accordo TRIPs
L’Accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale Relativi al Commercio (TRIPs),46 adottato nel 1994 in seno alla nascente Organizzazione Mondiale del Commercio, stabilisce gli standard minimi di protezione internazionale della proprietà intellettuale in ambito commerciale. L’accordo ha avuto un impatto importante in materia di tutela del diritto d’autore, in quanto ha reso possibile il conseguimento di un maggiore grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali, soprattutto in materia di enforcement. Per quanto importante, la Convenzione di Berna non prevedeva alcun meccanismo né per assicurare che le proprie disposizioni venissero rispettate dagli Stati contraenti, né per un accertamento formale di un’eventuale inottemperanza. Attraverso l’Accordo TRIPs si è cercato di colmare queste lacune. L’appartenenza dell’atto al pacchetto negoziale OMC fa sì che gli Stati contraenti possano avvalersi della procedura di soluzione delle controversie
45 SEVILLE C., EU Intellectual Property Law and Policy, op. cit., pp. 16-17.
46 Accordo TRIPs adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
dell’OMC, nel caso in cui ritengano che uno Stato sia venuto meno agli obblighi che ha assunto in forza dell’Accordo.47
L’Accordo trae i suoi principi di fondo dal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): esso si fonda dunque sull’obbligo del trattamento nazionale48 e sulla clausola della nazione più favorita.49 La disciplina introdotta dall’Accordo va ad integrare quella dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, cioè la Convenzione di Berna e la Convenzione di Parigi50, elevando i livelli minimi di protezione.
L’Accordo TRIPs contiene numerose disposizioni in materia di diritto d’autore. Se da un lato impone agli Stati contraenti di rispettare le norme sostanziali della Convenzione di Berna, dall’altro prevede un livello di protezione superiore rispetto a quello della Convenzione (“Berna-plus”). Per esempio, l’Accordo impone che gli Stati eseguano il three-step test non solo sulle limitazioni ed eccezioni al diritto di riproduzione, come previsto dalla Convenzione di Berna, ma anche sulle limitazioni ed eccezioni agli altri diritti (art. 13). Per quanto riguarda la durata della protezione, l’articolo 12 stabilisce che nei casi in cui la durata della protezione di un’opera51 è calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a cinquant’anni dalla fine dell’anno civile di pubblicazione autorizzata dell’opera. Se la pubblicazione non è avvenuta entro cinquant’anni dalla realizzazione dell’opera, la durata di protezione non può essere inferiore a cinquant’anni dalla fine dell’anno civile di realizzazione. È evidente che tale disposizione rappresenta un Berna-plus. L’Accordo non prevede, tuttavia, diritti o
47 Ibidem, p. 17.
48 Art. 3.1: "Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori [...]”.
49 Art. 4: “Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri [...]”.
50 Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967.
51 Fanno eccezione le opere fotografiche e le opere delle arti applicate.
obblighi in relazione ai diritti morali riconosciuti dall’articolo 6 bis della Convenzione.
Per quanto concerne i diritti connessi, l’Accordo TRIPs non richiede agli Stati contraenti l’adesione alla Convenzione di Roma; ciò nonostante le sue disposizioni in materia di diritti connessi sono simili a quelle della Convenzione. Ai sensi dell’art.
14.1, agli artisti interpreti o esecutori è riconosciuta la facoltà di impedire la prima fissazione della loro esecuzione, la riproduzione della fissazione, la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo. Ai produttori di fonogrammi è riconosciuto il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi (art. 14.2), mentre agli organismi di radiodiffusione è riconosciuto il diritto di vietare la fissazione, la riproduzione, la ritrasmissione e la comunicazione al pubblico delle loro emissioni. Nel caso in cui le legislazioni degli Stati contraenti non accordino agli organismi di radiodiffusione i diritti appena menzionati, tali diritti devono essere accordati ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (art. 14.3).
La durata della protezione per questi diritti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla Convenzione di Roma, in quanto si attesta su un minimo di cinquant’anni per i diritti degli artisti interpreti o esecutori e di vent’anni per gli organismi di radiodiffusione (art. 14.5). Le condizioni e le limitazioni alle disposizioni sulla durata della protezione sono ammesse solo nei limiti di quanto disposto dalla Convenzione di Roma (art. 14.6).
Per quanto riguarda i programmi per computer, essi sono assimilati alle opere letterarie, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Berna, e sono protetti per un minimo di cinquant’anni (art. 10.1). Le banche dati sono protette in quanto creazioni intellettuali, indipendentemente dal fatto che siano leggibili o meno da una macchina (art. 10.2). Il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico è riconosciuto ai titolari del diritto d’autore su programmi per computer, sui fonogrammi e sulle opere cinematografiche (artt. 11 e 14.4).