3.2 L A RICERCA DI UN MODUS VIVENDI
3.2.1 La via giurisprudenziale
3.2.1.2 Esistenza ed esercizio del diritto d’autore. La proprietà intellettuale è
Musik-Vertrieb e K-tel opposero ricorso contro le suddette sentenze davanti alla Corte di Cassazione Federale, che sottopose alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee una questione pregiudiziale avente per oggetto la compatibilità dell’esercizio di diritti connessi al diritto d’autore, quali la riproduzione e la distribuzione, con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel Trattato CEE. La Corte si pronunciò a favore della riconducibilità del diritto d’autore all’ambito di applicazione dell’art. 36, mostrando di propendere per una nozione ampia di proprietà industriale e commerciale:
“L’espressione «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all’articolo 36 del Trattato CEE comprende la tutela data dal diritto d’autore, in particolare qualora questo venga sfruttato commercialmente mediante la concessione di licenze che possono incidere sulla distribuzione, nei vari Stati membri, di merci che incorporano l’opera letteraria o artistica tutelata”.
Con questa pronuncia, la Corte pose fine all’annoso dibattito circa la riconducibilità della materia del diritto d’autore all’ambito di applicazione del Trattato, affermando che anch’essa, al pari degli altri diritti di proprietà intellettuale, rientra fra le cause ammissibili di deroga al principio della libera circolazione. Così facendo, estese anche l’ambito dei destinatari della norma, fino a ricomprendere i titolari dei diritti. Mentre l’esistenza di una legislazione nazionale in materia di diritto d’autore è di per sé autonoma rispetto alla materia della libera circolazione delle merci e dei servizi, il titolare del diritto d’autore è tenuto ad esercitare i suoi diritti in maniera coerente con quanto disposto dall’articolo 30 TCEE.
membri sostenevano che, in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, l’articolo garantiva loro una competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale. Sebbene lo scopo originario dell’articolo 222 fosse probabilmente solo quello di chiarire che gli Stati sono liberi di stabilire autonomamente un equilibrio fra proprietà pubblica e privata, e quindi di compiere delle nazionalizzazioni, esso è stato ritenuto applicabile anche alla materia della proprietà intellettuale, quanto meno nelle forme della proprietà industriale e commerciale di cui all’articolo 36. Tale opinione è stata per esempio espressa da Woods, la quale inquadra il problema nei seguenti termini: “[…] industrial and commercial property is clearly a form of property right within Article 295 and therefore the potential conflict between that provision and Article 28-30 was an issue which the Court had to resolve”142.
Nel 1966 (sentenza Consten-Grundig143) la Corte di Giustizia si era implicitamente pronunciata a favore dell’applicabilità dell’art. 222 alla materia della proprietà intellettuale. Il caso, non appartenente alla materia del diritto d’autore bensì a quella dei marchi, riguardava un accordo tra Grundig, società tedesca, e Consten, distributore francese, secondo cui Consten era autorizzata a registrare in Francia il marchio GINT che Grundig applicava a tutti i suoi prodotti. A seguito della registrazione, il marchio avrebbe potuto essere facilmente impiegato per bloccare le importazioni parallele. La Commissione aveva ritenuto che l’accordo violasse l’articolo 81 del Trattato e aveva quindi imposto a Grundig e Consten di non ostacolare o impedire le importazioni parallele e, in particolare, di non farlo attraverso l’impiego del marchio GINT. Consten e Grundig avevano dunque fatto appello alla Corte di Giustizia denunciando, fra le altre cose, la violazione
142 WOODS L., Free movement of goods and services within the European Community, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot, 2004, pp. 139-140. Dello stesso avviso RUPING K., “Copyright and an Integrated European Market: Conflicts with Free Movement of Goods, Competition Law and National Discrimination”, Temple International and Comparative Law Journal, vol. 11, n. 1, 1997, p. 7.
143 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 13 luglio 1966, Etablissements Consten e Grundig-Verkaufs-GMBH vs. Commissione delle Comunità Europee, cause riunite 56 e 58/64, in Raccolta 1966, p. 458. Un riferimento più recente ed esplicito all’art. 295 TCE è stato fatto dal Presidente del Tribunale di Primo Grado (ora semplicemente “Tribunale”) nel caso IMS Health (2001): “L'interesse generale per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà in generale e dei diritti di proprietà intellettuale in particolare è esplicitamente richiamato dagli artt. 30 CE e 295 CE”
(Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 26 ottobre 2001. - IMS Health Inc. vs.
Commissione delle Comunità europee, causa T-184/01 R, in Raccolta 2001, pag. II-03193.
dell’articolo 222 da parte della Commissione, con conseguente abuso da parte di quest’ultima nell’esercizio dei suoi poteri. Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia affermò che l’articolo 222 del Trattato non osta “a che il diritto comunitario incida sull’esercizio dei diritti nazionali di proprietà industriale”. Essa inoltre mise in evidenza come l’ingiunzione della Commissione non alterasse la proprietà dei diritti nazionali relativi al marchio (l’”esistenza” del marchio) ma fosse diretta a limitarne l’esercizio nella misura necessaria alla realizzazione del divieto contenuto all’articolo 85, paragrafo 1. Sulla base di questo ragionamento, la Corte respinse le richieste di Consten e Grundig.
Cinque anni dopo, nel già citato caso Deutsche Grammophon, la Corte confermò la riconducibilità della proprietà intellettuale all’ambito di applicazione dell’articolo 222. Essa affermò che sebbene l’articolo 222 del Trattato CEE riservasse la definizione dell’oggetto specifico di un diritto di proprietà intellettuale agli Stati membri (“esistenza” del diritto), l’”esercizio” del diritto ricadeva comunque nell’ambito di applicazione del Trattato, per cui il suo titolare non avrebbe potuto esercitarlo in maniera incompatibile con il principio della libera circolazione:
“Quantunque il Trattato faccia salva l’esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale, l’esercizio di questi diritti può ciò nondimeno ricadere sotto i divieti sanciti dal Trattato”.
La dottrina della distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto di proprietà intellettuale è stata oggetto di numerose critiche, sia da parte di studiosi che di professionisti del settore144. È infatti parso estremamente artificioso, se non logicamente impossibile, operare una distinzione fra l’esistenza di un diritto e il suo esercizio. A tal riguardo, Korah ha osservato che “l’esistenza di un diritto comprende tutti i modi in cui può essere esercitato”.145 Se è vero che in alcuni casi successivi la
144 Sul punto RUPING K., “Copyright and an Integrated European Market”, op. cit., p. 8; KEELING D., “Intellectual Property Rights and the Free Movement of Goods in the European Union”, Brooklin Journal of International Law, vol. 20, 1993, p. 134.
145 KORAH V., Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2006, p. 3.
Corte ha teso a ridimensionare il ricorso a questa dottrina, essa non è stata tuttavia mai abbandonata146.