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L’esaurimento dei diritti

3.2 L A RICERCA DI UN MODUS VIVENDI

3.2.1 La via giurisprudenziale

3.2.1.4 L’esaurimento dei diritti

A distanza di oltre vent’anni dalla sentenza Deutsche Grammophon, la Corte tornò a parlare di oggetto specifico del diritto d’autore nel caso Phil Collins (1993)154, dandone stavolta una definizione completa:

“L' oggetto specifico di tali diritti, quali disciplinati dalle leggi nazionali, è quello di assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari.

La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell' opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Il diritto d'autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell' opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi”

La spiegazione di questo “cambio di rotta” da parte della Corte è probabilmente da imputarsi al fatto che negli anni ’90 era stato ormai raggiunto un livello di armonizzazione tale da consentire di formulare una definizione dell’oggetto specifico del diritto d’autore soddisfacente, capace di ricomprendere tanto gli aspetti morali quanto gli aspetti economici. Non si può comunque fare a meno di notare che, nella sostanza, la nozione di “funzione essenziale” e quella di “oggetto specifico”

abbiamo il medesimo contenuto: entrambe infatti descrivono l’insieme dei diritti conferiti al titolare del diritto d’autore.

necessario richiamarsi alla sentenza Deutsche Grammophon (1971), che si conferma madre di tutte le sentenze comunitarie in materia di diritto d’autore. Nella sentenza in questione, la Corte di Giustizia affermò che Deutsche Grammophon, società titolare del diritto d’autore, aveva esaurito i suoi diritti con la vendita autorizzata in Francia155 delle riproduzioni sonore. Di conseguenza, essa non poteva proibire la loro successiva importazione (“importazione parallela”) in Germania, come invece era accaduto.

La dottrina dell’esaurimento dei diritti ha goduto di larga fortuna nella soluzione delle controversie in materia di diritto d’autore, anche in ragione delle difficoltà della Corte nel definire l’oggetto specifico del diritto156. La Corte ha tuttavia ritenuto di dover applicare alcune limitazioni al ricorso alla suddetta dottrina nei limiti in cui una sua rigida applicazione avrebbe potuto compromettere l’effettiva commercializzazione delle opere protette. Innanzitutto, la dottrina dell’esaurimento dei diritti si applica solo al commercio intra-regionale. Il diritto d’autore può dunque essere fatto legittimamente valere in relazione a opere importate da Paesi non appartenenti alla Comunità/Unione Europea. Si può, a tal proposito, citare il caso Polydor (1982)157, vertente attorno a due società britanniche, la Simons e la Harlequin, che avevano acquistato in Portogallo dei dischi musicali dei Bee Gees, per poi rivenderli nel Regno Unito senza l’autorizzazione della Polydor, titolare della licenza esclusiva per la loro produzione e distribuzione nel mercato britannico. La Polydor si era rivolta ad un tribunale inglese, che aveva operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente all’interpretazione degli articoli 14, 2 e 23 di un accordo fra Comunità Economica Europea e Repubblica Portoghese del 1972. L’accordo disponeva la soppressione incondizionata di alcune restrizioni agli scambi. Nell’esaminare il caso, la Corte di Giustizia sottolineò il fatto che le finalità perseguite dall’accordo in questione non

155 Si ricorda che Deutsche Grammophon aveva autorizzato la società francese Polydor a vendere le sue riproduzioni sonore in Francia (v. par. 3.2.1.1).

156 RUPING K., “Copyright and an Integrated European Market”, op. cit., p. 11.

157 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 9 febbraio 1982, Polydor Limited e RSO Records Inc. vs. Harlequin Record Shops Limited e Simons Records Limited, causa 270/80, in Raccolta della Giurisprudenza 1982, p. 329. Nel caso di specie si trattava del Portogallo, che all’epoca dei fatti non faceva ancora parte dell’Unione Europea.

corrispondevano esattamente a quelle della CEE, in particolare per quanto concerne l’instaurazione di un mercato unico. Di conseguenza, essa ritenne che l’accordo potesse ammettere restrizioni giustificate da motivi di protezione della proprietà industriale e commerciale, anche in situazioni in cui tali restrizioni sarebbero state ingiustificabili all’interno della Comunità. Com’è facile osservare, la vicenda in sé è del tutto assimilabile ad un caso di proibizione di un’importazione parallela, con la differenza che nel caso di specie il Paese dal quale è avvenuta l’importazione non apparteneva all’epoca alla Comunità Economica Europea.

L’altra limitazione alla dottrina dell’esaurimento dei diritti riguarda l’estensione della protezione. Vale qui la pena di riportare il caso Warner Bros (1988)158. La Warner Bros, titolare nel Regno Unito dei diritti d’autore su un film da essa prodotto, aveva ceduto la gestione dei diritti di produzione video per la Danimarca alla società Metronome. Poiché la videocassetta del film era in vendita nel Regno Unito con l’autorizzazione di Warner Bros, il sig. Christiansen, titolare di un videonoleggio in Danimarca, ne aveva acquistata un esemplare a Londra, con l’intento di importarlo in Danimarca e darlo a noleggio. Poiché la normativa danese consentiva al produttore di un’opera cinematografica di opporsi al noleggio di videocassette dell’opera fino a che non l’avesse autorizzato, la Warner e la Metronome avevano ottenuto che le autorità danesi vietassero al sig. Christiansen il noleggio della videocassetta in Danimarca. Il sig. Christiansen aveva dunque fatto ricorso ad un tribunale danese, che aveva sollevato una questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione degli articoli 30 e 36 davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La Corte affermò che “gli articoli 30 e 36 del Trattato non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che attribuisca all’autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione l’offerta in noleggio di videocassette, qualora si tratti di videocassette già messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all’autore di controllare la prima vendita senza dargli diritto di vietare il noleggio”. In altre parole,

158 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 17 maggio 1988, Warner Brothers Inc. e Metronome Video APS vs. Erik Viuff Christiansen, causa 158/86, in Raccolta della Giurisprudenza 1988, p. 2605.

l’immissione nel mercato britannico della videocassetta non aveva esaurito il diritto di subordinare ad autorizzazione la sua offerta in noleggio nel mercato danese ai sensi della normativa ivi vigente. Il Paese in cui era avvenuta l’immissione nel mercato comunitario (Regno Unito) non era infatti dotato di una normativa che consentisse il controllo sul successivo noleggio, a differenza del Paese nel quale la videocassetta era stata successivamente importata (Danimarca). Il titolare dei diritti in questo caso non intendeva proibire le vendite successive dell’opera (la videocassetta era stata importata in Danimarca senza alcuna opposizione da parte di Warner Bros), bensì il suo ulteriore sfruttamento commerciale nella forma dell’offerta in noleggio, sfruttamento subordinabile ad autorizzazione ai sensi della normativa danese in materia.