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La direttiva sul diritto d’autore sulle successive vendite

3.2 L A RICERCA DI UN MODUS VIVENDI

3.2.2 L’armonizzazione delle normative nazionali

3.2.2.12 La direttiva sul diritto d’autore sulle successive vendite

Il diritto sulle successive vendite dell’originale di un’opera d’arte (il cd.

droit de suite”) conferisce all’artista che ne è titolare il diritto di ricevere una quota dei guadagni derivanti dalle vendite successive delle proprie opere. Le motivazioni generalmente addotte a sostegno del riconoscimento di questo diritto sono varie. Da un lato, si ritiene giusto che gli artisti possano trarre vantaggio dall’eventuale accrescimento del valore delle proprie opere. Dall’altro lato, il diritto compenserebbe gli artisti del fatto che, a differenza degli autori e degli interpreti, non possono beneficiare dei guadagni derivanti dalla vendita di copie delle proprie opere. Prima dell’adozione della direttiva 84/2001/CE249, tale diritto era già riconosciuto dalla maggior parte dei Paesi membri dell’Unione Europea, con eccezioni di rilievo nel Regno Unito, nell’Irlanda, nei Paesi Bassi e nel nostro Paese. Il primo paese a riconoscerlo fu la Francia (1920), sembrerebbe come risposta allo sgomento popolare per il fatto che la famiglia del pittore Jean-François Millet viveva in povertà, mentre un suo celebre dipinto era stato venduto dal suo primo acquirente ad un prezzo astronomico250.

Il Preambolo della direttiva evidenzia come vi fossero dei Paesi membri che non riconoscevano il diritto d’autore sulle successive vendite dell’originale. Laddove invece il diritto era riconosciuto, si rilevavano delle forti disparità tra normative nazionali, relativamente all’oggetto del diritto, ai suoi beneficiari, alle percentuali applicate, alla base per il calcolo. La preoccupazione del legislatore europeo è espressa al considerando 9:

249 Direttiva 84/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativa al diritto d’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.

250 Nel 2006, ad una seduta dell’Assemblea Nazionale, Renaud Donnedieu de Vabres, ex Ministro francese della Cultura, ha dichiarato : « On dit qu’il fut créé à l’occasion de la revente de L’Angélus de Millet, après la guerre de 1914-1918. Le propriétaire du tableau s’était considérablement enrichi, alors que la famille de l’artiste était dans la gêne. Beaucoup d’artistes, ainsi que leurs familles, avaient souffert de la guerre : le droit de suite était une manière de remédier à des situations socialement difficiles » (Assemblea Nazionale, resoconto integrale della terza seduta di giovedì 16 marzo 2006, consultabile su http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060175.asp; ultimo accesso : 18 ottobre 2011).

“L'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d'arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità.”

Se l’obiettivo perseguito attraverso la direttiva era quello di migliorare le condizioni di concorrenza e il “buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte”251, alcuni Paesi avevano manifestato timori in merito all’impatto negativo che la nuova disciplina avrebbe potuto produrre sulla capacità dell’Unione Europea di fare concorrenza ad altri Paesi nel settore della vendita di opere d’arte. Si temeva inoltre che la disciplina comunitaria avrebbe penalizzato le opere degli artisti emergenti. Quando la Commissione presentò la proposta di direttiva (1996)252, incontrò forti contestazioni da parte di alcuni Stati membri, in particolare dal Regno Unito. La preoccupazione principale riguardava il fatto che, dato che l’onere economico imposto dalla direttiva sarebbe interamente ricaduto sul venditore, le case d’asta europee avrebbero potuto trovare più conveniente la delocalizzazione delle vendite verso Paesi in cui tale diritto non era riconosciuto, come la Svizzera e gli Stati Uniti. La direttiva venne adottata nel 2001 ma, a testimonianza delle difficoltà incontrate in fase negoziale, la data di recepimento fu fissata nel 1° gennaio 2006253 e furono previste numerose misure transitorie.

La direttiva 2001/84/CE definisce il diritto sulle successive vendite di opere d’arte come “diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla

251 Preambolo, considerando 10.

252 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell’autore di un’opera d’arte originale, COM(96) 97, 13 marzo 1996.

253 In un comunicato stampa successivo all’adozione della direttiva la Commissione, pur salutando con soddisfazione l’esito della procedura legislativa, espresse disappunto per la fissazione di un termine di recepimento così distante nel tempo. Nel sottolinearne l’inusualità, la Commissione ne volle sottolineare l’assoluta eccezionalità (Comunicato stampa, “Commission welcomes adoption of the Directive on resale rights for the benefit of the authors of original works of art, IP/01/1036, 19 luglio 2001).

prima cessione da parte dell'autore.” (art. 1.1). Il diritto si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento di professionisti del mercato dell’arte, quali le case d’asta, le gallerie d’arte e qualsiasi commerciante di opere d’arte in generale.

Ai fini della direttiva, nella nozione di “opera d’arte” sono ricompresi “gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall'artista stesso o i esemplari considerati come opere d'arte e originali” (art. 2).

La quota sulle vendite spettante all’artista è a carico del venditore (art. 1.4) ed è calcolata sui prezzi di vendita al netto delle imposte (art. 5). Spetta agli Stati stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite sono soggette al diritto disciplinato dalla direttiva; in ogni caso, tale prezzo minimo non può essere superiore a 3000 euro (art. 3). All’articolo 4 vengono indicate delle percentuali relative a quote del prezzo di vendita: a tali percentuali corrisponde il compenso cui l’artista ha diritto. In ogni caso, l'importo totale dei compensi non può essere superiore a 12.500 euro (art. 4.1).

Sono beneficiari dei compensi l’autore dell’opera e, dopo la sua morte, i suoi aventi causa. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei compensi (art. 6). Per quanto riguarda gli autori cittadini di Stati terzi, essi beneficiano del diritto solo nel caso in cui la legislazione del loro Paese di provenienza consenta la protezione del diritto sulle successive vendite di un’opera d’arte (art. 7).

La durata di protezione corrisponde a quella prevista dall’articolo 1 della direttiva 93/98/CEE (art. 8)254, ciò nonostante la direttiva fa ampie concessioni ai Paesi che all’entrata in vigore dell’atto non riconoscevano il diritto sulle vendite successive nella propria legislazione. A tali Paesi è infatti consentito di non applicare il diritto d’autore a favore degli aventi causa dell’artista (ma solo all’artista vivente) fino al 1° gennaio 2010. Al termine della scadenza, essi hanno inoltre la possibilità di negoziare un proroga di altri due anni (art. 8). In questo modo si è voluto nei fatti

254 V. par. 3.2.2.7.

limitare l’ambito di applicazione della direttiva all’arte moderna e contemporanea.

Hanno chiesto e ottenuto una proroga di due anni il Regno Unito, l’Irlanda, l’Austria e Malta. L’Italia, invece, ha riconosciuto fin da subito il diritto non solo agli artisti, ma anche ai loro aventi causa255.

All’inizio dell’anno in corso (gennaio-marzo 2011), la Commissione ha avviato una serie di consultazioni sull’implementazione della direttiva, in vista della compilazione di un rapporto sul suo stato di attuazione e i suoi effetti (art. 11). La pubblicazione del rapporto è prevista per il mese di ottobre256.